INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Il diniego della indennità di trasferimento è motivato con riguardo alla distanza inferiore ai 10 km misurata tra i palazzi comunali dei due Comuni, distanza minima richiesta dall’art. 1 della legge 417/78 per il trattamento di missione.

IL TAR precisa:

1) - La norma sulla indennità di trasferimento (legge 86/01) richiede soltanto che si tratti di comuni diversi, senza occuparsi di distanze. Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (A.P. 7/99) ha riconosciuto la applicabilità in via analogica della norma sulle missioni, la quale per sede di servizio intende il centro abitato o “la località isolata” in cui ha sede l’ufficio (cfr. art. 1, comma 2, legge 417/78).

2) - Nel caso di specie la Stazione CC di provenienza ha sede in una frazione di Bagnacavallo (Villanova), distante 14 km dal municipio di Lugo, e 15 km dal Comando CC di Lugo cui il ricorrente è stato destinato.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.

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27/05/2013 201300393 Sentenza 1


N. 00393/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01397/2004 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2004, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Carla Rossi, Donatella Dalmonte, con domicilio eletto presso Carla Rossi in Bologna, Strada Maggiore 31;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Gen.Arma Carabinieri - Centro Naz.le Amministrativo;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 615/169-1 del 16/6/2004 con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Amministrativo ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente di concessione dell'indennità di trasferimento;

per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di trasferimento di cui alla L.29/3/2001 n. 86, a far data dal 9/4/2004, oltre a interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Si controverte sulla spettanza o meno della indennità di trasferimento ex lege 86/2001 al ricorrente OMISSIS, Carabiniere, trasferito dalla Stazione di Villanova di Bagnacavallo al Comando CC di Lugo (Ra).

Il diniego della indennità di trasferimento è motivato con riguardo alla distanza inferiore ai 10 km misurata tra i palazzi comunali dei due Comuni di Bagnacavallo e Lugo, distanza minima richiesta dall’art. 1 della legge 417/78 per il trattamento di missione.

La norma sulla indennità di trasferimento (legge 86/01) richiede soltanto che si tratti di comuni diversi, senza occuparsi di distanze. Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (A.P. 7/99) ha riconosciuto la applicabilità in via analogica della norma sulle missioni, la quale per sede di servizio intende il centro abitato o “la località isolata” in cui ha sede l’ufficio (cfr. art. 1, comma 2, legge 417/78).

Nel caso di specie la Stazione CC di provenienza ha sede in una frazione di Bagnacavallo (Villanova), distante 14 km dal municipio di Lugo, e 15 km dal Comando CC di Lugo cui il ricorrente è stato destinato.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto accertandosi per l’effetto la spettanza al ricorrente dell’indennità di trasferimento, previo annullamento del relativo diniego.

Spese compensate in via equitativa, atteso il carattere interpretativo della controversia.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.
Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 27/05/2013


Moicano
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da Moicano »

Salve Panorama, io sono appena stato trasferito per incompatibilità ambientale (mi è arrivato senza alcun preavviso) poichè mi sono candidato a consigliere comunale nel paese dove presto servizio, e destinato ad un paese vicino, facendo le varie distanze tra i due comuni o i due comandi comunque sono abbondantemente oltre i 15Km di distanza, spetterebbe anche a me l'indennità di trasferimento? Grazie.
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Se sei stato eletto NO e ti consiglio di andare ha leggere la sentenza (con relativi motivi) che ho postato giorni fa nel forum della PolStato che riguarda i mandati elettorali, se poi sei stato trasferito perché eri solo candidato allora SI.
ciao
Moicano
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da Moicano »

Le elezioni comunali sono il 9-10 giugno, considerando che sto parlando di un paesino di 10000 abitanti e con quasi 200 candidati al consiglio comunale di cui ne saranno eletti 20, e che io non sono di li ma ci lavoro e basta diciamo che al 99.9% non sarò eletto, grazie della risposta adesso vado a cercare la sentenza che mi ha indicato lei.
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Il Consiglio di Stato ha RESPINTO l'Appello proposto dall'Amministrazione della GdiF.

Gli attuali appellati , militari appartenenti alla Guardia di Finanza venivano trasferiti dalla Brigata della GdF di Gaeta alla Compagnia sempre di detto Corpo, sita nel contermine Comune di Formia e in relazione a tale “spostamento” di sede di lavoro gli interessati chiedevano la concessione dell’apposita indennità di trasferimento prevista dall’art.1 comma 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86 che però veniva denegata.

In particolare, l’Amministrazione militare rigettava la richiesta di concessione del beneficio in parola, sul rilievo che questo va riconosciuto soltanto in caso di trasferimento d’autorità a sede di servizio posta ad una distanza superiore ai dieci chilometri rispetto alla sede di originaria appartenenza e nella specie la distanza fra la sede di Gaeta e quella di Formia sarebbe inferiore ai dieci chilometri.

