Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: lun gen 23, 2017 6:20 pm
questa sentenza della Corte dei Conti del F.V.G. richiama anche la sentenza della Corte dei Conti Sardegna n. 93/2014 a favore del nostro ex collega CC. in pensione da me postata in altri post nel novembre 2014 e che potete leggerla benissimamente.
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La Corte dei Conti del F.V.G. ha dato ragione a questa ricorrente, e pertanto la voglio postare anche qui nel caso possa interessare a qualcuno circa l'arrotondamento al mese completo ed altro.
1) - maturato, al 30.12.2015, l’anzianità contributiva di anni 41, mesi 5 e giorni 16, periodo suscettibile di arrotondamento ad anni 41 e mesi 6 in applicazione dell’art. 59 della legge n. 449/1997.
2) - L’interessata ha contestato il diniego della pensione opposto dall’I.N.P.S., ponendo in evidenza come il D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, non abbia abrogato la normativa in materia di arrotondamento dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 59 della legge n. 449/1997 ed ha richiamato, in proposito, il messaggio n. 3305 del 14.5.2015, con il quale lo stesso Ente previdenziale ha confermato l’ operatività di tale beneficio nei confronti di coloro che, alla data del 30.4.2015, risultassero già cessati dal lavoro.
3) - l’I.N.P.S. ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, osservando come a seguito della legge n. 247/2007 e del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, sia l’I.N.P.D.A.P (circolare n. 7/2008) che l’I.N.P.S. (messaggio n. 2974/2015) hanno ritenuto non più applicabile la disciplina di cui all’art. 59 della legge n. 449/1997.
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FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA 84 13/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA 84 2016 RESPONSABILITA 13/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13788 del registro di Segreteria, proposto da IANNI Isabella, nata a Gorizia in data Omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Genovese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Gorizia, Viale XXIV Maggio n. 11, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, nei confronti dell’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Iero, Aldo Formicola e Marilina Rando, giusta procura generale alle liti per notaio Paolo Castellini di Roma del 21.7.2015, rep. n. 80974, rog. n. 21569, elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale della Direzione Provinciale INPS di Trieste, Via Sant’Anastasio n. 5;
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2016, con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Vidulli, uditi l’avv. Rossella Genovese per delega dell’avv. Luigi Genovese e l’avv. Luca Iero;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra Isabella Ianni ha convenuto in giudizio l’I.N.P.S. al fine di vedersi riconoscere la pensione anticipata con effetto dal 30.12.2015. A fondamento della pretesa azionata la ricorrente ha dedotto di essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione, essendo cessata dal servizio in data 1.4.2015 ed avendo maturato, al 30.12.2015, l’anzianità contributiva di anni 41, mesi 5 e giorni 16, periodo suscettibile di arrotondamento ad anni 41 e mesi 6 in applicazione dell’art. 59 della legge n. 449/1997.
L’interessata ha contestato il diniego della pensione opposto dall’I.N.P.S., ponendo in evidenza come il D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, non abbia abrogato la normativa in materia di arrotondamento dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 59 della legge n. 449/1997 ed ha richiamato, in proposito, il messaggio n. 3305 del 14.5.2015, con il quale lo stesso Ente previdenziale ha confermato l’ operatività di tale beneficio nei confronti di coloro che, alla data del 30.4.2015, risultassero già cessati dal lavoro.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata il 3.8.2016, l’I.N.P.S. ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, osservando come a seguito della legge n. 247/2007 e del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, sia l’I.N.P.D.A.P (circolare n. 7/2008) che l’I.N.P.S. (messaggio n. 2974/2015) hanno ritenuto non più applicabile la disciplina di cui all’art. 59 della legge n. 449/1997.
Tale indirizzo interpretativo, peraltro, avrebbe trovato conferma nella giurisprudenza della Corte dei conti (C.d.C., Sez. Lazio n. 253/2015; id n. Sez. Marche n. 50/2015).
