Aggravamento causa di servizio

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alfredof58
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Re: Aggravamento causa di servizio

Messaggio da alfredof58 »

Ciao Salvo grazie per la risposta, comunque per me non cambia nulla, se il m.llo del mio comando vuole mandare anche quella causa di servizio che ho presentato pochi mesi fa, penso che non cambi nulla,
quindi avendo letto il link, mi sembra che bisogna aspettare un bel po' per prenderla, o la si riceve non appena fatta la domanda, mi sembra di aver letto da qualche parte del forum, che si prende non appena fatta la domanda, e cessa se non viene riconosciuta almeno una tabella A, senza dover restituire nulla, ma a me il fatto sembra strano, oppure ho letto male, o interpretato male. Grazie per l'aiuto da parte di tutti. Ciao :mrgreen:


fox62
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Re: Aggravamento causa di servizio

Messaggio da fox62 »

Ciao alfredof58, ho letto quanto da te postato e ti fornisco la seguente informazione, anche se non ho chiare le tue domande, comunque navigando a vista la problematica penso sia questa: tù ti trovi già in pensione ed allo stato attuale ai solo una patologia riconosciuta SI dipendente da causa di servizio e già decretata dal comitato di verifica ed ascrita a tabella B, per la quale ai presentato domanda di p.p.o. diretta. Però se non ho capito male hai anche un'altra patologia già valutata dalla CMO ed in corso di essere approvata dal Comitato di verifica. Se le cose stanno in questa maniera è chiaro che nella domanda di p.p.o. dovevi indicare entrambe le patologie. Per le quali quando ti presenterai a visita come dai post precedenti porterai adeguata certificazione medica per ciascuna patologia. Mentre se hai solo ua tabella B già decretata, 8 ( e non hai altra carne da mettere la fuoco) farai come hai fatto per "tentare" di andartene ad una tabella A categoria 8 ^. Comunque generalmente qundo si fà domanda di p.p.o. si indicano tutte le patologie già riconossciute o in corso di riconoscimento del quale il soggetto è affetto.
alfredof58
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Re: Aggravamento causa di servizio

Messaggio da alfredof58 »

Grazie fox è come dici tu io ho una tabella b già riconosciuta ed una è al comitato di verifica. quindi presumo che il m.llo abbia ragione, le mandiamo tutte e due e vediamo cosa succederà. Grazie di tutto fox62
fox62
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Re: Aggravamento causa di servizio

Messaggio da fox62 »

Si alfredof58 , il tuo caso è come presumevo, quindi bisogna fare come di ha detto il Maresciallo . Tieni a mente che la tuo domanda di p.p.o. come viene trasmessa a Roma tutto si velocizza, in quanto oltre alla Direzione di Amministrazione del CGA, va al ministero della Difesa che interagisce col Comitato di verifica. In genere il Comitato di Verifica le nostre pratiche le lavora in 6/8 mesi, poi le manda nuovamente al Ministero della Difesa dove purtroppo cadono nel dimenticatoio. Comunque penso non sarà il tuo caso poichè in questi ultimi tempi stanno lavorando le pratiche con maggiore celerità. In bocca al lupo.
alfredof58
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Re: Aggravamento causa di servizio

Messaggio da alfredof58 »

Grazie Fox domani andrò in ufficio e farò la domanda, grazie a te e a tutti quelli che hanno sempre risposto a me e chi pone domande, siete sempre molto gentili e cortesi. Ciao
panorama
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Re: Aggravamento causa di servizio

Messaggio da panorama »

respinta la richiesta di revisione dell’equo indennizzo per aggravamento dell’infermità.
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1) - Inoltre, ha fatto rilevare che la istanza di revisione dell’equo indennizzo già concesso per aggravamento è stata presentata il 16 dicembre 2007, a tredici anni dalla data di recezione del precedente d.m. del 18 luglio 1994, ed è pertanto inaccoglibile perché intempestiva rispetto al termine decadenziale di cinque anni dalla data di notificazione (16 novembre 1994) del decreto di concessione del primo equo indennizzo.

2) - L’art. 14, comma 4, di detto decreto prevede che, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, il dipendente può per una sola volta richiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal Regolamento stesso.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500500 - Public 2015-02-19 -


Numero 00500/2015 e data 19/02/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 15 ottobre 2014

NUMERO AFFARE 01497/2014

OGGETTO:
Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, avverso il diniego concessione di equo indennizzo per aggravamento di infermità;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 016230/2713/E.I. del 17/07/2014 con la quale il Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Anna Leoni;

Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato in data 7 gennaio 2014, l’ispettore capo della Polizia di Stato, Sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento della nota ministeriale n. 333/H/16230 del 3 settembre 2013 con la quale è stata respinta la sua richiesta di revisione dell’equo indennizzo per aggravamento dell’infermità “gastrite antrale, in atto: duodenite spastica”.