Per completezza di invito ha leggere il tutto e le motivazioni qui sotto.

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25/06/2013 201303460 Sentenza 4


N. 03460/2013REG.PROV.COLL.
N. 02472/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2472 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Com. Gen. Gdf, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro

(congruo nr. di ricorrenti - omissis - ), rappresentati e difesi dagli avv. Giampiero Amorelli, Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli in Roma, via Rattazzi, 2/C;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 07139/2008, resa tra le parti, concernente riconoscimento indennita' di trasferimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di (congruo nr. di ricorrenti – omissis - );
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Colelli e Marone su delega dell'avv. Giampiero Amorelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Gli attuali appellati , militari appartenenti alla Guardia di Finanza venivano trasferiti dalla Brigata della GdF di Gaeta alla Compagnia sempre di detto Corpo, sita nel contermine Comune di Formia e in relazione a tale “spostamento” di sede di lavoro gli interessati chiedevano la concessione dell’apposita indennità di trasferimento prevista dall’art.1 comma 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86 che però veniva denegata con nota del 24/2/2006 n.3365/621.

In particolare, l’Amministrazione militare rigettava la richiesta di concessione del beneficio in parola, sul rilievo che questo va riconosciuto soltanto in caso di trasferimento d’autorità a sede di servizio posta ad una distanza superiore ai dieci chilometri rispetto alla sede di originaria appartenenza e nella specie la distanza fra la sede di Gaeta e quella di Formia sarebbe inferiore ai dieci chilometri.

Gli interessati adivano il TAR del Lazio per ottenere il riconoscimento del loro diritto ad usufruire del beneficio in questione e il predetto Tribunale con sentenza n. 7139/08 accoglieva il ricorso, accertando la spettanza per detti militari dell’indennità di che trattasi, sul rilievo che il riconoscimento del diritto all’emolumento in parola spetta in ragione del trasferimento da un Comune all’altro senza che sia subordinato al requisito di una distanza minima.

Il Ministero delle Finanze- Comando generale della Guardia di Finanza - ha impugnato tale decisum, deducendo, con un unico motivo la erroneità delle statuizioni assunte dal primo giudice.

Secondo l’appellante Amministrazione una corretta interpretazione della normativa di favore recata dal citato art.1 della legge n. 86/2001 porta a concludere che l’erogazione del beneficio dell’indennità in relazione a spostamenti di personale operato d’ufficio è subordinato alla condizione della distanza minima di dieci chilometri tra le sedi di servizio che nel caso de quo non sussiste.

Si sono costituiti in giudizio i militari originari ricorrenti che hanno contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

Questa Sezione con ordinanza n. 906/2013, interlocutoriamente pronunziando, ha disposto una indagine istruttoria posta a carico dell’ANAS, specificatamente diretta ad acquisire i dati relativi alla distanza chilometrica tra le sedi di servizio interessate poste tra il Comune di Gaeta e il Comune di Formia e a tali incombenti l’Ente preposto ha adempiuto con apposita relazione depositata in giudizio il 3 aprile 2013.

Le parti hanno peraltro prodotte memorie difensive ad ulteriore illustrazione delle loro tesi .

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

Tanto premesso, l’appello si appalesa infondato, rivelandosi le conclusioni assunte dal primo giudice meritevoli di conferma sia pure con le integrazioni e precisazioni che di seguito si va ad esporre.

L’art.1 comma 1 della legge n.86 del 29 marzo 2001 prevede che spetta al personale in servizio permanente delle forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita n un comune diverso da quello di provenienza …compete un indennità mensile pari a trenta diarie di missione…”

La disposizione in parola si pone sulla scia della precedente previsione recata dall’art. 1 comma 1 della legge 10 marzo 1987 n.100 secondo cui al personale delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza trasferito d’autorità … spetta il trattamento economico previsto per l’indennità di missione dei magistrati di cui alla legge 2 aprile 1979 n. 97 come sostituito dall’art.6 legge 19 febbraio 1981 n. 27.

Quest’ultima normativa, a sua volta, richiama la disciplina dettata in tema di trattamento di missione degli statali , la quale richiede il presupposto della distanza di almeno 10 chilometri. tra la sede di servizio di partenza e quella di destinazione.

Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sulla interpretazione da darsi alla portata applicativa dell’art.1 della legge n.86/2001, ha sancito ( decisione n. 8293 del 27/11/2010 ) che il carattere innovativo di detta norma non incide sui requisiti già individuati dalla giurisprudenza a proposito della concreta attribuzione dell’indennità di missione, nel senso che la distanza chilometrica minima tra la nuova e l’originaria sede di servizio nel mutato quadro normativo di riferimento costituisce condizione determinante per l’erogazione della indennità di che trattasi.

