Scusate vista la sentenza citata sopra del tar napoli 2011 relativa la finanziere scelto, in merito alla restituzione degli stipendi percepiti oltre il 12° mese (50%) e oltre il 18° mese (100%) è corretto sostenere che, avendo il sottoscritto presentato istanza per causa di servizio, riformato dal s.m.i. e idoneo ai ruoli civili, nel caso presento istanza di transito ai ruoli civili e dopo qualche mese revoco la stessa, l'amministrazione non può chiedere indietro le somme stipendiali in più percepite?
Il mio caso è il seguente:
M.c. gdf a dicembre 2012 vengo posto in congedo per superamento dei 730 giorni di aspettativa nel quinquennio (di cui 21 di seguito);
nel luglio 2011 presento istanza di riconoscimento causa servizio;
a dicembre presento istanza di transito;
se dopo qualche mese revoco dovrò restituire i 6 mesi al 50% e i 3 mesi al 100%.
Leggendo la sentenza pare di no. che ne pensate?
decurtazione dello stipendio del 50%
Re: decurtazione dello stipendio del 50%
Tar F.V.G. (2014) Ricorso
contro
M Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi ex legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati in Trieste, piazza Dalmazia 3;
---------------------------------------
1) - l'odierno ricorrente beneficiava di due periodi di aspettativa per temporanea (poi divenuta definitiva) non idoneità al servizio, precisamente dal 23.02.2007 al 23.04.2007 (per complessivi 60 giorni) e dal 31.05.2007 al 8.07.2008 (per complessivi 405 giorni), in dipendenza di cinque patologie, delle quali tre ritenute dipendenti da causa di servizio, una non riconosciuta e non classificata, la quinta, vale a dire il grave disturbo depressivo, in corso di valutazione al momento dell'adozione degli atti impugnati.
2) -Orbene, poiché i due periodi di aspettativa si erano succeduti con un intervallo inferiore a tre mesi, giusta quanto dispone l'articolo 26 L. n. 187/1976, venivano considerati quale un unico periodo di aspettativa, di complessivi 465 giorni.
3) - Sicché, secondo quanto prevede la precitata disposizione, per le aspettative non dipendenti da causa di servizio, il trattamento economico spettante al dipendente veniva assoggettato ad una decurtazione del 50% per il periodo eccedente il limite dei 365 giorni e fino ad un massimo di 100 giorni, con obbligo per l'Amministrazione di recuperare quanto corrisposto in eccedenza:
obbligo adempiuto, per l'appunto, con l’atto del 13.08.2008, poi confermato con il decreto decisorio del ricorso gerarchico, che qui si impugna unitamente all’atto di recupero delle somme in contestazione.
4) - Il signor -OMISSIS-, assumendo, viceversa, che i periodi di aspettativa goduti in precedenza siano da ricondurre eziologicamente a cause di servizio, contesta il recupero delle suvviste somme posto in opera dall'Amministrazione, chiedendone conseguentemente la restituzione.
5) - Va dato atto che il recupero con rateizzazione mensile veniva sospeso dall'Autorità procedente con provvedimento del 22.07.2009, in attesa della decisione in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio delle patologie per le quali è stata disposta l'aspettativa, giusta quanto impone il sopravvenuto articolo 39, comma 4, D.P.R. n. 51/2009 di recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2006-2007:
6) - Peraltro, nelle more è intervenuta la decisione sulla quinta patologia di cui soffre l'odierno ricorrente, vale a dire il "disturbo depressivo grave", di cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio.
7) - Detta decisione è stata gravata dal signor -OMISSIS- con due distinti ricorsi avanti al T.A.R. per il Lazio, a quanto consta tutt'ora pendenti.
8) - La difesa del ricorrente introduce poi solo in memoria, e dunque, tardivamente la violazione del termine di 24 mesi posto dall’articolo 39 D.P.R. n. 51/2009 per l’accertamento della dipendenza o meno dell’infermità da causa di servizio, da cui discenderebbe il divieto di ripetizione delle somme indebitamente erogate a titolo di retribuzione al pubblico dipendente.