In siffatto contesto, le istruzioni impartite dall’ I.N.P.S. con il messaggio n. 3305/2015 farebbero ritenere applicabile la disciplina prevista dall’art. 59 della legge n. 449/1997 limitatamente ai pensionamenti antecedenti alla data del 30.4.2015. Ne discenderebbe, in definitiva, l’insussistenza del presupposti per l’applicazione della disciplina in materia di arrotondamento dell’anzianità contributiva, posto che la ricorrente, alla data del 30.4.2015, non aveva ancora maturato il diritto a pensione ed era stata ammessa alla prosecuzione volontaria.
Con provvedimento istruttorio assunto all’udienza del 21 settembre 2016, è stato ordinato all’I.N.P.S. di trasmettere il fascicolo amministrativo unitamente ad una relazione volta ad acquisire elementi informativi utili ai fini della decisione. Espletata l’ordinanza istruttoria, alla successiva udienza del 16 novembre 2016, l’avv. Rossella Genovese ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con il favore delle spese di lite. L’avv. Luca Iero, nel rimarcare le difficoltà interpretative poste dalla questione in esame, si è riportato alle richieste formulate in atti. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata decisa, mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, per le ragioni in diritto che si vanno di seguito ad esporre.
Considerato in
DIRITTO
A seguito della posizione assunta dall’I.N.P.S. in ordine alle richieste formulate con l’ordinanza istruttoria del 21 settembre 2016, può ritenersi che l’unico elemento ostativo al riconoscimento, in favore della ricorrente, della pensione anticipata con decorrenza 30 dicembre 2015, sia dato dalla ritenuta inoperatività, da parte dell’I.N.P.S., dei criteri di arrotondamento dell’anzianità assicurativa previsti dall’art. 59, co. 1, lett. B) della legge n. 449/1997. In particolare, l’anzianità contributiva di anni 41, mesi 5 e giorni 16, maturata dalla sig.ra Ianni al 30 dicembre 2015, non è stata ritenuta arrotondabile a mese intero ( anni 41 e mesi 6), e ciò ha determinato il diniego di accesso alla pensione anticipata.
Ciò premesso, deve rilevarsi come in materia di calcolo dell’ anzianità contributiva, l’art. 3 della legge n. 274/1991 ha previsto, per gli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, che “ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell’art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.
Per quanto di specifico interesse nella fattispecie in esame, va richiamata la previsione di cui all’art. 59, co. 1, lett. b) della legge n. 449/1997, secondo cui, per “la determinazione dell’anzianità contributiva sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”. Tale norma, nell’interpretazione adottata dall’I.N.P.D.A.P., avrebbe sostituito il principio dell’arrotondamento ad anno intero (art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973) con quello dell’arrotondamento a mese intero mutuato dall’art. 3 della legge n. 274/1991, alla stregua del quale va trascurata la frazione di mese non superiore a quindici giorni e computata, per un mese, quella superiore (vd. circolare I.N.P.D.A.P. n. 14 del 16 marzo 1998, punto 6).
La giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto condivisibile tale orientamento osservando che “il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del sistema privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria” e ponendo, altresì, in evidenza che, in difetto di una norma direttamente disciplinante la fattispecie, “è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria” (C.d.C., Sez. Sardegna n. 93/2014).
Così delineato il quadro normativo di riferimento, rileva questo Giudice come la normativa richiamata dall’I.N.P.S. per giustificare il diniego della pensione anticipata (legge n. 247/2007; art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011) non preveda alcuna disposizione abrogativa dell’ indicato criterio dell’arrotondamento a mese intero. Né, a maggior ragione, la previsione di cui all’art. 59, co. 1, lett. b) della legge n. 449/1997, può ritenersi superata dalle mutevoli e contraddittorie interpretazioni adottate, nel tempo, dall’I.N.P.S. e dall’I.N.P.D.A.P. e trasposte in atti privi di efficacia normativa (circolare I.N.P.D.A.P. n. 7 del 13 maggio 2008; messaggio I.N.P.S. n. 2974 del 30 aprile 2015).