Tale avviso interpretativo è stato condiviso dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con sentenza n. 23 del 14/12/2011 e a tali statuizioni il Collegio ritiene di diversi attenere anche per il caso qui da definire ed in tali sensi la sentenza oggetto di gravame va, quanto alla sua motivazione, doverosamente corretta ed integrata.

Errata, pertanto, si appalesa la determinazione dell’Amministrazione militare di negare per gli attuali appellati il chiesto beneficio, atteso che il presupposto applicativo della distanza minima come ritenuto necessario dall’Ad.Pl, nella specie deve ritenersi sussistente.

Infatti non si può fare a meno di prendere atto delle risultanze degli accertamenti di carattere tecnico affidati dalla Sezione all’ANAS e puntualmente espletati, in base i quali è stato appurato che la distanza esistente per il normale percorso stradale tra la sede della Brigata di Gaeta e il Comando della compagnia di Formia della Guardia di Finanza ( presso cui sono stati assegnati d’imperio i militari richiedenti, è di Km 10, 5 e cioè supera la distanza minima richiesta perché il beneficio possa essere accordato.

Se così è, sussistendo pacificamente anche l’altro presupposto applicativo del trasferimento d’ufficio, nella fattispecie ricorrono le condiciones juris richieste dalla normativa, all’uopo dettata, per il riconoscimento del diritto agli emolumenti in questione i quali non potevano essere negati.

Le argomentazioni giuridiche svolte a sostegno del proposto gravame si rivelano perciò infondate, dovendosi riconoscere, nei sensi e per gli effetti sopra indicati, la sussistenza in capo agli appellati del titolo a conseguire la indennità prevista dall’art.1 comma 1 della citata legge n.86 del 2001.

Sussistono, peraltro giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 25/06/2013
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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militare in S.P.E. nella G.di F trasferito d'autorità dal Re.T.LA di Formia al Centro di Cooperazione Aereonavale di Gaeta.

1) - L'amministrazione aveva motivato il diniego, sostenendo che vi era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due comuni e che tale distanza andava calcolata fra le due diverse case comunali, piuttosto che tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione, come invece sosteneva il ricorrente, dimostrando la distanza di Km.11,30 quindi superiore a dieci chilometri.

IL TAR di Latina precisa:

2) - Secondo l'Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della L. n. 86 del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale, sempre costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.

3) - Quanto alla sussistenza del requisito, la difesa erariale sostiene che esso non sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata dall'Aci, dimostra la misura inferiore ai 10 chilometri.

4) - In contrario, va però rilevato che, in punto di diritto, la decisione della Adunanza Plenaria fa riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni.

Ricorso ACCOLTO, così come un altro ma con sentenza del giorno 04 luglio 2013.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

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05/07/2013 201300593 Sentenza 1


N. 00593/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Jessica Quatrale e Alfredo Zaza d'Aulisio, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t.,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, Servizio Amministrativo – I Divisione, in persona del legale rappresentante p.t.,
Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale, in persona del legale rappresentante p.t.,
Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale, Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della nota prot. n. 0130100/12 del 7 agosto 2012 di reiezione istanza del 25 gennaio 2011, successivamente reiterata il 31 luglio 2012, per l'ottenimento della corresponsione dell'indennità di trasferimento; della circolare n.199088/62131 del 14 giugno 2004; accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di trasferimento ex art. 1 comma 1° L.86/2001 e condanna dell'amministrazione alla corresponsione di detta indennità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
Con il presente ricorso s’impugna il diniego opposto al deducente – militare in S.P.E. nella G.di F - relativamente all’istanza dallo stesso avanzata in data 25.1.2011 di riconoscimento del trattamento economico, previsto dall'art. 1, comma 1 della L. n. 86 del 2001 per trasferimento di autorità in altro comune.

In punto di fatto va premesso che il ricorrente era stato trasferito d'autorità dal Re.T.LA di Formia al Centro di Cooperazione Aereonavale di Gaeta.

L'amministrazione aveva motivato il diniego, sostenendo che vi era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due comuni e che tale distanza andava calcolata fra le due diverse case comunali, piuttosto che tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione, come invece sosteneva il ricorrente, dimostrando la distanza di Km.11,30 quindi superiore a dieci chilometri.

A sostegno del prodotto ricorso sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

All’udienza pubblica del 6 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Anzitutto il collegio deve darsi carico di esaminare l’eccezione preliminare di prescrizione, sollevata dal Ministero intimato.

L’eccezione deve essere disattesa, tenuto conto che il ricorrente in data 17.1.2013 ha depositato - tra l’altro - l’istanza 25.1.2011, protocollata dal Centro Navale specializzazione di Gaeta il 26 detti, prot. 13223/11 tesa ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui alla L. 86/01.

Ne discende che, essendo il trasferimento intervenuto in data 24.7.2006, il diritto del dipendente alla indennità di trasferimento invocata, non si è prescritto, non essendo decorso il termine quinquennale.

Nel merito il ricorso è fondato.

