Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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franruggi
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da franruggi »

angri62 ha scritto:
Morris84 ha scritto:Salve. Leggendo questo argomento vi chiedo delle delucidazioni.!! Sono stato riformato e al momento della riforma avevo 46 giorni di lic ord.(32 anno 2012 e 14 anno 2013) 4 giorni Non mi sono stati conteggiati perché sarebbero quelli della 937/77. Mi hanno monetizzto 1700 euro ma non so se è la cifra esatta.Sono stato all agenzia dell entrate per chiedere il rimborso Irpef in quanto, da come ho appreso grazie a questo forum, la licenza monetizzata non va tassata. La Loro risposta è stata che il calcolo potranno farlo non appena avrò il cud. È così? Il mio Stipendio mensile lordo è poco meno di 2000 euro. Mi rivolgo a voi perché credo siete gli unici che possiate darmi delucidazioni in merito,eventualmente anche su come muovermi.
Grazie a chiunque possa darmi qualche dritta.
no conosco il tuo grado, cmq le ferie del 2012 vanno tassate al 26% quindi se calcoli 70 euro lordi meno 26% = 1657,60 più 10 giorni visto che 4 non sono stati pagati 10x70-38% = 434 tot € 2091,60
ciao[/quot


ciao allora leggendo i post di ernesto non corrispondono al vero? perchè continuano a pagare questa miseria con tutte le tasse possibili????


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angri62
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da angri62 »

angri62 ha scritto:
Morris84 ha scritto:Salve. Leggendo questo argomento vi chiedo delle delucidazioni.!! Sono stato riformato e al momento della riforma avevo 46 giorni di lic ord.(32 anno 2012 e 14 anno 2013) 4 giorni Non mi sono stati conteggiati perché sarebbero quelli della 937/77. Mi hanno monetizzto 1700 euro ma non so se è la cifra esatta.Sono stato all agenzia dell entrate per chiedere il rimborso Irpef in quanto, da come ho appreso grazie a questo forum, la licenza monetizzata non va tassata. La Loro risposta è stata che il calcolo potranno farlo non appena avrò il cud. È così? Il mio Stipendio mensile lordo è poco meno di 2000 euro. Mi rivolgo a voi perché credo siete gli unici che possiate darmi delucidazioni in merito,eventualmente anche su come muovermi.
Grazie a chiunque possa darmi qualche dritta.
no conosco il tuo grado, cmq le ferie del 2012 vanno tassate al 26% quindi se calcoli 70 euro lordi meno 26% = 1657,60 più 10 giorni visto che 4 non sono stati pagati 10x70-38% = 434 tot € 2091,60
ciao
piccola modifica del ministero del tesoro 72 giorni - grado v.sovr.te tot € 4144 e qualche spicciolo.
saluti
alfredof58
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da alfredof58 »

Salve mi affido ai grandi del forum ma anche a tutti gli altri per una domanda che mi frulla in questi
giorni nel cervello, ma i soldi della licenza non fruita, sono soggetti alla dichiarazione dei redditi,
ovvero nel 2014 dovremmo dichiarare i soldi presi nel 2013 o no, dico questo perchè nel chiedere
la rateizzazione dei soldi che devo al c.n.a. per aspettativa non dipendente da causa di serv. mi è
stato detto di poter dedurre la cifra nel 730, ora mi chiedo se anche quella che ho preso è soggetta
a tassazione nel 730 che si andrà a presentare nel prossimo anno. Grazie a tutti a presto.
gino59
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da gino59 »

alfredof58 ha scritto:Salve mi affido ai grandi del forum ma anche a tutti gli altri per una domanda che mi frulla in questi
giorni nel cervello, ma i soldi della licenza non fruita, sono soggetti alla dichiarazione dei redditi,
ovvero nel 2014 dovremmo dichiarare i soldi presi nel 2013 o no, dico questo perchè nel chiedere
la rateizzazione dei soldi che devo al c.n.a. per aspettativa non dipendente da causa di serv. mi è
stato detto di poter dedurre la cifra nel 730, ora mi chiedo se anche quella che ho preso è soggetta
a tassazione nel 730 che si andrà a presentare nel prossimo anno. Grazie a tutti a presto.
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La tassazione separata (cfr. art. 17 TUIR - Testo Unico Imposte sul Reddito) consiste nel calcolare l’imposta in misura diversa dagli altri redditi.

La particolarità dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata (cfr. art. 17 TUIR) consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di uno o più periodi d’imposta precedenti (redditi di formazione pluriennale).

La loro imputazione e tassazione in un solo periodo d’imposta potrebbe comportare per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato.
Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell’anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d’imposta.

Ad esempio:
•per il TFR, in base all’aliquota media di tassazione calcolata in base a particolari regole previste nell’articolo 19 del TUIR (in via generale è determinata in relazione ai cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione);
•per gli arretrati (gli emolumenti arretrati sono tutti quelli che per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono corrisposti per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti), applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni si applica l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.

L’imposta corrispondente alle somme percepite, ad esempio, a titolo di TFR (o indennità equipollenti) e di arretrati di lavoro dipendente è trattenuta e versata, nella maggior parte dei casi, direttamente dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) attraverso una ritenuta alla fonte. Pertanto, poiché le somme sono riscosse al netto dell’imposta dovuta, chi le riceve non deve indicarle nella dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio il datore di lavoro privato che ha alle proprie dipendenze una colf, un giardiniere, eccetera), è lo stesso lavoratore che deve determinare l’imposta dovuta. In tali ipotesi, egli deve riportare nella dichiarazione dei redditi le somme percepite e versare l’imposta, nella misura del 20 per cento, a titolo d’acconto (NB: si utilizza il Modello F24, indicando il codice tributo 4200). Dal 1997 (redditi 1996) è infatti dovuto un anticipo, nella misura del 20%, per i redditi soggetti a tassazione separata, d indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Il relativo versamento si effettua in corrispondenza del saldo Irpef annuale con le stese modalità previste per le imposte sui redditi.

