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Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: lun gen 05, 2015 8:18 pm
da panorama
Militare di servizio alla caserma / Addetto ricezione pubblico
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Domanda:

In cosa consiste la doppia terminologia o a quale personale o categoria è rivolta?

Risposta:

la circolare dell’Ufficio Ordinamento del Comando Generale n. 86/151-25-1990 del 3 gennaio 1996 (diretta fino a livello Comando di Corpo) ha inizialmente stabilito che il servizio di “militare di servizio alla caserma” presso i Comandi Provinciali, di Gruppo e Compagnia doveva essere disimpegnato dai soli Appuntati e Carabinieri, mentre il servizio di “Addetto alla ricezione del pubblico” presso le Stazioni e altri Reparti Minori poteva essere disimpegnato dai Brigadieri (nei vari gradi) e dagli Appuntati e Carabinieri.

• con successiva circolare n. 446/135-55-33-267-1957 del 21 giugno 2000 (disponibile anche in area Intranet – Portale Leonardo – ) il medesimo Ufficio ha disposto che il servizio di “militare di servizio alla caserma” può essere svolto anche dai Brigadieri (nei vari gradi).

Le rappresentiamo, altresì, che qualora particolari circostanze di servizio e di personale lo richiedano, al fine di tutelare il buon andamento del servizio stesso e del reparto, possono essere chiamati all’assolvimento dei compiti in argomento anche i marescialli secondo quanto stabilito dal n. 298 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri.

• la disciplina relativa al “militare di servizio alla caserma” è contenuta nei numeri dal 309 al 313 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri.

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: mer mag 20, 2015 10:45 pm
da panorama
sanzione disciplinare di corpo di giorni 5 di consegna

App.to Scelto

1) - " Graduato addetto a stazione capoluogo, in qualità di militare di servizio alla caserma, per superficialità e minore senso di responsabilità, non adottava tutte le precauzioni necessarie ad evitare l'arbitrario allontanamento di cittadino extracomunitario trattenuto in caserma in attesa della definizione di provvedimenti di carattere amministrativo. Con tale comportamento ha violato le norme di cui agli articoli 14 e 25 del regolamento di disciplina militare, nonché al n. 25 del regolamento generale per l'arma dei carabinieri, in relazione all'art. 57 dello stesso regolamento di disciplina militare".
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201501507 - Public 2015-05-19 -


Numero 01507/2015 e data 19/05/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015

NUMERO AFFARE 00287/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS-, per l’annullamento della sanzione disciplinare di corpo di giorni 5 di consegna e del provvedimento di rigetto del relativo ricorso gerarchico.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale per il personale militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto il ricorso, presentato in data -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO:

Con la sotto indicata motivazione:

-" Graduato addetto a stazione capoluogo, in qualità di militare di servizio alla caserma, per superficialità e minore senso di responsabilità, non adottava tutte le precauzioni necessarie ad evitare l'arbitrario allontanamento di cittadino extracomunitario trattenuto in caserma in attesa della definizione di provvedimenti di carattere amministrativo. Con tale comportamento ha violato le norme di cui agli articoli 14 e 25 del regolamento di disciplina militare, nonché al n. 25 del regolamento generale per l'arma dei carabinieri, in relazione all'art. 57 dello stesso regolamento di disciplina militare",
all'odierno ricorrente, appuntato scelto -OMISSIS-, veniva inflitta con provvedimento n. -OMISSIS- la sanzione di corpo di 5 (cinque) giorni di consegna.

Il ricorso gerarchico con cui la sanzione indicata veniva dal ricorrente impugnata, rivolto al comandante provinciale C.C. di-OMISSIS-, era dallo stesso rigettato, nella competenza, con provvedimento n. -OMISSIS-.
L'odierno ricorrente reagiva con l'atto di gravame in discussione, rivolto all'annullamento della sanzione e dell'atto di rigetto del ricorso straordinario, imperniato sui vizi di:

-difetto di istruttoria;
-assenza di infrazione disciplinare;
-compressione del diritto di difesa, in quanto il termine assegnatogli per la presentazione di memorie difensive era inferiore a quello previsto dall'art. 6 del D.m. n. 690 del 1996;
- errata applicazione dell'art. 59 del R.D.M.,. atteso che l'autorità procedente ometteva di acquisire sia eventuali prove testimoniali sia le giustificazione del ricorrente, che mai ha rinunziato a presentare memoria difensiva a propria discolpa.