Detta infermità gli era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio con p.v. n. OMISSIS della C.M.O. di Chieti, con ascrivibilità alla 8^ ctg. Misura minima.

Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, invece, con parere n. 193/93 dell’11 febbraio 1993, aveva ritenuto detta infermità dipendente da causa di servizio, ma ascrivibile alla Tabella B misura massima, piuttosto che all’8^ ctg misura minima.

Con D.M. n. 3722 del 18 luglio 1994 veniva, quindi, riconosciuto al ricorrente il beneficio dell’equo indennizzo di categoria Tab. B, misura massima.

Con istanza del 16 dicembre 2007 lo stesso richiedeva la revisione dell’equo indennizzo per aggravamento dell’infermità già indennizzata, ma la C.M.O di Chieti, con il p.v. n. OMISSIS del 22 giugno 2010 giudicava l’infermità in esame non aggravata.

Pertanto, con nota in data 3 settembre 2013 veniva comunicato al ricorrente l’impossibilità di adottare un provvedimento favorevole alla sua richiesta di revisione dell’equo indennizzo.

Avverso tale atto il ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere, di violazione di legge e di difetto assoluto di motivazione.

Il Ministero riferente ha fatto rilevare che per effetto del nuovo regolamento vigente in materia (d.P.R. n. 461 del 2001 la C.M.O. è competente a pronunciarsi in via esclusiva sulla classificazione della malattia, mentre il C.V.C.S. (ex C.P.P.O.) è l’unico organo titolato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa dell’infermità sofferta.

Tali circostanze impediscono che il giudizio diagnostico e classificatorio formulato dalla competente C.M.O. possa essere sindacato nel merito, salvo che per evidenti e macroscopici vizi logici, non ravvisabili nella fattispecie.

Inoltre, ha fatto rilevare che la istanza di revisione dell’equo indennizzo già concesso per aggravamento è stata presentata il 16 dicembre 2007, a tredici anni dalla data di recezione del precedente d.m. n. 3722 del 18 luglio 1994, ed è pertanto inaccoglibile perché intempestiva rispetto al termine decadenziale di cinque anni dalla data di notificazione (16 novembre 1994) del decreto di concessione del primo equo indennizzo.

Considerato:

Con il presente ricorso straordinario, l’ispettore capo della Polizia di Stato, Sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento della nota ministeriale n. 333/H/16230 del 3 settembre 2013 con la quale è stata respinta la sua richiesta di revisione dell’equo indennizzo per aggravamento dell’infermità “gastrite antrale, in atto: duodenite spastica”.

Rileva la Sezione che i procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di concessione dell’equo indennizzo, nonché di revisione per aggravamento di una infermità per la quale sia già stato concesso l’equo indennizzo sono attualmente regolati dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n, 461.

L’art. 14, comma 4, di detto decreto prevede che, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, il dipendente può per una sola volta richiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal Regolamento stesso.

L’istanza di riconoscimento o, per quanto qui interessa, di revisione dell’equo indennizzo per aggravamento va inviata alla Commissione medica ospedaliera competente ad esprimersi sulle infermità o lesioni formanti oggetto della richiesta di revisione.

In base al vigente Regolamento detta Commissione è competente a pronunciarsi in via esclusiva sulla classificazione della malattia, mentre spetta al Comitato di valutazione cause di servizio accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive dell’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione.

Le valutazioni tecnico-discrezionali della C.M.O. (come pure del C.V.C.S.)sono insindacabili in sede di legittimità, se non nel caso di manifesta irragionevolezza o irrazionalità e nelle altre ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, sicchè non possono essere sindacate né sostituite dal giudice con una propria determinazione di segno contrario e ad esse l’Amministrazione si deve attenere nel decidere sulla istanza del dipendente.

Nel caso di specie, il giudizio espresso dalla C.M.O. di Chieti con p.v. n. OMISSIS del 22 giugno 2010 appare congruo e adeguatamente motivato e non affetto da evidenti e macroscopici vizi logici, avendo illustrato con puntualità le ragioni tecnico-sanitarie alla base del giudizio espresso, di talchè non appaiono comprovati i profili di violazione di legge e di eccesso di potere denunciati dal ricorrente.

