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Re: causa di servizio

Inviato: sab feb 11, 2012 9:26 am
da panorama
sviluppo di EPICONDILITE dall'uso del P.C. o noto come VDT

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Dal sito internet PUNTO SICURO

Anno 14 - numero 2790 di mercoledì 08 febbraio 2012

L’uso dei PC portatili e i disturbi all’apparato muscolo-scheletrico

Uno studio propone i risultati di un’analisi della letteratura scientifica sull’impatto che l’uso del videoterminale può avere nello sviluppo di epicondilite con particolare riferimento all’uso di dispositivi portatili.

Roma, 8 Feb – In relazione alla grande diffusione di sistemi informatici e di videoterminali nel mondo del lavoro, PuntoSicuro ha presentato in questi anni diversi documenti, manuali e guide sui rischi e sulle buone pratiche per evitare o ridurre nei lavoratori alcune sintomatologie collegate all’uso di questi strumenti tecnologici. Ad esempio per ridurre l’insorgenza di disturbi visivi (con particolare riferimento all’astenopia, all’ eccessivo affaticamento dell’apparato visivo) o dei disturbi all’apparato locomotore.
Torniamo a parlare di computer attraverso una comunicazione - presentata al 73° Congresso Nazionale SIMLII e pubblicata sul numero di ottobre/dicembre 2010 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia - che affronta alcune tematiche correlate ai recenti sviluppi tecnologici relativi alla diffusione di sistemi informatici orientati alla portabilità ed alla miniaturizzazione.
In“Utilizzo di videoterminale ed epicondilite: approccio basato sull’evidenza”- a cura di M.R. Gigante, I. Martinotti, G. Iadanza, P.E. Cirla (Divisione Medica CIMAL, Centro Italiano Medicina Ambiente Lavoro - Gruppo CIMAL) – si sottolinea che in un mondo lavorativo orientato sempre più alla portabilità e miniaturizzazione dei sistemi informatici “gli standard ergonomici tradizionali non sempre appaiono sufficienti a garantire il mantenimento del benessere del lavoratore”.
In particolare l’attenzione si sofferma, suggerita da alcuni casi di riscontro pratico, sulla “possibile insorgenza di sofferenza a carico degli arti superiori con conseguente diagnosi specialistica di epicondilite” in lavoratori che impiegavano videoterminali portatili come strumento elettivo.

Gli autori ricordano che con il termine “epicondilite”,ci si riferisce ad una “serie di sindromi accomunate dall’insorgenza di sintomatologia dolorosa nella regione epi- ed apofisaria del condilo omerale al gomito”. È comune, specie nel mondo anglosassone, “la dizione di ‘gomito del tennista’ quando vi è coinvolgimento del condilo radiale (epicondilite laterale), evenienza più frequente, e di ‘gomito del golfista’ per quello ulnare (epicondilite mediale).
In particolare è possibile distinguere tre diverse situazioni:
-“alterazioni dell’inserzione muscolare dei tendini estensori delle dita al gomito per microtraumatismi o traumatismi diretti;
-neurite compressiva od irritativa a livello del gomito;
-miscellanea (affezioni reumatiche, affezioni cervicali, periartrite scapolo-omerale, tendosinovialite stenosante, fibromiosite, artrosi dell’articolazione del gomito)”.
E nell’ambito dei disturbi connessi all’uso di videoterminale a carico dell’apparato muscolo-scheletrico“occorre individuare quelli a carico degli arti superiori e, tra questi, quelli legati ad un sovraccarico piuttosto che conseguenti a fenomeni compressivi”.
Nella comunicazione viene presentata in particolare una ricerca.
La ricerca aveva lo scopo di inquadrare, con un’analisi sistematica della letteratura scientifica, la problematica dell’impatto che l’uso del videoterminale può avere nello sviluppo di epicondilite, avvalendosi di un approccio mutuato dall’Evidence Based Medicine (EBM).
Lo studio è stato condotto rispettando infatti il paradigma dell’EBM articolato nei seguenti punti:
-formulazione del problema: il quesito oggetto di studio “valuta quanto l’utilizzo di videoterminale è di rilievo nell’alterazione della fisiologia degli arti superiori con particolare riferimento alla manifestazione di epicondilite”;
-ricerca nelle banche dati disponibili delle migliori evidenze che consentano di rispondere al quesito formulato;
-analisi critica delle informazioni trovate e determinazione della loro validità e utilità;
-applicazione delle soluzioni al problema: la soluzione al problema “è stata formulata integrando le conoscenze disponibili con le prove esterne derivanti dalla ricerca delle informazioni”.

Veniamo ai risultati.
Secondo gli autori “non emergono evidenze che nell’utilizzo di videoterminali (anche con dispositivi portatili) ci si possa trovare in una delle situazioni di sovraccarico correlabili allo sviluppo di affezioni a carico del gomito (movimenti ripetitivi di presa, di prono-supinazione o di flesso-estensione). Possibile, qualora venga utilizzato un videoterminale portatile in assenza di una tastiera ed un dispositivo di puntamento indipendenti, è invece l’assunzione di un appoggio sulla parte inferiore del gomito a generare compressione; tale postura tuttavia non risulta assumere i caratteri dell’abitualità e della continuità”.
Tra l’altro “gli studi sperimentali in merito all’insorgenza di sofferenze del nervo ulnare a livello del gomito sono abbastanza limitati, oltre che non particolarmente agevoli da realizzarsi” e studi epidemiologici disponibili “non mostrano alcuna evidenza di correlazione tra epicondilite ed utilizzo di videoterminale tradizionale”.
Non sono invece disponibili dati “relativamente all’uso esclusivo o prevalente di personal computer portatili”.
Nel complesso – continua la comunicazione – “gli studi disponibili relativi alla comparsa di alterazioni alla fisiologia del gomito in utilizzatore di videoterminale appaiono indicare una possibile azione infiammatoria acuta, che si estrinseca più facilmente in soggetti ipersuscettibili”.
Tenendo conto che sono numerosi i fattori biologici che possono influenzare la comparsa di epicondilite nell’uomo (“es. variabilità anatomica, sesso, età, esercizio fisico, benessere psicologico”), non ci sono evidenze disponibili circa “la possibilità di fenomeni di sovraccarico potenzialmente causa di epicondilite connessi all’utilizzo di videoterminale, anche se portatile”.
E le eventuali compressioni connesse all’utilizzo di videoterminale portatile capaci di indurre epicondilite “costituiscono un’ipotesi non ancora attualmente dimostrata con sufficiente solidità”.
Non sono inoltre disponibili evidenze epidemiologiche relative alla “connessione tra uso di videoterminale tradizionale ed insorgenza di epicondilite”; e “non sono disponibili dati in riferimento all’uso prevalente o esclusivo di dispositivi portatili”.
Ricordando che “i fenomeni infiammatori evidenziati hanno caratteristiche di acutezza”;gli autori concludono che “eventuali manifestazioni croniche costituiscono al momento ipotesi da approfondire”.
“ Utilizzo di videoterminale ed epicondilite: approccio basato sull’evidenza”, a cura di M.R. Gigante, I. Martinotti, G. Iadanza, P.E. Cirla (Divisione Medica CIMAL, Centro Italiano Medicina Ambiente Lavoro - Gruppo CIMAL), comunicazione al 73° Congresso Nazionale SIMLII “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa”, pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXII n°4/suppl.2, ottobre/dicembre 2010 (formato PDF, 88 kB).
Tiziano Menduto

Re: causa di servizio

Inviato: sab feb 11, 2012 1:07 pm
da Henry6.3
Già sono finiti i tempi in cui durante i 35 anni di attività burocratica, i colleghi di ogni ordine e grado si vedevano riconosciute patologie con tanto di cure idropiniche per:

"Rinite allergiche", "Gastriti"
"Duroni e calli ai piedi" ovviamente qust'ultima è sarcastica.

Si è iniziata una nuova Italia, per certi versi purtroppo per altri mi viene da dire "Era ora" finalmente e non solo per l'ambito militare, allarghiamo a tutta la società. Come non mi consola il pensiero che è sempre per colpa dei politici, di chi ci comandava ecc.

Le responsabilità di una società devono venir divise anche per singolo componente, che non era cieco, sordo o muto e che se non complice, almeno testimone delle varie ladrerie che si sono verificate nei decenni passati.
Almeno per me e per quello che ho visto, sentito, letto neglia nni della mia umile, anonima, piccola carriera passata.

Re: causa di servizio

Inviato: lun feb 13, 2012 3:41 pm
da panorama
Sentenza Tar di Palermo su "microcitoma polmonare già trattato con antiblastici con localizzazioni secondarie cerebellari, pancreatite e surrenali".

Il Tar ha precisato:
1)- Comitato per la verifica delle cause di servizio è privo di legittimazione passiva nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente e/o di liquidazione dell'equo indennizzo, atteso che il parere da esso reso è un mero atto endoprocedimentale privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio” (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2008 n. 2028).

2)- il Primo Maresciallo Luogotenente, deceduto a causa dell’infermità oggetto del contendere prima della notifica del provvedimento impugnato, è stato impegnato nel contingente italiano che ha supportato l’operazione N.A.T.O. “Joint Force” in Bosnia Erzegovina.

3)- La difesa ricorrente ha versato in atti copia della relazione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica in data 11 ottobre 2006 (pubblicata nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2006).

4)- Nelle conclusioni della citata Relazione della Commissione parlamentare si legge infatti: “La Commissione prende atto dell’impossibilita` di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto (nesso di causalita`) tra le patologie oggetto dell’inchiesta ed i singoli fattori di rischio individuati nel corso delle indagini, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall’uranio impoverito e dalla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di metalli pesanti. Al tempo stesso, vista la obiettiva sussistenza di fenomeni morbosi anche in riferimento alla operativita` di altre concause, legate in tutto o in parte ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi in cui ha operato il personale militare italiano, ritiene che il verificarsi dell’evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indenni tari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità. Esprime il concreto auspicio che si prosegua sulla via dell’effettiva semplificazione delle procedure amministrative per l’accesso ai suddetti istituti, anche mediante una più ampia opera di informazione e di sensibilizzazione tanto nei confronti dei cittadini che delle istituzioni interessate”.
5)- E’ evidente il capovolgimento dell’onere probatorio derivante dalla conclusione di tale indagine: è l’amministrazione a dover dimostrare – a fronte dell’esposizione del militare a questi specifici fattori di rischio – che la patologia neoplastica sia da imputare a fattori esogeni, atteso che l’indagine condotta ha consentito di accertare - in difetto di leggi scientifiche universalmente riconosciute come tali - la probabilità di un processo causale fra l’esposizione all’uranio impoverito e le infermità in questione.

Mia riflessione:
E' vergognoso ha pensare il solo fatto che si cerca sempre di far finta di nulla sulla vita e pelle degli altri che servono lo Stato.