Osserva in proposito il Collegio facendo richiamo al recente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall'art. 1, comma 1, L.29 marzo 2001, n.86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (di recente, Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23).

A tal riguardo è stato precisato che successivamente all'entrata in vigore della L.29 marzo 2001, n.86, il personale previsto dall'art. 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l'indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417).

Già nel vigore della L. n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156) che l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637).

Secondo l'Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della L. n. 86 del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale, sempre costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.

Quanto alla sussistenza del requisito, la difesa erariale sostiene che esso non sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata dall'Aci, dimostra la misura inferiore ai 10 chilometri.
In contrario, va però rilevato che, in punto di diritto, la decisione della Adunanza Plenaria fa riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni.

Tale distanza, come riportato dalla documentazione versata in atti (cfr. nota ACI), non contrastato dalla amministrazione resistente, è della misura di Km.11,30.

Per le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere accolto.

Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione oggetto di controversia che impedisce una valutazione positiva sulla sussistenza dei presupposti di legge anche sotto il profilo dell’invocato art. 1226 c.c.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:
“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Ecco qui sotto il testo normativo che ci riguarda tutti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012.
--------------------------------------

163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Consiglio di Stato così ha concluso in una sentenza di ieri 06/08/2013 che ha respinto l'Appello del Comando Generale della GdiF:

Deve dunque ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza.
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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( la qui sotto sentenza fa seguito a quella del TAR Liguria da me pubblicata in data 20/10/2012).

Il Consiglio di Stato respinge l'Appello proposto dall'Amministrazione.

Inoltre, tra l'altro richiama la nuova legge in vigore dal 01/01/2013 e che prevede.

l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:

“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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06/08/2013 201304159 Sentenza 4


N. 04159/2013REG.PROV.COLL.
N. 00196/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2013, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
D. B., rappresentato e difeso dagli avv. Micaela Rossi, Pasquale Napolitano, con domicilio eletto presso Pasquale Napolitano in Roma, via dell'Argilla, 4;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01228/2012, resa tra le parti, concernente riconoscimento dell'indennità di trasferimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di D. B.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato Pasquale Napolitano e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con determinazione del 20 aprile 2009, il Comando generale della Guardia di finanza, nell’ambito degli “interventi di revisione dell’architettura organizzativa dei Reparti territoriali del Corpo per l’anno 2009”, ha disposto - fra l’altro - la soppressione della brigata di Recco.

A seguito di ciò, il signor D. B., che lì prestava servizio come brigadiere, ha chiesto “alla Superiore Gerarchia di voler esaminare la possibilità di un eventuale impiego presso il Nucleo Polizia Tributaria di …..” (8 maggio 2009).

Con determinazione del 17 luglio 2009, il Comando regionale del Corpo ha disposto il trasferimento “a domanda” nella sede indicata del militare, il quale ha proposto ricorso gerarchico per vedersi riconosciuto il diritto all’indennità di trasferimento d’autorità. Tale ricorso è stato respinto (determinazione in data 6 novembre 2009).

Il signor OMISSIS ha quindi impugnato il provvedimento di reiezione rivolgendosi al T.A.R. per la Liguria, il quale ha accolto il ricorso sul presupposto che per trasferimento d’autorità debba intendersi quello teleologicamente disposto nell’interesse prevalente dell’Amministrazione, indipendentemente dall’eventuale assenso o gradimento espresso - anche nella forma della domanda - dal dipendente (sez. IV, sentenza 18 ottobre 2012, n. 1228).

Contro la sentenza, l’Amministrazione ha interposto appello, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Richiamando varia giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione insiste sulla circostanza che la ricordata domanda dell’8 maggio 2009 non rappresenterebbe una mera dichiarazione di disponibilità, ma avrebbe determinato un mutamento del titolo di trasferimento.

Il signor OMISSIS si è costituito in giudizio per resistere all’appello, che contesta anche in relazione a precedenti del Consiglio di Stato di segno diverso.

La domanda cautelare dell’Amministrazione è stata accolta dalla Sezione con ordinanza 5 febbraio 2013, n. 413, che ha fissato per l’esame del merito della questione l’udienza pubblica del successivo 12 luglio.

Con memoria del 4 giugno, il brigadiere OMISSIS ha riepilogato le proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La questione controversa riguarda la titolarità del diritto all’indennità di trasferimento di autorità per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione.

Come già ricordato nell’ordinanza adottata dalla Sezione nel corso del presente procedimento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato esprime, sul punto, orientamenti di segno differente (oltre ai precedenti richiamati nel provvedimento cautelare, si veda, per la tesi del privato, C.G.A.R.S., 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi dell’Amministrazione, Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767).

Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:

“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Nella nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – parallela a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica: in tema, si veda, per tutte, Cons. Stato, sez. IV, sent. breve 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che essa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve dunque ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza.

