Benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Gentili colleghi, sono un M.llo A.M. registrato di recente nel forum ma che vi seguo da visitatore da parecchio. Non ci sono parole per definire questa questione e di come riescano a rimbalzarsi le decisioni e quando queste vengono prese, come riescano ad evitare il vero nocciolo che è quello di estendere e riconoscere quello previsto dalla legge a tutti indipendentemente dal calcolo della retribuzione. Da ridere. Nella mia prima istanza del 13.04.2000, la DGPM V Rep. 16^ Div. 3^ Sez. Sottufficiali, scriveva: "Si rappresenta che non è previsto alcun riconoscimento per quanto attiene la Campagna di Guerra la quale, allo stato attuale, spetta solo ai combattenti del 2° conflitto mondiale".
Un po' di strada è stata fatta ma come al solito ci si deve rivolgere al legale per ottenere qualcosa prevista dalla legge.
Se qualcuno ha deciso di ricorrere, sarei interessato con qualche altro amico nella stessa situazione. Grazie
P.S. Qualcuno ha pensato all'Avv. Moscione che ha sostenuto il collega dell'E.I. nel recente ricorso che ha portato alla sentenza della Corte Dei Conti?
Un po' di strada è stata fatta ma come al solito ci si deve rivolgere al legale per ottenere qualcosa prevista dalla legge.
Se qualcuno ha deciso di ricorrere, sarei interessato con qualche altro amico nella stessa situazione. Grazie
P.S. Qualcuno ha pensato all'Avv. Moscione che ha sostenuto il collega dell'E.I. nel recente ricorso che ha portato alla sentenza della Corte Dei Conti?
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
vi do una buona notizia.
Ricorso Accolto.
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1) - i ricorrenti hanno dedotto: - di essere tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano.
Il resto leggetelo qui sotto.
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07/05/2014 201401168 Sentenza 1
N. 01168/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2013, proposto da:
(Omissis - congruo nr. di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luciano Quarta, nel cui studio in Milano, via Vittor Pisani, 27 sono elettivamente domiciliati
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1
per l’accertamento:
- del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/62, all’art.18 del D.P.R. n. 1092/73, all’art. 3 della L. n. 390/50 e all’art. 5 del D.lgs. n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate;
-nonché per l’annullamento di tutti di gli atti e provvedimenti, anche a contenuto generale, ancorché nominalmente qualificati come circolari e/o direttive e pareri, presupposti, conseguenti, o comunque altrimenti connessi, così come indicati ed enumerati nel corpo del presente ricorso, ovvero ancorché non conosciuti allo stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso depositato il 23 maggio 2013, i ricorrenti hanno dedotto: - di essere tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano attualmente in servizio permanente effettivo presso reparti aventi la loro sede entro il distretto di Corte d’Appello di Milano (per lo più presso il NRDC ITA - NATO Deployable Corps Italy, in Solbiate Olona);
- di avere, nel corso della loro carriera, svolto servizio fuori area, prendendo parte ad una serie di missioni tutte ricomprese nell’ambito dell’elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 11.1.2007 (tra le quali: Afghanistan e EAU nell’ambito della missione ISAF;
- ) - Aghanistan, Iraq, Egitto, Somalia, Eritrea e altre, nell'ambito della missione Enduring Freedom;
- ) - Albania, nell’ambito delle missioni Alba, Albania 2, Allied Harbour, Joint Guardia, Albit e altre;
- ) - ex Jugoslavia;
- ) - Iraq, nell’ambito delle missioni Golfo 2, Locusta, UNISCOM e altre;
- ) - Iraq, Kuwait, EAU, Golfo Persico, nell’ambito delle missioni Antica Babilonia, Coalition Provision Authority, CJIT 7;
- ) - Libano, nell’ambito delle missioni UNMOGIL, Unifil, Libano 2;
- ) - Somalia, nell’ambito delle missioni Restore Hope, Ibis 1, Ibis 2, UNOSOM e United Shield;
- ) - Timor Est, nell’ambito della missione UNAMET);
- di avere appreso che detti periodi non avevano dato luogo alla supervalutazione prevista dalla normativa vigente ai fini pensionistici e ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita;
- che l’Amministrazione aveva manifestato in modo univoco la volontà di non riconoscere i diritti anzidetti (si cita, all’uopo: la nota della Direzione Generale per il Personale Militare dell’Esercito, prot. n. MD GMIL V 16 4 446984, del 15.9.2008;
la nota della Direzione Generale per il Personale Militare V Reparto, del 7.4.2009 prot. N. M D GMIL V SS 2009/0172893;
la nota del 21.5.2012 prot. MD/E/1467215.12.9, diffusa dal Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano). Tanto premesso, gli istanti chiedono che venga accertato il loro diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/62, all’art. 18 del DPR n. 1092/73, all’art. 3 della L. n. 390/50 e all’art. 5 del D.Lgs. n.165/97, con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate.
I.1. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, ma soltanto per eccepire l’inammissibilità del ricorso.
I.2. All’esito della camera di consiglio del 26 giugno 2013, la Sezione: “Ritenuto: che le ragioni fatte valere dai ricorrenti possano essere efficacemente tutelate attraverso la sollecita fissazione di un’udienza per la trattazione nel merito del ricorso, investendo questioni che esigono un approfondimento con effetti permanenti sulla carriera dei ricorrenti”; ha fissato per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 26 marzo 2014.
I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. In via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia.
Difatti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del T.U. n. 1214/34, la Corte dei Conti ha giurisdizione in materia pensionistica, cioè su quei rapporti che s’instaurano con la cessazione dell’attività di servizio e la sua cognizione è esclusivamente orientata sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. civili n. 99 del 23.2.1999). In definitiva, la cognizione del giudice contabile è limitata ai soli provvedimenti pensionistici, con relativi accessori, con esclusione di tutti quei provvedimenti che attengono al rapporto di lavoro anche se incidenti su quello pensionistico. A questa stregua, la domanda di concessione dei benefici combattentistici spetta al giudice del rapporto di lavoro (nella specie, viene in rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico: cfr. art. 3 e 63 del testo unico n. 165 del 2001), dal momento che detti benefici incidono anche sul trattamento retributivo del pubblico dipendente, oltre che (in via mediata) sul trattamento pensionistico (cfr. in senso contrario Consiglio di Stato, sez. IV, 19/9/2008 n. 4507, che ha definito una vicenda nella quale, diversamente da quella oggi in discussione, la controversia verteva sulla individuazione della pensione definitiva rispetto a quella provvisoria, già precedentemente accordata ad un dipendente posto in quiescenza e quando era già in corso la sua corresponsione).
III. Nel merito, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della L.. n. 1746/62, dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73, dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’ art. 5 del D.lgs. n. 165/97.