9) - La tardività della censura esimerebbe questo Collegio dall’esaminarla.
10) - Ad ogni buon conto, non può non evidenziarsi come la norma si applichi alla diversa fattispecie del personale parzialmente non idoneo al servizio in maniera permanente, e non sia suscettibile di applicazione analogica alla diversa ipotesi di personale in aspettativa per infermità (nella quale ultima rientrava il signor -OMISSIS-).
11) - Con i motivi di impugnazione dal sesto all'undicesimo compresi, da esaminarsi congiuntamente al tredicesimo e al diciassettesimo, il ricorrente lamenta (OMISSIS) che l'Amministrazione abbia proceduto alla decurtazione delle proprie spettanze retributive, pur se tre delle cinque patologie riscontrate sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio, ed una, all'epoca dei fatti, era in corso di valutazione.
12) - Sostiene il signor -OMISSIS- che la suvvista decurtazione opererebbe solo in quell'ipotesi in cui manchi tout court una causa di servizio, sia perché la norma non parla di prevalenza delle cause di servizio, sia perché una diversa interpretazione andrebbe a detrimento di coloro che sono afflitti da una pluralità di patologie alcune delle quali soltanto riconducibili a causa di servizio, rispetto a coloro che magari versano in una condizione di salute migliore per essere afflitti da un'unica o da un numero minore di patologie, ma tutte dipendenti da causa di servizio.
13) - Argomenta, ancora, il ricorrente che se giudizio di prevalenza andava fatto, questo doveva avere necessariamente esito positivo posto che tre su cinque patologie erano comunque state riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
14) - Si difende l'Amministrazione statale evidenziando come la natura di atto vincolato e doveroso del provvedimento di recupero dell'indebito attenui l'obbligo di motivazione, e come, comunque, gli elementi giuridico-fattuali su cui esso si fonda siano chiaramente indicati.
15) - In particolare, valorizza la difesa erariale la circostanza che tutti i verbali della Commissione medica che hanno disposto la messa in aspettativa inizialmente temporanea del signor -OMISSIS- per non idoneità, giudichino non dipendente l'idoneità in misura prevalete da causa di servizio.
16) - La tesi del ricorrente è infondata, perché si fonda su una esegesi non condivisibile dell’articolo 26 L. n. 187/1976.
17) - E’ ben vero che la norma non distingue fra aspettative per infermità dipendenti da causa di servizio in misura prevalente e aspettative dipendenti da causa di servizio in misura non prevalente, nondimeno una corretta interpretazione della norma legata alla ratio sottesa alla medesima, non può che condurre alla lettura fatta propria e applicata nel caso concreto dall’Amministrazione.
18) - Del tutto correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha qualificato come parzialmente indebite le somme percepite dal signor -OMISSIS- a partire dal 366° giorno di aspettativa, posto che questa non era da ricondurre causalmente ed esclusivamente a causa di servizio.
19) - E questo è tanto più vero ora che il competente Organo tecnico ha escluso (sia pure con decisione ancora sub iudice) che la quinta patologia dipendesse da causa di servizio.
20) - Nemmeno può obiettarsi che, essendo tre su cinque le patologie dipendenti da causa di servizio, si sarebbe comunque dovuto concludere per un giudizio di prevalenza. Infatti, la prevalenza va valutata non in base al mero dato quantitativo, ma in considerazione della tipologia e della gravità della patologia ed in relazione alla incidenza di ciascuna sulla diagnosi di non idoneità.