Tale è precisamente il caso di specie.

L’appello dell’Amministrazione è pertanto infondato e va di conseguenza respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Considerato che la decisione si fonda su una normativa intervenuta mediotempore, sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2013
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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1) - i ricorrenti erano in forza al comando della OMISSIS, facente parte della compagnia di Domodossola del corpo;

2) - il reparto era stato soppresso con una determinazione organizzativa del comandante generale;

3) - al personale era stata prospettata la possibilità di scegliere in anticipo una sede preferita che sarebbe stata quella di destinazione, salve le preminenti esigenze dell’organizzazione militare.

4) - Tutti gli interessati erano stati poi trasferiti presso dei reparti ubicati in provincia di La Spezia, secondo le indicazioni di ciascuno, e gli atti concretamente attuativi dei tramutamenti erano stati rubricati come trasferimento a domanda;

4a) - i destinatari dei provvedimenti avevano contestato in via amministrativa tale qualificazione, rilevando che la nuova destinazione era stata bensì disposta verso una sede prescelta, ma che la determinazione di dar corso all’avvicendamento era derivato da un’iniziativa del corpo.

5) - Il tribunale deve rilevare a questo proposito che il consiglio di Stato ha seguito per lungo tempo una giurisprudenza collidente con le tesi dei ricorrenti:

5a) - tuttavia la più recente e condivisa sentenza 12.7.2013, n. 4159 ha preso spunto da una modifica normativa recentemente apportata per riconoscere il titolo al beneficio domandato, nel caso in cui il trasferimento sia stato disposto prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19/11/2013 201301391 Sentenza 2


N. 01391/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2012, proposto dai signori O. A., A. C., D. S. e D. T., rappresentati e difesi dagli avvocati Clementina Spagnolo e Michele Denicolò, con domicilio eletto presso la segreteria del tribunale amministrativo intestato;

contro
Ministero dell’economia e delle finanze in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;

per l'annullamento
del provvedimento 21.10.2011, n, 231769/11 del comando regionale ligure della guardia di finanza

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla percezione dell’indennità richiesta, e per la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento della somma dovuta a tale titolo

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor O. A. ed altre tre appartenenti al corpo della guardia di finanza si ritengono lesi dalla determinazione 21.10.2011, n. 231769/11 del comando ligure per il cui annullamento hanno notificato l’atto 22.12.2011, depositato il 20.1.2012, con cui deducono:

violazione di legge per difetto di motivazione ed erronea motivazione.

Violazione di legge per falsa applicazione delle norme in materia di trasferimento.

L’amministrazione statale si è costituita in causa con memoria con cui ha chiesto la reiezione della domanda, ed ha poi depositato una memoria difensiva.

Il ricorso censura gli atti con cui il comando regionale ligure della guardia di finanza ha negato agli interessati la corresponsione del trattamento economico previsto dalla legge 29.3.2001, n. 86 per i militari che vengono trasferiti per servizio.

In fatto era accaduto che:

i ricorrenti erano in forza al comando della OMISSIS, facente parte della compagnia di Domodossola del corpo;

il reparto era stato soppresso con una determinazione organizzativa del comandante generale;

al personale era stata prospettata la possibilità di scegliere in anticipo una sede preferita che sarebbe stata quella di destinazione, salve le preminenti esigenze dell’organizzazione militare.

Tutti gli interessati erano stati poi trasferiti presso dei reparti ubicati in provincia di La Spezia, secondo le indicazioni di ciascuno, e gli atti concretamente attuativi dei tramutamenti erano stati rubricati come trasferimento a domanda; i destinatari dei provvedimenti avevano contestato in via amministrativa tale qualificazione, rilevando che la nuova destinazione era stata bensì disposta verso una sede prescelta, ma che la determinazione di dar corso all’avvicendamento era derivato da un’iniziativa del corpo.

Riportata la questione sul terreno applicativo della ricordata legge 29.3.2001, n. 86 i ricorrenti si dolgono per la natura fuorviante della qualificazione impressa dal comando all’avvicendamento subito; essa sarebbe pregiudizievole per la loro situazione giuridica, per cui hanno proposto l’impugnazione in esame.

Il tribunale deve rilevare a questo proposito che il consiglio di Stato ha seguito per lungo tempo una giurisprudenza collidente con le tesi dei ricorrenti: tuttavia la più recente e condivisa sentenza 12.7.2013, n. 4159 ha preso spunto da una modifica normativa recentemente apportata per riconoscere il titolo al beneficio domandato, nel caso in cui il trasferimento sia stato disposto prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Questo è il caso di specie, per cui la domanda va accolta, dovendosi con ciò condannare la p.a. alla corresponsione dell’indennità richiesta dagli interessati, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Non di meno le spese vanno compensate, attesa l’esistenza dei ricordati orientamenti giurisprudenziali in senso divergente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti a titolo di indennità per il trasferimento, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2013
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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N.B.: l'articolo citato nella sentenza del Tar Liguria riporta il seguente testo:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 )

Art. 1 comma 163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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trasferimento ad altra sede di servizio, in esito alla soppressione, in data 15.6.2011.