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N. 00321/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02644/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2644 del 2008, proposto da OMISSIS, in proprio e nella qualità di coniuge ed erede del defunto OMISSIS, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Maurizio Castronovo, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Edmondo De Amicis, n.1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
del decreto ministeriale n. 72/N, posizione n. …./B del 5.2.2008, con il quale è stata rigettata l'istanza avanzata il 19.01.2005 da OMISSIS, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'infermità sofferta dallo stesso da causa di servizio e la contestuale concessione dell'equo indennizzo, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 13 novembre 2008, e depositato il successivo 12 dicembre, la signora OMISSIS, vedova del Primo Maresciallo Luogotenente OMISSIS, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, senza peraltro spiegare difese scritte.
Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 13/2009, è stato ordinato al Ministero della Difesa e al Centro Militare di medicina legale di Palermo di produrre in giudizio i documenti relativi al servizio svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa dal Primo Maresciallo Luogotenente OMISSIS, dal momento dell’arruolamento e fino al collocamento in congedo assoluto, nonché i documenti sanitari relativi ai controlli clinici e alle visite mediche eseguiti dal dipendente nel corso della carriera lavorativa, ed ogni altro documento, anche sanitario, utile all’esame del ricorso.
L’ordine istruttorio è stato eseguito con produzioni documentali del 4 maggio, 16 giugno e 19 giugno 2009.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011.
Oggetto del giudizio è il provvedimento con cui è stata rigettata l'istanza avanzata il 19 gennaio 2005 da OMISSIS, Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito italiano, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “microcitoma polmonare già trattato con antiblastici con localizzazioni secondarie cerebellari, pancreatite e surrenali”, e la contestuale concessione dell'equo indennizzo.
L’indicato provvedimento è motivato per relationem mediante rinvio al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. …../2006.
Con l’unica censura si deduce “Eccesso di potere per travisamento dei fatti – carenza e/o difetto di motivazione – Contraddittorietà ed omessa valutazione dei fatti – irragionevolezza del provvedimento impugnato”.
Il ricorso è fondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è chiaramente ed inequivocamente rivolto anche contro il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. …../2006: sia perché nell’epigrafe del ricorso è indicata la volontà di rivolgere il gravame anche contro “ogni altro atto e provvedimento presupposto” rispetto al decreto di rigetto; sia, soprattutto, perché nel corpo del ricorso vengono argomentati autonomi e specifici profili di censura contro il richiamato parere.
Né può ritenersi che, ai fini di una corretta e completa instaurazione del contraddittorio, l’impugnazione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, avrebbe dovuto comportare la notificazione del ricorso (notificato al Ministero della Difesa) anche all’organo consultivo al suo vertice amministrativo, atteso che il “Comitato per la verifica delle cause di servizio è privo di legittimazione passiva nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente e/o di liquidazione dell'equo indennizzo, atteso che il parere da esso reso è un mero atto endoprocedimentale privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio” (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2008 n. 2028).
Risulta dalle emergenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo processuale (sia da quelle versate in atti dalla difesa ricorrente, che dall’esecuzione dell’ordine istruttorio ad opera dell’amministrazione) che il Primo Maresciallo Luogotenente OMISSIS, deceduto a causa dell’infermità oggetto del contendere prima della notifica del provvedimento impugnato, è stato impegnato nel contingente italiano che ha supportato l’operazione N.A.T.O. “Joint Force” in Bosnia Erzegovina.
Risulta altresì che il OMISSIS, mentre si trovava impegnato in detta missione, ad un controllo sanitario riportava valori anomali nella formula leucocitaria e in altri parametri, e che tali anomalie perduravano al successivo esame eseguito al rientro in Italia dalla missione balcanica.
Veniva quindi diagnosticata l’infermità “microcitoma polmonare già trattato con antiblastici con localizzazioni secondarie cerebellari, pancreatite e surrenali”, e in conseguenza di ciò il Primo Maresciallo Luogotenente OMISSIS veniva collocato in congedo in quanto non idoneo all’impiego, neppure nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Le emergenze qui sinteticamente richiamate sono confortate da una documentazione corposa ed univoca, tale da rendere del tutto superfluo ogni ulteriore accertamento sul fatto, in sede sia procedimentale che processuale (contrariamente a quanto allegato nella nota di trasmissione in data 15 giugno 2009, del Ministero della Difesa: l’amministrazione aveva infatti a quella data, e – considerata la data dei documenti - già all’atto della definizione del procedimento, ogni elemento per procedere autonomamente, ove lo avesse ritenuto, al riesame del Comitato di verifica, come adombrato in detta nota, senza la necessità della concessione di un termine da parte di questo Tribunale).
A fronte di tali risultanze, l’impugnato parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio così motiva l’asserita non dipendenza da causa di servizio: “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica . Pertanto è da escludere nel caso di specie precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
Il testo del richiamato parere, interamente richiamato nella motivazione del decreto di rigetto (che sul punto non opera alcuna autonoma valutazione), riproduce una formula di stile, generica e stereotipata, del tutto svincolata da una adeguata valutazione del caso singolo.
Non soltanto le peculiari condizioni di impiego operativo delle operazioni straordinarie non risultano essere state oggetto di specifica considerazione nell’iter logico motivazionale che ha condotto all’adozione del richiamato giudizio valutativo: ma, soprattutto, non vi è alternativa alcuna fra la mancata considerazione da parte del Comitato del peculiare servizio nel quale è stato impiegato il OMISSIS (nonostante la contraria, generica affermazione della considerazione di “tutti i precedenti di servizio”, nessuno escluso), e la sua valutazione quanto meno irragionevole ed illogica, se non erronea nel merito.
Qualora, infatti, per mera ipotesi, il Comitato di verifica, esaminato il curriculum professionale del OMISSIS, si fosse realmente posto il problema delle connessioni causali fra il servizio prestato in Bosnia durante l’operazione N.A.T.O., e la specifica infermità diagnosticata al medesimo, non avrebbe potuto certamente ignorare l’ampio dibattito che nella comunità scientifica internazionale ha riguardato l’esposizione dei militari nei Balcani ad armamenti che utilizzavano l’uranio impoverito, ed avrebbe reso sul punto congrua ed adeguata motivazione (in tesi, anche nel senso del rigetto).
La difesa ricorrente ha versato in atti copia della relazione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica in data 11 ottobre 2006 (pubblicata nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2006).
Tale documento è sintomatico, peraltro in via del tutto esemplificativa (e limitandosi alla documentazione di carattere istituzionale), dell’esistenza e dell’importanza del fenomeno, e dell’attenzione che allo stesso ha prestato, oltre che la comunità scientifica, anche il mondo delle istituzioni.
A fronte di tutto ciò il Comitato di verifica si è limitato ad affermare di aver esaminato analiticamente gli impieghi professionali del OMISSIS, e di non ricavare alcun rilevante fenomeno causale fra tali impieghi ed il carcinoma allo stesso diagnosticato; sicché, come accennato, delle due l’una: o il Comitato, pur attestando quanto riportato, non si è in realtà preso cura di considerare adeguatamente, e di valutare di conseguenza, gli impieghi straordinari; oppure, se davvero lo ha fatto, non si è dato cura di motivare in maniera adeguata, logica e ragionevole una conclusione negativa che andava in direzione contraria a quanto il mondo scientifico e quello istituzionale in quello stesso periodo stavano rilevando.
Nelle conclusioni della citata Relazione della Commissione parlamentare si legge infatti: “La Commissione prende atto dell’impossibilita` di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto (nesso di causalita`) tra le patologie oggetto dell’inchiesta ed i singoli fattori di rischio individuati nel corso delle indagini, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall’uranio impoverito e dalla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di metalli pesanti. Al tempo stesso, vista la obiettiva sussistenza di fenomeni morbosi anche in riferimento alla operativita` di altre concause, legate in tutto o in parte ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi in cui ha operato il personale militare italiano, ritiene che il verificarsi dell’evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indenni tari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità. Esprime il concreto auspicio che si prosegua sulla via dell’effettiva semplificazione delle procedure amministrative per l’accesso ai suddetti istituti, anche mediante una più ampia opera di informazione e di sensibilizzazione tanto nei confronti dei cittadini che delle istituzioni interessate”.
E’ evidente il capovolgimento dell’onere probatorio derivante dalla conclusione di tale indagine: è l’amministrazione a dover dimostrare – a fronte dell’esposizione del militare a questi specifici fattori di rischio – che la patologia neoplastica sia da imputare a fattori esogeni, atteso che l’indagine condotta ha consentito di accertare - in difetto di leggi scientifiche universalmente riconosciute come tali - la probabilità di un processo causale fra l’esposizione all’uranio impoverito e le infermità in questione.
E’ pertanto evidente che il Comitato di verifica, prima di riprodurre la burocratica formula di stile della non dipendenza dell’infermità da causa di servizio, avrebbe dovuto considerare i potenziali fattori di rischio associati alla tipologia dell’impiego cui è stato sottoposto il OMISSIS, quindi valutare in modo analitico e compiuto l’incidenza causale (peraltro, come riportato, chiaramente affermata già sul piano del fatto notorio), di tali fattori rispetto all’infermità diagnosticata: potendo ragionevolmente e logicamente escludere una dipendenza da causa di servizio solo qualora fosse in grado di dimostrare l’esistenza di fattori specifici, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, determinanti per l’insorgere dell’infermità.
L’acritica adesione ad un parere così macroscopicamente affetto dalle denunciate censure, ha condotto l’organo di amministrazione attiva all’adozione dell’impugnato decreto di rigetto, anch’esso di conseguenza viziato nei termini anzidetti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è pertanto evidente la fondatezza delle censure proposte, e dunque l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, che devono essere annullati.
Le spese, liquidate come in dispositivo (avuto riguardo alla complessità delle attività difensive espletate dalla parte ricorrente, ed alla riscontrata necessità per essa di agire in giudizio per la caducazione di una illegittimità provvedimentale manifesta, rispetto alla quale la stessa amministrazione ha evidenziato – senza peraltro darvi seguito – l’opportunità di un intervento in autotutela), seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2012

Re: causa di servizio

Inviato: lun feb 13, 2012 6:22 pm
da panorama
Ricorso al Tar Palermo per negata causa servizio ed E.I. per "Cardiopatia Ischemica: pregressa angina instabile già trattata con PTCA STENT (SU CX), in buon compenso"

Il Tar con sentenza del 18/05/2010 ha precisato:
1)- In occasione della trattazione della domanda cautelare proposta in seno al ricorso, è stata disposta, con O.C.I. n. 7/2010, verificazione intesa ad accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente.

2)- Il ricorso è fondato.

3)- In esito all’accertamento medico eseguito in esecuzione dell’O.C.I. n. 7/10 è emerso, senza alcun dubbio, che le patologie sofferte dal ricorrente sono dipendenti da causa di servizio; conseguentemente risultano errate le diverse conclusioni a cui è giunta l’amministrazione resistente ed il provvedimento impugnato è illegittimo.

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N. 06900/2010 REG.SEN.
N. 02243/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2243 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Bertuglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Simona Sciarrino sito in Palermo, via M.Se di Villabianca 54;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
• del Decreto del Ministero dell'Interno n° … addì 24 settembre 2009, notificato in data 05 ottobre 2009, con il quale veniva respinta la domanda presentata dal ricorrente in data 29 giugno 2005, tesa ad ottenere sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Cardiopatia Ischemica: pregressa angina instabile già trattata con PTCA STENT (SU CX), in buon compenso", sia la concessione dell'equo indennizzo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
OMISSIS;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con ricorso notificato il 2.12.2009 e depositato il successivo 16.12, il ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministero dell'Interno n° …. addì 24 settembre 2009, notificato in data 05 ottobre 2009, con il quale veniva respinta la domanda dallo stesso ricorrente presentata in data 29 giugno 2005, tesa ad ottenere sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Cardiopatia Ischemica: pregressa angina instabile già trattata con PTCA STENT (SU CX), in buon compenso", sia la concessione dell'equo indennizzo.
In tale gravame vengono articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, tese a contestare le conclusioni a cui giunge il provvedimento impugnato, e cioè negare la dipendenza da causa di servizio delle patologie cardiologiche sofferte dal ricorrente.
Si è costituita l’amministrazione intimata.
In occasione della trattazione della domanda cautelare proposta in seno al ricorso, è stata disposta, con O.C.I. n. 7/2010, verificazione intesa ad accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente.
In esecuzione di tale ordinanza in data 29 marzo 2010 è stata depositata relazione di consulenza medico legale a firma del direttore dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica “Paolo Borsellino” dell’ospedale G.F. Ingrassia, incaricata dell’adempimento istruttorio.
Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Il ricorso è fondato.
In esito all’accertamento medico eseguito in esecuzione dell’O.C.I. n. 7/10 è emerso, senza alcun dubbio, che le patologie sofferte dal ricorrente sono dipendenti da causa di servizio; conseguentemente risultano errate le diverse conclusioni a cui è giunta l’amministrazione resistente ed il provvedimento impugnato è illegittimo.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in favore del ricorrente in €. 1.500,00 oltre I.V.A. e c.p.a.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Pone a carico dell’amministrazione resistente le spese del giudizio, che liquida, in favore del ricorrente in €.1.500,00, oltre I.V.A. e c.p.a., oltre alle spese - regolarmente documentate - per l’effettuazione della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2010


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A SEGUITO DI QUESTA SENTENZA IN FAVORE DEL POLIZIOTTO il Ministero dell'Interno ha proposto Appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale lo ha respinto.
Ecco qui sotto l'appello.

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N. 147/12 Reg.Sent.

N. 1042 Reg.Ric.

ANNO 2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 2010/1042, proposto da
MINISTERO DELL’INTERNO,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A.De Gasperi n. 81, è per legge domiciliata;
c o n t r o
il sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Tasquier e Vito Bertuglia, elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54, presso lo studio dell’avv. Simona Sciarrino;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 6900 del 18 maggio 2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti L. Tasquier e V. Bertuglia per OMISSIS;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Giuseppe Mineo;
Udito alla pubblica udienza del 14 dicembre 2011 l’avv. dello Stato Pollara per il ministero appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Viene trattato l’appello avverso la sentenza n. 6900/2010, citata in epigrafe, con la quale il TAR Palermo ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato per l’annullamento del Decreto del Ministero dell’Interno n. …./2009, con il quale veniva respinta la domanda presentata dal sig. OMISSIS tesa ad ottenere sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Cardiopatia ischemica: pregressa angina instabile già trattata con PTCA STENTE (SU CX), in buon compenso”, sia la concessione dell’equo indennizzo.
Si costituisce con memoria del 26.1.2011 l’odierna appellato.
Nell’udienza del 14.12.2011 la causa è stata trattenuta in deci-sione.
D I R I T T O
Con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS, odierno appellato, a seguito di consulenza medico legale, disposta con OCI n. 7/2010 disposta in occasione della trattazione della domanda cautelare, in esito alla quale “è emerso, senza alcun dubbio, che le patologie sofferte dal ricorrente sono dipendenti da causa di servizio”, dichiarando per l’effetto l’annullamento del provvedimento impugnato in quella sede.
Contro la impugnata decisione del Giudice di prime cure, la difesa erariale dell’Amministrazione si limita a riferire i dati del foglio matricolare dell’odierno appellato, agente di P.S., dove si afferma che “non si rilevano patologie degne di nota fino al 19.5.2005, epoca in cui il dipendente inizia ad accusare crisi di angor, evoluta in c. ische-mica ed angina instabile rivascolarizzata in data 5.5.2005 con PTA + stent”; mentre “all’allegato foglio F del suddetto foglio matricolare si rileva in data 27.7.2005 il sig. OMISSIS non può assurgere (sic !) a concausa efficiente e determinante nello sviluppo della c. ischemica”. A tale stregua, la stessa difesa conclude che “la stessa non possa essere determinante nello sviluppo della c.ischemica”.
Pertanto, l’Amministrazione non articola censure che inducano a discostarsi dalla decisione del primo Giudice.
L’appello pertanto va respinto, confermandosi integralmente la sentenza n. 6900/2010 resa dal TAR Palermo.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza, e sono de-terminate nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2000,00.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 14 dicembre 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, estensore, Componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Giuseppe Mineo, Estensore

Depositata in Segreteria
9 febbraio 2012

Re: causa di servizio

Inviato: gio feb 16, 2012 9:09 am
da panorama
Aprite gli occhi sui Mod. "C". Leggete qui sotto.

Ancora un'altra conferma che il Comitato di Verifica e l'Amministrazione fanno gli interessi dello Stato e NON quelli dei servitori dello Stato nonostante dagli atti risulta il tutto.