IV. La domanda è fondata.
IV.1. E’ dirimente la piana lettura del quadro normativo. Ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73: “il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”. L’articolo unico della legge n. 1746/62 recita che: “al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”. A sua volta, l’art. 3 della legge n. 390/50 statuisce che: “per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all’articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all’art. 1. Qualora nell’anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna.
In tal caso verrà riconosciuta solo quest’ultima”.
IV.1. Orbene, la giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. Tar Veneto 7 aprile 2010, n. 1288; ma anche Corte dei Conti, sez. I giurisdizionale centrale d’Appello n. 845/2013) ha già avuto modo di affermare il diritto ai benefici di cui all’art. 1 della legge n. 1746 del 1962 , in relazione al periodo di servizio prestato in zona d’intervento ONU. La tesi del Ministero della Difesa, fondata sull’argomento per cui sarebbe assente una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, è priva di fondamento. Invero, i citati articoli 3 della legge n. 390/50 e 18 del d.P.R. n. 1092/73 definiscono le condizioni e i termini per il calcolo del beneficio della supervalutazione del servizio prestato dai combattenti; beneficio che, per effetto dell’articolo unico della legge n. 1746/62, è stato esteso al personale militare impiegato per conto dell’ONU in “zone di intervento” specificamente determinate dallo Stato Maggiore della Difesa.
L’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha, dunque, la sua fonte nel chiaro disposto della legge. Del resto, come è stato correttamente rimarcato, non è dato comprendere quali siano, ai fini pensionistici, “i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici, dunque, da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973 (cfr. anche Corte dei Conti Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
IV.2. Sotto altro profilo, va rilevato che la trama normativa non giustifica una limitazione ai soli benefici stipendiali. La legge citata, come si è visto, si riferisce ai benefici combattentistici tout court e le norme verso le quali opera l’implicito rinvio (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973) prevedono, per l’appunto, anche benefici pensionistici.
IV.3. Inoltre, i periodi di servizio svolti per conto dell’ONU in “zone di intervento” appositamente riconosciute, sono supervalutabili quali campagne di guerra ai fini dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, senza la limitazione temporale prevista dall’art. 5, 2° comma, del D.lgs. n. 165/97, in quanto tali servizi non sono espressamente indicati dall’art. 5, 1° comma, dello stesso decreto legislativo.
IV.4. Da ultimo, neppure può ritenersi che detti benefici siano preclusi a favore del personale non dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31.12.1986, della progressione temporale legata all’anzianità di servizio (art. 1, comma 3, della L. n. 468 del 1.1.1987), atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962.
V. Ciò detto in diritto, osserva il Collegio che, in punto di fatto, non è stato specificatamente contestato da controparte che i servizi prestati dagli odierni ricorrenti siano stati svolti per conto dell’ONU in territori espressamente definiti “zone di intervento” con formale determinazione dello Stato Maggiore della Difesa.
VI. I ricorrenti hanno, pertanto, diritto al riconoscimento del diritto invocato. L’ammissibilità di un dispositivo di mero accertamento è giustificato dalla circostanza che l’incisione della situazione giuridica sostanziale consiste qui nella condizione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, originata dalla contestazione del datore di lavoro pubblico, che si intende con l’azione di mero accertamento eliminare.
Essendo l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) così integrato, ne consegue anche l’infondatezza della eccezione difensiva di inammissibilità del ricorso (si tratta, invero, dell’unico argomento introdotto in giudizio dalla difesa erariale) per genericità dello stesso (in particolare, per non essere stato precisato se e quali tra i ricorrenti abbiano effettivamente chiesto l’accesso al trattamento di quiescenza e il collocamento in ausiliaria, ed essendo viceversa stati impugnati soltanto atti a contenuto generale).
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’art. unico della L. n. 1746/62, dell’art. 18 del DPR n. 1092/73, dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’art. 5 del D.lgs. n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU (definite tali con apposita determinazione dello Stato Maggiore della Difesa) ed equiparate;
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite della presente fase di merito che si liquidano in € 3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
Ricorso Accolto.
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1) - i ricorrenti hanno dedotto: - di essere tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano.
Il resto leggetelo qui sotto.
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07/05/2014 201401168 Sentenza 1
N. 01168/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2013, proposto da:
(Omissis - congruo nr. di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luciano Quarta, nel cui studio in Milano, via Vittor Pisani, 27 sono elettivamente domiciliati
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1
per l’accertamento:
- del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/62, all’art.18 del D.P.R. n. 1092/73, all’art. 3 della L. n. 390/50 e all’art. 5 del D.lgs. n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate;
-nonché per l’annullamento di tutti di gli atti e provvedimenti, anche a contenuto generale, ancorché nominalmente qualificati come circolari e/o direttive e pareri, presupposti, conseguenti, o comunque altrimenti connessi, così come indicati ed enumerati nel corpo del presente ricorso, ovvero ancorché non conosciuti allo stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso depositato il 23 maggio 2013, i ricorrenti hanno dedotto: - di essere tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano attualmente in servizio permanente effettivo presso reparti aventi la loro sede entro il distretto di Corte d’Appello di Milano (per lo più presso il NRDC ITA - NATO Deployable Corps Italy, in Solbiate Olona);
- di avere, nel corso della loro carriera, svolto servizio fuori area, prendendo parte ad una serie di missioni tutte ricomprese nell’ambito dell’elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 11.1.2007 (tra le quali: Afghanistan e EAU nell’ambito della missione ISAF;
- ) - Aghanistan, Iraq, Egitto, Somalia, Eritrea e altre, nell'ambito della missione Enduring Freedom;
- ) - Albania, nell’ambito delle missioni Alba, Albania 2, Allied Harbour, Joint Guardia, Albit e altre;
- ) - ex Jugoslavia;
- ) - Iraq, nell’ambito delle missioni Golfo 2, Locusta, UNISCOM e altre;
- ) - Iraq, Kuwait, EAU, Golfo Persico, nell’ambito delle missioni Antica Babilonia, Coalition Provision Authority, CJIT 7;
- ) - Libano, nell’ambito delle missioni UNMOGIL, Unifil, Libano 2;
- ) - Somalia, nell’ambito delle missioni Restore Hope, Ibis 1, Ibis 2, UNOSOM e United Shield;
- ) - Timor Est, nell’ambito della missione UNAMET);
- di avere appreso che detti periodi non avevano dato luogo alla supervalutazione prevista dalla normativa vigente ai fini pensionistici e ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita;
- che l’Amministrazione aveva manifestato in modo univoco la volontà di non riconoscere i diritti anzidetti (si cita, all’uopo: la nota della Direzione Generale per il Personale Militare dell’Esercito, prot. n. MD GMIL V 16 4 446984, del 15.9.2008;
la nota della Direzione Generale per il Personale Militare V Reparto, del 7.4.2009 prot. N. M D GMIL V SS 2009/0172893;
la nota del 21.5.2012 prot. MD/E/1467215.12.9, diffusa dal Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano). Tanto premesso, gli istanti chiedono che venga accertato il loro diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/62, all’art. 18 del DPR n. 1092/73, all’art. 3 della L. n. 390/50 e all’art. 5 del D.Lgs. n.165/97, con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate.