21) - La Commissione medica, con valutazione tecnico-discrezionale, che non spetta certo a questo Giudice censurare in assenza di indizi di macroscopica inattendibilità della medesima, ha statuito la non prevalenza delle infermità dipendenti da cause di servizio. Sicché, in presenza di una siffatta valutazione, l’applicazione della disciplina regolante la fattispecie non poteva essere che quella in concreto adottata dall’Amministrazione procedente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno .......2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
-------------------------------------
N.B.: leggere punto n. 2 per chiarie le idee a tanti sull'aspettativa spezzata.
inoltre, bisogna poi leggere tutto il resto.
contro
M Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi ex legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati in Trieste, piazza Dalmazia 3;
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1) - l'odierno ricorrente beneficiava di due periodi di aspettativa per temporanea (poi divenuta definitiva) non idoneità al servizio, precisamente dal 23.02.2007 al 23.04.2007 (per complessivi 60 giorni) e dal 31.05.2007 al 8.07.2008 (per complessivi 405 giorni), in dipendenza di cinque patologie, delle quali tre ritenute dipendenti da causa di servizio, una non riconosciuta e non classificata, la quinta, vale a dire il grave disturbo depressivo, in corso di valutazione al momento dell'adozione degli atti impugnati.
2) -Orbene, poiché i due periodi di aspettativa si erano succeduti con un intervallo inferiore a tre mesi, giusta quanto dispone l'articolo 26 L. n. 187/1976, venivano considerati quale un unico periodo di aspettativa, di complessivi 465 giorni.
3) - Sicché, secondo quanto prevede la precitata disposizione, per le aspettative non dipendenti da causa di servizio, il trattamento economico spettante al dipendente veniva assoggettato ad una decurtazione del 50% per il periodo eccedente il limite dei 365 giorni e fino ad un massimo di 100 giorni, con obbligo per l'Amministrazione di recuperare quanto corrisposto in eccedenza:
obbligo adempiuto, per l'appunto, con l’atto del 13.08.2008, poi confermato con il decreto decisorio del ricorso gerarchico, che qui si impugna unitamente all’atto di recupero delle somme in contestazione.
4) - Il signor -OMISSIS-, assumendo, viceversa, che i periodi di aspettativa goduti in precedenza siano da ricondurre eziologicamente a cause di servizio, contesta il recupero delle suvviste somme posto in opera dall'Amministrazione, chiedendone conseguentemente la restituzione.
5) - Va dato atto che il recupero con rateizzazione mensile veniva sospeso dall'Autorità procedente con provvedimento del 22.07.2009, in attesa della decisione in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio delle patologie per le quali è stata disposta l'aspettativa, giusta quanto impone il sopravvenuto articolo 39, comma 4, D.P.R. n. 51/2009 di recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2006-2007:
6) - Peraltro, nelle more è intervenuta la decisione sulla quinta patologia di cui soffre l'odierno ricorrente, vale a dire il "disturbo depressivo grave", di cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio.
7) - Detta decisione è stata gravata dal signor -OMISSIS- con due distinti ricorsi avanti al T.A.R. per il Lazio, a quanto consta tutt'ora pendenti.
8) - La difesa del ricorrente introduce poi solo in memoria, e dunque, tardivamente la violazione del termine di 24 mesi posto dall’articolo 39 D.P.R. n. 51/2009 per l’accertamento della dipendenza o meno dell’infermità da causa di servizio, da cui discenderebbe il divieto di ripetizione delle somme indebitamente erogate a titolo di retribuzione al pubblico dipendente.
9) - La tardività della censura esimerebbe questo Collegio dall’esaminarla.
10) - Ad ogni buon conto, non può non evidenziarsi come la norma si applichi alla diversa fattispecie del personale parzialmente non idoneo al servizio in maniera permanente, e non sia suscettibile di applicazione analogica alla diversa ipotesi di personale in aspettativa per infermità (nella quale ultima rientrava il signor -OMISSIS-).
11) - Con i motivi di impugnazione dal sesto all'undicesimo compresi, da esaminarsi congiuntamente al tredicesimo e al diciassettesimo, il ricorrente lamenta (OMISSIS) che l'Amministrazione abbia proceduto alla decurtazione delle proprie spettanze retributive, pur se tre delle cinque patologie riscontrate sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio, ed una, all'epoca dei fatti, era in corso di valutazione.