Il procedimento disciplinare è stato altresì concluso in soli 11 giorni, con attribuzione di un termine di soli 10 giorni per controdedurre, e senza che l'appuntato scelto oggi ricorrente fosse messo in condizione di conoscere gli atti del procedimento, invano richiesti. Invoca il ricorrente a sostegno della propria posizione (a partire dal parere della 3° -OMISSIS-), l'esistenza di non episodica giurisprudenza che indicano in 60 giorni il termine per la proposizione di memorie difensive.

Espone, in fatto, il ricorrente che durante un servizio alla caserma in data -OMISSIS-

CONSIDERATO:

La Sezione, preso atto che con nota n. -OMISSIS- presso il ricorrente è stata depositata la relazione introduttiva del ministero, si esprime per l' infondatezza delle censure e per il rigetto dell'atto di gravame . Ciò dopo aver ritenuto di non considerare l'eccezione di inammissibilità contenuta nella relazione stessa per l'asserita insindacabilità delle sanzioni per la sfera di discrezionalità dell'autorità militare, a fronte dell'infondatezza del ricorso.

La doglianza relativa alla compressione del diritto alla difesa e alla contrazione dei termini concessi all'istante non regge a fronte della inavvertenza , riguardo alla pretesa violazione del D.M. n. 690/96, delle speciali esigenze di celerità, di informalità e di oggettiva necessità di reprimere con tempestività le violazioni di doveri militari; ed anche della possibilità di chiedere, da parte dell'interessato, il prolungamento del termine ritenuto incongruo.

Si aggiungano la considerazione della linearità e semplicità dell'accertamento (vedi Consiglio di Stato, sezione 6°, n. 1243 del 21 settembre 1999, e sez. 3°, parere n. 1208 del 27 maggio 2003).

Ancora, non risulta che nel termine assegnatogli il signor -OMISSIS- abbia richiesto escussione di testimoni, che la ricostruzione della vicenda, avvenuta alle -OMISSIS-, rende improbabilmente presenti sul luogo.

P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia infondato.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: mer mag 20, 2015 11:45 pm
da igor
fox62 ha scritto:A mio avviso tra militare di servizio alla caserma o addetto alla ricezione del pubblico non cambia semplicemente niente. Il Regolamento Generale dell'Arma è sicuramente il più bel libro che sia mai stato scritto. Purtroppo i superiori, nella fattispecie i signori Ufficiali comandanti ai vari livelli, con proprie direttive e/o interventi (a loro gusto e piacimento) né hanno fatto uno scempio.
Giustissimo

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: gio mag 21, 2015 1:05 pm
da panorama
per igor, io non concordo e ti spiego il perché.

Come sappiamo tutti, con la versione nuova, oggi con il nuovo memoriale per chi fa il "piantone" il sistema in automatico scrive: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA / ADDETTO RICEZIONE PUBBLICO, in questo modo nasce spontaneo pensare come te ma vado al dunque:

1) - il termine MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA viene riferito solo ed esclusivamente al ruolo App.ti e C.ri;

2) - il termine ADDETTO ALLA RICEZIONE PUBBLLICO viene riferito solo ed esclusivamente al ruolo da V.Brig. ai ruoli vari di M.lli.

3) - il n. 1 si limita solo alla propria qualifica, mentre il n. 2 nel proprio turno di lavoro, deve anche fare RICEZIONE denunce e querele.

Quanto sopra è stato chiarito da alcuni colleghi del Coir e Cocer in quanto la suddetta terminologia è cosa risaputa anche dagli Ufficiali.