Le tipologie di reddito assoggettate all’acconto e i relativi termini di versamento sono riassunti nel quadro seguente:

Proventi derivanti da:
•Plusvalenze da cessione di aziende possedute/esercitate da più di 5 anni
•Plusvalenze da cessione di terreni edificabili
•Indennità per perdita avviamento (locazione, immobili urbani e farmacie)
•Indennità risarcitorie per perdita di redditi relativi a più anni
•Redditi da recesso di società di persone
•Reddito di alcuni proventi di capitale
•Rimborsi di oneri o imposte
•TFR, compresi anticipi e arretrati (se non soggetti a ritenute alla fonte)
•Indennità cess. Collaborazione Coordinata e continuativa (se committente non sostituto d’imposta)
•Indennità sostitutiva del preavviso
•Somme percepite dagli eredi o legatari di diritto del deceduto (esclusi redditi fondiari o di imprese)


Versamento: Acconto 20% sui redditi a tassazione separata
•Va effettuato nei termini e con le modalità previsti per quelli a saldo delle imposte sui redditi



Per i rapporti di lavoro cessati dall’1/1/1998 la deduzione è stata elevata a € 309,87 (era £ 300.000 fino al 31/12/1997) per ogni anno di anzianità effettiva. La deduzione è inoltre ridotta per i rapporti di lavoro con un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto nazionale e per gli iscritti ad un Fondo pensionistico.
Dal 1993 il TFR non deve essere indicato nella dichiarazione delle persone fisiche in quanto soggetto a ritenuta alla fonte; gli Uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte tassandolo separatamente o facendolo concorrere nell’imponibile dell’anno in cui è percepito, se ciò è più favorevole per il contribuente.

E’ importante sottolineare che ai redditi assoggettati a tassazione separata non si applicano le addizionali comunali e regionali dell’Irpef. In alcuni casi, inoltre, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria. Detta opzione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuta la percezione, in tutto o in parte, del reddito. In presenza di più redditi dello stesso tipo (tassabili separatamente), ma non appartenenti a categorie diverse, l’opzione in questione esercitata per uno di essi è vincolante per tutti gli altri.

L’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l’imposta, effettua la verifica della tassazione più favorevole, confrontando i risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria (cioè facendo concorrere i redditi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti). In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più vantaggiosa per il contribuente.

Se dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata emergono somme da versare l’Agenzia delle Entrate invia direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento delle maggiori imposte. Se le imposte pagate risultano invece superiori a quanto dovuto, l’eccedenza sarà rimborsata.

Come già accennato l’articolo 17 del TUIR contiene le tipologie di reddito cui è applicabile la tassazione separata. In realtà, i redditi a tassazione separata sono attualmente indicati dalle seguenti norme del TUIR e disposizioni speciali:
•l’art. 17 già citato;
•il co. 3 dell’art. 7 TUIR, relativo ai redditi percepiti da eredi;
•l’art. 18 TUIR, concernente l’imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera dei residenti non assoggettati a ritenute o imposta sostitutiva all’atto dell’erogazione;
•redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1.4.1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva;
•i redditi di impresa ordinaria e di partecipazione in società di persone conseguiti dal 2008 da persone fisiche

Le principali innovazioni in materia di tassazione separata sono:
•l’inserimento, tra i redditi di lavoro soggetti a tassazione separata, delle indennità di cessazione da funzioni notarili e delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività; dall’anno 2001 è prevista la tassazione separata delle rendite pensionistiche derivanti dal riscatto di posizioni individuali, purché non volontario;
•la tassazione separata delle plusvalenze e dell’avviamento, realizzati in sede di liquidazione (ora anche concorsuale) di imprese individuali commerciali, è subordinata al possesso o all’esercizio diretto da più di 5 anni; la tassazione separata va richiesta nella dichiarazione dei redditi;
•l’esclusione della tassazione separata delle plusvalenze (e dell’avviamento) derivanti dalla cessione di aziende commerciali per le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) ed assimilate per i soggetti Ires; inoltre l’opzione per la tassazione separata qualora tali redditi siano conseguiti da imprenditori individuali;
•l’allargamento della tassazione separata a tutte le indennità per perdita dell’avviamento commerciale e ai compensi spettanti al conduttore in caso di cessazione di locazioni non abitative; inoltre sono aggiunte le indennità di avviamento per le farmacie spettanti al precedente titolare;
•l’esplicita previsione che i risarcimenti (anche assicurativi) possono essere tassati separatamente quando sono a fronte di perdite di reddito (lucro cessante) verificatesi in più anni;
•l’inclusione dei redditi derivanti da recesso, esclusione, riduzione di capitale e liquidazione (anche concorsuale) realizzati da soci di società (o dagli eredi dei soci) sia di persone che di capitale e cooperative, quando il periodo intercorso tra la costituzione della società e l’inizio del recesso, esclusione, riduzione, liquidazione ecc. è superiore a 5 anni (per il calcolo di questi redditi le Disposizioni Attuative rimandano all’art 47 TUIR all’1.1.2004, per effetto dell’abrogazione della lett. m dell’art. 17 non è più applicabile la tassazione separata a tali redditi quando conseguono da società soggette all’Ires. Ora questi redditi rientrano tra gli utili da partecipazione tassati in base al comma 7, dell’art. 47 TUIR;
•l’inclusione dei redditi di capitale derivanti alla scadenza dei seguenti contratti e titoli aventi durata superiore a 5 anni e quando non sono soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta definitiva, quali:◦utili da mutui, depositi, conti correnti;
◦utili da obbligazioni e titoli similari;
◦utili da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza;
◦utili da mandati ad enti che gestiscono collettivamente massa patrimoniali;

•l’opzione per la tassazione ordinaria su cui ci si è soffermati in precedenza.
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da alfredof58 »

Ciao Gino ti ringrazio perchè sei sempre molto disponibile, non ho letto tutto l'articolo, ma da quanto ho
potuto capire, e correggimi se sbaglio, non devo dichiarare la somma presa per i gg. di licenza non fruiti,
anche perchè la cifra che ho preso al netto è di 4.600 euro, ma al netto r.a.p. 6.270 euro, quindi
presumo che ci sia stata già una ritenuta a mio carico, dimmi solo se è così grazie di tutto. Ciao
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da gino59 »

alfredof58 ha scritto:Ciao Gino ti ringrazio perchè sei sempre molto disponibile, non ho letto tutto l'articolo, ma da quanto ho
potuto capire, e correggimi se sbaglio, non devo dichiarare la somma presa per i gg. di licenza non fruiti,
anche perchè la cifra che ho preso al netto è di 4.600 euro, ma al netto r.a.p. 6.270 euro, quindi
presumo che ci sia stata già una ritenuta a mio carico, dimmi solo se è così grazie di tutto. Ciao



==============Ritenuta....????? direi una rapina.- Ciaooooo
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da alfredof58 »

Ciao Gino, grazie per il tuo interessamento, è vero dai calcoli che ho fatto è proprio una rapina, ora ti
chiedevo e scusa se abuso della tua bontà, ma il c.n.a. di chieti mi darà un cud da dove io possa
scaricare l'irpef delle rate che andrò a pagare giusto, quindi lo porto al caf e li mi fanno tutti i conteggi.
Grazie grande Gino.
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da alfredof58 »

Ciao Gino, grazie per il tuo interessamento, è vero dai calcoli che ho fatto è proprio una rapina, ora ti
chiedevo e scusa se abuso della tua bontà, ma il c.n.a. di chieti mi darà un cud da dove io possa
scaricare l'irpef delle rate che andrò a pagare giusto, quindi lo porto al caf e li mi fanno tutti i conteggi.
Grazie grande Gino.
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Il ricorrente appartiene al Corpo Forestale dello Stato.