I.1. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, ma soltanto per eccepire l’inammissibilità del ricorso.
I.2. All’esito della camera di consiglio del 26 giugno 2013, la Sezione: “Ritenuto: che le ragioni fatte valere dai ricorrenti possano essere efficacemente tutelate attraverso la sollecita fissazione di un’udienza per la trattazione nel merito del ricorso, investendo questioni che esigono un approfondimento con effetti permanenti sulla carriera dei ricorrenti”; ha fissato per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 26 marzo 2014.
I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. In via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia.
Difatti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del T.U. n. 1214/34, la Corte dei Conti ha giurisdizione in materia pensionistica, cioè su quei rapporti che s’instaurano con la cessazione dell’attività di servizio e la sua cognizione è esclusivamente orientata sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. civili n. 99 del 23.2.1999). In definitiva, la cognizione del giudice contabile è limitata ai soli provvedimenti pensionistici, con relativi accessori, con esclusione di tutti quei provvedimenti che attengono al rapporto di lavoro anche se incidenti su quello pensionistico. A questa stregua, la domanda di concessione dei benefici combattentistici spetta al giudice del rapporto di lavoro (nella specie, viene in rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico: cfr. art. 3 e 63 del testo unico n. 165 del 2001), dal momento che detti benefici incidono anche sul trattamento retributivo del pubblico dipendente, oltre che (in via mediata) sul trattamento pensionistico (cfr. in senso contrario Consiglio di Stato, sez. IV, 19/9/2008 n. 4507, che ha definito una vicenda nella quale, diversamente da quella oggi in discussione, la controversia verteva sulla individuazione della pensione definitiva rispetto a quella provvisoria, già precedentemente accordata ad un dipendente posto in quiescenza e quando era già in corso la sua corresponsione).
III. Nel merito, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della L.. n. 1746/62, dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73, dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’ art. 5 del D.lgs. n. 165/97.
IV. La domanda è fondata.
IV.1. E’ dirimente la piana lettura del quadro normativo. Ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73: “il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”. L’articolo unico della legge n. 1746/62 recita che: “al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”. A sua volta, l’art. 3 della legge n. 390/50 statuisce che: “per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all’articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all’art. 1. Qualora nell’anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna.
In tal caso verrà riconosciuta solo quest’ultima”.
IV.1. Orbene, la giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. Tar Veneto 7 aprile 2010, n. 1288; ma anche Corte dei Conti, sez. I giurisdizionale centrale d’Appello n. 845/2013) ha già avuto modo di affermare il diritto ai benefici di cui all’art. 1 della legge n. 1746 del 1962 , in relazione al periodo di servizio prestato in zona d’intervento ONU. La tesi del Ministero della Difesa, fondata sull’argomento per cui sarebbe assente una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, è priva di fondamento. Invero, i citati articoli 3 della legge n. 390/50 e 18 del d.P.R. n. 1092/73 definiscono le condizioni e i termini per il calcolo del beneficio della supervalutazione del servizio prestato dai combattenti; beneficio che, per effetto dell’articolo unico della legge n. 1746/62, è stato esteso al personale militare impiegato per conto dell’ONU in “zone di intervento” specificamente determinate dallo Stato Maggiore della Difesa.
L’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha, dunque, la sua fonte nel chiaro disposto della legge. Del resto, come è stato correttamente rimarcato, non è dato comprendere quali siano, ai fini pensionistici, “i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici, dunque, da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973 (cfr. anche Corte dei Conti Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
IV.2. Sotto altro profilo, va rilevato che la trama normativa non giustifica una limitazione ai soli benefici stipendiali. La legge citata, come si è visto, si riferisce ai benefici combattentistici tout court e le norme verso le quali opera l’implicito rinvio (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973) prevedono, per l’appunto, anche benefici pensionistici.
IV.3. Inoltre, i periodi di servizio svolti per conto dell’ONU in “zone di intervento” appositamente riconosciute, sono supervalutabili quali campagne di guerra ai fini dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, senza la limitazione temporale prevista dall’art. 5, 2° comma, del D.lgs. n. 165/97, in quanto tali servizi non sono espressamente indicati dall’art. 5, 1° comma, dello stesso decreto legislativo.
IV.4. Da ultimo, neppure può ritenersi che detti benefici siano preclusi a favore del personale non dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31.12.1986, della progressione temporale legata all’anzianità di servizio (art. 1, comma 3, della L. n. 468 del 1.1.1987), atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962.
V. Ciò detto in diritto, osserva il Collegio che, in punto di fatto, non è stato specificatamente contestato da controparte che i servizi prestati dagli odierni ricorrenti siano stati svolti per conto dell’ONU in territori espressamente definiti “zone di intervento” con formale determinazione dello Stato Maggiore della Difesa.
VI. I ricorrenti hanno, pertanto, diritto al riconoscimento del diritto invocato. L’ammissibilità di un dispositivo di mero accertamento è giustificato dalla circostanza che l’incisione della situazione giuridica sostanziale consiste qui nella condizione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, originata dalla contestazione del datore di lavoro pubblico, che si intende con l’azione di mero accertamento eliminare.
Essendo l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) così integrato, ne consegue anche l’infondatezza della eccezione difensiva di inammissibilità del ricorso (si tratta, invero, dell’unico argomento introdotto in giudizio dalla difesa erariale) per genericità dello stesso (in particolare, per non essere stato precisato se e quali tra i ricorrenti abbiano effettivamente chiesto l’accesso al trattamento di quiescenza e il collocamento in ausiliaria, ed essendo viceversa stati impugnati soltanto atti a contenuto generale).
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’art. unico della L. n. 1746/62, dell’art. 18 del DPR n. 1092/73, dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’art. 5 del D.lgs. n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU (definite tali con apposita determinazione dello Stato Maggiore della Difesa) ed equiparate;
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite della presente fase di merito che si liquidano in € 3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da mark77 »
Buonasera a tutti gli utenti del forum!
Se può interessare, l'Avv. Renzo Filoia di Firenze ha promosso un ricorso in tal senso. Da quello che ho compreso l'azione si sviluppa in due direttrici: ricorso al TAR per il personale in servizio e ricorso alla Corte dei Conti per il personale in pensione. Naturalmente è necessario che prima sia aggiornato il foglio matricolare con la 'famosa' dicitura: "ha diritto ai benefici di cui alla legge legge 11 dicembre 1962, n.1746".