12) - Sostiene il signor -OMISSIS- che la suvvista decurtazione opererebbe solo in quell'ipotesi in cui manchi tout court una causa di servizio, sia perché la norma non parla di prevalenza delle cause di servizio, sia perché una diversa interpretazione andrebbe a detrimento di coloro che sono afflitti da una pluralità di patologie alcune delle quali soltanto riconducibili a causa di servizio, rispetto a coloro che magari versano in una condizione di salute migliore per essere afflitti da un'unica o da un numero minore di patologie, ma tutte dipendenti da causa di servizio.
13) - Argomenta, ancora, il ricorrente che se giudizio di prevalenza andava fatto, questo doveva avere necessariamente esito positivo posto che tre su cinque patologie erano comunque state riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
14) - Si difende l'Amministrazione statale evidenziando come la natura di atto vincolato e doveroso del provvedimento di recupero dell'indebito attenui l'obbligo di motivazione, e come, comunque, gli elementi giuridico-fattuali su cui esso si fonda siano chiaramente indicati.
15) - In particolare, valorizza la difesa erariale la circostanza che tutti i verbali della Commissione medica che hanno disposto la messa in aspettativa inizialmente temporanea del signor -OMISSIS- per non idoneità, giudichino non dipendente l'idoneità in misura prevalete da causa di servizio.
16) - La tesi del ricorrente è infondata, perché si fonda su una esegesi non condivisibile dell’articolo 26 L. n. 187/1976.
17) - E’ ben vero che la norma non distingue fra aspettative per infermità dipendenti da causa di servizio in misura prevalente e aspettative dipendenti da causa di servizio in misura non prevalente, nondimeno una corretta interpretazione della norma legata alla ratio sottesa alla medesima, non può che condurre alla lettura fatta propria e applicata nel caso concreto dall’Amministrazione.
18) - Del tutto correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha qualificato come parzialmente indebite le somme percepite dal signor -OMISSIS- a partire dal 366° giorno di aspettativa, posto che questa non era da ricondurre causalmente ed esclusivamente a causa di servizio.
19) - E questo è tanto più vero ora che il competente Organo tecnico ha escluso (sia pure con decisione ancora sub iudice) che la quinta patologia dipendesse da causa di servizio.
20) - Nemmeno può obiettarsi che, essendo tre su cinque le patologie dipendenti da causa di servizio, si sarebbe comunque dovuto concludere per un giudizio di prevalenza. Infatti, la prevalenza va valutata non in base al mero dato quantitativo, ma in considerazione della tipologia e della gravità della patologia ed in relazione alla incidenza di ciascuna sulla diagnosi di non idoneità.
21) - La Commissione medica, con valutazione tecnico-discrezionale, che non spetta certo a questo Giudice censurare in assenza di indizi di macroscopica inattendibilità della medesima, ha statuito la non prevalenza delle infermità dipendenti da cause di servizio. Sicché, in presenza di una siffatta valutazione, l’applicazione della disciplina regolante la fattispecie non poteva essere che quella in concreto adottata dall’Amministrazione procedente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno .......2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
-------------------------------------
N.B.: leggere punto n. 2 per chiarie le idee a tanti sull'aspettativa spezzata.
inoltre, bisogna poi leggere tutto il resto.
Re: decurtazione dello stipendio del 50%
in merito alla sentenza di cui sopra, era stato disposto il recupero della somma di 2.750,53.
in aspettativa:
- dal 23.02.2007 al 23.04.2007 (per complessivi 60 giorni);
- dal 31.05.2007 al 8.07.2008 (per complessivi 405 giorni);
complessivi 465 giorni, quindi sforati 100 giorni.
fine
in aspettativa:
- dal 23.02.2007 al 23.04.2007 (per complessivi 60 giorni);
- dal 31.05.2007 al 8.07.2008 (per complessivi 405 giorni);
complessivi 465 giorni, quindi sforati 100 giorni.
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