1) - ricorre al TAR per l'annullamento parziale e/o la riforma
- del decreto n. 227/10/utea del 22.12.2010

- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione anche del congedo ordinario maturato e non fruito in costanza di aspettativa per malattia ed alla monetizzazione delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 e, conseguentemente:

- per la condanna al pagamento sostitutivo del congedo ordinario complessivamente maturato e non fruito, nonché alla monetizzazione delle giornate di riposo ex legge 937/1977, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2) - IL RICORRENTE invoca l’applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale invalso presso il Consiglio di Stato volto alla monetizzabilità del diritto alle ferie non godute in tutti i casi, come quello di specie, non riconducibili alla volontà delle parti.

3) - Si è costituito il Ministero, rappresentando l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio) in considerazione del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, e chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

4) - Ma il ricorrente non ci sta poiché non ha ottenuto ciò che gli spettava di diritto.

5) - Pertanto, la difesa del ricorrente si è opposta alla suddetta istanza della difesa erariale relativamente alla pretesa alla monetizzazione anche delle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite;

IL TAR PRECISA per quanto riguarda le sole Festività Soppresse non pagate:

6) - Non può viceversa ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione della causa anche con riferimento alla richiesta monetizzazione delle n. 5 giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite, poiché il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio, tace completamente al riguardo, senza alcun riesame del decreto impugnato.

7) - Per la rimanente parte il ricorso è fondato deve essere accolto.

8) - Ritiene infatti il Collegio che ragioni di equità sostanziale e di imparzialità dell’azione amministrativa impongono, nel caso di specie, di ritenere per “eadem ratio” pienamente dovuta l’estensione della richiesta monetizzazione per il periodo di aspettativa anche alle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite dall’istante.

Il resto leggetelo qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

02/01/2014 201400011 Sentenza 1


N. 00011/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2011, proposto da:
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Gubbini, con domicilio eletto presso Laura Modena, in Perugia, via Alessi, 32;

contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Corpo Forestale dello Stato - Isp. Generale - Servizio III - Div. 11^ Ufficio Trattamento Economico Accessorio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento parziale e/o la riforma
- del decreto n. 227/10/utea del 22.12.2010 del Capo del Corpo Forestale dello Stato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto.

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione anche del congedo ordinario maturato e non fruito in costanza di aspettativa per malattia ed alla monetizzazione delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 e, conseguentemente:

per la condanna al pagamento sostitutivo del congedo ordinario complessivamente maturato e non fruito, nonché alla monetizzazione delle giornate di riposo ex legge 937/1977, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’odierno istante impugna il decreto n. 227/10/utea del 22 dicembre 2010 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con cui gli è stato riconosciuto il pagamento sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito nonché delle giornate aggiuntive ex legge 937/1977 limitatamente al periodo non trascorso in costanza di aspettativa per malattia.

Chiede, pertanto, oltre all’annullamento parziale del suesposto decreto per la parte lesiva, l’accertamento del diritto alla monetizzazione anche per il suesposto periodo in aspettativa e relativa condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento delle somme dovute.

A sostegno del ricorso deduce articolate censure di violazione di legge (art. 18 D.P.R. 254/1999, art. 14 D.P.R. 395/1995, art. 36 Cost.) ed eccesso di potere sotto diverso profilo, invocando l’applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale invalso presso il Consiglio di Stato volto alla monetizzabilità del diritto alle ferie non godute in tutti i casi, come quello di specie, non riconducibili alla volontà delle parti.

Si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentando l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio) in considerazione del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, e chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

All’udienza pubblica del 20 novembre 2013, la difesa del ricorrente si è opposta alla suddetta istanza della difesa erariale relativamente alla pretesa alla monetizzazione anche delle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite; indi la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Alla luce del sopravvenuto decreto di annullamento parziale in autotutela, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa azionata nel presente giudizio concernente la monetizzazione per il periodo di aspettativa delle giornate spettanti e non fruite di congedo ordinario, determinandosi sullo specifico punto controverso la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (ex multis Consiglio di Stato sez V, 12 dicembre 2009, n.7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n.1280) ai sensi del vigente art 34 c. 5 cod. proc. amm.

Non può viceversa ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione della causa anche con riferimento alla richiesta monetizzazione delle n. 5 giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite, poiché il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 settembre 2012, depositato in giudizio, tace completamente al riguardo, senza alcun riesame del decreto impugnato.

3. Per la rimanente parte il ricorso è fondato deve essere accolto.

Ritiene infatti il Collegio che ragioni di equità sostanziale e di imparzialità dell’azione amministrativa impongono, nel caso di specie, di ritenere per “eadem ratio” pienamente dovuta l’estensione della richiesta monetizzazione per il periodo di aspettativa anche alle giornate di riposo aggiuntive di cui alla legge 937/1977, parimenti non fruite dall’istante.

Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente a questo segmento della pretesa azionata, con annullamento in parte qua del decreto impugnato ed accertamento del diritto del ricorrente al pagamento sostitutivo delle suddette giornate di riposo (legge 937/1977) con condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4. Per i suesposti motivi, ai sensi dell’art. 34, comma 5 del vigente Codice del processo amministrativo, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e l’accoglimento del ricorso per la parte rimanente.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- dichiara in parte la cessazione della materia del contendere;

- accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla parzialmente il provvedimento impugnato e condanna il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento delle somme dovute, come da motivazione;

Condanna il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di complessivi 1.500,00 euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2014
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

N.B.: la Corte dei Conti nel contesto fa riferimento a:

Chiarimenti in merito alla portata della disciplina legislativa sono peraltro stati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica nel parere (nota 8 ottobre 2012, n. 40033) citato nella richiesta di avviso presentata dall’Amministrazione richiedente a supporto della prospettazione ivi enunciata, condiviso dall’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze (parere rilasciato con nota 9 novembre 2012, n. 94806).
------------------------------------------------------------------------------------------
Del. 20 Parere monetizzazione ferie non godute scuola.

Parere in merito alla legittimità o meno della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie dell'anno scolastico 2012/2013 non fruite dal personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o attività didattiche della Regione Valle d'Aosta.