Per quanto attiene alla posizione della sig.ra Ianni, è significativo rilevare come, non senza contraddizioni, l’I.N.P.S., pur ritenendo operante, fino al mese di aprile 2015, gli arrotondamenti per frazione di mese di cui all’art. 59, co. 1, lett. b) della legge n. 449/1997 (vd. nota della Sede I.N.P.S. di Trieste del 18 ottobre 2016), abbia negato, in concreto, l’applicazione di tale criterio. Tale diniego, tuttavia, si pone in contrasto con le direttive contenute nel messaggio n. 3305 del 14 maggio 2015, la cui applicazione avrebbe dovuto indurre gli stessi uffici amministrativi dell’I.N.P.S. a disporre l’arrotondamento a mese intero sul presupposto che l’interessata, alla data del 30 aprile 2015, aveva già risolto il rapporto di lavoro. A ben vedere, poi, non è dato vedere su quale base normativa trovi fondamento la tesi difensiva dell’Ente previdenziale secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’arrotondamento, rileverebbe non già l’avvenuta risoluzione del rapporto alla data del 30 aprile 2015 (fattispecie, questa, espressamente prevista nel messaggio n. 3305 del 14 maggio 2015), ma l’aver maturato, entro la medesima data, il diritto a pensione.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni ed in applicazione dell’art. 59, co. 1, lett. b) della legge n. 449/1997, si ravvisano i presupposti affinché l’anzianità contributiva maturata dalla ricorrente alla data del 30 dicembre 2015, pari ad anni 41, mesi 5 e giorni 16, venga arrotondata ad anni 41 e mesi 6.
Conclusivamente, nella ravvisata sussistenza dei presupposti di legge, va riconosciuto il diritto della sig.ra Isabella Ianni a fruire della pensione anticipata dal 30 dicembre 2015, con ogni effetto utile ai fini della liquidazione degli arretrati e dei relativi accessori.
In applicazione del principio della soccombenza, va disposta la condanna dell’I.N.P.S. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 1.380,00 oltre spese forfettarie (15%), C.A.P e I.V.A..
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, dichiara il diritto della ricorrente a conseguire la pensione anticipata dal 30.12.2015, con ogni effetto di legge. Condanna l’I.N.P.S. alla rifusione delle spese di lite, che liquida nell’importo di euro 1.380,00 oltre spese forfettarie (15%), CAP e IVA.
Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Trieste nella pubblica udienza del 16 novembre 2016.
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Giancarlo Di Lecce
f.to
Depositata in Segreteria il 13 dicembre 2016
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
dott. ANNA DE ANGELIS
f.to
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La Corte dei Conti del F.V.G. ha dato ragione a questa ricorrente, e pertanto la voglio postare anche qui nel caso possa interessare a qualcuno circa l'arrotondamento al mese completo ed altro.
1) - maturato, al 30.12.2015, l’anzianità contributiva di anni 41, mesi 5 e giorni 16, periodo suscettibile di arrotondamento ad anni 41 e mesi 6 in applicazione dell’art. 59 della legge n. 449/1997.
2) - L’interessata ha contestato il diniego della pensione opposto dall’I.N.P.S., ponendo in evidenza come il D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, non abbia abrogato la normativa in materia di arrotondamento dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 59 della legge n. 449/1997 ed ha richiamato, in proposito, il messaggio n. 3305 del 14.5.2015, con il quale lo stesso Ente previdenziale ha confermato l’ operatività di tale beneficio nei confronti di coloro che, alla data del 30.4.2015, risultassero già cessati dal lavoro.
3) - l’I.N.P.S. ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, osservando come a seguito della legge n. 247/2007 e del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, sia l’I.N.P.D.A.P (circolare n. 7/2008) che l’I.N.P.S. (messaggio n. 2974/2015) hanno ritenuto non più applicabile la disciplina di cui all’art. 59 della legge n. 449/1997.
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FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA 84 13/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA 84 2016 RESPONSABILITA 13/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13788 del registro di Segreteria, proposto da IANNI Isabella, nata a Gorizia in data Omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Genovese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Gorizia, Viale XXIV Maggio n. 11, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, nei confronti dell’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Iero, Aldo Formicola e Marilina Rando, giusta procura generale alle liti per notaio Paolo Castellini di Roma del 21.7.2015, rep. n. 80974, rog. n. 21569, elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale della Direzione Provinciale INPS di Trieste, Via Sant’Anastasio n. 5;
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2016, con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Vidulli, uditi l’avv. Rossella Genovese per delega dell’avv. Luigi Genovese e l’avv. Luca Iero;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra Isabella Ianni ha convenuto in giudizio l’I.N.P.S. al fine di vedersi riconoscere la pensione anticipata con effetto dal 30.12.2015. A fondamento della pretesa azionata la ricorrente ha dedotto di essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione, essendo cessata dal servizio in data 1.4.2015 ed avendo maturato, al 30.12.2015, l’anzianità contributiva di anni 41, mesi 5 e giorni 16, periodo suscettibile di arrotondamento ad anni 41 e mesi 6 in applicazione dell’art. 59 della legge n. 449/1997.