Va, poi, rilevato che la domanda di revisione per aggravamento dell’equo indennizzo - già concesso per l’infermità “gastrite antrale, in atto: duodenite spastica” con D.M. n. 3722 del 18 luglio 1994, notificato in data 16 novembre 1994 - presentata in data 16 dicembre 2007, risulta intempestiva rispetto al termine decadenziale di cinque anni dalla data di concessione del primo equo indennizzo (scadente il 16 novembre 1999), previsto dall’art. 14 del DPR n. 461 del 2001, in vigore dal 22 gennaio 2002, ma altresì anche dalla normativa vigente al momento della scadenza del quinquennio (art. 56 del DPR n. 686 del 1957).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Anna Leoni Francesco D'Ottavi




IL SEGRETARIO
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panorama
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Re: Aggravamento causa di servizio

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Ricorso accolto in Appello.
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rigetto dell’istanza di revisione equo indennizzo per aggravamento infermità.

Il TAR di Catania ha ritenuto inammissibile il ricorso.

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SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500723,
- Public 2015-12-21 -


N. 00723/2015REG.PROV.COLL.
N. 00696/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2010, proposto da:
A. F., rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanna Condorelli, Nicola Siracusano, con domicilio eletto presso Giovanna Condorelli in Palermo, Via Torricelli N.3;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, N. 81;

per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA :Sezione III n. 00641/2009, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di revizione equo indennizzo per aggravamento infermita'

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Alessandro Corbino e udito l'Avv. dello Stato Tutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’appello è proposto contro la decisione n. 641/2009 del TAR per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso rivolto all’annullamento del decreto n. 1326 del 28 Maggio 2004 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, IV reparto, 13^ Divisione, di rigetto dell’istanza di revisione equo indennizzo per aggravamento infermità.

Il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso.

Il Giudice ha rilevato che esso è stato proposto con atto notificato, nell’ultimo giorno utile per la sua proposizione (poi successivamente rinnovato nei confronti dell’Autorità legittimata), presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina e non – come da prescrizione normativa (art. 11 RD n. 1611/1933 come sostituito dall’art. 1 della legge n. 260/1958, applicabile anche al processo amministrativo in forza dell’art. 10 della legge n. 103/79) – presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa. Ed ha ritenuto altresì inapplicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 17, ultimo comma del RD n. 642/1907, sia in quanto relativo ad ipotesi di nullità o irregolarità dell’atto tra le quali non è compresa la mancata regolare tempestiva notificazione e sia per la intervenuta decadenza per inosservanza del termine decadenziale di impugnazione, con conseguente consolidazione dell’atto impugnato.

Tale decisione è ritenuta dall’appellante frutto di una non condivisibile interpretazione della normativa di rito di riferimento e meritevole pertanto di riforma, per la cui giustificazione ripropone conseguentemente anche le censure di merito assorbite.

DIRITTO

L’appello è fondato.

La decisione sulla questione di rito (sanabilità o meno della irrituale notificazione eseguita) non appare condivisibile.

Va tenuto in considerazione che il ricorso originario è stato proposto anteriormente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e che, in ragione perciò del principio tempus regit actum, non può non valere nei confronti del ricorrente la interpretazione che era stata data (in assenza del codice) del dettato normativo dell’art. 17, ultimo comma del RD n. 642/1907 dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 52/1980, che aveva ritenuto che il vizio di notificazione dovesse considerarsi sanato, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione, con la conseguenza che non potesse ritenersi verificata decadenza del ricorrente, quando l’Amministrazione si fosse – come nella fattispecie – costituita in giudizio, ancorché dopo la scadenza del termine. Tanto più, può aggiungersi, se questa, costituendosi, non abbia eccepito tempestivamente la mancata ritualità della notificazione, ma abbia, al contrario, inizialmente imboccato la strategia processuale di sostenere la legittimità degli atti.

La possibilità che la intervenuta introduzione della norma processuale specifica prima inesistente (l’articolo ora 44 comma 3 del cpa, che riproduce sostanzialmente il dettato del precedente art. 17 ultimo comma del RD n. 642/1907) – ed in ragione della cui inesistenza si era appunto prima formato e poi consolidato per l’adesione che allo stesso era venuto dall’Adunanza Plenaria l’orientamento secondo il quale dovesse trovare applicazione nell’ipotesi il principio generale di cui all’art. 156 comma 3 c.p.c. – riapra la strada all’orientamento secondo il quale l’effetto sanante opererebbe nel processo amministrativo, anche per la invalidità della notificazione, ex nunc (vedi in questo senso la recente pronuncia n. 219/2015 del Consiglio di Stato) non potrebbe comunque trovare ingresso nella fattispecie che ci occupa. Se anche – nonostante i dubbi che comunque potrebbero essere sollevati sia circa la compatibilità costituzionale di una differenziata disciplina in materia tra processo amministrativo e processo civile, sia circa la riferibilità dell’espressione “diritti acquisiti” anche alle conseguenze favorevoli costituite dal maturare di decadenze (le quali non fanno invero “acquisire”, ma piuttosto “estinguere” diritti) – si ritenesse di dovere seguire tale orientamento, esso non potrebbe comunque trovare giustificazione nel caso in esame (in ragione del richiamato principio – vigente al tempo del ricorso – enunciato dalla ricordata decisione n. 52/1980 dell’Adunanza Plenaria).

