Salve, in rete ho reperito quanto segue, vedi se può tornarti utile.
Come presentare un giudizio in II grado
Ufficio del ruolo generale giudizi di appello
Accesso: Via A. Baiamonti 47
Collocazione: Piano 5 - Stanza D5100
Preposto: Annamaria QUARANTA
Tel.: 0638762132 – 0638762059 – 0638762069 - 0638763095
Pec: ufficio.ruolo.appello@corteconticert.it
Giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9 - 13
Come presentare un giudizio in II grado
A termini dell’art. 1 del DL 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, l’appello deve essere depositato entro i 30 gg. successivi alla notifica dello stesso.
Tutti gli appelli, così come i ricorsi per ottemperanza, revocazione, correzione errore materiale, reclamo ed interpretazione, sia in materia di responsabilità, che di pensionistica o ad istanza di parte - fatta eccezione per i giudizi di competenza della Sezione Giurisdizionale di Appello della Regione Sicilia – dovranno essere inviati a questo ufficio tramite posta elettronica certificata.
L'originale dell'atto e la documentazione sottoindicata, in forma cartacea, ovvero la copia cartacea conforme all’originale informatico, dovrà essere depositato in Segreteria possibilmente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della PEC, ai fini dell'inserimento nei relativi fascicoli processuali.
Il fascicolo di primo grado viene acquisito d’ufficio.
Istruzioni per l'invio dell'atto di impugnazione tramite posta elettronica certificata
L'oggetto del messaggio PEC sarà: Corte dei conti – Parti e sentenza appellata
Ciascun messaggio PEC non può avere dimensioni superiori a 30 Mb.
Nel caso in cui il singolo messaggio PEC ecceda il limite di 30Mb, è consentito l'invio in successione di più messaggi, ma i singoli messaggi andranno numerati in ordine sequenziale e dovranno recare nell’oggetto il riferimento al numero complessivo e all’ordine dell’invio (es. 1 di 5, 2 di 5, ecc.).
Ogni busta deve contenere un singolo atto, più i documenti allegati (se esistenti), nonché un Indice Atti e documenti, firmato digitalmente.
A ogni singolo documento allegato alla mail deve corrispondere un singolo file nominato e numerato con numero progressivo come riportato nell’Indice atti e documenti allegato.
N.B.: Verificare che la lunghezza del percorso, incluso il nome del file, non superi i 100 caratteri e non contenga: PARENTESI, APOSTROFI, VIRGOLE, CARATTERI SPECIALI COME +, “, ecc.
Devono essere necessariamente firmati digitalmente tutti i documenti che si firmerebbero in un deposito cartaceo. La restante documentazione (certificati, ecc.) non necessita di firma digitale e deve essere inserita in un unico file.
Per maggiori informazioni, consultare i link sottostanti:
1. Decreto presidenziale n. 98/2015
2. Decreto presidenziale n. 9/2016
Deposito del ricorso in materia di RESPONSABILITA'
Per il deposito del ricorso in materia di responsabilità occorrono i files nominati di:
• Atto di appello notificato (con contrassegno telematico da € 16,00 ogni 4 pagine, ciascuna di 25 righe + 1 ulteriore contrassegno del valore di € 16,00 per la delega); in alternativa, il pagamento può essere assolto con l’utilizzo del mod. F23. L’atto deve contenere l’istanza di fissazione dell’udienza (v. D.Lgs. n. 174/16 - Codice di giustizia contabile - art. 190, comma 3);
• Copia della sentenza impugnata;
• Nota di iscrizione a ruolo;
• Attestazione di conformità;
• Ricevuta di versamento di 1,55 euro per l’ufficio del registro (pagabile in banca mod. F23 - cod. uff. VAE sub-codice 04 cod. tributo 456T). Nello spazio dedicato agli estremi dell’atto o del documento dovranno essere inseriti, oltre l’anno relativo all’atto (anno di iscrizione a ruolo o di emanazione della sentenza o ordinanza, ecc.) anche la sigla DEP;
• Indice Atti e documenti;
• (Indice degli allegati, se presenti).
Deposito del ricorso AD ISTANZA DI PARTE
Per il deposito del ricorso ad istanza di parte, oltre agli adempimenti sopra esposti, occorre un contrassegno telematico da € 27,00.
Il giudizio ad istanza di parte è previsto dagli artt. 52 e segg. del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (R.D. n. 1038/33). Si tratta, per lo più, dei giudizi per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili, dei giudizi per ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti pubblici, di altri giudizi ad istanza di parte, tra cui le controversie in materia di aggio.
Deposito del ricorso in materia PENSIONISTICA
Per il deposito del ricorso in materia PENSIONISTICA occorrono i files nominati di:
• Atto di appello notificato (esente da bollo). L’atto deve contenere l’istanza di fissazione dell’udienza (v. D.Lgs. n. 174/16 - Codice di giustizia contabile - art. 190, comma 3);
• Copia della sentenza impugnata;
• Nota di iscrizione a ruolo;
• Attestazione di conformità;
• Indice Atti e documenti;
• (Indice degli allegati, se presenti).
Deposito del ricorso per OTTEMPERANZA
Per il deposito del ricorso per ottemperanza, occorre la copia autentica della sentenza (v. D.Lgs. n. 174/16 - Codice di giustizia contabile - art. 218, comma 2).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DL 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
D.Lgs. n. 174/16 - Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124
D.P.R. 115/02 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Saluti