Saluti a tutti
Se può interessare, l'Avv. Renzo Filoia di Firenze ha promosso un ricorso in tal senso. Da quello che ho compreso l'azione si sviluppa in due direttrici: ricorso al TAR per il personale in servizio e ricorso alla Corte dei Conti per il personale in pensione. Naturalmente è necessario che prima sia aggiornato il foglio matricolare con la 'famosa' dicitura: "ha diritto ai benefici di cui alla legge legge 11 dicembre 1962, n.1746".
Saluti a tutti
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Sentenza Corte dei Conti Lazio.
La leggere se rientrate o meno.
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1) - La lettera della norma è assolutamente chiara nell’includere, tra i beneficiari delle disposizioni emanate a favore dei combattenti, i militari che, ovviamente in tempo di pace, abbiano prestato servizio (ragionevolmente in territorio estero) sotto la bandiera dell’ONU.
2) - Infatti non è ragionevolmente dubitabile che il periodo di servizio militare prestato sotto l’egida dell’ONU non sia assimilabile, in toto, alle “campagne di guerra”.
3) - E questo in ragione della esplicita previsione di cui alla legge n. 1746/62 che estende a tali militari i benefici previsti per i combattenti e, per tali, non possono che essere intesi coloro che hanno preso parte, secondo quanto previsto da norme anteriori, alle operazioni belliche nel periodo 1940/45 (ad es. D.Lgs. n. 137/48 e legge n. 390/50).
4) - riconosce il suo diritto ad ottenere i benefici pensionistici derivanti dall’applicazione della legge n. 1746/62 nei limiti di cui in motivazione e previa riliquidazione del trattamento di quiescenza.
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LAZIO SENTENZA 78 24/01/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 78 2014 PENSIONI 24/01/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Luigi IMPECIATI
nella pubblica udienza del 17 gennaio 2014, con l’assistenza del segretario d’udienza dott. Marco OLIVIERI,
esaminati gli atti ed i documenti di causa,
preso atto che la parte ricorrente è presente personalmente mentre quella resistente non è comparsa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 073189/PM del registro di Segreteria promosso dal sig. B. C., domiciliato in Omissis,
AVVERSO
Il mancato riconoscimento di periodi di servizio a fini pensionistici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. B. C., già sottufficiale dell’Esercito Italiano, ha proposto ricorso a questa Corte lamentando che l’Amministrazione della Difesa, benché richiesta, non avrebbe né dato riscontro a specifiche istanze né, conseguentemente, riconosciuto a suo favore la valutazione premiale (c.d. sopravalutazione) di periodi di servizio prestati all’estero, sotto l’egida dell’ONU, così come previsto dall’articolo unico della legge n. 1746/62 e dall’art. 18 del T.U. n. 1092/73.
Dopo aver elencato i periodi di servizi meritevoli, a suo avviso, dell’aumento previsto dalle norme ricordate, chiede che, in accoglimento del ricorso, gli venga riconosciuto il trattamento pensionistico correlato e del trattamento stipendiale.
Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata oltre i termini, malgrado il ricorso non risulti essere stato ritualmente notificato.
Con breve memoria depositata il 18 dicembre 2013 il ricorrente ha ulteriormente insistito per l’accoglimento del ricorso, citando giurisprudenza favorevole.
All’odierna udienza, presente personalmente il convenuto e assente il rappresentante del Ministero della Difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso oggetto dell’odierna cognizione il sig. B. C. ha evocato in giudizio il Ministero della Difesa in quanto, nel procedimento amministrativo finalizzato alla determinazione del trattamento di quiescenza, non avrebbe computato correttamente il servizio prestato all’estero per conto dell’ONU.
Questo Giudice deve preliminarmente osservare, in rito, che la costituzione del Ministero della Difesa sana il vizio dell’omessa notifica del ricorso a parte resistente, nei modi di legge e a cura ed onere del ricorrente.
Nel merito deve dirsi che il sig. B. C. ha chiesto, in particolare, di poter essere destinatario dei benefici premiali previsti dalla legge n. 1746/62 e dall’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73.
Al riguardo si deve rilevare che l’art. unico della prima norma citata prevede che “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti.
Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
La lettera della norma è assolutamente chiara nell’includere, tra i beneficiari delle disposizioni emanate a favore dei combattenti, i militari che, ovviamente in tempo di pace, abbiano prestato servizio (ragionevolmente in territorio estero) sotto la bandiera dell’ONU.
Unica condizione è che i territori siano individuati con apposite disposizioni da parte dell’Amministrazione.
Il convenuto, premesso di aver inutilmente avanzato analoga pretesa all’Amministrazione con più istanze, asseritamente rimaste senza riscontro, chiede che questa Corte riconosca il proprio diritto patrimoniale, a fini pensionistici, indicandolo (ma non esclusivamente) nella “sopravalutazione” prevista dalla legge n. 336/70, ovvero l’aumento fittizio dell’anzianità di servizio utile a maturare l’incremento biennale del 2,50% dello stipendio.
La pretesa, come formulata in parte qua, non può essere accolta.
Infatti, se astrattamente i benefici di cui alla legge n. 336/70 sono applicabili ai militari per effetto della legge n. 824/71, questo stesso testo esclude, in maniera indiscutibile, che le norme della legge n. 336/70 non possono essere applicate ai soggetti che beneficiano (o hanno beneficiato) delle misure premiali previste dalla legge n. 1746/62.
Così prevede l’art. 5, comma 2 della legge n. 824/71.
Ne consegue che, nello specifico, la domanda posta dal sig. B. C. non può essere accolta.
Ma il ricorrente chiede, altresì, che, sempre ai fini pensionistici, sia applicata, nei suoi confronti, la norma di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73, la quale, in materia di campagne di guerra, dispone che “ Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.”.
Ad avviso di questo Giudice la pretesa che precede è fondata.
Infatti non è ragionevolmente dubitabile che il periodo di servizio militare prestato sotto l’egida dell’ONU non sia assimilabile, in toto, alle “campagne di guerra”.
E questo in ragione della esplicita previsione di cui alla legge n. 1746/62 che estende a tali militari i benefici previsti per i combattenti e, per tali, non possono che essere intesi coloro che hanno preso parte, secondo quanto previsto da norme anteriori, alle operazioni belliche nel periodo 1940/45 (ad es. D.Lgs. n. 137/48 e legge n. 390/50).
La norma successiva, quindi, dev’essere intesa nel senso di una piena equiparazione, voluta dal Legislatore, di coloro che sono stati impegnati in operazioni militari disposte dall’ONU con i militari impegnati in guerra, né appare necessaria, a tal fine, una norma ad hoc in quanto la connessione teleologica delle norme è evidente.
