Fabiogurus ha scritto: ↑mar feb 15, 2022 11:21 pm
Maxgal64 ha scritto: ↑mar feb 15, 2022 7:53 am
Quando la risposta è peggio del silenzio:…”VERIFICHEREMO ATTENTAMENTE LE PECPERVENUTE PER CONVOCARLA AD UN APPUNTAMENTO TELEFONICO ED EVITARE DI RINVIARE A RISPOSTE IMPROPRIE”… Cioè, l’ente pubblico più importante di questa nazione a fronte di una norma di legge ed i miei requisiti certificati dallo stesso per poterla e doverla applicare, mi risponde di dover verificare attentamente per evitare di rispondermi impropriamente? Altro che “animo” come chiosava il sindacalista, qui ci vuole lo psicologo per evitare di sbroccare.
siamo 23 mila iscritti,e potremmo anche associarci ad altri forum, secondo me dovremmo portare qualcuno in quel transatlantico oppure i problemi rimarrano gli stessi e ognuno rimarra con i propri
https://www.filodiritto.com/il-responsa ... ge-2411990
Nelle more, hai chiesto il nominativo del responsabile del procedimento, facendo presente che potrebbero configurarsi anche.
responsabilità… penali, visto che la prossima diffida istanza, potresti mettere in indirizzo, ovvero per conoscenza..,la Procura di Torino?
Premesso quanto sopra, giova precisare che dopo aver lavorato/combattuto 1 vita coi delinquenti per indole, cercando di fargli rispettare la LEGGE, nelle more, da pensionati che facciamo …ne subiamo ignavi le palesi violazioni di impiegati…”inconsapevoli” delle omissioni che rischiano?
1) Responsabilità penale
Il responsabile del procedimento può essere chiamato a rispondere penalmente a cagione dell’incuria nell’adempimento dei propri compiti quando questa integri omissione d’atti d’ufficio ai sensi dell’articolo 328, comma 2, del Codice penale (modificato dalla legge 86/1990, non a caso coeva della legge 241/1990).
Costituisce omissione il mancato compimento degli atti del proprio ufficio, il mancato compimento di un atto dell’ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato, salva risposta recante esposizione delle ragioni del ritardo. Ne consegue che il reato, omissivo proprio e a consumazione istantanea, deve intendersi perfezionato con la scadenza del predetto.
Ai fini dell’integrazione del delitto di omissione di atti d’ufficio, è infatti irrilevante il formarsi del silenzio-inadempimento entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato che, in quanto inadempimento, integra la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice.
Il termine coincide, non a caso, con quello generale individuato dalla legge 241/1990 (articolo 2, comma 3).
E’ 1 pensiero da schiavi , pensare che
che coloro che dominano il mondo, sul piano economico e politico, se lo meritino.
J.J. ROUSSEAU