Ciò chiarito, l’appello appare nel merito sostenuto da fondate ragioni.

Con il provvedimento impugnato, il Ministero della Difesa aveva invero rigettato – il 28 Maggio 2004 – le istanze dell’interessato – presentate in data 3 Aprile e 25 Luglio 1996 – con le quali egli (soldato in congedo) aveva chiesto la revisione dell’equo indennizzo disposto con decreto del Ministero della Difesa n. 807/1994, per aggravamento dell’infermità “otite media catarrale cronica bilaterale con auditus a mt. 3-4 in Au-Au”, accertata in data 23 Marzo 1993 dalla CMO e riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Tale provvedimento negativo recepiva il parere espresso – sul presupposto del pronunciamento della CMO di Messina (p.v. n. 4724 del 5 Novembre 1998), che ha ritenuto l’infermità non aggravata – dal Comitato di verifica per le cause di servizio (parere n. 24941/2001 del 27 Febbraio 2004), che aveva così motivato: “avendo il Comitato già espresso parere sulla dipendenza da causa di servizio, non è luogo a deliberare, ex artt. 11 e 12 del DPR 29 ottobre 2001 n. 461”.

Orbene: anche a prescindere dalla mancata osservanza del termine di cui all’art. 9 del DPR n. 349/1994, non è contestato, in ogni modo, che il parere della CMO sia stato espresso sulla incontestata circostanza di un accertamento medico eseguito attraverso un unico strumento diagnostico (esame audiometrico) in sé –ictu oculi – idoneo a valutare una eventuale intervenuta più grave ipoacusia, ma non anche (almeno da solo, occorrendo notoriamente allo scopo il concorso di ulteriori strumenti diagnostici, rimessi ovviamente alla prudente valutazione dell’operatore, che dovrà comunque motivare le proprie scelte, tanto più ove consideri irrilevante procedere ad esperirli, nell’insieme o in parte: esame impedenzometrico, ABR, esame vestibolare, TAC e risonanza magnetica encefalo) la sussistenza o meno delle diverse ulteriori patologie denunciate e asseritamente collegate alla patologia originaria (“sofferenza vestibolare”, quale manifestata da “vertigini” e “sbandamenti”), come “aggravamento” della medesima.

Ne derivano sia la denunciata carenza di adeguata motivazione del parere medico-legale espresso dalla CMO di Messina, sia il conseguente difetto di presupposto della dichiarazione di non luogo a procedere da parte del Comitato di verifica, dal momento che quest’ultima trova esclusivo fondamento in detta pronuncia della CMO (che – escludendo l’aggravamento – ha reso conseguentemente inutile una rinnovata valutazione sulla patologia già accertata).

Per tali premesse, il parere medico legale della CMO di Messina va annullato per difetto di motivazione, con conseguente onere dell’Amministrazione intimata di rinnovare l’accertamento e di esprimere una adeguata valutazione circa la sussistenza o meno delle ulteriori patologie denunciate e del loro eventuale collegamento causale diretto con la patologia già riconosciuta.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio

P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello nel senso e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Barone, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2015
panorama
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Re: Aggravamento causa di servizio

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Atti rimessi alla Corte Costituzionale per una pronuncia.

Questa Ordinanza è di oggi.

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1) - nell’ipotesi di aggravamento della menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale, si può richiedere la revisione dell’equo indennizzo entro un termine di decadenza di cinque anni, che decorre dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento di concessione dell’equo indennizzo;

2) - il giudice rimettente assume che tale normativa contrasti con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto, con riguardo all’aggravamento delle condizioni di salute, discrimina senza alcuna ragione apprezzabile il dipendente in servizio, vincolato al rispetto di un termine di decadenza per la richiesta di revisione dell’equo indennizzo, e il dipendente in pensione, che può reclamare in ogni tempo, senza soggiacere a termini di decadenza, la revisione del trattamento pensionistico privilegiato;

