Vedo che hai ancora il filo diretto con la nostra Amministrazione
Cassa sottufficiali
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Re: Cassa sottufficiali
Messaggio da nonno Alberto »
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Re: Cassa sottufficiali
Messaggio da APPCCBEPPEDIMILANO »
Ciao, leggevo il tuo messaggio è credo che ad oggi ne sarai informato anche tu visto che è stato pubblicato un po' di tempo fa'..nella legge di bilancio approvata il 29 dicembre 2022 rientra nella liquidazione anche il tuo caso.
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Re: Cassa sottufficiali
Messaggio da nonno Alberto »
Beppe, quando rispondi ad un messaggio devi cliccare su "cita"APPCCBEPPEDIMILANO ha scritto: ↑mar feb 07, 2023 10:27 pm Ciao, leggevo il tuo messaggio è credo che ad oggi ne sarai informato anche tu visto che è stato pubblicato un po' di tempo fa'..nella legge di bilancio approvata il 29 dicembre 2022 rientra nella liquidazione anche il tuo caso.
Re: Cassa sottufficiali
Fa seguito al post pubblicato il 02/Aprile/2022 (sentenza Tar sez. di Brescia) di cui sopra relativo alla liquidazione dell’indennità supplementare,
Il CdS rigetta "finalmente a seguito della Legge 29 dicembre 2022, n. 197" l'Appello proposto dal Ministero della difesa e dalla Cassa di previdenza delle Forze armate, che riguarda un Ufficiale dell’Aeronautica Militare (con anni arrotondati a 20) poi congedarsi a domanda con effetto dall’11 giugno 2015. (Non in pensione regolare)
Si legge che:
1) - Nelle more del giudizio la disciplina dell’indennità supplementare in parola è stata rivisitata ad opera dell’art. 1, commi 651 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e le modifiche così introdotte all’istituto assumono decisivo rilievo ai fini della risoluzione della presente controversia.
2) - A ciò deve aggiungersi che i successivi commi 653 e 654 dell’art. 1 della citata legge n. 197/2022 dispongono, rispettivamente, che "Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice” e che “Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato”.
Il CdS rigetta "finalmente a seguito della Legge 29 dicembre 2022, n. 197" l'Appello proposto dal Ministero della difesa e dalla Cassa di previdenza delle Forze armate, che riguarda un Ufficiale dell’Aeronautica Militare (con anni arrotondati a 20) poi congedarsi a domanda con effetto dall’11 giugno 2015. (Non in pensione regolare)
Si legge che:
1) - Nelle more del giudizio la disciplina dell’indennità supplementare in parola è stata rivisitata ad opera dell’art. 1, commi 651 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e le modifiche così introdotte all’istituto assumono decisivo rilievo ai fini della risoluzione della presente controversia.
2) - A ciò deve aggiungersi che i successivi commi 653 e 654 dell’art. 1 della citata legge n. 197/2022 dispongono, rispettivamente, che "Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice” e che “Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato”.
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Re: Cassa sottufficiali
- differimento di 18 mesi dalla data di cessazione dal servizio il termine per la corresponsione dell’indennità supplementare.
- modifica dell’art. 1914, co. 4, cod. ord. mil. apportata dalla legge n. 197 del 29.12.2022
CdS Ordinanza Cautelare resa pubblica il 18/01/2024
Oggetto: DIFFERIMENTO DI 18 MESI (FINO AL 31/12/2024) CON DECORRENZA DALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITĂ€ SUPPLEMENTARE DI CUI ALL'ART. 1914, COMMA 4, DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE AGLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DELL'ARMA DEI CARABINIERI.
- modifica dell’art. 1914, co. 4, cod. ord. mil. apportata dalla legge n. 197 del 29.12.2022
CdS Ordinanza Cautelare resa pubblica il 18/01/2024
Oggetto: DIFFERIMENTO DI 18 MESI (FINO AL 31/12/2024) CON DECORRENZA DALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITĂ€ SUPPLEMENTARE DI CUI ALL'ART. 1914, COMMA 4, DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE AGLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DELL'ARMA DEI CARABINIERI.
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Re: Cassa sottufficiali
Il Tar Campania sede di Napoli con la sentenza n. 635/2025 resa pubblica in data 24/01/2025 sul collega CC., dichiara il ricorso in parte improcedibile e in parte lo accoglie, nei sensi in motivazione, ossia, dichiarando il diritto del ricorrente alla sorte interessi calcolati sulla somma in conto capitale già erogata, che andranno corrisposti senza indugio dall’Amministrazione della Difesa.
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