Se ha dormito finora sarà narcotizzato ehehehemamuele1965 ha scritto:Giova, bel ragionamento. Pero', qualche messaggio fa, avevo già detto che se al.31/12/1992 avessi avuto 15 anni di contributi non sarei tra quelli interessati a fare istanza in quanto al 31/12/1995 avrei avuto 18 anni di contributi. Questo mi crea gia' un dubbio. Ora,per il periodo 1 gennaio 1993 31 dicembre 1995 si è stabilito per legge che la base stipendiale su cui calcolare la pensione non è quella relativa all ultima retribuzione ma alla media degli ultimi dieci anni e contestualmente si è stabilito che dal 1 gennaio 1996 si passa con il sistema contributivo, ma non cambia, appunto, l art. 54 del lontamissimo dpr del 1973. Ma non dice neanche che al 1992 si tronca l anzianità contributica per riprenderne un altra. Poi, lo 0.392, potrebbe essere ricavato come segue: art. 44 del dpr 1092 che prevede la base pensionabile del 35% previsto per i civili; a questo è stato aggiunto 1.80 per ogni anno che nel mio caso fa 3.60; poi sono stati aggiunti i quattro mesi al 0,015 per mese che fa 0.060 e la somme totale fa 0.392, cosi come previsto per i civili dal famigerato decreto. È quel 0.32 e rotti indicati nella quota B che non capisco perche' viene moltiplicato per la base pensionabile della quota A. Se siamo d'accordo che le leggi del 94 e del 95 non hanno modificato né l'articolo 54 nè anno interrrotto l anzianità contributiva al 92 e hanno modificato solo il sistema di calcolo della base stipendiale potremmo dire che ad entrambe le quote dovrebbe essere applicato l art. 54 con le differenti basi stipendiali e dal 1 gennaio 1996 in poi calcolarla con il sistema contributivo.
In ultimo la circolare che hai postato è pericolosissima perche' potrebbe svegliare il cane che dorme
Comunque ti seguo con molta difficoltà, sarà l'età.
Dunque, prima di tutte le riforme si andava in pensione con una cifra data dal prodotto dell'ultima retribuzione in servizio, maggiorata, coi benefici, con di tutto e di più moltiplicata x l'aliquota di rendimento raggiunta che è una percentuale relativa agli anni di servizio utile totalizzati.
E' stata poi introdotta la pensione in quote, dove per chi NON è retributivo, la pensione è data dalla somma di queste 3 moltiplicazioni...
1^ moltipl. Quota A : ultima retribuzione x aliquota rendim. raggiunta al 31/12/92 (coeff. B)
2^ moltipl. Quota B : media ultime 10 retrib x (aliq rendim. raggiunta al 31/12/95 (coeff A) - coeff B)
3^ moltipl, Quota C : Montante contributivo dal 1996 x coeff età anagrafica al congedo
Quindi arruolato nel 1981, al 1992 hai raggiunto il 32% di anzianità (2.33/anno x 13A 9M cioè 0.32 coeff B.
che viene usato per calcolare la tua quota A, moltiplicandolo x ultima retribuzione.
Poi non c'è nessuna interruzione o troncatura, la tua anzianità continua a crescere anno per anno fino ad arrivare al 31/12/95 dove sarà di 17A 4M e quindi avrai raggiunto, come giustamente hai calcolato con l'art. 44 dei civili, tu stesso il 39,20% cioè 0.392 coeff A. Questo coeff A viene usato per il calcolo della quota B ma non intero, diminuito del coeff B come sai, in pratica si sottrae l'anzianità già calcolata nella quota A e si determina il coeff C = A - B. cioè 0.392 - 0.32 = 0.072 che sono i 3A 7M maturati dal 1992 al 1995.
Con l'eventuale favorevole applicazione dell 'art. 54 per i militari il coeff A 0.392 diverrebbe 0.440.
Quindi la quota A , coeff B, non varia.
Mentre la quota B , coeff C dato da A - B, crescendo A al 0.440 sarebbe 0.440 - 0.32 = 0.120 , aumenta.
Notte**