Data Adunanza : 11/11/2013
Data Deposito : 12/11/2013

Sezione Controllo Regione Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste - SRCVDA/20/2013/PAR

Il resto leggetelo qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------

Deliberazione

Del. n. 20/2013/PAR


LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE


composta dai magistrati:

Gaetano D’Auria Presidente
Claudio Gorelli Consigliere
Michele Cosentino Consigliere
Adriano Del Col Consigliere
Flavio Curto Consigliere relatore
Simonetta Biondo Consigliere

nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 novembre 2013;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la l. 21 marzo 1953, n. 161;

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, modificato con deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza 19 giugno 2008, n. 229;

visto il d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), concernente l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti in Valle d’Aosta;

visto il protocollo d'intesa sulle attività di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e la Regione Valle d'Aosta, sottoscritto il 27 giugno 2012;

vista la richiesta di parere formulata dal Presidente della Regione con nota 8 agosto 2013, n. 1325 Leg;

vista la comunicazione integrativa del Presidente della Regione in data 13 settembre 2013, n. 1404 Leg;

vista l’ordinanza 29 ottobre 2013, n. 13, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l’odierna adunanza per deliberare in ordine al richiesto parere;

udito il relatore, cons. Flavio Curto;

Ritenuto in fatto

1.- Con la nota in epigrafe indicata, il Presidente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha chiesto il parere della Sezione di controllo in merito all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, e all’art. 1, commi 54, 55 e 56 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti del personale docente assunto a tempo determinato dall’Amministrazione regionale; in particolare, il quesito attiene alla legittimità o meno della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie dell’anno scolastico 2012/2013 non fruite dal personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o attività didattiche.

2.- La citata nota precisa che, a giudizio dell’Amministrazione regionale, la normativa vigente ammette il pagamento delle ferie al personale appartenente alle sopraindicate categorie, a far data dal 1° gennaio 2013, nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito a tale personale di fruire delle ferie, mentre, per il periodo precedente, opererebbe il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con salvezza – anche sulla scorta del parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dei casi di cessazione del servizio in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile al dipendente o riconducibile alla sua volontà.

Nessuna prospettazione è invece formulata riguardo all’ulteriore questione della possibile estraneità al divieto in esame dei casi in cui il personale supplente, potendo fruire delle ferie, per espressa previsione contrattuale, unicamente nei periodi di sospensione delle lezioni, non possa godere di tutte o di parte delle ferie per incapienza nel periodo di assunzione di sufficienti giorni di sospensione delle lezioni; questione rispetto alla quale viene chiesto, in specie, se il compenso sostitutivo possa essere corrisposto, in entrambi i periodi considerati, limitatamente alla differenza tra i giorni maturati e quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto fruire delle ferie.

3.- Il Presidente della Regione ha trasmesso, con successiva missiva, anch’essa indicata in epigrafe, la nota interpretativa emanata posteriormente alla richiesta di parere dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, ritenuta in linea con la soluzione prospettata dall’Amministrazione richiedente.


Condizioni di ammissibilità

4.- Il decreto istitutivo della Sezione attribuisce a questa il compito di rendere, a richiesta delle amministrazioni controllate, “motivati avvisi nelle materie di contabilità pubblica” (art. 1, comma 5, d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179).

L’espressione va riferita all’esercizio, da parte della Sezione regionale di controllo, della funzione consultiva, che, per la generalità delle Sezioni regionali, è prevista dall’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 (“Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica”).

5.- Fermo restando che l’esercizio della funzione consultiva della sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste deve essere riguardato unitariamente nel peculiare contesto entro il quale il d. lgs. n. 179/2010 disciplina i compiti a essa attribuiti, ragion per cui non appare decisiva, ai fini dell’individuazione dell’ambito di tale funzione, una specifica delimitazione della materia della contabilità pubblica, mette conto rilevare che, per determinare in linea generale le condizioni di ammissibilità delle richieste di parere formulate alle Sezioni regionali di controllo, le Sezioni riunite della Corte hanno tracciato (del. 17 novembre 2010, n. 54) le linee fondamentali della nozione di “contabilità pubblica”, sviluppando le coordinate interpretative in precedenza fornite dalla Sezione delle autonomie (del. 27 aprile 2004, integrata dalla del. 17 febbraio 2006, n. 5). In particolare, le Sezioni riunite, dopo aver sottolineato che “il concetto di contabilità pubblica – di cui l’istituto del bilancio rappresenta l’aspetto principale – consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” e che tale nozione consente di mettere in luce sia “la distinzione tra attività di gestione e attività di amministrazione”, sia l’“autonomia del procedimento contabile rispetto a quello amministrativo”, hanno aggiunto che la funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali sarebbe “senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche”, in situazioni nelle quali la rilevanza della materia e l’entità delle sue possibili implicazioni di spesa sia suscettibile di “ripercuotersi direttamente” sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui suoi equilibri di bilancio.

Si è, dunque, in presenza, secondo le Sezioni riunite, di una nozione elastica di “contabilità pubblica”, che, comunque, richiede alle sezioni regionali di ricondurre ad essa, con idonea motivazione, l’esercizio della funzione consultiva.

6.- Laddove la richiesta di parere formulata alla Sezione sia finalizzata ad acquisire elementi o valutazioni inerenti alla “contabilità pubblica”, nell’accezione di cui più sopra s’è detto, essa sarà ammissibile, indipendentemente dalla circostanza che l’oggetto della funzione attribuita alla Sezione sia declinato al plurale (“le materie di contabilità pubblica”), diversamente da quello della funzione assegnata alla generalità delle Sezioni regionali, declinato al singolare (“in materia di contabilità pubblica”).

Ai fini dell’ammissibilità oggettiva della richiesta, occorre, peraltro, valutare l’esistenza di eventuali limiti esterni che impediscano di rendere il parere richiesto.

Tali limiti sono stati individuati dalla Sezione delle autonomie con la citata del. 27 aprile 2004 e possono essere così sintetizzati: a) le richieste di parere non possono concernere l’adozione di specifici atti di gestione, né inerire ad attività già espletate, ma devono avere a oggetto questioni di carattere generale, non potendo in alcun caso l’attività consultiva della Corte concretarsi in una compartecipazione all’amministrazione attiva o in una sua approvazione; b) le richieste non devono implicare valutazioni di atti o comportamenti amministrativi che siano oggetto di procedimenti giudiziari della Corte dei conti o di altre giurisdizioni, ovvero di pareri richiesti ad altre autorità.

Nel caso in esame, la richiesta di parere riguarda una situazione nella quale è interesse dell’Amministrazione regionale definire una posizione univoca e certa su questioni che riguardano il trattamento economico di una parte del personale scolastico, compreso in un segmento di un settore di spesa cui il legislatore statale dedica particolare attenzione, a fini di coordinamento della finanza pubblica, per la sua rilevanza in termini di incidenza sugli equilibri finanziari degli enti. Le questioni sottoposte – peraltro afferenti esse stesse all’interpretazione di discipline introdotte da normative finalizzate al contenimento e alla razionalizzazione degli oneri a carico della finanza pubblica – appartengono, pertanto, alla materia della contabilità pubblica, nell’accezione sopra indicata.
Per altro verso, nessuno dei suddetti limiti esterni risulta valicato dalla richiesta di parere, onde essa dev’essere ritenuta oggettivamente ammissibile, impregiudicate le autonome decisioni dell’Amministrazione nelle situazioni di fatto che andranno a verificarsi.