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Diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, nonostante risultasse essere conseguenza dell’incidente “in itinere”.
N.B.: ( leggete attentamente il punto n. 5 da me indicato qui sotto circa l'obbligatorietà del mod. "C" di cui l’art. 3, c. 1 del D.P.R. n° 461 del 2001, il quale prevede: "l’Amministrazione è tenuta ad iniziare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio......ecc.)

Il CdS ha seguito del ricorso straordinario al PDR ha precisato:

1)- Si evince dal complesso degli elementi riportati nel contesto del medesimo gravame, presentato senza l’assistenza tecnica di un legale che il ricorrente ha inteso contestare il parere del Comitato, cui l’Amministrazione ha inteso conformarsi, proprio sotto il profilo del difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per avere il Comitato sostanzialmente trascurato che l’istanza per il riconoscimento da causa di servizio dell’infermità in discorso, era stata presentata a seguito di un incidente “in itinere” occorsogli in data 22.11.2002.
Incidente, peraltro, di cui la conducente del veicolo che aveva tamponato quello condotto dal ricorrente si sarebbe assunta la piena responsabilità attraverso la sottoscrizione della contestazione amichevole/CID - allegata in copia al ricorso -, a seguito del quale l’assicurazione della controparte aveva riservato i danni fisici e materiali sia al ricorrente che all’Amministrazione.

2)- Effettivamente nella domanda prodotta in data 27.02.2003, il richiedente aveva attribuito le cause dell’insorgenza dell’infermità oggetto di richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio – e concessione dell’equo indennizzo – all’incidente occorsogli in data 22.11.2002, alle ore 8,30 circa, durante il tragitto dal luogo di residenza al sedime Aeroportuale, allorché veniva tamponato da altro veicolo che non concedeva la dovuta precedenza, inserendosi in un tratto di strada non consentito.

3)- Non sfugge alla Sezione che risulta versata in atti la “dichiarazione” recante il timbro – privo di data e di protocollo – in data 23.05.2003, con cui il OMISSIS descrive le modalità dell’incidente in questione, indicando la responsabile dell’incidente stesso ed affermando che “Sul luogo del sinistro non vi erano testimoni” e che “non sono intervenuti organi di Polizia”.
Allo stesso ricorso straordinario risultano allegati, però, anche:
OMISSI (si possono leggere nel corpo dell'intero Parere del CdS).

4)- Non è dato, dunque, comprendere, in presenza dei fatti delle circostanze testé riferite, debitamente documentate, perché il Comitato di verifica abbia ritenuto di esprimere il contestato giudizio di non dipendenza dell’infermità “… valutata tutta la documentazione presente nel fascicolo …” e “… rilevata la detta genericità degli elementi addotti …”.

5)- Ciò tanto più ove si consideri che ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.P.R. n° 461 del 2001, l’Amministrazione è tenuta ad iniziare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente “abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”.

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Numero 00616/2012 e data 14/02/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011

NUMERO AFFARE 01452/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale pensioni militari collocamento lavoro.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, M.llo 1a cl. AARM S.L. “Uff.” in s.p.e., avverso il decreto n. …/N in data 1.X.2009, notificato il 12.11.2009, di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità oggetto dell’istanza presentata il 27.2.2003.

LA SEZIONE

Vista la relazione posizione n. ….. in data 11.01.2010, trasmessa con nota prot. n. MDGPREV 35650 del 17.02.2010, pervenuta il giorno 22.03.2010, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei militari congedati) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:

Con istanza prodotta in data 27.02.2003, il M.llo 2a Cl. ATSS “Uff.” in
s.p. OMISSIS, in servizio presso il Distaccamento Aeroportuale di OMISSIS, chiedeva al Comando di appartenenza il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “Trauma da successione del rachide cervicale e contusione emitorace sx”.
Con verbale modello ML/AB del 3.12.2003 n. …./D/2003 l’Istituto Medico Legale dell’A.M. “A. Mosso” di Milano, a seguito di visita medica cui il sottufficiale veniva sottoposto nella stessa data, diagnosticava “Non segni invalidanti in atto della pregressa successione al rachide cervicale e contusione all’emitorace sinistro”.
Con parere n. …../2008 espresso nell’adunanza n. …./2009 del 13.03.2009, il Comitato di verifica per le cause di servizio giudicava l’infermità diagnosticata col verbale testé citato non dipendente da fatti di servizio.
In conformità a tale parere il direttore della competente Divisione del Ministero della Difesa, con decreto n. ……/N (posizione n. ……/A) in data 1° ottobre 2009, dichiarava l’infermità non dipendente da causa di servizio e respingeva, per mancanza dei necessari presupposti, la richiesta di concessione dell’equo indennizzo.
Avverso l’indicato decreto, notificatogli il 12.11.2009 insorgeva il sottufficiale interessato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 14.12.2009 e pervenuto all’Amministrazione il giorno 21 successivo, lamentando che l’infermità in questione non fosse stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, nonostante risultasse essere conseguenza dell’incidente “in itinere” occorsogli in data 22.11.2002.
Con relazione trasmessa con nota in data 17.02.2010, pervenuta il 22 marzo successivo, il Ministero della Difesa sosteneva l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto a censurare nel merito un atto espressione di discrezionalità tecnica e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.

IN DIRITTO:

Non può condividersi l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero riferente sull’assunto che il gravame straordinario sarebbe diretto sostanzialmente a censurare il merito del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio espressione di discrezionalità tecnica ed in quanto tale sottratto in via generale al sindacato di legittimità.
È pur vero che il giudizio conclusivo sulla dipendenza di un’infermità da fatti di servizio, affidato in via esclusiva dall’art. 11 del D.P.R. 29.X.2001 n. 461 al Comitato di verifica per le cause di servizio istituito dal precedente art. 10 dello stesso D.P.R. quale espressione di discrezionalità tecnica di competenza dell’organo medico legale, non è sindacabile nel merito ed è sottratto, in via generale, al sindacato di legittimità.
Pur nella sfera di insindacabile di discrezionalità tecnica che contrassegna il computo affidato al Comitato compete, tuttavia, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo – o alla Sezione investita del parere sul ricorso straordinario – il Controllo sulla sufficienza e congruità della motivazione e sulla calibrazione di quest’ultima all’intera e completa considerazione dei presupposti fattuali, ivi comprese le precipue caratteristiche dell’attività di servizio svolta dal dipendente. (cfr., tra le tante, TAR Lazio – RM – SEZ. I, 9.IX.2010 n. 32201; TAR Campania – NA – SEZ. IV, 12.07.2010 n. 16721; C.D.S. SEZ. IV, 23.03.2010 n. 1702).
Si evince dal complesso degli elementi riportati nel contesto del medesimo gravame, presentato senza l’assistenza tecnica di un legale che il ricorrente ha inteso contestare il parere del Comitato, cui l’Amministrazione ha inteso conformarsi, proprio sotto il profilo del difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per avere il Comitato sostanzialmente trascurato che l’istanza per il riconoscimento da causa di servizio dell’infermità in discorso, era stata presentata a seguito di un incidente “in itinere” occorsogli in data 22.11.2002.
Incidente, peraltro, di cui la conducente del veicolo che aveva tamponato quello condotto dal ricorrente si sarebbe assunta la piena responsabilità attraverso la sottoscrizione della contestazione amichevole/CID - allegata in copia al ricorso -, a seguito del quale l’assicurazione della controparte aveva riservato i danni fisici e materiali sia al ricorrente che all’Amministrazione.
Effettivamente nella domanda prodotta in data 27.02.2003, il richiedente aveva attribuito le cause dell’insorgenza dell’infermità oggetto di richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio – e concessione dell’equo indennizzo – all’incidente occorsogli in data 22.11.2002, alle ore 8,30 circa, durante il tragitto dal luogo di residenza al sedime Aeroportuale, allorché veniva tamponato da altro veicolo che non concedeva la dovuta precedenza, inserendosi in un tratto di strada non consentito.
Non sfugge alla Sezione che risulta versata in atti la “dichiarazione” recante il timbro – privo di data e di protocollo – in data 23.05.2003, con cui il OMISSIS descrive le modalità dell’incidente in questione, indicando la responsabile dell’incidente stesso ed affermando che “Sul luogo del sinistro non vi erano testimoni” e che “non sono intervenuti organi di Polizia”.
Allo stesso ricorso straordinario risultano allegati, però, anche:
- la dichiarazione sottoscritta dalla conduttrice del veicolo antagonista in data 22.11.2002, che si assume la responsabilità dell’incidente stradale che conferma avvenuto in data, ora e luogo indicati dal ricorrente;
- la lettera in data 19 giugno 2003 indirizzata alla medesima responsabile del sinistro ed alla sua compagnia Assicuratrice, con la quale il Comitato interinale del Distaccamento richiedeva la somma di euro 9.142,43 – titolo di emolumenti e competenze “dovute per legge ed erogate a vento all’interessato durante il periodo di assenza dal servizio, che va dal 22.11.02 al 25.02.03;
- la lettera in data 9 dicembre 2004 con la quale l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna trasmette al Distaccamento Aeroporto di OMISSIS l’assegno circolare di importo pari ad euro 9.553,69, concernente il risarcimento del danno erariale conseguente al sinistro in oggetto;
- la nota prot. n. 6479 in data 20 dicembre 2004 con cui il Capo Nucleo Amm.vo ff. del Distaccamento Aeroportuale di OMISSIS comunica all’Ufficio Comando – Sezione Personale – che la “Compagnia di Assicurazione ….. con assegno …. ha provveduto al risarcimento di € 9.142,43 così come richiesto da codesto Ufficio in data 19 giugno 2003.
Non è dato, dunque, comprendere, in presenza dei fatti delle circostanze testé riferite, debitamente documentate, perché il Comitato di verifica abbia ritenuto di esprimere il contestato giudizio di non dipendenza dell’infermità “… valutata tutta la documentazione presente nel fascicolo …” e “… rilevata la detta genericità degli elementi addotti …”.
Ove, infatti, il Comitato avesse ritenuto, come in effetti ha fatto, di non disporre di sufficienti elementi di valutazione “… alla stato degli atti …” ben avrebbe potuto richiedere all’Amministrazione documentazione integrativa o ulteriori elementi di valutazione, tanto più che era stato lo stesso Comitato ad affermare e ribadire “il concorrente onere dell’Amministrazione di fornire tutti gli elementi utili in suo possesso in ordine alla tipologia ed alle modalità di svolgimento del servizio ovvero al verificarsi di eventi dei quali abbia certezza conoscitiva, nonché certificare rilevanti situazioni di fatto”.
Ciò tanto più ove si consideri che ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.P.R. n° 461 del 2001, l’Amministrazione è tenuta ad iniziare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente “abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”.
Non poteva, dunque, il Comitato addossare al richiedente un onere probatorio che il ricorrente aveva già soddisfatto attraverso la presentazione dell’istanza di riconoscimento e delle circostanze in esse esposte, incombendo all’Amministrazione richiedente il parere fornire gli elementi necessari per dimostrare o negare che l’incidente in cui era rimasto coinvolto il ricorrente fosse effettivamente avvenuto “in itinere” ed avesse comportato le lesioni denunciate.
Il parere del Comitato risulta, pertanto, effettivamente viziato sotto i dedotti profili di eccesso di potere che viziano, in via derivata, anche l’impugnato decreto in data 1° ottobre 2009 che va, conseguentemente, annullato, unitamente al parere medesimo.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

Re: causa di servizio

Inviato: gio feb 16, 2012 9:46 am
da panorama
Parere del Consiglo di Stato ha seguito del ricorso straordinario al PDR su negata causa di servizio per: "Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico, non complicato".

l'interessato deduce contraddittorietà tra quanto risulta dal verbale del C.V.C.S. del 26 giugno 2009 ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sindrome ansioso-depressiva.

Il CdS rileva:

1)- Il verbale del C.V.C.S. del 26 giugno 2009 basa il giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità ““Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico, non complicato” sul fatto che questa tipologia di diabete mellito sarebbe originata dall’eccesso nell’assunzione di carboidrati.

2)- Poiché il ricorrente fa presente che l’assunzione in eccesso di carboidrati da parte sua sarebbe stata dovuta all’obesità in lui insorta in seguito alla sindrome ansioso-depressiva, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, non sembra che quest’ultimo organo abbia doverosamente accertato se nel ricorrente si siano manifestati episodi di obesità corporea e, soprattutto, se tali episodi potessero essere fati risalire alla sindrome ansioso-depressiva, a suo tempo riconosciuta dipendente da causa di servizio, e se l’obesità potesse aver provocato quell’eccesso di assunzione di carboidrati che il C.V.C.S. ritiene essere all’origine del diabete mellito di tipo II.