In questo senso e con questi limiti il ricorso del sig. B. C. dev’essere accolto, con l’ulteriore precisazione che dal suo foglio matricolare risulterebbe che solo le missioni in Libano (dal 22.4.1980 al 4.6.1981 e dal 31.3.1995 al 4.4.1996) siano state effettuate con le condizioni richieste (in ambito ONU e in zone riconosciute dal Ministero resistente) mentre le altre risultano non rilevanti perché effettuate per conto della NATO, organismo internazionale giuridicamente diverso dal primo.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attrice, al sig. B. C. dev’essere applicato, ai soli fini pensionistici e qualora non già avvenuto, il beneficio di cui all’art. 18 del T.U. n. 1092/73, con nuovo computo del trattamento di quiescenza.
Stante la complessità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso n. 073189/PM del registro di Segreteria proposto dal sig. B. C. e, per l’effetto riconosce il suo diritto ad ottenere i benefici pensionistici derivanti dall’applicazione della legge n. 1746/62 nei limiti di cui in motivazione e previa riliquidazione del trattamento di quiescenza. Spese compensate.
Così deciso in Roma nell’udienza del 17 settembre 2014, nella quale è stata data lettura del dispositivo.
IL GIUDICE
f.to dott. Luigi IMPECIATI
Depositata in Segreteria il 22 gennaio 2014
SEGUE SENT. N. 78/2014 GIUD. 073189
Pubblicata il 24/01/2014
P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Domenica LAGANA’
La leggere se rientrate o meno.
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1) - La lettera della norma è assolutamente chiara nell’includere, tra i beneficiari delle disposizioni emanate a favore dei combattenti, i militari che, ovviamente in tempo di pace, abbiano prestato servizio (ragionevolmente in territorio estero) sotto la bandiera dell’ONU.
2) - Infatti non è ragionevolmente dubitabile che il periodo di servizio militare prestato sotto l’egida dell’ONU non sia assimilabile, in toto, alle “campagne di guerra”.
3) - E questo in ragione della esplicita previsione di cui alla legge n. 1746/62 che estende a tali militari i benefici previsti per i combattenti e, per tali, non possono che essere intesi coloro che hanno preso parte, secondo quanto previsto da norme anteriori, alle operazioni belliche nel periodo 1940/45 (ad es. D.Lgs. n. 137/48 e legge n. 390/50).
4) - riconosce il suo diritto ad ottenere i benefici pensionistici derivanti dall’applicazione della legge n. 1746/62 nei limiti di cui in motivazione e previa riliquidazione del trattamento di quiescenza.
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LAZIO SENTENZA 78 24/01/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 78 2014 PENSIONI 24/01/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Luigi IMPECIATI
nella pubblica udienza del 17 gennaio 2014, con l’assistenza del segretario d’udienza dott. Marco OLIVIERI,
esaminati gli atti ed i documenti di causa,
preso atto che la parte ricorrente è presente personalmente mentre quella resistente non è comparsa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 073189/PM del registro di Segreteria promosso dal sig. B. C., domiciliato in Omissis,
AVVERSO
Il mancato riconoscimento di periodi di servizio a fini pensionistici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. B. C., già sottufficiale dell’Esercito Italiano, ha proposto ricorso a questa Corte lamentando che l’Amministrazione della Difesa, benché richiesta, non avrebbe né dato riscontro a specifiche istanze né, conseguentemente, riconosciuto a suo favore la valutazione premiale (c.d. sopravalutazione) di periodi di servizio prestati all’estero, sotto l’egida dell’ONU, così come previsto dall’articolo unico della legge n. 1746/62 e dall’art. 18 del T.U. n. 1092/73.
Dopo aver elencato i periodi di servizi meritevoli, a suo avviso, dell’aumento previsto dalle norme ricordate, chiede che, in accoglimento del ricorso, gli venga riconosciuto il trattamento pensionistico correlato e del trattamento stipendiale.
Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata oltre i termini, malgrado il ricorso non risulti essere stato ritualmente notificato.
Con breve memoria depositata il 18 dicembre 2013 il ricorrente ha ulteriormente insistito per l’accoglimento del ricorso, citando giurisprudenza favorevole.
All’odierna udienza, presente personalmente il convenuto e assente il rappresentante del Ministero della Difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso oggetto dell’odierna cognizione il sig. B. C. ha evocato in giudizio il Ministero della Difesa in quanto, nel procedimento amministrativo finalizzato alla determinazione del trattamento di quiescenza, non avrebbe computato correttamente il servizio prestato all’estero per conto dell’ONU.
Questo Giudice deve preliminarmente osservare, in rito, che la costituzione del Ministero della Difesa sana il vizio dell’omessa notifica del ricorso a parte resistente, nei modi di legge e a cura ed onere del ricorrente.
Nel merito deve dirsi che il sig. B. C. ha chiesto, in particolare, di poter essere destinatario dei benefici premiali previsti dalla legge n. 1746/62 e dall’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73.
Al riguardo si deve rilevare che l’art. unico della prima norma citata prevede che “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti.
Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
La lettera della norma è assolutamente chiara nell’includere, tra i beneficiari delle disposizioni emanate a favore dei combattenti, i militari che, ovviamente in tempo di pace, abbiano prestato servizio (ragionevolmente in territorio estero) sotto la bandiera dell’ONU.
Unica condizione è che i territori siano individuati con apposite disposizioni da parte dell’Amministrazione.
Il convenuto, premesso di aver inutilmente avanzato analoga pretesa all’Amministrazione con più istanze, asseritamente rimaste senza riscontro, chiede che questa Corte riconosca il proprio diritto patrimoniale, a fini pensionistici, indicandolo (ma non esclusivamente) nella “sopravalutazione” prevista dalla legge n. 336/70, ovvero l’aumento fittizio dell’anzianità di servizio utile a maturare l’incremento biennale del 2,50% dello stipendio.
La pretesa, come formulata in parte qua, non può essere accolta.
Infatti, se astrattamente i benefici di cui alla legge n. 336/70 sono applicabili ai militari per effetto della legge n. 824/71, questo stesso testo esclude, in maniera indiscutibile, che le norme della legge n. 336/70 non possono essere applicate ai soggetti che beneficiano (o hanno beneficiato) delle misure premiali previste dalla legge n. 1746/62.
Così prevede l’art. 5, comma 2 della legge n. 824/71.
Ne consegue che, nello specifico, la domanda posta dal sig. B. C. non può essere accolta.
Ma il ricorrente chiede, altresì, che, sempre ai fini pensionistici, sia applicata, nei suoi confronti, la norma di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73, la quale, in materia di campagne di guerra, dispone che “ Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.”.
