Re: Detassazione Pensione Italiana per residenti all'Estero
Inviato: sab nov 08, 2025 4:54 pm
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 158 pubblicata in data 03/11/2025 in Rif. CdC Lazio n. 300/2024, in relazione all’appello proposto dal ricorrente residente all’Estero al fine della defiscalizzazione del trattamento pensionistico per l’anno 2018, conferma la sentenza di 1° grado con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, a favore del Giudice tributario e non della CdC.
>> l’appellante insiste con la richiesta di pagamento della pensione di vecchiaia senza decurtazioni tributarie, in applicazione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 e che prevede l’esenzione fiscale in Italia a favore di coloro che hanno la propria residenza/domiciliazione tributaria in omissis, per almeno 183 giorni.<<
L’appellante deduce, in particolare, di risiedere stabilmente in omissis dal omissis e di essere iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) da tale data.
Quì alcuni brani:
Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, si è costituito l’Inps ribadendo l’eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tesa a conseguire la restituzione delle differenze sulla prestazione pensionistica fruita nell’anno 2018, in forza delle trattenute operate dal sostituto d’imposta Inps e versate all’Erario nelle more della verifica della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla Convenzione omissis sulla defiscalizzazione delle prestazioni previdenziali.
L’INPS scrive che la natura tributaria, rientra nella giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In ogni caso, secondo l’INPS, la contestazione della erronea applicazione della convenzione su cui si fonda l’atto impositivo contestato determinerebbe, la necessaria partecipazione al giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
IL GIUDICE D’APPELLO precisa:
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella vicenda in esame, non viene in rilievo la “misura” del trattamento pensionistico quale corretta determinazione di ogni componente di esso, né l’esatta qualificazione della natura del rapporto o questioni atte, comunque, ad incidere su tale trattamento, ma esclusivamente gli aspetti afferenti all’assoggettamento fiscale.
D’altronde, la stessa parte appellante richiama la convenzione tra lomissis e la omissis, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 finalizzata, secondo l’art. 1 della citata legge, ad “evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito” e prevenire l’evasione fiscale e che prevede, tra l’altro, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato, sperando di non fare analoghi errori di competenza. Inoltre, allego anche la sentenza di 1° grado.
P.S.: Comunque nella sentenza di 1° Grado viene specificato che: “Ha evidenziato che la defiscalizzazione è stata applicata a partire dall’anno 2019 e, quindi, non per l’anno 2018.”
>> l’appellante insiste con la richiesta di pagamento della pensione di vecchiaia senza decurtazioni tributarie, in applicazione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 e che prevede l’esenzione fiscale in Italia a favore di coloro che hanno la propria residenza/domiciliazione tributaria in omissis, per almeno 183 giorni.<<
L’appellante deduce, in particolare, di risiedere stabilmente in omissis dal omissis e di essere iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) da tale data.
Quì alcuni brani:
Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, si è costituito l’Inps ribadendo l’eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tesa a conseguire la restituzione delle differenze sulla prestazione pensionistica fruita nell’anno 2018, in forza delle trattenute operate dal sostituto d’imposta Inps e versate all’Erario nelle more della verifica della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla Convenzione omissis sulla defiscalizzazione delle prestazioni previdenziali.
L’INPS scrive che la natura tributaria, rientra nella giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In ogni caso, secondo l’INPS, la contestazione della erronea applicazione della convenzione su cui si fonda l’atto impositivo contestato determinerebbe, la necessaria partecipazione al giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
IL GIUDICE D’APPELLO precisa:
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella vicenda in esame, non viene in rilievo la “misura” del trattamento pensionistico quale corretta determinazione di ogni componente di esso, né l’esatta qualificazione della natura del rapporto o questioni atte, comunque, ad incidere su tale trattamento, ma esclusivamente gli aspetti afferenti all’assoggettamento fiscale.
D’altronde, la stessa parte appellante richiama la convenzione tra lomissis e la omissis, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 finalizzata, secondo l’art. 1 della citata legge, ad “evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito” e prevenire l’evasione fiscale e che prevede, tra l’altro, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
N.B.: Come sempre consiglio di leggere il tutto direttamente dall’allegato, sperando di non fare analoghi errori di competenza. Inoltre, allego anche la sentenza di 1° grado.
P.S.: Comunque nella sentenza di 1° Grado viene specificato che: “Ha evidenziato che la defiscalizzazione è stata applicata a partire dall’anno 2019 e, quindi, non per l’anno 2018.”