L’interessata ha contestato il diniego della pensione opposto dall’I.N.P.S., ponendo in evidenza come il D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, non abbia abrogato la normativa in materia di arrotondamento dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 59 della legge n. 449/1997 ed ha richiamato, in proposito, il messaggio n. 3305 del 14.5.2015, con il quale lo stesso Ente previdenziale ha confermato l’ operatività di tale beneficio nei confronti di coloro che, alla data del 30.4.2015, risultassero già cessati dal lavoro.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata il 3.8.2016, l’I.N.P.S. ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, osservando come a seguito della legge n. 247/2007 e del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, sia l’I.N.P.D.A.P (circolare n. 7/2008) che l’I.N.P.S. (messaggio n. 2974/2015) hanno ritenuto non più applicabile la disciplina di cui all’art. 59 della legge n. 449/1997.
Tale indirizzo interpretativo, peraltro, avrebbe trovato conferma nella giurisprudenza della Corte dei conti (C.d.C., Sez. Lazio n. 253/2015; id n. Sez. Marche n. 50/2015).
In siffatto contesto, le istruzioni impartite dall’ I.N.P.S. con il messaggio n. 3305/2015 farebbero ritenere applicabile la disciplina prevista dall’art. 59 della legge n. 449/1997 limitatamente ai pensionamenti antecedenti alla data del 30.4.2015. Ne discenderebbe, in definitiva, l’insussistenza del presupposti per l’applicazione della disciplina in materia di arrotondamento dell’anzianità contributiva, posto che la ricorrente, alla data del 30.4.2015, non aveva ancora maturato il diritto a pensione ed era stata ammessa alla prosecuzione volontaria.
Con provvedimento istruttorio assunto all’udienza del 21 settembre 2016, è stato ordinato all’I.N.P.S. di trasmettere il fascicolo amministrativo unitamente ad una relazione volta ad acquisire elementi informativi utili ai fini della decisione. Espletata l’ordinanza istruttoria, alla successiva udienza del 16 novembre 2016, l’avv. Rossella Genovese ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con il favore delle spese di lite. L’avv. Luca Iero, nel rimarcare le difficoltà interpretative poste dalla questione in esame, si è riportato alle richieste formulate in atti. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata decisa, mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, per le ragioni in diritto che si vanno di seguito ad esporre.
Considerato in
DIRITTO
A seguito della posizione assunta dall’I.N.P.S. in ordine alle richieste formulate con l’ordinanza istruttoria del 21 settembre 2016, può ritenersi che l’unico elemento ostativo al riconoscimento, in favore della ricorrente, della pensione anticipata con decorrenza 30 dicembre 2015, sia dato dalla ritenuta inoperatività, da parte dell’I.N.P.S., dei criteri di arrotondamento dell’anzianità assicurativa previsti dall’art. 59, co. 1, lett. B) della legge n. 449/1997. In particolare, l’anzianità contributiva di anni 41, mesi 5 e giorni 16, maturata dalla sig.ra Ianni al 30 dicembre 2015, non è stata ritenuta arrotondabile a mese intero ( anni 41 e mesi 6), e ciò ha determinato il diniego di accesso alla pensione anticipata.
Ciò premesso, deve rilevarsi come in materia di calcolo dell’ anzianità contributiva, l’art. 3 della legge n. 274/1991 ha previsto, per gli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, che “ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell’art. 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.