7.- Le richieste di avviso vanno vagliate anche sotto il profilo della legittimazione del soggetto che le ha formulate, che la Sezione ha individuato, facendo propri gli indirizzi forniti dalla Sezione delle autonomie con la ridetta del. 27 aprile 2004, nel rappresentante legale delle amministrazioni controllate, la cui sottoscrizione assicura anche l’unicità di espressione dell’ente richiedente (del. 29 marzo 2013, n. 7). Per quanto attiene, specificamente, alla Regione, la cui Amministrazione è assoggettata al controllo ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 179/2010, la Sezione esercita la funzione consultiva a richiesta del Presidente della Regione, quale rappresentante legale dell’ente, come previsto dall’art. 2 del menzionato protocollo d’intesa sottoscritto il 27 giugno 2012.

La richiesta di parere è, pertanto, ammissibile anche sotto il profilo soggettivo.

Considerato in diritto

8.- La richiesta di parere formulata dall’Amministrazione regionale propone la soluzione dei seguenti quesiti: a) se, alla luce di quanto disposto dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, e dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 l. 24 dicembre 2012, n. 228, la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie dell’anno scolastico 2012/2013 (periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013) non fruite dal personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o attività didattiche sia consentita e, in caso affermativo, entro quali limiti; b) se, alla stregua delle fonti normative sopraindicate, siano da ritenere estranei al divieto di monetizzazione i casi in cui il personale supplente non possa godere, in tutto o in parte, delle ferie maturate per incapienza nel periodo di assunzione di sufficienti giorni di sospensione delle lezioni, e, in specie, se sia ammessa l’attribuzione del compenso sostitutivo limitatamente alla differenza tra i giorni maturati e quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto fruire delle ferie.

9.- Per una chiara definizione delle questioni sottoposte al vaglio della Sezione, pare opportuno ricomporre diacronicamente la disciplina relativa alla “monetizzazione” delle ferie dei dipendenti pubblici e, in particolare, dei docenti assunti a tempo determinato.

10.- L’art. 5 d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, rubricato “riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, ha previsto, al comma 8, che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

Le enunciate disposizioni hanno introdotto una regolamentazione della materia che, con il fine – espressamente dichiarato anche nella relazione tecnica che accompagna il d.d.l. di conversione del decreto-legge – di conseguire una razionalizzazione della spesa, ha sostituito le discipline contemplate in precedenza nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei diversi comparti del settore pubblico, le quali avevano determinato, a loro volta, l’abrogazione delle norme legislative applicabili anteriormente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico.

11.- Per quanto attiene, specificamente, al Comparto scuola, l’istituto delle ferie trovava la propria disciplina negli artt. 13 e 19 del C.c.n.l. per il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 29 novembre 2007.

Riguardo al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’art. 13 di tale contratto disponeva che il godimento delle ferie dovesse avvenire nel periodo di sospensione delle attività didattiche (ossia dal 1° luglio fino al 31 agosto), fatta salva la possibilità di fruire sino a 6 giornate durante la restante parte dell’anno (tanto nei periodi di sospensione delle lezioni quanto nei periodi di lezione), a condizione che il soggetto che intendeva avvalersene potesse essere sostituito con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, senza oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Alla regola dell’obbligatorietà del godimento delle ferie nei termini indicati faceva da corollario il divieto di retribuire le ferie non godute, se non all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e a condizione che le ferie spettanti a tale momento non fossero state fruite a causa di particolari esigenze di servizio o di motivate esigenze personali o di malattia che ne avessero impedito il godimento.

Le ragioni ispiratrici di siffatta previsione residuale erano quella di compensare, attraverso la corresponsione di un’indennità sostitutiva, la perdita subita dal lavoratore per non aver potuto godere delle ferie maturate e per la sopravvenuta impossibilità di fruirne in futuro a causa della cessazione del rapporto di lavoro, nonché quella di remunerare l’attività lavorativa resa in periodi che, pur essendo di per sé retribuiti, avrebbero dovuto essere caratterizzati dalla sospensione delle prestazioni lavorative. Tali esigenze avevano, del resto, condotto a ritenere, nell’esperienza applicativa delle norme contrattuali dei diversi comparti, che, anche in assenza di specifica disciplina, fosse possibile procedere alla monetizzazione delle ferie in tutti i casi in cui il mancato godimento delle ferie non fosse imputabile al dipendente (a tale proposito, si veda l’orientamento applicativo dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni n. 484 del 5 giugno 2011 ss– formulato in relazione all’art. 18 del C.c.n.l. del personale del Comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto il 6 luglio 1995 – più volte in seguito confermato, secondo cui “altri casi nei quali è possibile la monetizzazione delle ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto sono quelli del licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto (assenze per malattia) e tutti quelli nei quali il mancato godimento delle ferie non è in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo, come il collocamento a riposo per assoluta e permanente inidoneità”).

Quanto al personale assunto a tempo determinato (cui, per il resto, erano applicabili le disposizioni contrattuali stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato), ad esso in via di eccezione era consentito, secondo le previsioni di cui all’art. 19, di non fruire obbligatoriamente delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (ossia nel periodo in cui le lezioni non si tengono) durante l’anno scolastico, con la conseguenza che, qualora tale personale non avesse chiesto di fruire delle ferie durante detti periodi, nei suoi confronti si dava luogo al pagamento sostitutivo delle ferie al momento della cessazione del rapporto di impiego.

12.- Nel delineato contesto si sono inserite le previsioni di cui al comma 8 dell’art. 5 d.l. n. 95/2012, applicabili dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 7 luglio 2012.

La disposizione recata dal primo periodo di tale comma, nel sancire che “in nessun caso” è possibile beneficiare di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, dei riposi e dei permessi maturati che non siano stati fruiti secondo gli obblighi imposti dai rispettivi ordinamenti, letta in connessione con quella di cui al periodo successivo, contenente un’elencazione di casi in cui non è ammessa la corresponsione di trattamenti sostitutivi neppure al momento della cessazione del rapporto di lavoro (nella quale sono comprese situazioni che, nel precedente regime, venivano addotte a giustificazione della mancata fruizione delle ferie e della conseguente attribuzione al lavoratore dell’equivalente economico dei periodi di ferie non goduti), sembrerebbe in prima approssimazione non ammettere deroghe al divieto di monetizzazione.

Chiarimenti in merito alla portata della disciplina legislativa sono peraltro stati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica nel parere (nota 8 ottobre 2012, n. 40033) citato nella richiesta di avviso presentata dall’Amministrazione richiedente a supporto della prospettazione ivi enunciata, condiviso dall’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze (parere rilasciato con nota 9 novembre 2012, n. 94806).