Ad avviso di questo Giudice la pretesa che precede è fondata.
Infatti non è ragionevolmente dubitabile che il periodo di servizio militare prestato sotto l’egida dell’ONU non sia assimilabile, in toto, alle “campagne di guerra”.
E questo in ragione della esplicita previsione di cui alla legge n. 1746/62 che estende a tali militari i benefici previsti per i combattenti e, per tali, non possono che essere intesi coloro che hanno preso parte, secondo quanto previsto da norme anteriori, alle operazioni belliche nel periodo 1940/45 (ad es. D.Lgs. n. 137/48 e legge n. 390/50).
La norma successiva, quindi, dev’essere intesa nel senso di una piena equiparazione, voluta dal Legislatore, di coloro che sono stati impegnati in operazioni militari disposte dall’ONU con i militari impegnati in guerra, né appare necessaria, a tal fine, una norma ad hoc in quanto la connessione teleologica delle norme è evidente.
In questo senso e con questi limiti il ricorso del sig. B. C. dev’essere accolto, con l’ulteriore precisazione che dal suo foglio matricolare risulterebbe che solo le missioni in Libano (dal 22.4.1980 al 4.6.1981 e dal 31.3.1995 al 4.4.1996) siano state effettuate con le condizioni richieste (in ambito ONU e in zone riconosciute dal Ministero resistente) mentre le altre risultano non rilevanti perché effettuate per conto della NATO, organismo internazionale giuridicamente diverso dal primo.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attrice, al sig. B. C. dev’essere applicato, ai soli fini pensionistici e qualora non già avvenuto, il beneficio di cui all’art. 18 del T.U. n. 1092/73, con nuovo computo del trattamento di quiescenza.
Stante la complessità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso n. 073189/PM del registro di Segreteria proposto dal sig. B. C. e, per l’effetto riconosce il suo diritto ad ottenere i benefici pensionistici derivanti dall’applicazione della legge n. 1746/62 nei limiti di cui in motivazione e previa riliquidazione del trattamento di quiescenza. Spese compensate.
Così deciso in Roma nell’udienza del 17 settembre 2014, nella quale è stata data lettura del dispositivo.
IL GIUDICE
f.to dott. Luigi IMPECIATI
Depositata in Segreteria il 22 gennaio 2014
SEGUE SENT. N. 78/2014 GIUD. 073189
Pubblicata il 24/01/2014
P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Domenica LAGANA’
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Carabinieri, portale Leonardo: Faq
DOMANDA
Quali sono le modalità per ottenere la trascrizione matricolare relativa ai "benefici combattentistici", per il servizio prestato all'estero per conto dell'O.N.U.?
RISPOSTA
Premesso che la Legge 11 dicembre 1962, n.1746, prevede l'estensione al personale militare dei benefici combattentistici per il servizio svolto per conto dell'ONU in zone d'intervento individuale, con cadenza biennale, da determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa.
Il Comando di Corpo competente, qualora la missione internazionale a cui il militare ha partecipato rientra nella suindicata determinazione dello S.M.D., dovrà trasmettere all'Ufficio Matricola del CNA, a mezzo Sigma, la comunicazione circa l'acquisito diritto ai "benefici combattentistici" , necessaria per l'aggiornamento dello Stato di Servizio dell'interessato.
DOMANDA
Quali sono le modalità per ottenere la trascrizione matricolare relativa ai "benefici combattentistici", per il servizio prestato all'estero per conto dell'O.N.U.?
RISPOSTA
Premesso che la Legge 11 dicembre 1962, n.1746, prevede l'estensione al personale militare dei benefici combattentistici per il servizio svolto per conto dell'ONU in zone d'intervento individuale, con cadenza biennale, da determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa.
Il Comando di Corpo competente, qualora la missione internazionale a cui il militare ha partecipato rientra nella suindicata determinazione dello S.M.D., dovrà trasmettere all'Ufficio Matricola del CNA, a mezzo Sigma, la comunicazione circa l'acquisito diritto ai "benefici combattentistici" , necessaria per l'aggiornamento dello Stato di Servizio dell'interessato.
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da spartacuss »
Alla luce di quanto letto cosa significa. Spettano o non spettano o si dovrà aspettare anche la Corte dei Conti he si pronunci.panorama ha scritto:vi do una buona notizia.
Ricorso Accolto.
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1) - i ricorrenti hanno dedotto: - di essere tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano.
Il resto leggetelo qui sotto.
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07/05/2014 201401168 Sentenza 1
N. 01168/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2013, proposto da:
(Omissis - congruo nr. di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luciano Quarta, nel cui studio in Milano, via Vittor Pisani, 27 sono elettivamente domiciliati
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1
per l’accertamento:
- del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/62, all’art.18 del D.P.R. n. 1092/73, all’art. 3 della L. n. 390/50 e all’art. 5 del D.lgs. n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate;
-nonché per l’annullamento di tutti di gli atti e provvedimenti, anche a contenuto generale, ancorché nominalmente qualificati come circolari e/o direttive e pareri, presupposti, conseguenti, o comunque altrimenti connessi, così come indicati ed enumerati nel corpo del presente ricorso, ovvero ancorché non conosciuti allo stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso depositato il 23 maggio 2013, i ricorrenti hanno dedotto: - di essere tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano attualmente in servizio permanente effettivo presso reparti aventi la loro sede entro il distretto di Corte d’Appello di Milano (per lo più presso il NRDC ITA - NATO Deployable Corps Italy, in Solbiate Olona);
- di avere, nel corso della loro carriera, svolto servizio fuori area, prendendo parte ad una serie di missioni tutte ricomprese nell’ambito dell’elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 11.1.2007 (tra le quali: Afghanistan e EAU nell’ambito della missione ISAF;
- ) - Aghanistan, Iraq, Egitto, Somalia, Eritrea e altre, nell'ambito della missione Enduring Freedom;
- ) - Albania, nell’ambito delle missioni Alba, Albania 2, Allied Harbour, Joint Guardia, Albit e altre;
- ) - ex Jugoslavia;
- ) - Iraq, nell’ambito delle missioni Golfo 2, Locusta, UNISCOM e altre;
- ) - Iraq, Kuwait, EAU, Golfo Persico, nell’ambito delle missioni Antica Babilonia, Coalition Provision Authority, CJIT 7;
- ) - Libano, nell’ambito delle missioni UNMOGIL, Unifil, Libano 2;
- ) - Somalia, nell’ambito delle missioni Restore Hope, Ibis 1, Ibis 2, UNOSOM e United Shield;
- ) - Timor Est, nell’ambito della missione UNAMET);
- di avere appreso che detti periodi non avevano dato luogo alla supervalutazione prevista dalla normativa vigente ai fini pensionistici e ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita;
- che l’Amministrazione aveva manifestato in modo univoco la volontà di non riconoscere i diritti anzidetti (si cita, all’uopo: la nota della Direzione Generale per il Personale Militare dell’Esercito, prot. n. MD GMIL V 16 4 446984, del 15.9.2008;
la nota della Direzione Generale per il Personale Militare V Reparto, del 7.4.2009 prot. N. M D GMIL V SS 2009/0172893;
la nota del 21.5.2012 prot. MD/E/1467215.12.9, diffusa dal Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano). Tanto premesso, gli istanti chiedono che venga accertato il loro diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/62, all’art. 18 del DPR n. 1092/73, all’art. 3 della L. n. 390/50 e all’art. 5 del D.Lgs. n.165/97, con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate.