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Numero 00615/2012 e data 14/02/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 02142/2010

OGGETTO:
Ministero della giustizia dipartimento amministrazione penitenziaria.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS avverso il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da lui sofferta.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0104898-10 del 16 aprile 2010, pervenuta in Segreteria il 30 successivo, con la quale il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO
Il sig. OMISSIS, contabile area 2-F3 dell’Amministrazione penitenziaria, in data 28 luglio 2006 ha avanzato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità: “Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico, non complicato”. Veniva, quindi, inviato in data 4 ottobre 2007, a visita medico collegiale presso la competente C.M.O. di Perugia, che con verbale n. …. lo riteneva affetto dalla infermità sopra menzionata, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica ascrivibile alla Tabella A-5^ ctg.
L’Amministrazione, con relazione favorevole del 29 settembre 2008, inoltrava la pratica al Comitato di verifica per le cause di servizio, che nella seduta n. …/2009 del 26 giugno 2009, con parere n. …../2008, deliberava che l’infermità: “Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico, non complicato” NON può riconoscersi dipendente da fatti di servizio. Sulla base di tale parere l’Amministrazione formalizzava l’atto del 6 ottobre 2009 n. 2525, impugnato con il presente ricorso.
Avverso il provvedimento in questione, notificato il 27 ottobre 2009, il OMISSIS proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 20 febbraio 2010, deducendo contraddittorietà tra quanto risulta dal verbale del C.V.C.S. del 26 giugno 2009 ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sindrome ansioso-depressiva da lui sofferta con verbale del 30 marzo 1995.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO
Il ricorso appare fondato sotto il profilo del difetto di istruttorio rilevabile nel parere de C.V.C.S.
Il verbale del C.V.C.S. del 26 giugno 2009 basa il giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità ““Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico, non complicato” sul fatto che questa tipologia di diabete mellito sarebbe originata dall’eccesso nell’assunzione di carboidrati.
Poiché il ricorrente fa presente che l’assunzione in eccesso di carboidrati da parte sua sarebbe stata dovuta all’obesità in lui insorta in seguito alla sindrome ansioso-depressiva, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, non sembra che quest’ultimo organo abbia doverosamente accertato se nel ricorrente si siano manifestati episodi di obesità corporea e, soprattutto, se tali episodi potessero essere fati risalire alla sindrome ansioso-depressiva, a suo tempo riconosciuta dipendente da causa di servizio, e se l’obesità potesse aver provocato quell’eccesso di assunzione di carboidrati che il C.V.C.S. ritiene essere all’origine del diabete mellito di tipo II. Né l’Amministrazione ha ritenuto di doversi avvalere della facoltà prevista dall’art. 14 d.P.R. n. 461 del 2001, chiedendo un nuovo e più approfondito esame a C.V.C.S.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO

Re: causa di servizio

Inviato: ven feb 17, 2012 2:57 pm
da panorama
Negata causa di servizio per: "ridondanza valvolare mitralica, con insufficienza mitralica di grado lieve ed extrasistolia ventricolare in soggetto con ipertensione arteriosa di grado lieve".

Il Tar di Genova ha accolto il ricorso dicendo.

1)- Il Collegio condivide la censura, dedotta per ultima ma da esaminarsi logicamente per prima, di violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, per omessa comunicazione, anteriormente alla decisione definitiva, dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, ad opera dell’amministrazione decidente, che aveva già acquisito il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, che la norma citata richiede per ogni procedimento a istanza di parte. In questo senso è la giurisprudenza di questo TAR (cfr. TAR Liguria, Sez. II 9.1.2009 n. 30; 16.4.2009 n.752; 22.10.2009 n. 2952; 18.3.2010 n. 1195; Sez. I 28.11.2011 n. 1665)

2)- Al riguardo va osservato che il Consiglio di Stato ha accolto questa tesi, confermando con sentenza breve della IV Sez. 7.4.2010 n. 1981 la terza delle pronunzie indicate, ed ha, in particolare, rilevato che la disposizione in discussione ha carattere generale, mentre non trova riscontro positivo l’affermata esclusione dell’applicabilità di detto art. 10 bis in taluni procedimenti, trattandosi di una norma di principio volta a consentire all’interessato di interloquire, anche qualora abbia partecipato al procedimento stesso, prima delle determinazioni definitive sfavorevoli, che l’amministrazione abbia maturato.

3)- Peraltro dev’essere aggiunto che lo stesso Consiglio di Stato ha altresì confermato la prima delle sentenze di questo TAR sopra citate, ma per motivi di merito, con ciò assorbendo la censura sul procedimento, con sentenza della VI Sez. 15.12.2010 n. 8935.
Ha invece respinto la medesima doglianza con sentenza della IV Sez. 27.1.2011 n. 618, argomentando sulla specialità del procedimento disciplinato dal DPR n. 461/01, ritenendo che la parte ricorrente non potrebbe limitarsi ad allegare la mera circostanza della mancata considerazione dell’avvio del procedimento, ma sarebbe tenuto ad indicare gli ulteriori elementi conoscitivi o di giudizio, che, ove avesse ricevuto la detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A.
Nella giurisprudenza dei TT.AA.RR. la tesi dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi anche nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e dell’equo indennizzo trova riscontro (cfr. fra le più recenti TAR Friuli Venezia Giulia 25.3.2010 n. 195; TAR Piemonte I Sez.12.5.2010 n. 2374; TAR Veneto I Sez. 1.10.2010 n. 5256; TAR Calabria II Sez. 9.7.2011 n. 999).

4)- Ben conosce il Collegio l’opposto indirizzo giurisprudenziale, altrettanto diffuso anche in sede di appello, ma non lo condivide.

5)- Peraltro, in linea di diritto, come si è sopra esposto, la Sezione, aderendo alla propria sentenza 2952/2009 e ancor più al ragionamento esposto nella sentenza del Consiglio di Stato IV Sez. 7.4.2010 n. 1981, che l’ha confermata, ritiene che all’art. 10 bis della L. n. 241/90, che impone all’autorità amministrativa, prima della decisione finale, di dare comunicazione all’interessato delle ragioni che ostano all’accoglimento della sua istanza, provvedendo definitivamente soltanto dopo averlo sentito, non possano consentirsi eccezioni se non normativamente disposte e tali norme derogatorie non sussistono.

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N. 00286/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01212/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
del decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale ed della Formazione - Area della Previdenza - Settore amministrativo sanitario del personale di Polizia Penitenziaria del 03/09/2009 e conosciuto in data 24/09/2009 avente ad oggetto comunicazione che le infermità non sono dipendenti da causa di servizio, nonché del presupposto parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio n. …./2008 dd. 22.4.2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La ricorrente, agente scelto in congedo del Corpo di Polizia penitenziaria presso più case circondariali, rappresenta di aver svolto servizio a turno anche notturno, in reparti umidi e freddi, esposta alle correnti d’aria e, in particolare, durante gli ultimi anni di servizio, dal 2002 al 2007, era addetta presso la casa circondariale di OMISSIS alla perquisizione e al conseguente sollevamento dei pacchi dei detenuti, con notevole sforzo e affaticamento.
Ne ha riportato svariate affezioni cardiache, per cui ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle relative infermità, consistenti in ridondanza valvolare mitralica, con insufficienza mitralica di grado lieve ed extrasistolia ventricolare in soggetto con ipertensione arteriosa di grado lieve. Ha chiesto altresì l’equo indennizzo.
La Commissione medico – ospedaliera presso il Dipartimento militare di medicina legale della Spezia le ascriveva a categoria, in data 10.10.2007, agli effetti dell’equo indennizzo, solo la seconda delle dette infermità, denominata cardiopalmo e dispnea da sforzo, negandogliela per la prima.
La pratica, come di regola, veniva inviata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che, con parere reso nell’adunanza n. …/2009 del 22.4.2009, prendendo in esame entrambe le infermità, le riconosceva non dipendenti da causa di servizio. Con decreto del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Area della Previdenza – Settore amministrativo sanitario del personale di polizia penitenziaria dd. 3.9.2009 si provvedeva in conformità.
La ricorrente impugna il decreto in parola, in uno con il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Premesso che la ricorrente ha prestato servizio in varie Case circondariali dal 10.12.1988 all’1.8.2007, esposta a vari disagi, negli ultimi anni di servizio, presso la Casa circondariale di OMISSIS è stata assegnata al rilascio colloqui e alla perquisizione dei pacchi dei detenuti, con costante e faticoso sollevamento degli stessi.
Al riguardo deduce le seguenti censure:
Violazione dell’art. 5 del DPR 29.10.2001 n. 461 e dell’art. 6 della L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità, nonché per sviamento.
L’atto impugnato ometterebbe qualsiasi riferimento alla documentazione medico legale presentata dalla ricorrente, né ai rapporti informativi che certificano le sue condizioni di lavoro, onde rimane immotivata la motivazione della determinazione negativa.
Sarebbe inoltre contraddittorio e illogico l’atto impugnato, che ha escluso l’ascrivibilità a causa di servizio dell’infermità “Blocco atri ventricolare – patologie pressorie – patologie delle valvole cardiache”, che il Dipartimento di Medicina Legale della Spezia ha ascritto alla tabella A8, la categoria più alta delle infermità e così anche il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e dei principi di ragionevolezza e di imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost, nonché del principio del giusto procedimento. Contraddittorietà ed illogicità manifesta.
Il decreto oggetto di gravame sarebbe del tutto sprovvisto di motivazione, omettendo di indicare le ragioni poste a fondamento della sua determinazione di ritenere non dipendente da causa di servizio l’infermità in discussione, non consentendo alla ricorrente di difendersi, in spregio ai principi, di cui in rubrica, senza allegare una relazione sul servizio prestato e senza adeguata istruttoria a sostegno dell’atto, oggetto di gravame, limitandosi al parimenti immotivato parere del Comitato di Verifica.
Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90.
E’ mancato, nella specie, trattandosi di un procedimento a istanza di parte, il prescritto preavviso di rigetto, contenente i motivi ritenuti ostativi all’accoglimento della domanda, onde consentire all’istante di poterla eventualmente integrare e di consentire così una completa istruttoria, prima della determinazione conclusiva.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno, da liquidarsi equitativa e, in via istruttoria, l’espletamento di CTU.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, con memoria formale.
A sua volta con memoria parte ricorrente ha ribadito le censure esposte.
DIRITTO
Il ricorso, nei termini di seguito esposti, è fondato.
Il Collegio condivide la censura, dedotta per ultima ma da esaminarsi logicamente per prima, di violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, per omessa comunicazione, anteriormente alla decisione definitiva, dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, ad opera dell’amministrazione decidente, che aveva già acquisito il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, che la norma citata richiede per ogni procedimento a istanza di parte. In questo senso è la giurisprudenza di questo TAR (cfr. TAR Liguria, Sez. II 9.1.2009 n. 30; 16.4.2009 n.752; 22.10.2009 n. 2952; 18.3.2010 n. 1195; Sez. I 28.11.2011 n. 1665)
Al riguardo va osservato che il Consiglio di Stato ha accolto questa tesi, confermando con sentenza breve della IV Sez. 7.4.2010 n. 1981 la terza delle pronunzie indicate, ed ha, in particolare, rilevato che la disposizione in discussione ha carattere generale, mentre non trova riscontro positivo l’affermata esclusione dell’applicabilità di detto art. 10 bis in taluni procedimenti, trattandosi di una norma di principio volta a consentire all’interessato di interloquire, anche qualora abbia partecipato al procedimento stesso, prima delle determinazioni definitive sfavorevoli, che l’amministrazione abbia maturato.
Tale carattere di principio induce a interpretare restrittivamente le eccezioni che vengono poste normativamente e, in particolare, quella prevista dall’ultimo periodo della norma stessa, con riguardo ai procedimenti previdenziali e assistenziali, la cui operatività va circoscritta a quelli gestiti dagli enti previdenziali, in cui la fattispecie controversa non rientra.
Peraltro dev’essere aggiunto che lo stesso Consiglio di Stato ha altresì confermato la prima delle sentenze di questo TAR sopra citate, ma per motivi di merito, con ciò assorbendo la censura sul procedimento, con sentenza della VI Sez. 15.12.2010 n. 8935.
Ha invece respinto la medesima doglianza con sentenza della IV Sez. 27.1.2011 n. 618, argomentando sulla specialità del procedimento disciplinato dal DPR n. 461/01, ritenendo che la parte ricorrente non potrebbe limitarsi ad allegare la mera circostanza della mancata considerazione dell’avvio del procedimento, ma sarebbe tenuto ad indicare gli ulteriori elementi conoscitivi o di giudizio, che, ove avesse ricevuto la detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A.
Nella giurisprudenza dei TT.AA.RR. la tesi dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi anche nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e dell’equo indennizzo trova riscontro (cfr. fra le più recenti TAR Friuli Venezia Giulia 25.3.2010 n. 195; TAR Piemonte I Sez.12.5.2010 n. 2374; TAR Veneto I Sez. 1.10.2010 n. 5256; TAR Calabria II Sez. 9.7.2011 n. 999).
Ben conosce il Collegio l’opposto indirizzo giurisprudenziale, altrettanto diffuso anche in sede di appello, ma non lo condivide.
Secondo detto orientamento l’art. 10 bis della L. n. 241/90 non si applicherebbe ai procedimenti aventi ad oggetto la dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo. Lo confermerebbe l’assoluta indiscutibilità da parte dell’amministrazione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, unico organo autorizzato a pronunciarsi in ordine alla questione se l’istante sia affetto da un’infermità che comporti il diritto all’equo indennizzo e se essa derivi o non da causa di servizio.
Peraltro, in linea di diritto, come si è sopra esposto, la Sezione, aderendo alla propria sentenza 2952/2009 e ancor più al ragionamento esposto nella sentenza del Consiglio di Stato IV Sez. 7.4.2010 n. 1981, che l’ha confermata, ritiene che all’art. 10 bis della L. n. 241/90, che impone all’autorità amministrativa, prima della decisione finale, di dare comunicazione all’interessato delle ragioni che ostano all’accoglimento della sua istanza, provvedendo definitivamente soltanto dopo averlo sentito, non possano consentirsi eccezioni se non normativamente disposte e tali norme derogatorie non sussistono.
Acutamente inoltre osserva la sentenza n. 5256/2010 del TAR del Veneto, più sopra citata, che se così si volesse intendere l’art. 10 bis in discussione, sarebbe lecito ridurre, senza copertura normativa, i termini che la norma assegna per il contraddittorio procedimentale, interpretazione certamente non accettabile.
Al di là di queste considerazioni in diritto, va osservato in fatto che, come risulta da numerosi arresti giurisprudenziali, più volte il Comitato di verifica per le cause di servizio è stato chiamato a riesaminare le proprie conclusioni dall’amministrazione sia d’ufficio ( cfr.. TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, I Sez.21.2.2010 n. 13738; TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania 31.8.2011 n. 2134) sia su istanza di parte ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/90 (TAR Lazio Sez. I bis 29.9.2010 n. 32592; I Sez. 16.6.2011 n. 5387; TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, III Sez. 31.8.2011 n. 2134).
Nel caso di specie, oltre che dovuta per legge, la comunicazione dei motivi ostativi sarebbe, come richiesto da giurisprudenza, che pure il Collegio non condivide nel suo impianto complessivo (cfr.CDS IV Sez. 22.1.2011 n. 618) ammissibile nei limiti in cui apporta nuovi elementi conoscitivi o di giudizio che, se la ricorrente l’avesse ricevuta, sarebbero astrattamente idonei a contestare le preliminari conclusioni della P.A.
Invero, ad esempio, tenendo a mente che l’infermità “Extrasistolia ventricolare frequente in soggetto con ipertensione arteriosa di grado lieve” pur ascritta alla tabella A8 dalla C.M.O della Spezia è stata ritenuta non dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica “in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali…tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.
Orbene, in ordine a tale infermità questo TAR ha disposto verificazione ad opera del Primario Cardiologo dell’Ospedale S. Martino di Genova il quale, riunita tutta la documentazione sanitari fornita dalla ricorrente, ha concluso: “Ritengo pertanto che la condizione cardiologica complessiva della sig.ra OMISSIS sia correlabile in via concausale a dipendenza da causa di servizio”
Si rammenta questa vicenda in fatto non per suggerire a parte ricorrente gli ulteriori passi da intraprendere, quando riceverà, secondo le statuizioni della presente sentenza, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, ma per rimarcare con un esempio che il ritenere dovuti,da parte della P.A., gli oneri prescritti dall’art. 10 bis della L. n. 241/90 non obbedisce a mere ragioni formali, pur prescritte dalla legge, ma anche a ragioni di sostanza.
Il ricorso pertanto, assorbita ogni altra censura, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per l’inosservanza del preliminare onere dell’amministrazione di comunicare le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, ai fini di una nuova pronunzia del Comitato di verifica per le cause di servizio, se sollecitata dalla parte ricorrente.
Per il resto rimangono salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Le spese possono essere compensate, considerato l’ampio e controverso dibattito giurisprudenziale sulle questioni oggetto dl contendere.
Rimangono a carico dell’amministrazione le spese di perizia che vanno liquidate in € 1386,88, di cui € 1.000 per onorari, che si ritengono di liquidare integralmente, data l’alta qualificazione del medico incaricato, e il resto come dovuto rimborso di spese ed IVA, come da distinta agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, di conseguenza, annulla gli atti oggetto di gravame.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2012