Il Dipartimento della funzione pubblica, partendo dal presupposto che i nuovi precetti normativi rispondono, oltre che a esigenze di stabilizzazione finanziaria, anche a quella di contrastare gli abusi determinati dall’eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie presso le pubbliche amministrazioni di ogni comparto di contrattazione, forieri di rilevanti incrementi della spesa per il personale, ha distinto le ipotesi assoggettate all’ambito di operatività del divieto in questione da quelle in cui questo non opera. A giudizio del citato Dipartimento, alla prima categoria appartengono le vicende estintive specificamente richiamate dalla norma, caratterizzate dal fatto che ad esse il dipendente concorre attivamente con il compimento di atti (dimissioni) oppure con l’assunzione di comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, cui sono stati aggiunti, per analogia, il licenziamento disciplinare e il mancato superamento del periodo di prova); alla seconda, quelle dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, quali il decesso, la dispensa per inidoneità permanente e assoluta, la malattia, l’aspettativa e la gravidanza, qualificate, le prime due, come situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e, le altre, come casi in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie proprio a causa dell’assenza dal servizio nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.

A significativo conforto dell’illustrata opzione ermeneutica depone, a giudizio della Sezione, lo scopo della norma, nei termini dianzi enunciati, ma ancor più l’esigenza di applicare il dettato normativo in senso conforme alla Costituzione (art. 36, comma 3) e al diritto comunitario (dir. del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88/Ce del 4 novembre 2003, art. 7), quali interpretati da consolidata giurisprudenza, che assicura piena tutela del diritto alle ferie, sia pure per equivalente, tutte le volte che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il mancato godimento delle stesse sia dipeso da motivi non imputabili al lavoratore.

Alla luce delle esposte considerazioni la Sezione reputa, pertanto – concordando con l’opinamento espresso dagli indicati Uffici – che, dall’ambito di applicazione del divieto di cui al comma 8 dell’art. 5 d.l. n. 95/2012, sono da escludere le ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in maniera anomala e non prevedibile e quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla carente capacità di programmazione e di controllo dell’Amministrazione o alla volontà del dipendente.

Ne consegue che, a far tempo dall’entrata in vigore delle disposizioni del decreto in questione (le quali hanno introdotto un regime incidente riduttivamente sulle posizioni soggettive dei lavoratori precari della scuola determinate dalle regole contenute nell’art. 19 del C.c.n.l. 29 novembre 2007 e, in specie, sulla facoltà di non fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e sul conseguente diritto di ottenere il pagamento delle ferie non fruite) e fino alla cessazione – nei termini che saranno di seguito descritti – della loro efficacia, non è più possibile procedere al pagamento sostitutivo delle ferie al momento della risoluzione del rapporto di impiego, salvi i casi di cessazione sopra indicati, ricorrendo i quali è ammessa la monetizzazione alle condizioni specificamente previste dalle disposizioni che regolano la fruizione delle ferie e il pagamento sostitutivo delle ferie non godute.

13.- La disciplina della materia è mutata con la l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (art. 1, comma 561).

Il comma 54 dell’art. 1 di tale legge recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il comma 55 dispone, a sua volta, che “all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”. Completa la regolamentazione vigente il comma 56, in forza del quale “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e “le clausole contrattuali contrastanti [con tali disposizioni] sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.

Tale ultima previsione va intesa – secondo l’avviso espresso nella citata nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 6 settembre 2013, n. 73425, confermativo dell’orientamento espresso dall’Amministrazione richiedente – nel senso che le clausole contrattuali contrastanti con le nuove disposizioni da disapplicare a far tempo dal 1° settembre 2013 sono quelle che non risultavano già disapplicate, in forza della disciplina dettata dal d.l. n. 95/2012, dal 7 luglio 2012, sicché la monetizzazione delle ferie, non costituendo più, a decorrere dalla data da ultimo indicata, un istituto previsto nell’ordinamento scolastico, continua a non essere consentita sino all’entrata in vigore del nuovo regime introdotto dalla legge di stabilità 2013.

Ai fini che in questa sede specificamente interessano, l’illustrata ricostruzione risulta, a giudizio della Sezione, persuasiva, trovando un importante sostegno nella tecnica impiegata dal legislatore, che, nel modificare la disciplina vigente, non ha abrogato l’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, ma si è limitato ad aggiungere ad esso un nuovo periodo.

Passando all’aspetto contenutistico, il comma 54 sembra in prima lettura ricalcare il comma 9 dell’art. 13 del C.c.n.l. Ad un più attento confronto, emerge che, in realtà, le due disposizioni divergono sostanzialmente tra di loro, in quanto la nuova prevede l’obbligo di fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici, mentre la disposizione contrattuale prevedeva l’obbligo di goderne nel periodo di sospensione delle attività didattiche; con la nuova disciplina, pertanto, il personale scolastico deve fruire delle ferie nei giorni in cui le lezioni non si tengono, compresi quelli definiti dal calendario scolastico regionale, residuando solo sei giorni di ferie da fruirsi in costanza dello svolgimento delle lezioni.

Quanto, specificamente, ai docenti assunti a tempo determinato, il legislatore, tenendo conto che i titolari di supplenze temporanee non hanno a disposizione – diversamente dal personale di ruolo e da quello supplente annuale – giorni estivi per la fruizione delle ferie, ha introdotto, per il personale supplente breve e saltuario nonché per quello supplente fino al termine delle lezioni o attività didattiche, una deroga al divieto di pagamento delle ferie non godute, ammesso in misura pari ai giorni di ferie spettanti, detratti quelli in cui è consentito di fruire delle ferie.

Per quanto sopra rappresentato e tenuto conto della chiara formulazione della previsione normativa citata, la Sezione ritiene, in definitiva, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è consentito, a favore del personale in questione, il pagamento di un’indennità sostitutiva nel limite della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è permessa la fruizione delle ferie, ossia i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

14.- La conclusione da ultimo raggiunta favorisce anche, almeno in parte, l’individuazione della soluzione dell’ultimo quesito proposto: se, infatti, in base alla normativa applicabile dal 1° gennaio 2013, è ammesso – come dianzi detto – il pagamento nella misura della differenza tra giorni di ferie maturati e quelli in cui era consentito fruirne, discende da una piana e, per così dire, aritmetica applicazione della stessa la spettanza, al personale supplente da essa considerato, di un compenso sostitutivo delle ferie non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione previsti dal contratto di lavoro.

Peraltro, la Sezione reputa che a identici risultati possa pervenirsi, in via interpretativa, in relazione al periodo normato in origine dal d.l. n. 95/2012.

