mixmax ha scritto:Queste le norme. ...O divenuti p.n.i. al servizio...
Personalmente (Pol.Pen.) istanza fatta quasi tre mesi fa....silenzio assoluto!! Consigli?
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, con la denominazione di <<codice dell'ordinamento militare>>, e le altre disposizioni da esso espressamente
richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate.
Ai fini del presente decreto per <<codice>> si intende il codice di cui al presente comma.
2. Nulla e' innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento
civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Testo in vigore dal: 9-10-2010
Art. 1084
Personale militare che cessa dal servizio per infermità
1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e
ai volontari in ferma delle Forze armate,e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente
inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o
addestrative, e' attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della
competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato l'evento. La promozione e' attribuita
anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione
al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento
economico inferiore a quello in godimento, all'interessato e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il
trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.
Non mi sembra che il Codice dell'ordinamento militare sia applicabile al Corpo della Polizia Penitenziaria. Credo che la norma non sia applicabile nemmeno alla Guardia di Finanza, ma magari mi sbaglio.
Per la Polizia Penitenziaria potrebbe esserci tuttavia una norma in vigore che preveda analoghi benefici per le forze di polizia ad ordinamento civile.
Comunque il testo dell'art. 1084 in vigore dal 15 giugno 2016 - e a tutt'oggi - è il seguente:
Art. 1084 Personale militare che cessa dal servizio per infermità
1. Ai militari ((...)) deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e' attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.
Per i militari, se le circolari cui fate riferimento sono antecedenti e si esprimono in senso diverso dalla norma ad oggi in vigore ditegli pure di cestinarle. Il rifiuto, peraltro verbale, delle istanze è antidoveroso. E comunque esistono le PEC e le raccomandate.