Ricorso al Tar di Milano Accolto.

Per completezza leggete le motivazioni qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------

28/02/2014 201400569 Sentenza 1


N. 00569/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02646/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2012, proposto da:
L. G., D. D., G. F., G. C., G. R., N. M., A. R., M. C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Travi e Alessandro Albé, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R.

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'accertamento
del diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge 86/2001, oltre interessi legali, in conseguenza del trasferimento ad altra sede di servizio, disposto, con singoli provvedimenti per ciascuno dei ricorrenti, dal Comando regionale della Lombardia in esito alla soppressione, in data 15.6.2011, del citato reparto di provenienza da parte del Comando generale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, militari della Guardia di Finanza in servizio, fino al 31.7.2011, presso la Tenenza di OMISSIS, hanno proposto ricorso per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge 86/2001, oltre interessi legali, in conseguenza del trasferimento ad altra sede di servizio, disposto, con singoli provvedimenti per ciascuno dei deducenti, dal Comando regionale della Lombardia in esito alla soppressione, in data 15.6.2011, del citato reparto di provenienza da parte del Comando generale.

In particolare, hanno dedotto che “le nuove sedi di servizio dei ricorrenti (…. e …..) sono situate in Comuni diversi rispetto alla precedente sede di servizio”, che “dista dalla nuova sede di servizio situata a ….., Via …… , ove prestano servizio sette ricorrenti, ben 18 km, e dalla nuova sede della ….., ove attualmente presta servizio l’ottavo ricorrente (sig. ….) ben 18 km” (cfr. pag. 3): quindi a una distanza superiore ai 10 km previsti dalla citata normativa ai fini del riconoscimento dell’emolumento in questione.

Hanno, poi, soggiunto che nella specie dovrebbe ravvisarsi un trasferimento d’autorità, disposto “per far fronte a esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione, quindi per soddisfare interessi di natura squisitamente pubblicistica” (cfr. pag. 5), irrilevante essendo, quindi, che “i ricorrenti avessero presentato domanda di trasferimento ad altra sede il 13 luglio 2011, posto che una domanda del genere è stata la conseguenza della soppressione del reparto” (cfr. pag. 6).

Non sarebbe, conseguentemente, decisiva la circostanza che l’istanza sia stata formalmente qualificata come “a domanda”, tipologia che “postula la possibilità per il pubblico dipendente di una libera scelta fra la permanenza nella sede di appartenenza e l’assegnazione ad una nuova sede di servizio, evidentemente più gradita, che però nel nostro caso non sussiste atteso che la soppressione della Tenenza di OMISSIS, disposta d’autorità dal Comando generale per dichiarate proprie esigenze di carattere funzionale e organizzativo, comportava la necessità per gli interessati di abbandonare la sede di appartenenza e di rinunciare, quindi, per un preminente interesse pubblico, all’opzione d cui si è detto” (cfr. pagg. 6 – 7).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze (10.11.2013).

In vista dell’udienza di discussione nel merito, fissata per il 14.2.2014, le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive e repliche.

In particolare:
- nella memoria del 12.12.2013 i ricorrenti hanno riproposto le medesime argomentazioni del ricorso introduttivo, soggiungendo che la disposizione di cui al comma 1 bis dell’art. 1 della legge 86/2001 – introdotto dall’art. 1, comma 163 della legge 228/2012 (c.d. legge di stabilità 2013) – “non si applica al presente giudizio (...) non ha, infatti, natura interpretativa, ma produce effetti innovativi nell’ordinamento, nel senso che modifica la normativa previgente senza disporre per il passato” (cfr. pag. 7);

- nella memoria del 10.1.2014 l’Amministrazione ha opposto che “con circolare (...) datata 15 giugno 2011, l’Ufficio Ordinamento del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza ha previsto la revisione dell'organizzazione dei reparti territoriali del Corpo per l’anno 2011, con decorrenza dal 10 agosto 2011, disponendo la soppressione di taluni reparti situati nella regione Lombardia, tra cui la Tenenza di OMISSIS, con la conseguente redistribuzione della forza organica in altri Comandi”; che, pertanto, “la necessità di considerare gli interessi personali e familiari dei singoli, riducendo al minimo il disagio determinato dalla disposta soppressione, ha indotto il Comando regionale Lombardia ad attivare la procedura del conferimento con i militari interessati, nell’ambito della quale è stata loro data facoltà di indicare la propria preferenza per un qualsiasi reparto dipendente sia dal Comando regionale Lombardia sia dal Comando interregionale dell’Italia Nord-Occidentale ovvero ancora dai Comandi regionali Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, prevedendo l'assegnazione anche in caso di esubero della forza effettiva presso il reparto richiesto”; sicché, “i militari interessati sono dunque stati invitati a presentare adeguate memorie contenenti le rispettive problematiche ed aspettative in relazione al futuro impiego presso altro reparto del Corpo” e “con successivo messaggio del 12 luglio 2011 i militari sono stati poi autorizzati a presentare istanza di trasferimento ai reparti indicati nelle memorie. Con determinazione del 21 luglio 2011, in accoglimento delle istanze presentate dai militari, il Comando ha infine disposto, con decorrenza 1° agosto 2011, il trasferimento “a domanda” degli interessati dalla Tenenza di OMISSIS al rispettivo reparto di gradimento” (cfr. pag. 2).