Come già accennato, il divieto di retribuire le ferie non godute costituisce il pendant dell’obbligo di fruire delle ferie. In questa prospettiva, la disposizione di cui all’art. 8, comma 5, d.l. n. 25/2012, nella parte in cui prevede che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, sembra doversi intendere nel senso che non è consentita la monetizzazione delle ferie (nonché dei permessi e dei riposi) che non siano state godute secondo le modalità ordinamentali previste. In altre parole, il divieto di monetizzazione rappresenta la conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo di fruire delle ferie. Laddove tale obbligo non sussista, non esiste, conseguenzialmente, il divieto di attribuzione di trattamenti sostitutivi, pena la violazione del diritto alle ferie.

Ora, se, in base a quanto previsto dall’ordinamento scolastico, non sussistevano sufficienti giorni in cui poter godere delle ferie maturate, il mancato godimento di esse non può configurare la violazione di un obbligo, con la conseguenza che, in questo caso, non sembra potersi configurare neppure il divieto di attribuire trattamenti economici sostitutivi normativamente previsto.

Di qui, la conclusione che, anche riguardo al periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2012, è ammissibile la corresponsione, al personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, di compensi sostitutivi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui esso avrebbe dovuto fruire delle stesse.

* * * * *

Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in relazione alla richiesta formulata dal Presidente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in data 8 agosto 2013.

La presente deliberazione sarà inviata al Presidente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Copia della deliberazione verrà altresì trasmessa al Presidente della Sezione delle autonomie.

Il consigliere relatore Il presidente
Flavio Curto Gaetano D’Auria


Depositato in segreteria

il 12 novembre 2013

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Debora Marina Marra
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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Ferie non godute vanno pagate anche in caso di decesso

Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 12.06.2014 n° C-118/13
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(ASCA) - Roma, 12 giu 2014 - L'Unione europea non ammette legislazioni o prassi nazionali che prevedono che, nel caso in cui il rapporto di lavoro termini per decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua senza dare diritto ad un'indennita' finanziaria a titolo di ferie non godute. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea, dichiarando inoltre che tale indennita' non dipende dalla previa domanda dell'interessato.

Il Tribunale europeo ha analizzato il caso di un lavoratore tedesco, deceduto con ancora oltre 140 giorni di ferie da effettuare. La moglie si era vista rifiutare l'indennizzo dall'azienda per la quale lavorava il marito. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il diritto alle ferie annuali retribuite e' un principio di diritto sociale di particolare importanza e che il diritto alle ferie annuali e quello al pagamento dovuto a tale titolo costituiscono i due aspetti di un diritto unico.

La Corte ha gia' dichiarato che, quando il rapporto di lavoro cessa, il lavoratore ha diritto ad un'indennita' per evitare che sia escluso qualsiasi godimento del diritto alle ferie. Il diritto dell'Unione osta a disposizioni o prassi nazionali in virtu' delle quali un'indennita' finanziaria non e' dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro quando quest'ultimo non ha potuto beneficiare delle ferie annuali retribuite per malattia.

La Corte sottolinea che l'espressione ''ferie annuali retribuite'' significa che, per la durata delle ferie annuali, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta. Il beneficio di una compensazione pecuniaria nel caso in cui rapporto di lavoro termini a causa del decesso del lavoratore garantisce l'effetto utile del diritto alle ferie. La sopravvenienza fortuita del decesso del lavoratore non deve comportare retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie annuali retribuite.

Ecco qui sotto la sentenza Europea
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Corte di Giustizia Europea

Sezione I

Sentenza 12 giugno 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria in caso di decesso»

Nella causa C‑118/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesarbeitsgericht Hamm (Germania), con decisione del 14 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2013, nel procedimento

Gülay Bollacke

contro

K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, E. Levits (relatore), M. Berger, S. Rodin e F. Biltgen, giudici

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG, da M. Scheier, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

– per il governo danese, da M. Wolff e V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, da M. Fehér nonché da K. Szíjjártó e K. Molnár, in qualità di agenti;

– per il governo del Regno Unito, da L. Christie, in qualità di agente, assistito da E. Dixon, barrister;

– per la Commissione europea, da M. van Beek e F. Schatz, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Bollacke e l’ex datore di lavoro del suo defunto marito, la K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG (in prosieguo: la «K + K»), in merito al diritto dell’interessata a percepire un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dal sig. Bollacke al momento del decesso.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 L’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», è redatto come segue:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

4 L’articolo 15 di detta direttiva, intitolato «Disposizioni più favorevoli», dispone che:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

5 L’articolo 17 della direttiva 2003/88 prevede che gli Stati membri possano derogare a talune disposizioni di quest’ultima. Tuttavia, nessuna deroga è ammessa per quanto riguarda l’articolo 7 della stessa direttiva.

Diritto tedesco

6 L’articolo 7, paragrafo 4, della legge federale relativa alle ferie (Bundesurlaubsgesetz), dell’8 gennaio 1963 (BGBl. 1963, pag. 2), nella sua versione del 7 maggio 2002 (BGBl. I, pag. 1529), prevede quanto segue:

«Qualora le ferie non possano essere più concesse, integralmente o in parte per cessazione del rapporto di lavoro, deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva».

7 Secondo l’articolo 1922, paragrafo 1, del codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch) alla morte di una persona (successione), il suo intero patrimonio (eredità) si trasmette ad una o più persone (eredi).

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8 La sig.ra Bollacke è l’erede universale del defunto marito, impiegato presso la K + K tra il 1º agosto 1998 ed il 19 novembre 2010, data del suo decesso.

9 Il sig. Bollacke era gravemente malato dal 2009. Durante tale anno, è risultato inabile al lavoro per oltre otto mesi. Era ancora inabile al lavoro dall’11 ottobre 2010 sino alla data del suo decesso.

10 È pacifico che, alla data del decesso, il sig. Bollacke aveva diritto ad almeno 140,5 giorni di ferie annuali non godute.

11 Con lettera del 31 gennaio 2011, la sig.ra Bollacke ha chiesto alla K + K un’indennità finanziaria a titolo dei suddetti giorni di ferie non godute. La K + K ha respinto detta domanda in quanto dubitava del fatto che si trattasse di un diritto trasmissibile per via successoria.

12 Il giudice di primo grado, adito per questa medesima domanda dalla sig.ra Bollacke, l’ha parimenti respinta con la motivazione che, secondo la giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht (tribunale federale del lavoro), non sorgerebbe alcun diritto ad un’indennità finanziaria a titolo di ferie annuali non godute alla fine del rapporto di lavoro quando tale rapporto termini per decesso del lavoratore. Avverso detta sentenza è stato proposto appello e il giudice del rinvio si interroga sulla fondatezza di detta giurisprudenza nazionale alla luce della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7 della direttiva 2003/88.

