Re: sospensione cautelare dal servizio
Inviato: gio gen 22, 2015 7:05 pm
"Codice dell' ordinamento militare"
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Sezione IV
Sospensione dall’impiego
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Art. 914 Sospensione a seguito di condanna penale
1. La sospensione dall’impiego è applicata ai militari durante l’espiazione di pene detentive,
anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario.
Art. 915 Sospensione precauzionale obbligatoria
1. La sospensione precauzionale dall’impiego è sempre applicata nei confronti del militare se
sono adottati a suo carico:
a) il fermo o l’arresto;
b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la
prestazione del servizio.
2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal
comma 1, salva la potestà dell’amministrazione di applicare la sospensione facoltativa
prevista dall’ articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi
di colpevolezza.
Art. 916 Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale
1. La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso
è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.
Art. 917 Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare
1. La sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del
procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare
la perdita del grado.
2. La sospensione precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell’esercizio
dell’azione disciplinare, ma la stessa è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli
addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato il
provvedimento di sospensione.
Art. 918 Revoca della sospensione
1. La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti:
a) se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto
non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso;
b) in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento
disciplinare di stato;
c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si
esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l’irrogazione della
sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione
precauzionale;
d) se il militare è stato assolto all’esito di giudizio penale di revisione.
2. Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una
nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Art. 919 Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa
1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso
tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.
2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il
quale è stata adottata la sospensione precauzionale.
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per
fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo
e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a) sospende l’imputato dal servizio ai sensi dell’ articolo 917;
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’ articolo 1393.
Art. 920 Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio
è computato per metà.
2. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata
anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in
quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con
determinazione del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è
considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima
del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del
procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.
Art. 921 Ricostruzione di carriera e rimborso spese
1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 1, il militare ha
diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Dall’importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce:
a) l'assegno alimentare corrisposto;
b) ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e
attività svolte grazie alla sospensione dal servizio;
c) il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonché all’interdizione
temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul
rapporto di servizio, ancorché tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state
dichiarate estinte;
d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della
pena su richiesta;
e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare;
f) nella sola ipotesi prevista dall’ articolo 918, comma 1, lettera b), il periodo di tempo
corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere,
arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di
prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio.
3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e
soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di
rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del
proscioglimento.
Art. 922 Norma di rinvio
1. Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall’impiego
previste dalle seguenti norme:
a) articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
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Sezione IV
Sospensione dall’impiego
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Art. 914 Sospensione a seguito di condanna penale
1. La sospensione dall’impiego è applicata ai militari durante l’espiazione di pene detentive,
anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario.
Art. 915 Sospensione precauzionale obbligatoria
1. La sospensione precauzionale dall’impiego è sempre applicata nei confronti del militare se
sono adottati a suo carico:
a) il fermo o l’arresto;
b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la
prestazione del servizio.
2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal
comma 1, salva la potestà dell’amministrazione di applicare la sospensione facoltativa
prevista dall’ articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi
di colpevolezza.
Art. 916 Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale
1. La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso
è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.
Art. 917 Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare
1. La sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del
procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare
la perdita del grado.
2. La sospensione precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell’esercizio
dell’azione disciplinare, ma la stessa è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli
addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato il
provvedimento di sospensione.
Art. 918 Revoca della sospensione
1. La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti:
a) se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto
non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso;
b) in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento
disciplinare di stato;
c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si
esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l’irrogazione della
sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione
precauzionale;
d) se il militare è stato assolto all’esito di giudizio penale di revisione.
2. Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una
nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Art. 919 Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa
1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso
tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.
2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il
quale è stata adottata la sospensione precauzionale.
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per
fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo
e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a) sospende l’imputato dal servizio ai sensi dell’ articolo 917;
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’ articolo 1393.
Art. 920 Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio
è computato per metà.
2. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata
anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in
quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con
determinazione del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è
considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima
del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del
procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.
Art. 921 Ricostruzione di carriera e rimborso spese
1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 1, il militare ha
diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Dall’importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce:
a) l'assegno alimentare corrisposto;
b) ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e
attività svolte grazie alla sospensione dal servizio;
c) il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonché all’interdizione
temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul
rapporto di servizio, ancorché tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state
dichiarate estinte;
d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della
pena su richiesta;
e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare;
f) nella sola ipotesi prevista dall’ articolo 918, comma 1, lettera b), il periodo di tempo
corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere,
arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di
prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio.
3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e
soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di
rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del
proscioglimento.
Art. 922 Norma di rinvio
1. Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall’impiego
previste dalle seguenti norme:
a) articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.