Aggiungo anche che, qualche anno fa un C.te di Legione pro-tempore, ha fatto un rimprovero al mio ex C.te di Stazione distaccata (di paese - non di sede di Compagnia), in quanto aveva segnato sul memoriale un Brig. quale MILITARE DI SERVIZIO ALLA STAZIONE e dopo questo richiamo, il mio ex C.te di Stazione mi contattava per chiarimenti ed io prontamente gli riferivo quanto sopra anche se per una sicurezza dell'informazione fornitagli da me, io stesso contattavo 2 colleghi della rappresentanza, uno di un Coir e uno del Cocer è tutti e 2 mi fornivano la stessa risposta di cui sopra.
Ho scritto ciò solo ai fini del chiarimento sulla materia.
Cmq. anche tu sei libero di approfondire e avere personalmente la certezza di quanto da me scritto.
ciao

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: gio mag 21, 2015 1:09 pm
da panorama
Scusate ma volevo dire che, il Brig. (sopra citato) era stato segnato MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA ( non alla stazione).
Mi scuso con i colleghi.

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: gio mag 28, 2015 12:16 pm
da argo67
IL servizio di addetto alla ricezione del pubblico può essere fatto anche dalla categoria dei Sovrintendenti. In fondo, se andiamo a vedere, il servizio di piantone è stato abolito e sostituito con " militare di servizio alla Caserma addetto alla ricezione del pubblico". Piuttosto mi chiedo, come mai la categoria degli App. e C/re, continua, nelle Stazione, a svolgere attività che dovrebbe essere svolta, solo ed unicamente, dalla categoria degli Ufficiali di PG? Non rispondetemi però con la solita frase che nelle Stazioni funziona così perché questo lo so già. Quando c'é da dare, oltre a doverci aiutare l'uno con l'altro, siamo anche tutti uguali. Quando c'é da avere vengono fuori le differenze, gradi e qualifiche.

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: gio mag 28, 2015 1:49 pm
da fabryz
Una cosa non viene menzionata....""Addetto alla ricezione del pubblico e confezione vitto". Era inteso che dopo ilk,vitto spettava anche di pulire i piatti dei commensali le stoviglie e la sala da pranzo. A qualcuno potrà sembrare strano ma nella mia vecchia stazione era consuetudine. E non mi pare che vi fossero particolari esigenze.

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: mer giu 03, 2015 9:49 am
da panorama
dal sito del Ministero della Giustizia

Denuncia, esposto, querela

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_16.wp" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: mer giu 03, 2015 10:22 am
da panorama
Nel sito del Tribunale di Gorizia si rinvengono le seguenti notizie:
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Per presentare una denuncia, una querela o un esposto ci si deve recare negli uffici della Procura della Repubblica e comunque ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato;
- ed anche
- al Sindaco dei Comuni ove non vi sia una sede di Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di finanza.
Per avere notizie sullo stato del procedimento, l’interessato deve rivolgere alla Procura competente.

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: sab lug 11, 2015 10:40 pm
da panorama
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
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Art. 730

Servizi regolati da consegna


1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.

2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può farsi
sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.

3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: gio apr 07, 2016 4:49 pm
da panorama
Ho saputo da un collega che ho incontrato per caso sul treno che, il nuovo Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, subito dopo l’assunzione del comando, con un intervento formale, ha disposto a tutti i Comandanti Provinciali, che il militare di servizio alla caserma non deve essere distolto dai compiti prioritari e non, per come viene arbitrariamente gestito giornalmente dal Comandante di Stazione, "contro le norme mettendolo a rischio", assolvendo compiti di diversa natura e non demandatigli dal nostro R.G.A..
Qualche Comandante di Stazione Capoluogo al riguardo deve, quindi, passarsi la mano sulla coscienza e farsi un atto di dolore dicendo: "che ci sto a fare io e i miei Sottordini in ufficio"? Forse facciamo Relazione con il pubblico?
Speriamo che questo collega abbia detto la verità e se così è, quel C.te di Legione ha fatto cosa grande e gli altri Comandanti dovrebbero prenderne esempio a tutela del "piantone".
Però questo non deve essere una cosa temporanea ma fissa da C.te a C.te di Legione, da C.te a C.te Prov.le e da C.te di Comp. a C.te di Compagnia.