Re: causa di servizio

Inviato: dom feb 19, 2012 11:12 am
da panorama
Tar Toscana sede di Firenze

Questo collegamento io non lo sapevo e penso che anche tanti altri. Menomale che leggo sempre.
"Che la sindrome ansioso-depressiva è posta in collegamento alla ipoacusia".
Sono contento per il collega della Marina che ha fatto ricorso ed ha ottenuto ciò che vollega: "GIUSTIZIA"

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N. 00339/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 561 del 2005, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, n. 40;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del decreto n. … CP/N, emesso in data 22 novembre 2004, notificato all'odierno ricorrente in data 13 gennaio 2005, con il quale il Ministero della Difesa, in persona del Direttore dell'epigrafata Divisione, ha respinto l’istanza di equo indennizzo presentata in data 2 maggio 2003;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento illegittimo, comunque presupposto, connesso o conseguente il Decreto, ancorchè incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. OMISSIS, premesso di aver prestato servizio come sottufficiale della Marina Militare presso la Capitaneria di Porto di OMISSIS dal settembre 1989 al gennaio 2003, e di aver ottenuto il riconoscimento con decreto n. 206 del giorno 11 marzo 1997 della dipendenza da causa di servizio, con liquidazione di equo indennizzo, della patologia di “ipoacusia neurosensoriale (a sede cocleare) pantonale bilaterale simmetrica di grado medio elevato”, impugna in questa sede il decreto in epigrafe indicato, con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione di equo indennizzo per aggravamento. Il gravato provvedimento ha respinto l’istanza del ricorrente in quanto presentata oltre il quinquennio dalla originaria concessione dell’equo indennizzo, in violazione quindi del disposto di cui all’art. 14, comma 4, del DPR n. 461 del 2001.
Nei confronti dell’atto impugnato il ricorrente articola la seguente complessa censura: “Violazione di legge (specificamente delle disposizioni di cui agli artt, 2, primo e terzo comma, 3, 5, 6 14 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461) ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche della violazione delle norme sul giusto procedimento, dell’insufficienza di istruttoria e di travisamento dei fatti”. In particolare il ricorrente evidenzia che l’Amministrazione ha ritenuto tardiva la domanda di aggravamento della menomazione precedentemente riconosciuta come dipendente da causa di servizio, ritenendo che la relativa istanza sia stata presentata solo in data 2 maggio 2003, laddove invece il ricorrente medesimo evidenzia di avere proposto la necessaria domanda amministrativa in data 19 e poi 20 settembre 2002.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011, e sentiti i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
La censura è fondata, nei termini di seguito evidenziati.
È pacifico tra le parti che il ricorrente, militare della Marina Militare, ha ottenuto il riconoscimento di causa di servizio, con liquidazione di equo indennizzo, con decreto 11 marzo 1997, n. 206, a lui notificato in data 4 ottobre 1997, per “ipoacusia neurosensoriale”, dovuta alla prolungata prestazione di servizio, in assenza di protezione, in ambiente con elevata rumorosità (sala macchine e plancia comando di motovedetta della Capitaneria di Porto).
In seguito sono insorti a carico del OMISSIS stati depressivi e disadattativi determinati da acufeni bilaterali e lo stesso ha chiesto l’aggravamento della già riconosciuta dipendenza da causa di servizio.
La tesi dell’Amministrazione – che ha respinto la domanda di aggravamento - è che la stessa sia tardiva, in quanto proposta il 2 maggio 2003 e quindi oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 14, comma 4, del DPR 29 ottobre 2001, n. 461, quest’ultimo scadente il 4 ottobre 2002, prendendo come dies a quo il 4 ottobre 1997, data di notifica al ricorrente del decreto n. 206 del 1997.
Il ricorrente contesta la tardività posta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento di rigetto, evidenziando come egli aveva già avanzato la domanda di riconoscimento con proprie istanze del 19 settembre 2002 e del 20 settembre 2002. Le richiamate istanze (versate in atti sub all. 11 e 12 del ricorrente) evidenziano la richiesta del OMISSIS di visita medica “per la patologia <ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale con acufeni> (istanza presentata il 19.9.2002) e la richiesta di equo indennizzo per <sindrome ansioso depressiva come contratta in servizio> (istanza del 20 settembre 2002). In data 2 maggio 2003 il ricorrente ha poi riproposto la domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione nelle sue difese, le due istanze del settembre 2002 (quindi nel termine quinquennale), soprattutto se lette congiuntamente, appaiono idonee a configurare – ancorché non in termini di rigido formalismo ma in una lettura sostanzialistica – una istanza di liquidazione di equo indennizzo che si correla a quella già ottenuta e che si qualifica quindi come richiesta di aggravamento. La lettura congiunta evidenzia infatti che la sindrome ansioso-depressiva è posta in collegamento alla ipoacusia, quest’ultima già riconosciuta dipendente da causa di servizio e fatta oggetto di riconoscimento di equo indennizzo.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso merita accoglimento, avendo errato l’Amministrazione nel respingere in limine la istanza del ricorrente per tardività; salvi restando, naturalmente, gli ulteriori provvedimenti amministrativi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che liquida in € 2.000,00 oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2012

Re: causa di servizio

Inviato: mer feb 22, 2012 10:30 am
da panorama
Ha questo collega non è stata riconosciuta la causa di servizio per infortunio avvenuto c.d. “in itinere” a seguito di:
- mentre si accingeva a scendere nel box della sua abitazione per prendere l’autovettura e recarsi sul posto di lavoro e a causa della forte nevicata che imperversava in quel momento e del ghiaccio che si era formato durante la notte ai bordi della stessa, scivolava e cadeva rovinosamente a terra;

IL COMITATO ha precisato:
- Il Comitato ha però ritenuto che l’infermità oggetto della richiesta di riconoscimento non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio “… in quanto l’evento è accaduto all’interno della proprietà privata del dipendente (tale dovendosi intendere, per costante giurisprudenza, anche quella condominiale) e quindi al di fuori della tutela derivante dall’incidente in itinere, che copre il più breve percorso dalla propria abitazione (e quindi dall’ingresso nella pubblica via) al luogo di lavoro”.

ED HA MOTIVATO:
i principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione di cui alla sentenza in data 9 giugno 2003 n. 9211 in un caso analogo a quello in esame, ancorché con riferimento all’indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” nell’ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro -, ha affermato e ribadito che tale infortunio “in itinere” non è configurabile, oltre che nell’ipotesi di infortunio subìto dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora), anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l’indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all’art. 12 del D. lgs. 23.02.2000 n. 38) presuppone che l’infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune proprietà del lavoratore assicurato).

PER TUTTI ecco il Parere espresso dal CdS a seguito del ricorso straordinario al PDR.

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Numero 00782/2012 e data 21/02/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 01547/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa comando generale dell'arma dei carabinieri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, appuntato dell’Arma dei C.C., per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto n. …../10 del 30.07.2010 del Comando Generale dell’Arma di rigetto della domanda di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. …../F/RS in data 22.03.2011, trasmessa con nota prot. n. …../F/RS del 7.4.2011, pervenuta il giorno 18 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Comando Generale dell’Arma dei C.C.) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con domanda presentata il 23.04.2009 l’appuntato scelto dei C.C. OMISSIS chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per un infortunio occorsogli in data 7 gennaio 2009 mentre si accingeva a prelevare l’autovettura dal proprio garage per recarsi in servizio e dal quale era derivata una “distorsione ginocchio sx trattata artrosi con meniscect. sel. lat. e regolarizzaz. LCA”.
Con verbale mod. B n. … in data 29.09.2009, la C.M.O. di Milano giudicava l’infermità ascrivibile alla tab. “B”.
Nell’adunanza n. …/2010 del 23.7.2010, il Comitato di Verifica per le cause di servizio esprimeva il parere che l’infermità in discorso “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
Con decreto n. …./10 emesso in data 30.07.2010 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in conformità al richiamato parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, rigettava la domanda dell’appuntato scelto OMISSIS.
Avverso tale decreto, notificatogli in data 11 ottobre 2010, insorgeva quest’ultimo, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 25.01.2011 e spedito all’Amministrazione - in plico racc.to A/R – il 27.01.2001, a sostegno del quale lamentava, sostanzialmente, che il Comitato di verifica non avesse considerato le lesioni in questione come conseguenti ad infortunio avvenuto “in itinere”.
Con articolata relazione in data 7 aprile 2010, pervenuta il 18 aprile successivo, il Ministero della Difesa (Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri), sosteneva anche con richiamo alla giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione, l’infondatezza del ricorso di cui concludeva il rigetto, unitamente all’istanza cautelare.
IN DIRITTO:
L’impugnata determinazione di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità descritta nell’istanza medesima e di concessione di equo indennizzo, presentata il 23.04.2009 dall’appuntato scelto dei C.C. OMISSIS, risulta motivata “ob relationem” col parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) che nell’adunanza n. …/2010 del 23.7.2010 ha espresso il parere che l’infermità “Distorsione ginocchio sx trattata artrosc. come meniscect. sel. lat. e regolarizzaz. LCA” non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
Di ciò ha mostrato di essere ben consapevole il ricorrente, il quale ha appuntato le sue censure proprio contro tale parere, a suo avviso sostanzialmente affetto da difetto di istruttoria e di motivazione per avere il Comitato erroneamente escluso che le lesioni sofferte fossero conseguenza di infortunio “in itinere”, in quanto occorsogli in data 7 gennaio 2008 nel tragitto abitazione-posto di lavoro.
Il Comitato non ha posto in discussione che l’infortunio occorso all’appuntato scelto OMISSIS fosse avvenuto effettivamente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal militare nella relazione di servizio datata 23 aprile 2009 – cioè alle ore 7,40 del giorno 7 gennaio 2009, mentre si accingeva a scendere nel box della sua abitazione per prendere l’autovettura e recarsi sul posto di lavoro e a causa della forte nevicata che imperversava in quel momento e del ghiaccio che si era formato durante la notte ai bordi della stessa, scivolava e cadeva rovinosamente a terra, circostanze sostanzialmente confermate dal “rapporto sul fatto in merito alle lesioni riportate ...” dal militare (n. …/3-6 prot. in data 27 aprile 2010 a firma del Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri “Lombardia”, ancorché in quest’ultimo si afferma che il OMISSIS “si accingeva a scendere, tramite la scala di servizio, nel <<cortile>> della propria abitazione”) e non “nel box …” come dichiarato dall’interessato nella richiamata “relazione di servizio”.
Il Comitato ha però ritenuto che l’infermità oggetto della richiesta di riconoscimento non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio “… in quanto l’evento è accaduto all’interno della proprietà privata del dipendente (tale dovendosi intendere, per costante giurisprudenza, anche quella condominiale) e quindi al di fuori della tutela derivante dall’incidente in itinere, che copre il più breve percorso dalla propria abitazione (e quindi dall’ingresso nella pubblica via) al luogo di lavoro”.
Nessun difetto di istruttoria e/o di motivazione può essere imputato al parere così espresso dal Comitato, che l’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 individua quale unico organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo sulla dipendenza o meno di una infermità da causa di servizio, attraverso una valutazione medico legale frutto di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione delle circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (per tutte: C.d.S. SEZ. I, 7.6.2010 n. 15708; SEZ. II, 11.5.2011 n. 04895/2010 e SEZ. III, 19.05.2009 n. 1042).
Ipotesi che non sussistono nel caso concreto, avendo il Comitato dato atto, attraverso congrua motivazione, delle ragioni del proprio convincimento, espresso “… dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
Come rileva il Ministero riferente, però, il ricorrente si limita a dolersi che il Comitato abbia sostanzialmente ritenuto la patologia denunciata non riconducibile ad infortunio avvenuto “in itinere” pur in presenza, ad avviso del OMISSIS, dei presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sussistenza di siffatto infortunio (“in itinere”).
Neppure sul punto può seguirsi il ricorrente avendo il Comitato fondato il contestato giudizio di non dipendenza sul rilievo che “… l’evento è accaduto all’interno della proprietà del dipendente (tale dovendosi intendere, per costante giurisprudenza, anche quella condominiale) e quindi al di fuori della tutela derivante dall’incidente in itinere, che copre il più breve percorso dalla propria abitazione (e quindi all’ingresso nella pubblica) via al logo di lavoro”.
Appare evidente che, così motivando la propria determinazione di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione il Comitato di Verifica ha applicato al caso concreto i principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione in un caso analogo a quello in esame.
Con sentenza in data 9 giugno 2003 n. 9211, infatti, richiamata anche dalla relazione istruttoria del Ministero della Difesa a sostegno della legittimità del contestato parere, la Suprema Corte – ancorché con riferimento all’indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” nell’ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro -, ha affermato e ribadito che tale infortunio “in itinere” non è configurabile, oltre che nell’ipotesi di infortunio subìto dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora), anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l’indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all’art. 12 del D. lgs. 23.02.2000 n. 38) presuppone che l’infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune proprietà del lavoratore assicurato).
Ritiene la Sezione che i richiamati principi, da cui non vi è motivo di discostarsi, siano stati correttamente e legittimamente applicati dal Comitato di verifica con riguardo al procedimento di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio, attivato dal dipendente con domanda del 23.04.2009 anche ai fini della concessione dell’equo indennizzo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso non trova possibilità di accoglimento e va, conclusivamente, respinto unitamente all’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto unitamente all’istanza cautelare.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO

Re: causa di servizio

Inviato: sab mar 24, 2012 11:54 pm
da panorama
Per notizia.

Ricorso straordinario al PDR.

Il CdS specifica che:

1)- Ai fini dell’ammissibilità del presente gravame occorre tuttavia prendere in considerazione la sola istanza volta ad ottenere l’equo indennizzo, perché le questioni afferenti alla pensione privilegiata rientrano nella giurisdizione della corte dei conti.

2)- Quanto all’equo indennizzo, l’art. 169, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 29/12/1973 n. 1092 sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato dispone che la richiesta di equo indennizzo debba riguardare una menomazione dell’integrità psico-fisica che si sia manifestata entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ed eziopatogenesi non definita o idiomatica.
Il legislatore, dunque, nella sua discrezionalità, ha individuato un arco temporale di cinque anni dal congedo entro cui poter formulare l’istanza di equo indennizzo, giustificandosi verosimilmente tale limitazione temporale sulla base della considerazione - del tutto ragionevole - che decorso il predetto quinquennio il nesso eziologico tra le infermità sofferte e l’attività di servizio risulti così sfumato da essere evanescente e, pertanto, impossibile da provare.

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Numero 01399/2012 e data 21/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 02125/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS ed ivi residente, contro la nota ministeriale 3 settembre 2009 n. 167313, di rigetto delle istanze di equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria per infermità.

LA SEZIONE
Vista la relazione 15 aprile 2010 prot. n. …… 26/01/2010 con la quale il ministero della difesa, direzione generale per le pensioni militari e il collocamento lavoro, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso sopra indicato;
OMISSIS.

Premesso:
Con istanza del 2.12.2004 l’odierno ricorrente, soldato in congedo OMISSIS, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità: “lesioni alla testa in seguito a caduta”, nonché la pensione privilegiata e l’equo indennizzo.
Con decreto n. …. del 12.5.2006, la competente divisione pensionistica del ministero della difesa respingeva l’istanza di pensione privilegiata ordinaria perché, tra l’altro, intempestiva in quanto prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data del congedo (24.9.1993).
Con nota 3.9.2009 n. ….. il ministero ha dichiarato di non avviare il procedimento per la concessione dell’equo indennizzo, perché l’infermità non era stata accertata e la richiesta era stata presentata dopo i cinque anni dal collocamento in congedo; e ha dichiarato inammissibile la domanda di pensione privilegiata, già respinta col decreto 12 maggio 2006 n. …..
Tale nota viene impugnata dal signor OMISSIS con il ricorso straordinario in esame.
Il ministero eccepisce l’inammissibilità per genericità e, nel merito, conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Considerato:
In via preliminare deve esaminarsi l’eccezione formulata dal ministero della difesa, d’inammissibilità del ricorso perché generico e privo dell’indicazione dei vizio di legittimità lamentati.
L’eccezione è infondata, perché dal ricorso, sia pur redatto in maniera estremamente sintetica, è possibile comprendere le censure dedotte a carico dell’atto impugnato, ricavabili dal complesso degli elementi riportati nel contesto del medesimo gravame.
Tanto premesso, il ricorso è, però, infondato nel merito.
Con la citata istanza del 2/12/2004 il ricorrente ha richiesto contestualmente la concessione dei benefici della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo.
Ai fini dell’ammissibilità del presente gravame occorre tuttavia prendere in considerazione la sola istanza volta ad ottenere l’equo indennizzo, perché le questioni afferenti alla pensione privilegiata rientrano nella giurisdizione della corte dei conti.
Quanto all’equo indennizzo, l’art. 169, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 29/12/1973 n. 1092 sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato dispone che la richiesta di equo indennizzo debba riguardare una menomazione dell’integrità psico-fisica che si sia manifestata entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ed eziopatogenesi non definita o idiomatica.
Il legislatore, dunque, nella sua discrezionalità, ha individuato un arco temporale di cinque anni dal congedo entro cui poter formulare l’istanza di equo indennizzo, giustificandosi verosimilmente tale limitazione temporale sulla base della considerazione - del tutto ragionevole - che decorso il predetto quinquennio il nesso eziologico tra le infermità sofferte e l’attività di servizio risulti così sfumato da essere evanescente e, pertanto, impossibile da provare.
Nel caso in esame il ricorrente, congedato il 24.9.1993, come si evince dal foglio matricolare, ha presentato l’istanza in data 2.12.2004, ben oltre il termine di cinque anni.
Per quanto poi concerne l’avvio d’ufficio del procedimento appare opportuno precisare che l’obbligo in tal senso per l’Amministrazione riguarda esclusivamente il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non anche il procedimento dell’equo indennizzo, e nella specie detta infermità non risulta essere stata accertata sotto il profilo della sua dipendenza da causa di servizio durante il servizio militare, non rientrando tra le ferite o lesioni dovute a straordinarie cause morbifiche, per le quali, ai sensi del regio decreto 15.4.1928 n. 1024, è prevista l’iniziativa d’ufficio.
Occorre, infatti, precisare che attualmente sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di avviare il procedimento di accertamento della dipendenza quando in base ai dati in possesso risulti che « un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale. L’Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato » (art. 3, comma 1, del decreto del presidente della repubblica sul procedimento di riconoscimento delle cause di servizio 29 ottobre 2001 n. 461).
Tale è l’attuale disposto dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001; mentre i previgenti articoli 4 del d.P.R. 20 aprile 1994 n. 349 e 36 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - in vigore alla data dell’insorgenza dell’infermità (1993) - facevano riferimento, invece, solamente a cause morbigene espressamente qualificate come «straordinarie».
In base alle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere respinto perché infondato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Russo Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini

Re: causa di servizio

Inviato: dom mar 25, 2012 4:35 pm
da panorama
Diniego del riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio nonchè per la mancata concessione dell’equo indennizzo;

1)- E' stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da cause di servizio, nonché la concessione del beneficio dell’equo indennizzo per l’infermità “IMA con arresto cardiocircolatorio, coma post-anossico con secondaria encefalopatia e successivo exitus”, che ha provocato il decesso del coniuge, al fine di ottenere la pensione privilegiata e l’equo indennizzo.

2)- La deducente afferma che l’infarto che ha causato il decesso del marito sarebbe stato provocato dall’attività lavorativa espletata dal de cuius nel corso della carriera, e che la richiesta di riconoscimento sarebbe stata inizialmente accettata dalla CMO di Torino e in seconda battuta rifiutata a Roma.

3)- L’amministrazione eccepisce che, per effetto del nuovo regolamento vigente (DPR 29 ottobre 2001, n.461/2001), la CMO è competente a pronunciarsi in via esclusiva sulla classificazione della malattia, mentre Il CVCS , è l’unico organo abilitato ad accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta.

Giusta riflessione del Consiglio di Stato che afferma:

4)- Ciò premesso la Sezione ritiene che le considerazioni svolte dall’amministrazione sembrano seguire clausole di stile che mal riflettono il caso di specie, tenuto conto dei numerosi servizi, con piantonamenti diurni e notturni, svolti dal sostituto commissario OMISSIS in condizioni di grave disagio e difficoltà, che potrebbero aver causato l’infermità che ha portato al decesso l’interessato, come si potrebbe supporre sulla base del verbale della CMO di Torino.

5)- In effetti, il provvedimento di rigetto (omissis....) non sembra aver tenuto conto sufficientemente del rapporto informativo sui servizi prestati dall’interessato.

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Numero 01367/2012 e data 20/03/2012 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 novembre 2011

NUMERO AFFARE 04516/2010

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, vedova del sostituto commissario della polizia di stato OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento di diniego del riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio nonchè per la mancata concessione dell’equo indennizzo;

LA SEZIONE

Vista la relazione 333-A/UC/9702-B/1874/EI del 5 ottobre 2010, con la quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

premesso e considerato:
con atto presentato in data 5 marzo 2010, la Sig.ra OMISSIS (vedova del sostituto commissario della polizia di Stato OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del decreto ministeriale n. 3366/09/N del 31 agosto 2009 notificato il 12 novembre 2009 con cui è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da cause di servizio, nonché la concessione del beneficio dell’equo indennizzo per l’infermità “IMA con arresto cardiocircolatorio, coma post-anossico con secondaria encefalopatia e successivo exitus”, che ha provocato il decesso del coniuge, al fine di ottenere la pensione privilegiata e l’equo indennizzo.
In via pregiudiziale l’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nella parte in cui appare espressamente volto a richiedere “ di poter ottenere la pensione privilegiata”, in quanto trattasi di materia devoluta alla Corte dei Conti, con la precisazione che il decreto impugnato non ha in realtà disposto alcun diniego di concessione della pensione privilegiata ordinaria.
Nel merito l’amministrazione fa presente che, nel corso dell’istruttoria, il comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n…./2008. in data 9 giugno 2008, dopo aver esaminato l’intera documentazione amministrativo-sanitaria relativa alla pratica del ricorrente (comprensiva del p.v. della C.M.O di Torino) e corredata tra l’altro dai rapporti informativi, dal foglio matricolare dell’interessato e dalla documentazione di parte, dichiarava che:
l’infermità “IMA con arresto cardiocircolatorio, coma post-anossico con secondaria encefalopatia e successivo exitus” non può riconoscersi dipendente da causa di servizio.
In conformità al predetto motivato parere n…./2008, obbligatorio, vincolante e insurrogabile per l’amministrazione, è stato emesso il d.m 3366/09/N, notificato all’interessata in data 12 novembre 2009.
Contro il predetto provvedimento la ricorrente ha proposto il presente ricorso straordinario, cui ha fatto seguito in data 11 marzo 2010 una lettera indirizzata a “l’ufficio presidenziale della polizia di Stato, presso il palazzo del Quirinale”, chiedendo la concessione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo per l’infermità che ha condotto a morte il coniuge.
In particolare la deducente afferma che l’infarto che ha causato il decesso del marito sarebbe stato provocato dall’attività lavorativa espletata dal de cuius nel corso della carriera, e che la richiesta di riconoscimento sarebbe stata inizialmente accettata dalla CMO di Torino e in seconda battuta rifiutata a Roma.
L’amministrazione eccepisce che, per effetto del nuovo regolamento vigente (DPR 29 ottobre 2001, n.461/2001), la CMO è competente a pronunciarsi in via esclusiva sulla classificazione della malattia, mentre Il CVCS , è l’unico organo abilitato ad accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta.
Nel caso di specie, il comitato di verifica, dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti, è giunto alla conclusione che l’attività espletata dall’interessato non può essere ritenuta idonea a agire in senso causale o concausale efficiente e determinante sulla infermità sopra menzionate.
Ciò premesso la Sezione ritiene che le considerazioni svolte dall’amministrazione sembrano seguire clausole di stile che mal riflettono il caso di specie, tenuto conto dei numerosi servizi, con piantonamenti diurni e notturni, svolti dal sostituto commissario OMISSIS in condizioni di grave disagio e difficoltà, che potrebbero aver causato l’infermità che ha portato al decesso l’interessato, come si potrebbe supporre sulla base del verbale della CMO di Torino del 31 ottobre 2006 n. ACOMM……..
In effetti, il provvedimento di rigetto, pur essendo stato adottato dall’amministrazione dopo avere acquisito e/o posti in essere tutti gli atti endoprocedimentali all’uopo necessari (foglio matricolare, rapporti informativi, pp.vv della C.M.O), sulla base dei quali il C.V.C.S ha emesso il proprio parere, non sembra aver tenuto conto sufficientemente del rapporto informativo sui servizi prestati dall’interessato, di cui all’allegato 9 della documentazione trasmessa dall’amministrazione con la nota citata in epigrafe.
Sussiste pertanto il dedotto vizio di difetto di una motivazione concreta e puntuale, riferita al caso di specie. Sicché il provvedimento va annullato. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione vorrà adottare, ma tenendo conto del predetto allegato n.9 e previa eventuale acquisizione di ulteriore parere, valutando e motivando concretamente e specificamente la sussistenza o meno di un nesso, anche sotto il profilo concausale, tra l’infermità sofferta dall’interessato e il servizio prestato nel corso della sua carriera.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Filippo Patroni Griffi




IL SEGRETARIO

Re: causa di servizio

Inviato: mar mar 27, 2012 8:55 am
da panorama
Sentenza del Tar sede di Catanzaro su "Cardiopatia ischemica".

