Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Inviato: dom dic 01, 2013 11:49 am
Questa riguarda i Vigili del Fuoco ma la Legge è sempre comune a tutti noi.
IL TAR scrive:
1) - Con sentenza di questo Tar n. 386 del 30 maggio 2013, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5036 del 16 ottobre 2013, è stato accolto il ricorso presentato dall’interessata concernente il diniego di applicazione nei suoi confronti dell’articolo 42 bis del testo unico in materia di pubblico impiego ed è stato disposto che l’amministrazione provveda all’assegnazione temporanea della dipendente nella sede richiesta.
2) - Essendo passata in giudicato la citata decisione, conseguentemente, l’amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento applicando a favore del ricorrente l’articolo 42 bis del testo unico del pubblico impiego disponendo l’assegnazione temporanea per il periodo massimo previsto dalla suddetta normativa ossia per i previsti tre anni.
Il resto leggetelo qui sotto.
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21/11/2013 201300755 Sentenza 1
N. 00755/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2013, proposto da:
Y. C., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Corrias, Barbara Porcu, Susanna Carinci, con domicilio eletto presso Susanna Carinci in Bologna, via S. Margherita N. 2;
contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'ottemperanza
- della sentenza TAR n. 386 depositata il 22.05.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza di questo Tar n. 386 del 30 maggio 2013, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5036 del 16 ottobre 2013, è stato accolto il ricorso presentato dall’interessata concernente il diniego di applicazione nei suoi confronti dell’articolo 42 bis del testo unico in materia di pubblico impiego ed è stato disposto che l’amministrazione provveda all’assegnazione temporanea della dipendente nella sede richiesta.
Con il presente ricorso, notificato in data 12 luglio 2013, l’interessata ha adito questo giudice, per ottenere l’ottemperanza alla suddetta decisione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio.
2.Dopo la presentazione del ricorso l’amministrazione ha comunicato di aver disposto un trasferimento temporaneo, in esecuzione della sentenza di questo Tar, con riserva dell’esito del giudizio di appello, senza tuttavia produrre il relativo provvedimento.
3. Ciò premesso il ricorso è fondato non risultando pienamente ottemperata la sentenza di questo Tar in quanto la comunicazione dell’amministrazione si riferisce ad un’assegnazione meramente provvisoria e temporanea, senza neppure indicarne la durata.
3.1.Essendo passata in giudicato la citata decisione, conseguentemente, l’amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento applicando a favore del ricorrente l’articolo 42 bis del testo unico del pubblico impiego disponendo l’assegnazione temporanea per il periodo massimo previsto dalla suddetta normativa ossia per i previsti tre anni.
3.2. Non risulta neppure che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento delle spese di causa già liquidate in favore della ricorrente e, pertanto, la stessa dovrà corrispondere la somma già indicata nella citata decisione.
4. Va, invece respinta la pretesa risarcitoria, azionata in sede di ottemperanza, per il ritardo dell’amministrazione nel conformarsi alle statuizione del giudice amministrativo.
Infatti, il danno lamentato non risulta provato e la posizione del ricorrente può essere pienamente soddisfatta attraverso l’applicazione dell’articolo 42 bis per il periodo massimo previsto dalla normativa, ossia per i tre anni, decorrenti dalla data di effettiva assegnazione, con ciò compensando il breve ritardo con il quale l’amministrazione ha iniziato ad ottemperare alla suddetta decisione.
5. Il ricorso va, pertanto, accolto e l’amministrazione dovrà provvedere ad ottemperare alla sentenza di questo Tar come indicato ai precedenti punti 3.1 e 3.2. della presente decisione.