Ha, quindi, concluso che “il trasferimento, dunque, non è stato disposto per far fronte a esigenze organizzative dell’Amministrazione, che avrebbero richiesto ben altro tipo di valutazioni circa le necessità operative e le carenze organiche presso i vari reparti, ma esclusivamente per sopperire alle esigenze personali e familiari dei militari, procedendo all’assegnazione anche in soprannumero rispetto alla forza organica del reparto richiesto e anche se la considerazione delle necessità operative avrebbe potuto condurre a scelte diverse” (cfr. pag. 3); ai ricorrenti, in altri termini, “è stata comunque garantita una scelta (...) nel massimo del possibile” (cfr. pag. 4)

- nella replica del 15.1.2014 i ricorrenti hanno, infine, richiamato a conforto delle proprie tesi alcune pronunce della giurisprudenza di merito.

All’udienza del 12 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò illustrato, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i seguenti motivi.

In esito alla soppressione di alcuni reparti – tra cui, quello di OMISSIS – i ricorrenti sono stati invitati, con radiomessaggio del 22.6.2011, a indicare, in apposite memorie, le proprie “problematiche e aspettative in relazione al futuro impiego presso altro reparto”, individuabile non soltanto nel territorio della Lombardia, ma, come puntualmente eccepito dall’Avvocatura, nelle sedi facenti parte del Comando interregionale dell’Italia nord occidentale ovvero dei Comandi regionali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Nel corso del giudizio, nessuna delle parti ha ritenuto di approfondire i concreti profili sottesi a tale diritto d’opzione, se cioè vi fossero sedi diverse da quelle indicate dai ricorrenti (nella specie: OMISSIS per i sigg.ri G.., D.., F.., C.., R.., M.. e R..; OMISSIS per il sig. C..) ubicate a una distanza dalla soppressa sede di OMISSIS non superiore ai dieci chilometri, e, quindi, tali da escludere la situazione di disagio professionale che giustifica il riconoscimento dell’indennità di trasferta.

L’indirizzo del legislatore, infatti, è certamente quello da ultimo espresso nella norma di cui al comma 1 bis della legge 86/2001, sebbene non applicabile in via retroattiva al caso di specie: l’indennità in questione, “nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Il che si traduce nell’affermazione della prevalenza dell’interesse pubblico dell’Amministrazione a disciplinare la propria organizzazione logistica e funzionale, provvedendo, cioè, a una “adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi”: obiettivo, questo, che tuttavia, in relazione alla distinzione tra i trasferimenti disposti d’autorità e quelli a domanda, ad avviso della giurisprudenza “è comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti, quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del militare” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767).

Né l’impostazione legislativa può ritenersi derogabile in ragione del carattere non interpretativo della norma di cui al citato comma 1 bis, che i ricorrenti hanno dedotto – in linea con quanto recentemente statuito dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (6 agosto 2013, n. 4159) – ma nel trasparente intento di sostenere l’irretroattività della citata norma alla presente fattispecie.

Al contrario, occorre considerare che, proprio in tema di integrazioni stipendiali, la Corte costituzionale ha sottolineato, con netta preferenza per una lettura sostanzialista, il carattere non più decisivo della formale qualificazione di un intervento legislativo come “legge interpretativa”, piuttosto statuendo che “si deve riconoscere il carattere interpretativo a quelle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Le leggi interpretative, pertanto, vanno definite tali in relazione al loro contenuto normativo, nel senso che la loro natura va desunta da un rapporto fra norme - e non fra disposizioni - tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario” (3 dicembre 1993, n. 424).

Ciò che, in definitiva, emerge da un’analisi comparata tra i commi 1 e 1 bis dell’art. 1 della legge 86/2001, che pone in chiara luce il fondamento legislativo dell’indennità in questione, da rinvenire (come, peraltro, si riscontra in materia di trasferimenti disposti ai sensi della legge 104/1992 o di ricongiungimento familiare ai sensi del D.lgs. 151/2001) nella preminenza delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, tali da dequotare, ormai manifestamente, il criterio chilometrico.