Per quanto di specifico interesse nella fattispecie in esame, va richiamata la previsione di cui all’art. 59, co. 1, lett. b) della legge n. 449/1997, secondo cui, per “la determinazione dell’anzianità contributiva sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”. Tale norma, nell’interpretazione adottata dall’I.N.P.D.A.P., avrebbe sostituito il principio dell’arrotondamento ad anno intero (art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973) con quello dell’arrotondamento a mese intero mutuato dall’art. 3 della legge n. 274/1991, alla stregua del quale va trascurata la frazione di mese non superiore a quindici giorni e computata, per un mese, quella superiore (vd. circolare I.N.P.D.A.P. n. 14 del 16 marzo 1998, punto 6).
La giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto condivisibile tale orientamento osservando che “il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del sistema privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria” e ponendo, altresì, in evidenza che, in difetto di una norma direttamente disciplinante la fattispecie, “è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria” (C.d.C., Sez. Sardegna n. 93/2014).
Così delineato il quadro normativo di riferimento, rileva questo Giudice come la normativa richiamata dall’I.N.P.S. per giustificare il diniego della pensione anticipata (legge n. 247/2007; art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011) non preveda alcuna disposizione abrogativa dell’ indicato criterio dell’arrotondamento a mese intero. Né, a maggior ragione, la previsione di cui all’art. 59, co. 1, lett. b) della legge n. 449/1997, può ritenersi superata dalle mutevoli e contraddittorie interpretazioni adottate, nel tempo, dall’I.N.P.S. e dall’I.N.P.D.A.P. e trasposte in atti privi di efficacia normativa (circolare I.N.P.D.A.P. n. 7 del 13 maggio 2008; messaggio I.N.P.S. n. 2974 del 30 aprile 2015).
Per quanto attiene alla posizione della sig.ra Ianni, è significativo rilevare come, non senza contraddizioni, l’I.N.P.S., pur ritenendo operante, fino al mese di aprile 2015, gli arrotondamenti per frazione di mese di cui all’art. 59, co. 1, lett. b) della legge n. 449/1997 (vd. nota della Sede I.N.P.S. di Trieste del 18 ottobre 2016), abbia negato, in concreto, l’applicazione di tale criterio. Tale diniego, tuttavia, si pone in contrasto con le direttive contenute nel messaggio n. 3305 del 14 maggio 2015, la cui applicazione avrebbe dovuto indurre gli stessi uffici amministrativi dell’I.N.P.S. a disporre l’arrotondamento a mese intero sul presupposto che l’interessata, alla data del 30 aprile 2015, aveva già risolto il rapporto di lavoro. A ben vedere, poi, non è dato vedere su quale base normativa trovi fondamento la tesi difensiva dell’Ente previdenziale secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’arrotondamento, rileverebbe non già l’avvenuta risoluzione del rapporto alla data del 30 aprile 2015 (fattispecie, questa, espressamente prevista nel messaggio n. 3305 del 14 maggio 2015), ma l’aver maturato, entro la medesima data, il diritto a pensione.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni ed in applicazione dell’art. 59, co. 1, lett. b) della legge n. 449/1997, si ravvisano i presupposti affinché l’anzianità contributiva maturata dalla ricorrente alla data del 30 dicembre 2015, pari ad anni 41, mesi 5 e giorni 16, venga arrotondata ad anni 41 e mesi 6.
Conclusivamente, nella ravvisata sussistenza dei presupposti di legge, va riconosciuto il diritto della sig.ra Isabella Ianni a fruire della pensione anticipata dal 30 dicembre 2015, con ogni effetto utile ai fini della liquidazione degli arretrati e dei relativi accessori.
In applicazione del principio della soccombenza, va disposta la condanna dell’I.N.P.S. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 1.380,00 oltre spese forfettarie (15%), C.A.P e I.V.A..
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, dichiara il diritto della ricorrente a conseguire la pensione anticipata dal 30.12.2015, con ogni effetto di legge. Condanna l’I.N.P.S. alla rifusione delle spese di lite, che liquida nell’importo di euro 1.380,00 oltre spese forfettarie (15%), CAP e IVA.
Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Trieste nella pubblica udienza del 16 novembre 2016.
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Giancarlo Di Lecce
f.to
Depositata in Segreteria il 13 dicembre 2016
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
dott. ANNA DE ANGELIS
f.to