I.1. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, ma soltanto per eccepire l’inammissibilità del ricorso.
I.2. All’esito della camera di consiglio del 26 giugno 2013, la Sezione: “Ritenuto: che le ragioni fatte valere dai ricorrenti possano essere efficacemente tutelate attraverso la sollecita fissazione di un’udienza per la trattazione nel merito del ricorso, investendo questioni che esigono un approfondimento con effetti permanenti sulla carriera dei ricorrenti”; ha fissato per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 26 marzo 2014.
I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. In via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia.
Difatti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del T.U. n. 1214/34, la Corte dei Conti ha giurisdizione in materia pensionistica, cioè su quei rapporti che s’instaurano con la cessazione dell’attività di servizio e la sua cognizione è esclusivamente orientata sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. civili n. 99 del 23.2.1999). In definitiva, la cognizione del giudice contabile è limitata ai soli provvedimenti pensionistici, con relativi accessori, con esclusione di tutti quei provvedimenti che attengono al rapporto di lavoro anche se incidenti su quello pensionistico. A questa stregua, la domanda di concessione dei benefici combattentistici spetta al giudice del rapporto di lavoro (nella specie, viene in rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico: cfr. art. 3 e 63 del testo unico n. 165 del 2001), dal momento che detti benefici incidono anche sul trattamento retributivo del pubblico dipendente, oltre che (in via mediata) sul trattamento pensionistico (cfr. in senso contrario Consiglio di Stato, sez. IV, 19/9/2008 n. 4507, che ha definito una vicenda nella quale, diversamente da quella oggi in discussione, la controversia verteva sulla individuazione della pensione definitiva rispetto a quella provvisoria, già precedentemente accordata ad un dipendente posto in quiescenza e quando era già in corso la sua corresponsione).
III. Nel merito, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della L.. n. 1746/62, dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73, dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’ art. 5 del D.lgs. n. 165/97.
IV. La domanda è fondata.
IV.1. E’ dirimente la piana lettura del quadro normativo. Ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73: “il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”. L’articolo unico della legge n. 1746/62 recita che: “al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti”. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”. A sua volta, l’art. 3 della legge n. 390/50 statuisce che: “per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all’articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all’art. 1. Qualora nell’anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna.
In tal caso verrà riconosciuta solo quest’ultima”.
IV.1. Orbene, la giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. Tar Veneto 7 aprile 2010, n. 1288; ma anche Corte dei Conti, sez. I giurisdizionale centrale d’Appello n. 845/2013) ha già avuto modo di affermare il diritto ai benefici di cui all’art. 1 della legge n. 1746 del 1962 , in relazione al periodo di servizio prestato in zona d’intervento ONU. La tesi del Ministero della Difesa, fondata sull’argomento per cui sarebbe assente una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, è priva di fondamento. Invero, i citati articoli 3 della legge n. 390/50 e 18 del d.P.R. n. 1092/73 definiscono le condizioni e i termini per il calcolo del beneficio della supervalutazione del servizio prestato dai combattenti; beneficio che, per effetto dell’articolo unico della legge n. 1746/62, è stato esteso al personale militare impiegato per conto dell’ONU in “zone di intervento” specificamente determinate dallo Stato Maggiore della Difesa.
L’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha, dunque, la sua fonte nel chiaro disposto della legge. Del resto, come è stato correttamente rimarcato, non è dato comprendere quali siano, ai fini pensionistici, “i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti” se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici, dunque, da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973 (cfr. anche Corte dei Conti Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
IV.2. Sotto altro profilo, va rilevato che la trama normativa non giustifica una limitazione ai soli benefici stipendiali. La legge citata, come si è visto, si riferisce ai benefici combattentistici tout court e le norme verso le quali opera l’implicito rinvio (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973) prevedono, per l’appunto, anche benefici pensionistici.
IV.3. Inoltre, i periodi di servizio svolti per conto dell’ONU in “zone di intervento” appositamente riconosciute, sono supervalutabili quali campagne di guerra ai fini dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, senza la limitazione temporale prevista dall’art. 5, 2° comma, del D.lgs. n. 165/97, in quanto tali servizi non sono espressamente indicati dall’art. 5, 1° comma, dello stesso decreto legislativo.
IV.4. Da ultimo, neppure può ritenersi che detti benefici siano preclusi a favore del personale non dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31.12.1986, della progressione temporale legata all’anzianità di servizio (art. 1, comma 3, della L. n. 468 del 1.1.1987), atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962.
V. Ciò detto in diritto, osserva il Collegio che, in punto di fatto, non è stato specificatamente contestato da controparte che i servizi prestati dagli odierni ricorrenti siano stati svolti per conto dell’ONU in territori espressamente definiti “zone di intervento” con formale determinazione dello Stato Maggiore della Difesa.
VI. I ricorrenti hanno, pertanto, diritto al riconoscimento del diritto invocato. L’ammissibilità di un dispositivo di mero accertamento è giustificato dalla circostanza che l’incisione della situazione giuridica sostanziale consiste qui nella condizione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, originata dalla contestazione del datore di lavoro pubblico, che si intende con l’azione di mero accertamento eliminare.
Essendo l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) così integrato, ne consegue anche l’infondatezza della eccezione difensiva di inammissibilità del ricorso (si tratta, invero, dell’unico argomento introdotto in giudizio dalla difesa erariale) per genericità dello stesso (in particolare, per non essere stato precisato se e quali tra i ricorrenti abbiano effettivamente chiesto l’accesso al trattamento di quiescenza e il collocamento in ausiliaria, ed essendo viceversa stati impugnati soltanto atti a contenuto generale).
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’art. unico della L. n. 1746/62, dell’art. 18 del DPR n. 1092/73, dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’art. 5 del D.lgs. n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU (definite tali con apposita determinazione dello Stato Maggiore della Difesa) ed equiparate;
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite della presente fase di merito che si liquidano in € 3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
Grazie per il tuo contributo al forum.