Il resto leggetelo qui sotto.
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ORDINANZA N. 81
ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), promosso dal Tribunale ordinario di Chieti, nel procedimento vertente tra P.O. e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con ordinanza del 13 gennaio 2009, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 gennaio 2009, pervenuta a questa Corte il 4 maggio 2015 e iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), nella parte in cui stabilisce che, nell’ipotesi di aggravamento della menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale, si può richiedere la revisione dell’equo indennizzo entro un termine di decadenza di cinque anni, che decorre dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento di concessione dell’equo indennizzo;

che il giudice rimettente espone di dover decidere il ricorso depositato da P.O. il 20 settembre 2004, allo scopo di far dichiarare l’illegittimità del diniego che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha opposto alla richiesta di revisione dell’equo indennizzo, presentata oltre il termine di decadenza quinquennale;

che il giudice a quo, pertanto, a fronte dell’eccezione di tardività della domanda, afferma di dover applicare la norma censurata che, per la richiesta di revisione dell’equo indennizzo, statuisce un termine di decadenza quinquennale, con un dies a quo ancorato all’originario provvedimento di concessione di tale provvidenza;

che il giudice rimettente assume che tale normativa contrasti con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto, con riguardo all’aggravamento delle condizioni di salute, discrimina senza alcuna ragione apprezzabile il dipendente in servizio, vincolato al rispetto di un termine di decadenza per la richiesta di revisione dell’equo indennizzo, e il dipendente in pensione, che può reclamare in ogni tempo, senza soggiacere a termini di decadenza, la revisione del trattamento pensionistico privilegiato;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina è lesiva del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), in quanto priva della tutela indennitaria il dipendente che abbia subìto un aggravamento dell’infermità quando il termine quinquennale di decadenza sia già decorso;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale;

che la difesa dello Stato, in via preliminare, ritiene le censure inammissibili, in quanto si indirizzano contro un atto (un regolamento delegato), sprovvisto di forza di legge;

che la questione, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, è comunque infondata nel merito, in quanto la normativa regolamentare individua un termine di decadenza congruo e ragionevole e mira a contemperare la tutela dei diritti dei dipendenti con le esigenze di certezza del diritto e di contenimento della spesa pubblica.

Considerato che il Tribunale ordinario di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 14 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione;

che la norma censurata confliggerebbe, in pari tempo, con il principio di eguaglianza e con la tutela del diritto alla salute;

che la previsione di un termine quinquennale di decadenza per la sola ipotesi di revisione dell’equo indennizzo determinerebbe un’arbitraria disparità di trattamento tra il dipendente in servizio, assoggettato a tale termine, e il dipendente in pensione, legittimato a richiedere in ogni tempo la revisione del trattamento pensionistico privilegiato;

che l’assetto normativo pregiudicherebbe, per altro verso, la tutela indennitaria che compete al dipendente, in attuazione dell’art. 32 Cost.;

che è fondata l’eccezione di inammissibilità, formulata dalla difesa dello Stato;

che il giudice rimettente impugna una disposizione, che si prefigge di disciplinare in maniera organica la procedura di revisione dell’equo indennizzo e ricalca l’art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), atto di normazione secondaria che questa Corte ha già escluso di poter sindacare direttamente (ordinanza n. 208 del 1997);

che le censure del giudice rimettente si appuntano in via esclusiva contro questa disciplina di rango regolamentare, inserita nel testo finale sulla scorta delle osservazioni della sezione consultiva del Consiglio di Stato ed emanata ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nel rispetto dei princípi, dei criteri e delle procedure enunciati dall’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

che il giudice a quo denuncia un vizio del regolamento in quanto tale, e non già della legge di autorizzazione (per tale distinzione, sentenza n. 427 del 2000);

che la questione, incentrata su un atto sprovvisto di forza di legge, è sottratta al sindacato incidentale di questa Corte, limitato alle fonti primarie (ordinanze n. 389 del 2004 e n. 43 del 1998): è demandato ai giudici comuni il sindacato delle fonti di normazione secondaria (sentenza n. 94 del 1964, ordinanza n. 484 del 1993);

che, dalle considerazioni svolte, discende la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2016.
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Re: Aggravamento causa di servizio

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I Ministeri Appellatesi, perdono l'Appello presso il CdS

Importante sentenza e fatene tesoro.
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1) - la competente divisione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dopo avere recepito il parere del comitato di verifica per le cause di servizio del 10 dicembre 2008:

- ha accolto l'istanza …..... della dipendenza da c.d.s. della infermità;

- non ha riconosciuto analoga dipendenza da c.d.s. per le seguenti ulteriori infermità: "-OMISSIS-";

- nulla ha statuito circa la dipendenza da causa di servizio della ulteriore infermità "-OMISSIS- in atto: -OMISSIS- -OMISSIS-", di cui l’appellato era stato considerato affetto dalla Commissione medica ospedaliera nella seduta del 29 giugno 2006.