PREMESSO:
1)- Il ricorrente, in seguito a ricovero in terapia intensiva per cardiopatia ischemica contratta durante l’attività di servizio, è stato giudicato dalla competente C. M. O. non idoneo permanentemente al servizio militare.

IL TAR HA PRECISATO CHE:

2)- Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, anche sulla scorta di autorevole e condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato.

3)- Il massimo organo di giustizia amministrativa, in occasione di controversia analoga alla presente, ha statuito che “l'esistenza di un carattere endogeno della cardiopatia ischemica o la predisposizione ad essa non possono essere considerati di ostacolo all'eventuale riconoscimento della causa di servizio, dovendosi poter escludere con certezza che il servizio abbia provocato l'episodio acuto (fattispecie relativa a dipendente soggetto a cardiopatia coronarica e infarto del miocardio)” (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 09 dicembre 2009 , n. 769).

4)- Nella fattispecie, la dipendenza da causa di servizio è stata negata dal comitato di verifica con la motivazione che l’infarto sarebbe stato “favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull’insorgenza e decorso della quale il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo causale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità.”

5)- La motivazione appare già viziata laddove si nega, genericamente, la rilevanza delle condizioni lavorative del militare, senza darsi carico di verificare, in capo al medesimo, la concreta esistenza di fattori soggettivi di rischio (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 25 luglio 2006 , n. 4624) e senza individuare, in concreto, quali siano i fattori di rischio individuale che avrebbero determinato l’episodio morboso, escludendo categoricamente ogni concausa riconducibile al servizio militare.

RIFLESSIONE MIA PERSONALE:
Ma come si fa ha negare un DIRITTO al militare che espleta servizio per lo Stato in presenza di validi elementi e che fa l'Amministrazione? Si adegua al parere del Comitato di Verifica anzichè prendere le DIFESE del proprio personale. Mi chiedo a questo punto dove sta la Tutela del personale. Dove siamo arrivati, ma è proprio vero allora che siamo soltanto dei numeri e non delle persone.
Cmq., auguri al collega e che stia sempre bene di salute.

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N. 00305/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 987 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Limardo, con domicilio eletto presso Giuseppe Talarico in Catanzaro, via Cantafio,33;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento
del decreto n. …./09 del Comando generale carabinieri di rigetto della domanda di RICONOSCIMENTO DELLA INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO e concessione equo indennizzo;
della delibera del comando generale carabinieri del 23.10.2008;
del parere del comitato di verifica cause di servizio n. …./2008 del 24.3.2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il Carabiniere ricorrente, in seguito a ricovero in terapia intensiva per cardiopatia ischemica contratta durante l’attività di servizio, è stato giudicato dalla competente C. M. O. non idoneo permanentemente al servizio militare.
Avendo chiesto il riconoscimento della dipendenza della suddetta infermità da causa di servizio, si è visto rigettare la domanda con il provvedimento impugnato del 4.5.2009, adottato su conforme parere del comitato di verifica per le cause di servizio.
Avverso il suddetto provvedimento, oltre che contro gli altri atti impugnati, di rilievo esclusivamente endoprocedimentale, e quindi non direttamente impugnabili, ma censurabili al solo fine di dedurre l’illegittimità derivata del provvedimento finale, viene articolato un unico motivo di ricorso, sostanzialmente volto a dimostrare l’eccesso di potere per erroneità della motivazione.
L’Amministrazione statale si è costituita con memoria di stile e mediante la presentazione di documenti.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, anche sulla scorta di autorevole e condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Il massimo organo di giustizia amministrativa, in occasione di controversia analoga alla presente, ha statuito che “l'esistenza di un carattere endogeno della cardiopatia ischemica o la predisposizione ad essa non possono essere considerati di ostacolo all'eventuale riconoscimento della causa di servizio, dovendosi poter escludere con certezza che il servizio abbia provocato l'episodio acuto (fattispecie relativa a dipendente soggetto a cardiopatia coronarica e infarto del miocardio)” (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 09 dicembre 2009 , n. 769).
Nella fattispecie, la dipendenza da causa di servizio è stata negata dal comitato di verifica con la motivazione che l’infarto sarebbe stato “favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull’insorgenza e decorso della quale il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo causale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità.”
La motivazione appare già viziata laddove si nega, genericamente, la rilevanza delle condizioni lavorative del militare, senza darsi carico di verificare, in capo al medesimo, la concreta esistenza di fattori soggettivi di rischio (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 25 luglio 2006 , n. 4624) e senza individuare, in concreto, quali siano i fattori di rischio individuale che avrebbero determinato l’episodio morboso, escludendo categoricamente ogni concausa riconducibile al servizio militare.
Va inoltre rilevato che il rapporto informativo sottoposto dall’Arma al comitato di verifica, nel quale sono descritti i servizi prestati dal carabiniere prima della patologia, indica una serie di elementi che non sembrano essere stati adeguatamente valutati dal comitato allorquando è stato escluso, con certezza, che il servizio non abbia avuto alcun ruolo sull’insorgenza e sul decorso della malattia.
Risulta, infatti, dal rapporto informativo redatto dall’Amministrazione resistente che l’interessato ha prestato servizio in zone disagiate (OMISSIS), che il servizio si è protratto dalle 6 alle 12 ore giornaliere, in condizioni climatiche di freddo umido d’inverno e di caldo afoso d’estate, che per la particolarità dei servizi, a volte, i pasti non venivano consumati regolarmente e che il servizio esterno, a volte, era disagevole, logorante e causa di stress.
Ed è appunto l'assenza di uno specifico approfondimento istruttorio sul punto, che induce il Collegio a ritenere il provvedimento impugnato viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione.
Nella riedizione del potere vorrà l'amministrazione informare il proprio operato all'insegnamento per cui in mancanza di una prova certa in ordine alla dipendenza di un'infermità da causa di servizio è necessario che il richiesto nesso causale o concausale si fondi su un elevato grado di probabilità (Consiglio Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2324).
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio, valutata la natura del vizio invalidante, devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Antonio Andolfi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2012

Re: causa di servizio

Inviato: mar mar 27, 2012 3:05 pm
da panorama
Autorizzazione a risiedere in Comune diverso e incidente in itinere.

Il Tar di Ancona a seguito di istanza di Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta a seguito di incidente automobilistico per recarsi in ufficio ha detto che:

1)- Il ricorso, affidato ad un’unica ed articolata censura di violazione dell’art. 64 del DPR n. 1092/1973 nonché di eccesso di potere sotto svariati profili, è fondato e va accolto.

2)- Al riguardo va osservato che, al momento dell’incidente, era applicabile l’art. 12 del DPR n. 3/1957, che prescrive all’impiegato di risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio, salva la possibilità di essere autorizzato a risiedere altrove.

3)- A giudizio del Collegio, una volta autorizzata, da parte dell’amministrazione, la residenza in altro luogo, non si intravedono ragioni per escludere la tutela di cui gode il dipendente quando si reca al lavoro, come non si intravedono disposizioni che subordinano detta autorizzazione alla traslazione del rischio “in itinere” dall’amministrazione al lavoratore.

4)- Del resto la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che rientra nella nozione di infortunio in itinere, quello occorso al pubblico dipendente debitamente autorizzato a risiedere fuori dalla sede di servizio (cfr. TAR Campania, Salerno, 25.10.2001 n. 1291; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14.2.1997 n. 246), mentre ha ripetutamente escluso tale nozione in assenza dell’autorizzazione.


5)- Va tuttavia osservato che, riguardo all’applicazione di quest’ultimo orientamento, per quanto non univoco (dovendosi comunque rilevare l’esistenza di pronunce secondo cui l'infortunio in itinere va riconosciuto anche in mancanza dell'autorizzazione in esame – cfr. TAR Lazio Sez. III, 4.10.2001 n. 8091), è stata recentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 12 del DPR n. 3/1957 dalla cui violazione (omessa richiesta dell’autorizzazione a risiedere fuori sede) deriva la legittimità del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità subita nel recarsi al lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30.6.2011 n. 3879).

6)- Nel caso specifico, la ricorrente era stata formalmente autorizzata a risiedere a San Benedetto del Tronto, quindi in un comune diverso da quello di servizio (Fermo). Di conseguenza, eventuali infortuni subiti lungo il tragitto San Benedetto-Fermo, avrebbero dovuto considerarsi “in itinere” (salvo l’intervento di fattori che escludono il nesso causale quali, ad esempio, la colpa o la negligenza nella conduzione dell’automezzo).

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N. 00196/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00932/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 932 del 1994, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Carbone, Daniela Carbone, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Cinelli in Ancona, via Matteotti, 74;

contro

I.N.P.S. di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Italo Pierdominici, con domicilio eletto presso Avv. Italo Pierdominici in Ancona, piazza Cavour, 21 -Sede Inps-;
per l'annullamento
DELLA DETERMINAZIONE DI RIGETTO ISTANZA TESA AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S. di Roma;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, dipendente INPS, impugna la determinazione del Commissario Straordinario dell’Istituto 17.2.1994 n. 20.. con cui veniva respinta la domanda per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (pregressa fattura amielica di ……..), sofferta a seguito di incidente automobilistico accaduto in data 7.9.1991 mentre la stessa si recava in ufficio (ubicato a Fermo).
Il diniego è motivato sul rilievo che, nonostante la ricorrente fosse stata autorizzata a risiedere nel Comune di San Benedetto del Tronto, aveva arbitrariamente fissato la dimora presso i suoceri in Comune di Montefiore dell'Aso (da cui era partita il giorno dell’incidente). Di conseguenza, non risiedendo nella località di servizio (Fermo), detto incidente non poteva considerarsi come avvenuto “in itinere”, poiché la scelta del dipendente di risiedere in località diversa non può comportare la traslazione sull’Istituto di eventuali rischi connessi alla scelta di un percorso diverso.
Si è costituito in giudizio l’INPS che eccepisce, in rito, l’improcedibilità del ricorso, poiché, medio tempore, il beneficio invocato è stato soppresso dall’art. 6 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011. Nel merito contesta comunque le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
All’udienza dell’8.3.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’eccezione dedotta dall’Amministrazione resistente è infondata.
Al riguardo è sufficiente osservare che l’intervenuta abrogazione non ha effetto retroattivo, facendo espressamente salvi i procedimenti instaurati su istanza di parte prima dell’entrata in vigore del decreto legge oltre a quelli instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima di tale data.
Nel caso specifico il procedimento veniva instaurato nell’anno 1992 e la vicenda non può dirsi ancora definitivamente conclusa, essendo pendente l’odierno giudizio.
3. Il ricorso, affidato ad un’unica ed articolata censura di violazione dell’art. 64 del DPR n. 1092/1973 nonché di eccesso di potere sotto svariati profili, è fondato e va accolto.
Al riguardo va osservato che, al momento dell’incidente, era applicabile l’art. 12 del DPR n. 3/1957, che prescrive all’impiegato di risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio, salva la possibilità di essere autorizzato a risiedere altrove.
A giudizio del Collegio, una volta autorizzata, da parte dell’amministrazione, la residenza in altro luogo, non si intravedono ragioni per escludere la tutela di cui gode il dipendente quando si reca al lavoro, come non si intravedono disposizioni che subordinano detta autorizzazione alla traslazione del rischio “in itinere” dall’amministrazione al lavoratore.
Del resto la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che rientra nella nozione di infortunio in itinere, quello occorso al pubblico dipendente debitamente autorizzato a risiedere fuori dalla sede di servizio (cfr. TAR Campania, Salerno, 25.10.2001 n. 1291; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14.2.1997 n. 246), mentre ha ripetutamente escluso tale nozione in assenza dell’autorizzazione.
Va tuttavia osservato che, riguardo all’applicazione di quest’ultimo orientamento, per quanto non univoco (dovendosi comunque rilevare l’esistenza di pronunce secondo cui l'infortunio in itinere va riconosciuto anche in mancanza dell'autorizzazione in esame – cfr. TAR Lazio Sez. III, 4.10.2001 n. 8091), è stata recentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 12 del DPR n. 3/1957 dalla cui violazione (omessa richiesta dell’autorizzazione a risiedere fuori sede) deriva la legittimità del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità subita nel recarsi al lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30.6.2011 n. 3879).
Nel caso specifico, la ricorrente era stata formalmente autorizzata a risiedere a San Benedetto del Tronto, quindi in un comune diverso da quello di servizio (Fermo). Di conseguenza, eventuali infortuni subiti lungo il tragitto San Benedetto-Fermo, avrebbero dovuto considerarsi “in itinere” (salvo l’intervento di fattori che escludono il nesso causale quali, ad esempio, la colpa o la negligenza nella conduzione dell’automezzo).
L’INPS contesta, altresì, la circostanza che l’infortunio sia accaduto invece su un percorso diverso, che partiva dal Comune di Montefiore dell'Aso dove la Sig.ra OMISSIS aveva stabilito, senza autorizzazione, la propria dimora.
Tale circostanza, a giudizio del Collegio, è tuttavia irrilevante.
Esaminando la carta stradale depositata in giudizio dalla stessa Amministrazione resistente, emerge che il Comune di Montefiore dell'Aso è situato circa a metà del tragitto Fermo-San Benedetto del Tronto, come il Comune di Massignano (luogo dove è avvenuto l’incidente).
L’INPS, peraltro, pur evidenziando che anche quest’ultimo Comune non si trova sulla litoranea, non fornisce tuttavia elementi per individuare, con certezza, il percorso più breve, nè per affermare che il tragitto Montefiore dell'Aso-Fermo (più corto) sia più pericoloso del tragitto San Benedetto del Tronto-Fermo (più lungo).
Sul punto va ricordato che, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio "in itinere", il criterio da seguire per verificare l'ammissibilità del percorso seguito, lungo il quale si sia in concreto verificato l'infortunio, non è quello dell'esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma quello della “manifesta divergenza” del concreto tragitto stesso (e, quindi, del luogo dove si verifica l'infortunio), rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e di arrivo considerati. Deve cioè essere rilevabile una macroscopica divergenza del tracciato prescelto da altro in astratto più breve, in una misura tale da non risultare ragionevolmente giustificabile, se non per dimostrate esigenze inerenti allo stretto raggiungimento del luogo di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25.9.2006 n. 5603).
4. L’impugnato diniego va quindi annullato. L’amministrazione dovrà pertanto riesaminare l’istanza tenendo conto di quanto sopra.
5. Nonostante la soccombenza il Collegio ritiene che sussistano giustificate ragioni, dovute alla complessità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2012

Re: causa di servizio

Inviato: gio apr 05, 2012 11:21 pm
da panorama
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.