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: sab nov 19, 2016 3:28 pm
da panorama
Impiego del ruolo Marescialli in "Militare di servizio alla caserma/addetto ricezione pubblico" presso le stazioni CC. ai fine di beneficiare del compenso orario al 100 %.
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Premesso che, le circolari emanate dall’ Ufficio Ordinamento (la n. 86/151-25-1990 datata 3 gennaio 1996 e la n. 446/135-55-33-267-1957 datata 21 giugno 2000 – quest’ultima disponibile anche sul portale Leonardo stabiliscono che il servizio di “militare di servizio alla caserma” e quello di “Addetto alla ricezione del pubblico” venga disimpegnato dai Brigadieri (nei vari gradi) e dagli Appuntati e Carabinieri.

Tuttavia, qualora particolari circostanze di servizio e di personale lo richiedano (assolvimento di compiti specifici, forza effettiva), al fine di tutelare il buon andamento del servizio stesso e del reparto, possono essere chiamati all’assolvimento dei compiti in argomento anche i marescialli secondo quanto stabilito dal n. 298 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri.

Ciò premesso, si rappresenta che in merito al compenso orario nella misura del 100% di un’ora di straordinario bisogna fare riferimento alla circolare n. 6/53/21-1 del 10 settembre 2007 della Direzione di Amministrazione, reperibile sul Portale Leonardo.

A tal proposito, si evidenzia che l’emolumento di interesse è:
• fissato nella misura pari al 100% di un’ora di straordinario;
• corrisposto per ogni ora in aggiunta all’orario settimanale svolto quale militare di servizio alla caserma/addetto alla ricezione del pubblico;
• attribuito al solo personale dell’Arma appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, impiegato presso le Stazioni territoriali dell’Arma nello specifico “servizio alla caserma/addetto ricezione del pubblico.

Soggiungo, inoltre, che con la circolare nr. 229/26-104-1976 del 25 luglio 2007 dell’ Ufficio Ordinamento è stato specificato che l’indennità in argomento venga corrisposta a “tutto il personale impiegato per più di 6 ore giornaliere, seppur in modo non esclusivo nel servizio alla caserma/ricezione del pubblico presso le Stazioni territoriali”.

Quanto sopra, poichè ci sono diversi Marescialli che si segnano di servizio c.d. "piantone" al posto degli App.ti e C.ri.

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: mer set 06, 2017 7:57 pm
da panorama
per opportuna notizia ai colleghi CC. con preghiera di farne tesoro custodendo queste norme sino alla loro abrogazione.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.

Re: MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

Inviato: gio set 07, 2017 12:54 pm
da costauno
Dovremmo essere in molti a passarci la mano sulla coscienza anche se è la natura del servizio che spesso ci rende insensibili, astiosi ed avidi. Da quello che posso notare stando fuori dall'Arma e da contatti che ho intrapreso con colleghi di altre amministrazioni, quasi nessuno ha la mole di norme e disposizioni amministrative e di servizio, come quella dell'Arma dei Carabinieri. Norme che scendono nel dettaglio nel tentativo di disciplinare un mare impetuoso qual è la realtà quotidiana, ove si affrontano momento per momento situazioni imprevedibili dall'intervento sul posto, all'O.P. che giunge all'ultimo momento e nei giorni in cui si era effettuata la programmazione, al cambio turno, al riposo rimandato, alle contrarietà con i commilitoni ed i superiori. Chi opera in territoriale e più segnatamente mi riferisco alla Stazione Carabinieri, deve fare un voto come un giuramento... alla rinuncia. E' triste affermarlo ma è così. Qual è il compito dei superiori? Garantire prima dico prima, il benessere del personale senza secondi fini e con spirito costruttivo. Evitando di farne una questione personale ed avere uno sguardo lungimirante oltre la montagna e che non si fermi al primo gradino. Comandare è responsabilità, è dovere prima di tutto e non interessi personali, consorterie, maldicenza o soffrire del peggiore dei mali: la superbia/invidia. Non ci vuole la sincerità che è un atto intimo familiare/personale, ci vuole lealtà verso tutti, osservando per prima le nostre reazioni ed il nostro modo di essere, passandoci appunto la mano sulla coscienza, lavandola e facendo ammenda se necessario. Ciò lo può affermare chi ha trascorso la sua carriera in Stazione territoriale, di diverse tipologie ed impegno, da sottordine a titolare. Saluti a tutti.