2) - In parziale accoglimento del ricorso n. -OMISSIS- del 2009, proposto in primo grado, il Tar per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, con la qui appellata sentenza n. -OMISSIS-, ha ritenuto che il decreto gravato sia viziato per eccesso di potere, per carenza di motivazione in merito alla dipendenza da c.d.s. della infermità da ultimo menzionata.

3) - Tale carenza è stata ritenuta incongrua rispetto alla tipica corrispondenza che deve sussistere tra quanto richiesto dal dipendente, che ha sollecitato gli opportuni accertamenti medico-legali, e la pronuncia dell’amministrazione diretta ad accertare la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività di servizio e la lamentata infermità asseritamente contratta in ragione dell’espletamento delle incombenze d’ufficio.

4) - I Ministeri appellanti basano le loro istanze su una articolata puntualizzazione di elementi fattuali, supportati da correlati riscontri documentali, intesi ad evidenziare quanto segue:

ECCO LE DIFESE DEI MINISTERI che non sono avvalsi a nulla:

- l'istanza presentata in data 1° giugno 2005 dall’appellato, per quanto riguarda l'infermità "-OMISSIS-", era riferita all'accertamento del solo sopravvenuto aggravamento della patologia;

- la Commissione medica di Bari, con il verbale n. -OMISSIS- del 29 giugno 2006, aveva espresso un giudizio di ascrivibilità della suddetta patologia alla 8^ ctg. per constatato aggravamento, dando atto del fatto che la stessa patologia era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (“già di d.c.s.”) con verbale della Commissione medica di Bari, mod. AB n. -OMISSIS- del 26 gennaio 1987, stilato in esito all'istanza di riconoscimento presentata in data 12 marzo 1986;

- in merito al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio della suddetta pregressa infermità, l'Amministrazione si era espressa positivamente con il precedente provvedimento n. -OMISSIS- del 26 aprile 1988 (doc. n. 11);

- sempre in relazione alla medesima infermità, l'allora C.P.P.O., in data 31 ottobre 1990 ….., aveva reso il proprio parere, conformemente al quale l'Amministrazione, con decreto n. 2171 del 9 ottobre 1991 …., aveva negato l'equo indennizzo, giudicando l’infermità ascrivibile a nessuna categoria.

5) - Sulla base della richiamata sequenza fattuale, i Ministeri appellanti sostengono che il procedimento, relativo al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio per la suddetta infermità, si era già concluso con il precedente provvedimento di riconoscimento, n. -OMISSIS- del 26 aprile 1988.

6) - Pertanto, la patologia "-OMISSIS-: in atto -OMISSIS- -OMISSIS-" non doveva essere nuovamente menzionata ai fini del riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio nel provvedimento impugnato n. -OMISSIS- del 12 giugno 2009,........;

7) - L’istanza di aggravamento presentata dall’appellato in data 1° giugno 2005 imponeva all’Amministrazione unicamente di valutare l'aggravamento dell’infermità ai fini della richiesta di equo indennizzo, mediante l’emissione di un ulteriore provvedimento di liquidazione; sicché non potrebbe sostenersi alcuna illegittimità del decreto impugnato, per mancata motivazione su una parte della istanza sottoposta alla valutazione del Ministero competente.

IL CDS scrive che:

8) - Le deduzioni sin qui riepilogate non possono essere condivise.

9) - In punto di fatto occorre rilevare che con l’istanza datata 1° giugno 2005 l’appellato ha chiesto "leggere in sentenza ..........";

10) - Nelle premesse della stessa istanza, il richiedente ha specificato che la patologia "-OMISSIS-" era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il precedente verbale della Commissione medica di Bari, mod. AB n. -OMISSIS- del 26 gennaio 1987.

11) - Dunque, diversamente da quanto sostenuto dai Ministeri appellanti, l’istanza del 2005 conteneva una richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio estesa anche all’aggravamento della patologia "-OMISSIS-".

12) - In punto di diritto, occorre rilevare che, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 5 e 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001 (‘Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio’), l’accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio investe ogni ipotesi di “lesioni” o “infermità” o “aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti”, ponendosi indifferentemente per ciascuna di tali evenienze la necessità di appurarne la riconducibilità eziologica all’espletamento di attività rientranti nelle incombenze d’ufficio del dipendente (Cons. Stato, leggere direttamente in sentenza tutti i RIF.).

13) - Dunque, anche l’aggravamento di una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio impone di accertare se l’ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche del dipendente sia riconducibile alle attività espletate per ragioni di lavoro, potendosi dare il caso (contrario) che la patologia, di cui si deduce l’aggravamento, abbia conosciuta una evoluzione peggiorativa per cause indipendenti dallo svolgimento delle attività d’ufficio o in una fase temporale di interruzione delle stesse.