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da antoniodla »
Buongiorno a tutti gli utenti del forum.
Qualcuno è a conoscenza di eventuale ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Lombardia depositata il 7 maggio u.s.?
Tale sentenza sancisce tra l'altro la applicazione dei benefici oltre i 5 anni di supervalutazione dei servizi ai sensi del 165/97 ed annulla le circolari INPDAP.
D'altra parte è la giusta applicazione dell'art. 1858 Legge 66/2010 che riguarda la computabilità delle campagne di guerra.
Qualcuno è a conoscenza di eventuale ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Lombardia depositata il 7 maggio u.s.?
Tale sentenza sancisce tra l'altro la applicazione dei benefici oltre i 5 anni di supervalutazione dei servizi ai sensi del 165/97 ed annulla le circolari INPDAP.
D'altra parte è la giusta applicazione dell'art. 1858 Legge 66/2010 che riguarda la computabilità delle campagne di guerra.
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da aeronatica »
Un saluto a tutti.
Per avere notizia certa e definitiva di un'eventuale ricorso al Consiglio di Stato bisogna attendere che trascorrano i termini.
La sentenza se notificata deve essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica, se non notificata entro 6 mesi dalla pubblicazione.
Si consiglia di attendere anche per la proposizione di nuovi ricorsi al fine di evitare spese ed interventi che potrebbero rivelarsi poi poco produttive di risultati utili.
Cordialità.
Per avere notizia certa e definitiva di un'eventuale ricorso al Consiglio di Stato bisogna attendere che trascorrano i termini.
La sentenza se notificata deve essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica, se non notificata entro 6 mesi dalla pubblicazione.
Si consiglia di attendere anche per la proposizione di nuovi ricorsi al fine di evitare spese ed interventi che potrebbero rivelarsi poi poco produttive di risultati utili.
Cordialità.
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da Ciambri »
Cari voi tutti, sono una new entry in questo forum, ma saltuariamente vi seguivo come lettore, volevo argomentare con voi e trovare eventuali soluzioni rispetto all'argomento di cui al titolo.
Ho fatto in diversi periodi degli estratti matricolari per motivazioni personali, grazie al vostro forum e a seguito dell'argomento in titolo sono andato a riscontrare quanto segue:
Gli estratti matricolari fatti al tutto 2010/11 o antecedenti, riportavano alla voce computabili dei periodi da me svolti a bordo di unita' navali con appresso tutta la dicitura recante la legge del 1962 n. 1746.
L'ultimo estratto matricolare invece fatto pochi mesi fa', cancellava del tutto le menzionate attivita dalla casella computabili e li trascriveva alla casella varie con una denominazione generica se non addirittura anonima, dell'attivita' svolta in quell periodo e su tale unita'.
Ha secondo voi tutto questo un senso logico, sono dinanzi ad una trascrizione errata oppure c'e' un cambiamento di tendenza a danno di noi amministrati? che cosa mi consigliate di fare? Faccio parte di un sistema pensionistico Misto, seppure per una minima parte, Ha senso fare ricorso? un grazie anticipato per tutti coloro che argomenteranno a tale uopo.
Ho fatto in diversi periodi degli estratti matricolari per motivazioni personali, grazie al vostro forum e a seguito dell'argomento in titolo sono andato a riscontrare quanto segue:
Gli estratti matricolari fatti al tutto 2010/11 o antecedenti, riportavano alla voce computabili dei periodi da me svolti a bordo di unita' navali con appresso tutta la dicitura recante la legge del 1962 n. 1746.
L'ultimo estratto matricolare invece fatto pochi mesi fa', cancellava del tutto le menzionate attivita dalla casella computabili e li trascriveva alla casella varie con una denominazione generica se non addirittura anonima, dell'attivita' svolta in quell periodo e su tale unita'.
Ha secondo voi tutto questo un senso logico, sono dinanzi ad una trascrizione errata oppure c'e' un cambiamento di tendenza a danno di noi amministrati? che cosa mi consigliate di fare? Faccio parte di un sistema pensionistico Misto, seppure per una minima parte, Ha senso fare ricorso? un grazie anticipato per tutti coloro che argomenteranno a tale uopo.
- antoniomlg
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da antoniomlg »
Forse Qualcosa si muove?????
leggete la circolare fresca in merito
e commentiamola
leggete la circolare fresca in merito
e commentiamola
Circ.SMD rivedere benefici 2014.pdf
ciaoNon hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da mark77 »
...li attendo al varco! Sono proprio curioso di leggere questa 'rivalutazione interpretativa'! Nell'attesa ho fatto un bel ricorso per implementare il 'costante orientamento giurisprudenziale'!antoniomlg ha scritto:Forse Qualcosa si muove?????
leggete la circolare fresca in merito
e commentiamola
Circ.SMD rivedere benefici 2014.pdfciao
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da aeronatica »
Egregi signori buongiorno.
Ho intenzione nel mese di settembre p.v. di proporre un ricorso alla Corte dei Conti di Milano per la declaratoria del riconoscimento del diritto ai benefici combattentistici spettanti per sottoscritto e per tutto il personale che si trovi in quiescenza residente in un qualsiasi Comune della Lombardia che sia, ovviamente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge in titolo.
Chi è interessato può inviarmi una mail con MP.
Buon tutto a tutti.
Ho intenzione nel mese di settembre p.v. di proporre un ricorso alla Corte dei Conti di Milano per la declaratoria del riconoscimento del diritto ai benefici combattentistici spettanti per sottoscritto e per tutto il personale che si trovi in quiescenza residente in un qualsiasi Comune della Lombardia che sia, ovviamente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge in titolo.
Chi è interessato può inviarmi una mail con MP.
Buon tutto a tutti.
- antoniomlg
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da antoniomlg »
io non ho ancora capito se chi è ancora in servizio aderisce ad un ricorso collettivo ovvero decide di agire da solo,
se detti benefici sono anche nella misura della futura pensione
o se non siano solo per andare via qualche anno prima ma poi
nel calcolo della pensione non servono a niente?
grazie
se detti benefici sono anche nella misura della futura pensione
o se non siano solo per andare via qualche anno prima ma poi
nel calcolo della pensione non servono a niente?
grazie
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Re: benifici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.174
Messaggio da antoniodla »
Considerato il tempo trascorso dalla circolare, che è dell'aprile scorso, penso non abbia sortito l'effetto sperato. Pertanto io non le attribuisco molta importanza se non quella di proteggere il firmatario da danni erariali derivanti dalla mancata applicazione dei benefici richiesti.antoniomlg ha scritto:Forse Qualcosa si muove?????
leggete la circolare fresca in merito
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Circ.SMD rivedere benefici 2014.pdfciao
Un saluto agli utenti del forum.
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