1)- Per detta malattia è stata disposta una verificazione a cura del servizio di medicina legale dell’Università di Palermo, la cui relazione di consulenza ha concluso nel senso della dipendenza della patologia sofferta dal ricorrente da causa di servizio.

2)- La verificazione medico legale disposta dal collegio ha, infatti, dato il seguente esito:
“sulla base delle evidenze epidemiologiche e patogenetiche, nella fattispecie, in considerazione della anamnesi familiare negativa per quanto attiene la patologia ipertensiva e degli stress psichici a cui il signor OMISSIS è stato sottoposto nel corso degli ani lavorativi, appare evidente che questi possano assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante per il quadro ipertensivo poi sviluppato dal soggetto”.

Il Tar di Palermo ha accolto il ricorso.

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N. 00698/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 664 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati OMISSIS, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, via Brigata Verona, n. 6;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;

per l'annullamento

- del decreto n. …../N del 15 dicembre 2009, notificato il 2 febbraio 2010, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha rigettato l’istanza di riconoscimento da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità: “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”;
- del parere negativo espresso dal Ministero dell’Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. …../2006 del 10 dicembre 2007;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Viste le ordinanze presidenziali istruttorie n. 26 del 10 giugno 2006 e n. 8 del 28 gennaio 2011, eseguita l’11 marzo 2011;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere Aurora Lento;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 marzo 2012, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato:

FATTO

Con ricorso, notificato il 30 marzo 2010 e depositato il 21 aprile successivo, il signor OMISSIS, ispettore di polizia in servizio presso la ….…….., esponeva che, con istanza del 31 gennaio 2003, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”.
Con verbale del 9 giugno 2004 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di medicina legale di Palermo aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio tale patologia.
Il comitato di verifica per le cause di servizio, con verbale n. ……/2006 del 10 dicembre 2007, aveva espresso parere negativo, ritenendo l’infermità non dipendente da causa di servizio.
Con decreto n. …../N del 15 dicembre 2009, il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, conformandosi al parere da ultimo citato, aveva respinto l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi:
1) Illogicità del provvedimento impugnato. Assenza di obiettiva valutazione delle cause determinanti la patologia ipertensiva.
2) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta, carenza dei presupposti e sviamento.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza presidenziale n. 26 del 10 giugno 2006 (i cui termini sono stati prorogati con ordinanza n. 8 del 28 gennaio 2011) , è stata disposta una verificazione a cura del servizio di medicina legale dell’Università di Palermo, la cui relazione di consulenza, depositata l’11 marzo 2011, ha concluso nel senso della dipendenza della patologia sofferta dal ricorrente da causa di servizio.
In vista della udienza l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto che il ricorso, vinte le spese, fosse rigettato, poiché infondato.
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2012, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il decreto n. ……/N del 15 dicembre 2009, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha rigettato l’istanza di concessione dell’equo indennizzo presentata dal ricorrente (ispettore di polizia in servizio presso la …….) per la seguente infermità: “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”.
Va preliminarmente richiamato l’incontroverso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il sindacato giurisdizionale sui giudizi espressi in relazione a domande di dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti in costanza di servizio e/o di riconoscimento dell'equo indennizzo è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall'atto contestato evidenti vizi logici, desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione (per tutte Consiglio di Stato, IV, 16 ottobre 2009 , n. 6352).
Ciò premesso, il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
La verificazione medico legale disposta dal collegio ha, infatti, dato il seguente esito: “sulla base delle evidenze epidemiologiche e patogenetiche, nella fattispecie, in considerazione della anamnesi familiare negativa per quanto attiene la patologia ipertensiva e degli stress psichici a cui il signor OMISSIS è stato sottoposto nel corso degli ani lavorativi, appare evidente che questi possano assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante per il quadro ipertensivo poi sviluppato dal soggetto”.
Il ricorso va, pertanto, accolto e vanno poste a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, oltre a quelle della verificazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre a quelle della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012

Re: causa di servizio

Inviato: mer mag 30, 2012 9:08 am
da panorama
Da leggere poichè:

SENTENZA TRIBUNALE PESCARA - SEZIONE LAVORO -

- Il Tribunale ordinario di Pescara dichiarava che “il Sig. .... è affetto da sindrome ansioso–depressiva reattiva avente origine da causa di servizio e ascrivibile alla ottava categoria, tabella B, misura massima” e, per l’effetto, condannava il Ministero all’equo indennizzo nella misura di legge,oltre agli interessi da calcolarsi a far tempo dal 10 luglio 2002 e sino all’effettivo soddisfo.”.

- Successivamente la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto dal Ministero.

- Il collega poi si è rivolto al Tar per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale e della Corte d'appello passata ormai in giudicato.

- Il Tar Abruzzo ...... rigettava il ricorso ritenendo correttamente applicato alla fattispecie il citato art. 57 ( DPR 3.5.1957, n.686. ), in quanto l’infermità per ipertensione arteriosa, per la quale era stato in precedenza liquidato equo indennizzo, appartiene alla medesima categoria e non a categoria superiore della sindrome ansioso depressiva.

- Il collega poi si è rivolto al Consiglio di Stato per ottenere giustizia il quale il suo ricorso in Appello è stato accolto.

Per i fatti completi potete leggerli direttamente in sentenza.

Complimenti al collega per essere andato fino in fondo.

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N. 03111/2012REG.PROV.COLL.
N. 09994/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Squartecchia, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Sandro Marinelli in Roma, via Lombardia, n. 14;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00434/2011, resa tra le parti, concernente OTTEMPERANZA SENTENZA N. …/2006 TRIBUNALE PESCARA - SEZIONE LAVORO - RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’Avvocato Squartecchia e l’Avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con sentenza n. …/2006 del 16.01/ 24.06.2006, il Tribunale ordinario di Pescara dichiarava che “il Sig. OMISSIS è affetto da sindrome ansioso–depressiva reattiva avente origine da causa di servizio e ascrivibile alla ottava categoria, tabella B, misura massima” e, per l’effetto, condannava il Ministero all’equo indennizzo nella misura di legge,oltre agli interessi da calcolarsi a far tempo dal 10 luglio 2002 e sino all’effettivo soddisfo.”.
2. Con sentenza n. …/2007 10.05.2007, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto dal Ministero e la sentenza passava in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del 6.11.2007.
3. Con decreto 13.10.2010, n. …., il Ministero, in pretesa esecuzione della sentenza n. ../2006, revocava il DM 10.7.2002 di rigetto dell’istanza di equo indennizzo prodotta dal dipendente, e pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, respingeva la richiesta di equo indennizzo per difetto del presupposto di ascrivibilità alla categoria superiore della menomazione complessiva dell’integrità fisica, previsto dall’art. 57 del DPR 3.5.1957, n.686.
4. Il Sig. OMISSIS impugnava il detto decreto per violazione del giudicato ed il TAR Abruzzo, con la sentenza appellata n. 434/2011 del 12.5/19.7.2011, rigettava il ricorso ritenendo correttamente applicato alla fattispecie il citato art. 57, in quanto l’infermità per ipertensione arteriosa, per la quale era stato in precedenza liquidato equo indennizzo, appartiene alla medesima categoria e non a categoria superiore della sindrome ansioso depressiva. Affermava, inoltre, che «dal giudicato del Giudice del Lavoro non gravava un obbligo di facere talmente preciso e puntuale da far ritenere che l’esecuzione dello stesso dovesse concretizzarsi nell’adozione di un atto il cui contenuto fosse integralmente desumibile dalla sentenza. Il giudicato, imponeva un semplice vincolo alla successiva attività della p.a., ragion per cui il d.m. nella parte in cui viene rigettata la domanda di equo indennizzo correlata alla sindrome ansioso depressiva è da ritenersi assoggettabile all’ordinario regime di impugnazione.»
5. Il Sig. OMISSIS propone l’appello in esame, ribadendo l’elusione o violazione del giudicato: l’Amministrazione ha adottato a tre anni di distanza dal giudicato un atto esecutivo fondato su una norma e su circostanze di fatto che potevano essere portate all’attenzione del giudice ordinario nei due gradi di giudizio. Il titolo esecutivo va, pertanto, eseguito senza che possa opporsi eccezione che non sia stata fatta valere in giudizio.
6. Resiste l’Amministrazione intimata.
7. Alla Camera di Consiglio del 30 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO
1. L’appello merita accoglimento.
Non è condivisibile l’assunto del T.A.R., secondo il quale il giudice del lavoro non aveva stabilito, né avrebbe potuto farlo, «se la menomazione complessiva dell’integrità fisica derivante dalla seconda menomazione riconosciuta dipendente da fatto di servizio rientrasse o no in una delle categorie superiori a quella in base alla quale era stato liquidato il primo indennizzo, con conseguente accrescimento del beneficio economico per il dipendente”».
E’ evidente, invece, che, se la questione dell’esistenza di una pregressa liquidazione di equo indennizzo per altra infermità ( ipertensione) fosse stata tempestivamente sollevata dall’Amministrazione, nelle forme rituali, il Giudice avrebbe dovuto certamente statuire sul punto, accertando e dichiarando l’esistenza della nuova malattia e la sua dipendenza da causa di servizio in conformità alle risultanze di causa, ma respingendo la domanda di condanna al pagamento di un altro equo indennizzo.
Pertanto, in presenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che ha determinato una certa categoria di ascrivibilità dell’invalidità ed ha condannato il Ministero dell’Interno, in modo puntuale e senza equivoci, «al pagamento dell’equo indennizzo nella misura di legge, oltre agli interessi legali, da calcolarsi a far tempo dal 10 luglio 2002 e sino all’effettivo soddisfo», si è costituito un titolo esecutivo al quale l’Amministrazione non può sottrarsi adducendo circostanze mai dedotte.
Difatti, in materia di diritti soggettivi, il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia ( tra le tante, cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 ottobre 2011, n. 22520).
Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia mai dedotto fatti impeditivi della pretesa della parte ricorrente, in sede di giudizio di accertamento, il giudicato non può successivamente essere rimesso in discussione per il principio richiamato, secondo cui “copre il dedotto ed il deducibile”, determinando le conseguenti preclusioni processuali e ponendo vincoli alla successiva attività esecutiva (tra le tante, Consiglio Stato sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3385).

Pertanto, l’Amministrazione non può porre tali fatti a base di atti ulteriori che risultano nulli perché tendenti ad eludere il giudicato; così è nullo il Decreto Ministeriale n. …. del 13.10.2010, col quale in pretesa esecuzione della sentenza del G.O. è stato revocato il D.M. del 10.07.2002 (provvedimento di originario rigetto della domanda di equo indennizzo), riconoscendo che la sindrome ansioso depressiva sofferta dal OMISSIS è dipendente da causa di servizio, ma ”limitatamente alla richiesta di un nuovo indennizzo” ne è stato negato il pagamento “per difetto del presupposto dell’ascrivibilità a categoria superiore della menomazione complessiva dell’integrità fisica, previsto dal soprarichiamato art. 57 del D.P.R. 03.05.1957 n. 686”.
2. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, va annullata la sentenza appellata, con conseguente dichiarazione di nullità del D.M. n. …. del 13.10.2010, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a..

Va dichiarato, inoltre, l’obbligo dell’Amministrazione di dare ottemperanza al giudicato, corrispondendo all’interessato le somme dovute a titolo di equo indennizzo per l’infermità di cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio col giudicato di cui trattasi, con gli interessi di cui alla sentenza del Giudice ordinario, avvertendo che in caso di inerzia potrà essere richiesta la nomina di un Commissario ad acta.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.500,00 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado.
Dichiara la nullità del D.M. n. …. del 13.10.2010, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) cod.proc.amm..
Ordina al Ministero dell’Interno di dare ottemperanza al giudicato, mediante pagamento delle somme dovute a titolo di equo indennizzo per l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, con le modalità ivi indicate.

Condanna l’Amministrazione alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidandole in euro 3.500,00, oltre iva e cpa, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2012