14) - N.B.: Leggere direttamente il n. 7.5. direttamente in sentenza;

15) - Sotto entrambi i profili menzionati, emerge come l’aggravamento di una precedente patologia già acclarata come dipendente da causa di servizio è equiparabile, sul piano della indagine istruttoria sul nesso eziologico, ad una patologia del tutto nuova e autonoma da altre.

16) - Per quanto esposto, questo Collegio conviene con la valutazione espressa dal primo giudice in ordine alla illegittimità per carenza di motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui non si è basato su una specifica valutazione circa la dipendenza da causa di servizio della patologia indicata dall’appellato in fase di aggravamento.

(N.B.: rileggi i punti suindicati dal n. 10 al n. 15).

Cmq. leggete con riguardo tutta la sentenza qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201804917
- Public 2018-08-13 -


Pubblicato il 13/08/2018

N. 04917/2018 REG. PROV. COLL.
N. 05654/2012 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5654 del 2012, proposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
Il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e udito per i Ministeri appellanti l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto impugnato in primo grado, n. -OMISSIS- del 12 giugno 2009, la competente divisione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dopo avere recepito il parere del comitato di verifica per le cause di servizio del 10 dicembre 2008:

- ha accolto l’istanza dell’appellato, già sovrintendente capo forestale, sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità "-OMISSIS-";

- non ha riconosciuto analoga dipendenza da causa di servizio per le seguenti ulteriori infermità: "-OMISSIS-";

- nulla ha statuito circa la dipendenza da causa di servizio della ulteriore infermità "-OMISSIS- in atto: -OMISSIS- -OMISSIS-", di cui l’appellato era stato considerato affetto dalla Commissione medica ospedaliera nella seduta del 29 giugno 2006.

2. In parziale accoglimento del ricorso n. -OMISSIS- del 2009, proposto in primo grado, il Tar per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, con la qui appellata sentenza n. -OMISSIS-, ha ritenuto che il decreto gravato sia viziato per eccesso di potere, per carenza di motivazione in merito alla dipendenza da causa di servizio della infermità da ultimo menzionata.

Tale carenza è stata ritenuta incongrua rispetto alla tipica corrispondenza che deve sussistere tra quanto richiesto dal dipendente, che ha sollecitato gli opportuni accertamenti medico-legali, e la pronuncia dell’amministrazione diretta ad accertare la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività di servizio e la lamentata infermità asseritamente contratta in ragione dell’espletamento delle incombenze d’ufficio.

3. La sentenza è stata ritualmente appellata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L’appellato non si è costituito nel corso del secondo grado del giudizio.

4. In assenza di istanze cautelari, la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 24 luglio 2018.

5. I Ministeri appellanti basano le loro istanze su una articolata puntualizzazione di elementi fattuali, supportati da correlati riscontri documentali, intesi ad evidenziare quanto segue:

- l'istanza presentata in data 1° giugno 2005 dall’appellato, per quanto riguarda l'infermità "-OMISSIS-", era riferita all'accertamento del solo sopravvenuto aggravamento della patologia;

- la Commissione medica di Bari, con il verbale n. -OMISSIS- del 29 giugno 2006, aveva espresso un giudizio di ascrivibilità della suddetta patologia alla 8^ ctg. per constatato aggravamento, dando atto del fatto che la stessa patologia era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (“già di d.c.s.”) con verbale della Commissione medica di Bari, mod. AB n. -OMISSIS- del 26 gennaio 1987, stilato in esito all'istanza di riconoscimento presentata in data 12 marzo 1986 (doc.12 e 13);

- in merito al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio della suddetta pregressa infermità, l'Amministrazione si era espressa positivamente con il precedente provvedimento n. -OMISSIS- del 26 aprile 1988 (doc. n. 11);

- sempre in relazione alla medesima infermità, l'allora Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in data 31 ottobre 1990 (doc. n. 10), aveva reso il proprio parere, conformemente al quale l'Amministrazione, con decreto n. 2171 del 9 ottobre 1991 (doc. n. 9), aveva negato l'equo indennizzo, giudicando l’infermità ascrivibile a nessuna categoria.

6. Sulla base della richiamata sequenza fattuale, i Ministeri appellanti sostengono che il procedimento, relativo al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio per la suddetta infermità, si era già concluso con il precedente provvedimento di riconoscimento, n. -OMISSIS- del 26 aprile 1988.