6. Le spese di questa fase del giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente che si liquidano come in dispositivo, oltre alla restituzione della somma pagata per il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) lo accoglie e, per l’effetto, assegna un termine di 60 giorni all’amministrazione per provvedere nei termini indicati in motivazione, con riserva di nominare un commissario ad acta, le cui spese saranno poste a carico della stessa.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa, anche di questa fase del giudizio, in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1000 (mille), oltre C.P.A. ed I.V.A., oltre alla restituzione di una somma pari al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL TAR scrive:
1) - Con sentenza di questo Tar n. 386 del 30 maggio 2013, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5036 del 16 ottobre 2013, è stato accolto il ricorso presentato dall’interessata concernente il diniego di applicazione nei suoi confronti dell’articolo 42 bis del testo unico in materia di pubblico impiego ed è stato disposto che l’amministrazione provveda all’assegnazione temporanea della dipendente nella sede richiesta.
2) - Essendo passata in giudicato la citata decisione, conseguentemente, l’amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento applicando a favore del ricorrente l’articolo 42 bis del testo unico del pubblico impiego disponendo l’assegnazione temporanea per il periodo massimo previsto dalla suddetta normativa ossia per i previsti tre anni.
Il resto leggetelo qui sotto.
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21/11/2013 201300755 Sentenza 1
N. 00755/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2013, proposto da:
Y. C., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Corrias, Barbara Porcu, Susanna Carinci, con domicilio eletto presso Susanna Carinci in Bologna, via S. Margherita N. 2;
contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'ottemperanza
- della sentenza TAR n. 386 depositata il 22.05.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza di questo Tar n. 386 del 30 maggio 2013, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5036 del 16 ottobre 2013, è stato accolto il ricorso presentato dall’interessata concernente il diniego di applicazione nei suoi confronti dell’articolo 42 bis del testo unico in materia di pubblico impiego ed è stato disposto che l’amministrazione provveda all’assegnazione temporanea della dipendente nella sede richiesta.
Con il presente ricorso, notificato in data 12 luglio 2013, l’interessata ha adito questo giudice, per ottenere l’ottemperanza alla suddetta decisione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio.
2.Dopo la presentazione del ricorso l’amministrazione ha comunicato di aver disposto un trasferimento temporaneo, in esecuzione della sentenza di questo Tar, con riserva dell’esito del giudizio di appello, senza tuttavia produrre il relativo provvedimento.
3. Ciò premesso il ricorso è fondato non risultando pienamente ottemperata la sentenza di questo Tar in quanto la comunicazione dell’amministrazione si riferisce ad un’assegnazione meramente provvisoria e temporanea, senza neppure indicarne la durata.
3.1.Essendo passata in giudicato la citata decisione, conseguentemente, l’amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento applicando a favore del ricorrente l’articolo 42 bis del testo unico del pubblico impiego disponendo l’assegnazione temporanea per il periodo massimo previsto dalla suddetta normativa ossia per i previsti tre anni.
3.2. Non risulta neppure che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento delle spese di causa già liquidate in favore della ricorrente e, pertanto, la stessa dovrà corrispondere la somma già indicata nella citata decisione.
4. Va, invece respinta la pretesa risarcitoria, azionata in sede di ottemperanza, per il ritardo dell’amministrazione nel conformarsi alle statuizione del giudice amministrativo.
Infatti, il danno lamentato non risulta provato e la posizione del ricorrente può essere pienamente soddisfatta attraverso l’applicazione dell’articolo 42 bis per il periodo massimo previsto dalla normativa, ossia per i tre anni, decorrenti dalla data di effettiva assegnazione, con ciò compensando il breve ritardo con il quale l’amministrazione ha iniziato ad ottemperare alla suddetta decisione.
5. Il ricorso va, pertanto, accolto e l’amministrazione dovrà provvedere ad ottemperare alla sentenza di questo Tar come indicato ai precedenti punti 3.1 e 3.2. della presente decisione.
6. Le spese di questa fase del giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente che si liquidano come in dispositivo, oltre alla restituzione della somma pagata per il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) lo accoglie e, per l’effetto, assegna un termine di 60 giorni all’amministrazione per provvedere nei termini indicati in motivazione, con riserva di nominare un commissario ad acta, le cui spese saranno poste a carico della stessa.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa, anche di questa fase del giudizio, in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1000 (mille), oltre C.P.A. ed I.V.A., oltre alla restituzione di una somma pari al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013