13 Alla luce di quanto sopra, il Landesarbeitsgericht Hamm ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:

«1) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, secondo le quali il diritto ad un periodo minimo di ferie retribuite si estingue integralmente in caso di decesso del lavoratore, vale a dire, oltre al diritto non più realizzabile all’esonero dall’obbligo di lavoro, anche il diritto al pagamento delle ferie.

2) Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che il diritto ad un’indennità finanziaria per il periodo minimo di ferie retribuite in caso di cessazione del rapporto di lavoro è collegato alla persona del lavoratore in modo che tale diritto spetti solo a quest’ultimo, affinché egli possa realizzare, anche in un momento successivo, gli scopi di riposo e ricreazione connessi con la concessione delle ferie annuali retribuite.

3) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, tenuto conto della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, nell’organizzazione dell’orario di lavoro sia tenuto a concedere effettivamente le ferie al lavoratore fino alla fine dell’anno di calendario oppure al più tardi fino al decorso di un periodo di riporto applicabile al rapporto di lavoro senza che occorra accertare se il lavoratore abbia richiesto le ferie.

Sulle questioni pregiudiziali

14 Con le sue tre questioni che occorre esaminare insieme, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termini per decesso del lavoratore e, in caso affermativo, se il beneficio di una tale indennità dipenda da una previa domanda dell’interessato.

15 Al riguardo, si deve ricordare, anzitutto, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), codificata con la direttiva 2003/88 (v. sentenze Schultz-Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 22; KHS, C‑214/10, EU:C:2011:761, punto 23, nonché Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 16).

16 Occorre inoltre sottolineare, da un lato, che l’articolo 7 della direttiva 2003/88, non rientra tra le disposizioni alle quali quest’ultima consente esplicitamente di derogare (v. sentenza Schultz-Hoff e a., EU:C:2009:18, punto 24), e dall’altro, che tale direttiva considera il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto.

17 Infine, la Corte ha già sottolineato che, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e non è più pertanto possibile l’effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare del diritto alle ferie annuali retribuite, neppure in forma pecuniaria, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto ad un’indennità (v., in tal senso, sentenze Schultz-Hoff e a., EU:C:2009:18, punto 56, nonché Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, punto 29).

18 Così la Corte ha considerato che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza Schultz-Hoff e a., EU:C:2009:18, punto 62).

19 È alla luce di tale giurisprudenza che occorre valutare se, nel caso in cui l’avvenimento che ha posto fine al rapporto di lavoro sia il decesso del lavoratore, un tale avvenimento possa costituire un ostacolo a che il diritto alle ferie annuali retribuite si trasformi in un diritto ad un’indennità finanziaria.

20 A tal riguardo, occorre rilevare che detto diritto alle ferie annuali costituisce solo uno dei due aspetti di un principio essenziale di diritto sociale dell’Unione e che quest’ultimo comporta anche il diritto all’ottenimento di un pagamento (v., in tal senso, sentenza Schultz-Hoff e a., EU:C:2009:18, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

21 Infatti, l’espressione «ferie annuali retribuite» utilizzata dal legislatore dell’Unione, segnatamente all’articolo 7 della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi del medesimo, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta. In altre parole, quest’ultimo deve continuare a percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo e di distensione (v., in tal senso, sentenze Robinson-Steele e a., C‑131/04 e C‑257/04, EU:C:2006:177, punto 50; Schultz-Hoff e a., EU:C:2009:18, punto 58, e Lock, C‑539/12, EU:C:2014:351, punto 16).

22 Con l’intento di garantire l’osservanza di tale diritto fondamentale del lavoratore sancito dal diritto dell’Unione, la Corte non può fornire una interpretazione restrittiva dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa (v., in tal senso, segnatamente, sentenza Heimann e Toltschin C‑229/11 e C‑230/11, EU:C:2012:693, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza Brandes, C‑415/12, EU:C:2013:398, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

23 Occorre inoltre rilevare che, come sostiene il governo ungherese nelle sue osservazioni, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, non assoggetta il diritto ad un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.

24 Occorre infine constatare che il beneficio di una compensazione pecuniaria nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato per effetto del decesso del lavoratore risulta indispensabile per garantire l’effetto utile del diritto alle ferie annuali retribuite accordato al lavoratore a titolo della direttiva 2003/88.

25 Infatti, se l’obbligo di pagamento del congedo annuale cessasse con la fine del rapporto di lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza che un avvenimento fortuito, che esula dal controllo sia del lavoratore che del datore di lavoro, comporterebbe retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie annuali retribuite stesso, quale sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88.

26 Per tutte le ragioni che precedono, tale disposizione della direttiva 2003/88 non può dunque essere interpretata nel senso che detto diritto possa estinguersi a causa del decesso del lavoratore.

27 Inoltre, poiché l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto ad un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, occorre considerare che il beneficio di una tale indennità non può essere subordinato all’esistenza di una previa domanda a tale effetto.

28 Infatti, da un lato, tale diritto è conferito direttamente da detta direttiva senza che il lavoratore interessato debba intervenire a tal proposito e, dall’altro, tale diritto non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste, per cui la circostanza che il lavoratore non abbia previamente chiesto il beneficio di un’indennità finanziaria a titolo dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva è del tutto irrilevante.

29 Ne risulta, da un lato, che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non può essere interpretato nel senso che il decesso del lavoratore che pone fine al rapporto di lavoro dispensa il datore di lavoro del lavoratore defunto dal pagamento dell’indennità finanziaria a cui quest’ultimo avrebbe normalmente avuto diritto a titolo di ferie annuali retribuite non godute e, dall’altro, che il beneficio di una tale indennità non può essere subordinato all’esistenza di una previa domanda a tale effetto.

30 Dalle considerazioni che precedono deriva che occorre rispondere alle questioni pregiudiziali proposte che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore. Il beneficio di una tale indennità non può dipendere da una previa domanda dell’interessato.

Sulle spese

31 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore. Il beneficio di una tale indennità non può dipendere da una previa domanda dell’interessato.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.
melo

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da melo »

Salve,scusate, se vado in malattia-aspettativa-licenza convalescenza sia causa di servizio e non dal 2014, posso richiedere il pagamento delle ferie non godute? Un collega mi riferisce che non è più possibile,grazie.
avt8
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da avt8 »

melo ha scritto:Salve,scusate, se vado in malattia-aspettativa-licenza convalescenza sia causa di servizio e non dal 2014, posso richiedere il pagamento delle ferie non godute? Un collega mi riferisce che non è più possibile,grazie.
Scusa ma tu ti metti in malattia per farti pagare le ferie ? allora ha ragione Renzi,che siete in troppi
melo

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da melo »

avt18,ho un sciatica su tutta la parte dx del corpo,tutto a causa di servizio,sono su una sedia al momento.
Kresura
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da Kresura »

Senza offesa per nessuno. Ma bisognerebbe rileggere quanto scritto, la domanda precisa quale sarebbe?
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