6.1. Pertanto, la patologia "-OMISSIS-: in atto -OMISSIS- -OMISSIS-" non doveva essere nuovamente menzionata ai fini del riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio nel provvedimento impugnato n. -OMISSIS- del 12 giugno 2009, nelle cui premesse, peraltro, risulta richiamato il già menzionato parere Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie del 31 ottobre 1990, relativo al precedente procedimento di riconoscimento di dipendenza da fatti di servizio.

6.2. L’istanza di aggravamento presentata dall’appellato in data 1° giugno 2005 imponeva all’Amministrazione unicamente di valutare l'aggravamento dell’infermità ai fini della richiesta di equo indennizzo, mediante l’emissione di un ulteriore provvedimento di liquidazione; sicché non potrebbe sostenersi alcuna illegittimità del decreto impugnato, per mancata motivazione su una parte della istanza sottoposta alla valutazione del Ministero competente.

7. Le deduzioni sin qui riepilogate non possono essere condivise.

7.1. In punto di fatto occorre rilevare che con l’istanza datata 1° giugno 2005 l’appellato ha chiesto “che le sopra specificate infermità siano riconosciute contratte in servizio e per causa di servizio ed ascritte alla relativa categoria tabellare di equo indennizzo, con consequenziale liquidazione dello stesso, comprese le patologie per le quali il sottoscritto ha richiesto l’aggravamento”.

Nelle premesse della stessa istanza, il richiedente ha specificato che la patologia "-OMISSIS-" era già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il precedente verbale della Commissione medica di Bari, mod. AB n. -OMISSIS- del 26 gennaio 1987.

Dunque, diversamente da quanto sostenuto dai Ministeri appellanti, l’istanza del 2005 conteneva una richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio estesa anche all’aggravamento della patologia "-OMISSIS-".

7.2. Del contenuto di tale istanza fornisce riscontro il verbale del 29 giugno 2009, dal quale si desume che la Commissione medica si è fatta carico di esaminare anche il profilo dell’accertamento del nesso causale relativo alla "-OMISSIS- -OMISSIS-", in relazione al quale risulta specificato che la medesima patologia era già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio (“già di d.c.s.”).

7.3. In punto di diritto, occorre rilevare che, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 5 e 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001 (‘Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio’), l’accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio investe ogni ipotesi di “lesioni” o “infermità” o “aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti”, ponendosi indifferentemente per ciascuna di tali evenienze la necessità di appurarne la riconducibilità eziologica all’espletamento di attività rientranti nelle incombenze d’ufficio del dipendente (Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3257; Id., sez. VI, 19 dicembre 2005, n. 7174; Id., sez. V, 7 dicembre 2001, n. 6164; Id., sez. IV, 21 novembre 2001, n. 5901).

7.4. Dunque, anche l’aggravamento di una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio impone di accertare se l’ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche del dipendente sia riconducibile alle attività espletate per ragioni di lavoro, potendosi dare il caso (contrario) che la patologia, di cui si deduce l’aggravamento, abbia conosciuta una evoluzione peggiorativa per cause indipendenti dallo svolgimento delle attività d’ufficio o in una fase temporale di interruzione delle stesse.

7.5. Di tanto si trae indiretta conferma sia dal disposto dell’art. 56 del d.P.R. 686/1957 (abrogato dal d.P.R. n. 461/1991), ai sensi del quale in ipotesi di aggravamento sopravvenuto della menomazione della integrità fisica, per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, l'impiegato che richieda la revisione dell'indennizzo già concesso deve essere “sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo”; sia dal disposto dell'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/1991 (che ha sostituito il citato art. 56), il quale dispone che l'aggravamento, per poter dare luogo a revisione della indennità precedentemente riconosciuta come dovuta a causa di servizio, debba verificarsi nel quinquennio decorrente dalla comunicazione del provvedimento che attribuisce l'indennizzo originario (Cons., Stato, sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7079) e che la revisione dell'equo indennizzo debba seguire “le procedure indicate dal presente regolamento”.

7.6. Sotto entrambi i profili menzionati, emerge come l’aggravamento di una precedente patologia già acclarata come dipendente da causa di servizio è equiparabile, sul piano della indagine istruttoria sul nesso eziologico, ad una patologia del tutto nuova e autonoma da altre.

7.7. Per quanto esposto, questo Collegio conviene con la valutazione espressa dal primo giudice in ordine alla illegittimità per carenza di motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui non si è basato su una specifica valutazione circa la dipendenza da causa di servizio della patologia indicata dall’appellato in fase di aggravamento.

8. Per quanto esposto, l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

9. Stante l’esito del giudizio e la mancata costituzione della parte appellata, nulla si dispone per le spese del secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 5654 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2018, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Luigi Birritteri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Pescatore Luigi Maruotti





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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