Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: mar ago 03, 2021 7:40 pm
La CdC sez. 1^ d’Appello n. 325 in rif. alla CdC Veneto, in merito all’Appello del ricorrente, lo dichiara inammissibile.
In FATTO si legge:
Con comparsa di costituzione, l’Istituto di previdenza ha eccepito in via preliminare la tardività dell’appello e la sua inammissibilità, in quanto notificato per la prima volta al difensore costituito in data 02 marzo 2021 e, dunque, oltre i termini decadenziali di cui all’art. 178, comma 4, del c.g.c.
In DIRITTO si legge:
In accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Istituto, l’appello indicato in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile.
Dalla documentazione versata agli atti del fascicolo processuale emerge la tardività del gravame, rispetto alla data del 23 dicembre 2019, di deposito della sentenza impugnata, come da timbro apposto sulla stessa.
La notifica dell’atto, disposta nei confronti del procuratore costituito in primo grado, è avvenuta, per altro unitamente al decreto di fissazione di udienza, solo in data 2 marzo 2021, con conseguente superamento del termine perentorio di 1 anno dalla pubblicazione, previsto dall’art. 1 comma 5-bis della legge 19 del 1994, vigente in materia (L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame”), nonché dall’art. 178, comma 4, nella formulazione precedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 114 del 2019.
Tale intempestività è rilevabile anche tenendo conto del periodo di sospensione feriale dei termini, pacificamente applicabile ai giudizi pensionistici di competenza della Corte dei conti, essendo gli stessi esclusi dalle eccezioni di cui alla L. n. 742 del 1969, e successive modifiche e integrazioni, aventi carattere tassativo (da ultimo Sez. II n. xxx del xxxx, che richiama ampia giurisprudenza).
In proposito, è da rilevare che la notifica in oggetto inizialmente rivolta alla direzione provinciale di Vicenza, alla direzione provinciale di Venezia, , nonché alla direzione regionale del Veneto, a differenza di quella da ultimo effettuata, non individuava il destinatario nel difensore costituito in primo grado, e ciò in violazione dell’art. 179 c.g.c. che, nel disciplinare il luogo della notificazione dell’impugnazione, richiama l’art. 170 c.p.c., secondo il quale dopo la costituzione in giudizio tutte le notifiche e le comunicazioni devono essere eseguite presso il medesimo patrocinatore.
La stessa Corte di Cassazione, anche se ai diversi fini della decorrenza dei termini processuali per proporre appello, con ordinanza n. 10480 del 2020, ha ribadito la non idoneità della notifica in mancanza di indicazione del procuratore domiciliatario, in quanto trattasi – proprio con riferimento all’INPS - di organizzazioni complesse, per cui la sola identità di domiciliazione non assicura che l’atto giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. Infatti, le modalità di notifica devono essere tali da escludere incertezze circa l’esatta ed immediata identificazione del destinatario, cioè del procuratore domiciliatario del soggetto processuale cui è diretta (in questi termini Cass. sentenza n. 20866 del 2020 e ordinanza n. 14054 del 2016).
In definitiva, l’inosservanza delle forme e dei limiti temporali imposti dalle menzionate disposizioni, a fronte delle irritualità di notifica sopra evidenziate, determina l’inammissibilità dell’appello, per decorrenza dei termini di legge.
In FATTO si legge:
Con comparsa di costituzione, l’Istituto di previdenza ha eccepito in via preliminare la tardività dell’appello e la sua inammissibilità, in quanto notificato per la prima volta al difensore costituito in data 02 marzo 2021 e, dunque, oltre i termini decadenziali di cui all’art. 178, comma 4, del c.g.c.
In DIRITTO si legge:
In accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Istituto, l’appello indicato in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile.
Dalla documentazione versata agli atti del fascicolo processuale emerge la tardività del gravame, rispetto alla data del 23 dicembre 2019, di deposito della sentenza impugnata, come da timbro apposto sulla stessa.
La notifica dell’atto, disposta nei confronti del procuratore costituito in primo grado, è avvenuta, per altro unitamente al decreto di fissazione di udienza, solo in data 2 marzo 2021, con conseguente superamento del termine perentorio di 1 anno dalla pubblicazione, previsto dall’art. 1 comma 5-bis della legge 19 del 1994, vigente in materia (L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame”), nonché dall’art. 178, comma 4, nella formulazione precedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 114 del 2019.
Tale intempestività è rilevabile anche tenendo conto del periodo di sospensione feriale dei termini, pacificamente applicabile ai giudizi pensionistici di competenza della Corte dei conti, essendo gli stessi esclusi dalle eccezioni di cui alla L. n. 742 del 1969, e successive modifiche e integrazioni, aventi carattere tassativo (da ultimo Sez. II n. xxx del xxxx, che richiama ampia giurisprudenza).
In proposito, è da rilevare che la notifica in oggetto inizialmente rivolta alla direzione provinciale di Vicenza, alla direzione provinciale di Venezia, , nonché alla direzione regionale del Veneto, a differenza di quella da ultimo effettuata, non individuava il destinatario nel difensore costituito in primo grado, e ciò in violazione dell’art. 179 c.g.c. che, nel disciplinare il luogo della notificazione dell’impugnazione, richiama l’art. 170 c.p.c., secondo il quale dopo la costituzione in giudizio tutte le notifiche e le comunicazioni devono essere eseguite presso il medesimo patrocinatore.
La stessa Corte di Cassazione, anche se ai diversi fini della decorrenza dei termini processuali per proporre appello, con ordinanza n. 10480 del 2020, ha ribadito la non idoneità della notifica in mancanza di indicazione del procuratore domiciliatario, in quanto trattasi – proprio con riferimento all’INPS - di organizzazioni complesse, per cui la sola identità di domiciliazione non assicura che l’atto giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. Infatti, le modalità di notifica devono essere tali da escludere incertezze circa l’esatta ed immediata identificazione del destinatario, cioè del procuratore domiciliatario del soggetto processuale cui è diretta (in questi termini Cass. sentenza n. 20866 del 2020 e ordinanza n. 14054 del 2016).
In definitiva, l’inosservanza delle forme e dei limiti temporali imposti dalle menzionate disposizioni, a fronte delle irritualità di notifica sopra evidenziate, determina l’inammissibilità dell’appello, per decorrenza dei termini di legge.