Ciò precisato, analizzando le distanze chilometriche, dal soppresso reparto di OMISSIS, delle possibili destinazioni alternative (Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis), l’unica sede situata a meno di 10 chilometri sarebbe stata la Tenenza di OMISSIS, facente parte del Comando regionale del Piemonte (quindi astrattamente ammissibile in applicazione della disposizione di cui al radiomessaggio del 22.6.2011), la quale, però, è stata anch’essa soppressa nell’ambito della riorganizzazione disposta dal Comando generale in data 15.6.2011, con conseguente promozione della Tenenza di OMISSIS (comunque situata a distanza maggiore di 10 km) in “Compagnia”.

Conseguentemente risulta provato che i ricorrenti non abbiano potuto optare per una sede di servizio più prossima alle proprie esigenze abitative e familiari di quelle, in effetti, prescelte.

La sostanziale preclusione della possibilità di eleggere una diversa destinazione rende, pertanto, non dirimente nel caso di specie la qualificazione – sulla quale le parti si sono a più riprese soffermate nei rispettivi scritti – del disposto trasferimento come “d’autorità” ovvero “a domanda”.

In conclusione, dev’essere disposta, in accoglimento del ricorso, la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti di tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.

Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l’art. 22, comma 36 della legge 724/1994 (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall’1.1.1995.

Quanto alle spese processuali, il Collegio è dell’avviso che, sia in considerazione dei contrasti della giurisprudenza sulla rilevanza della distinta qualificazione dei trasferimenti, sia in ragione del fondamento legislativo della disciplina amministrativa in tema di indennità di trasferta, sussistano i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 28/02/2014
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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17/04/2014 201400520 Sentenza 1

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17/04/2014 201400519 Sentenza 1

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2 ricorsi Accolti per:

1) - In particolare, ai fini del presente ricorso, i predetti evidenziavano che a seguito di una più ampia riorganizzazione degli Enti della Difesa attuata nel corso del 2012, veniva disposto il ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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1) - Il gradimento dell’interessato, ad avviso del primo giudice, deporrebbe a favore della tesi che il trasferimento non è avvenuto d’autorità ma conformemente a una richiesta dell’interessato.

2) - Il Collegio ricorda che la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata precisa che, ai fini della qualificazione di un trasferimento, come avvenuto a domanda o d’autorità, non è sufficiente l’elemento formale costituito dalla domanda stessa o dal gradimento manifestato dal dipendente, dovendosi piuttosto fare riferimento agli interessi che l’atto di trasferimento tende a soddisfare;

- ) - con la precisazione che un trasferimento non potrà mai avvenire unicamente per soddisfare gli interessi del richiedente, giacché il trasferimento, conseguendo a un provvedimento amministrativo, dovrà pur sempre curare l’interesse specifico dell’amministrazione alla miglior funzionalità dell’ufficio e ciò conformemente alla previsione dell’art. 97 della Costituzione.

3) - In primo luogo l’interessato non ha mai presentato all’amministrazione alcuna domanda di trasferimento ed è importante precisare che non era neppure nelle condizioni di presentarla, dal momento che non erano trascorsi i tre anni necessari dalla sua assegnazione al Comando di Brigata di Carini.

Ricorso del collega GdiF ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.
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10/07/2014 201400409 Sentenza 1


N. 00409/2014REG.PROV.COLL.
N. 00791/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2013, proposto da:
G. V., rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Agrifoglio, con domicilio eletto presso Sergio Agrifoglio in Palermo, via B. Latini 34;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Pa, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00702/2013, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati S. Agrifoglio e avv. di Stato Ciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato davanti al TAR il provvedimento del 21.12.04 con cui l’amministrazione di appartenenza ha rifiutato la attribuzione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, L 100/87.

Il ricorrente ha asserito di essere stato trasferito al Comando Tenenza Aeroportuale di Punta Raisi e, di conseguenza, di avere diritto all’indennità di trasferimento, tenuto conto che il trasferimento sarebbe avvenuto per ragioni di servizio, laddove l’amministrazione afferma che il trasferimento è avvenuto su istanza dell’interessato.

Ha affidato il suo ricorso al seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 10.3.1987 n. 100. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della illogicità manifesta.

Le amministrazioni intimate si sono costituite nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base del rilievo che il trasferimento da Carini a Punta Raisi sarebbe avvenuto a domanda dell’interessato e che, dunque, ai sensi della norma invocata dal ricorrente, non gli spetterebbero i benefici richiesti.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso riconoscendo valore decisivo alla circostanza che il ricorrente aveva dichiarato per iscritto di gradire il trasferimento a domanda dal Comando Brigata di Carini al Comando Tenenza di Punta Raisi.

Ad avviso del Tribunale quindi sarebbe “documentalmente provato che il trasferimento non ha avuto alcun carattere di coattività ed è avvenuto sulla base di una scelta del militare”, con la conseguenza che il ricorso non poteva che essere rigettato.

Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. G. V., chiedendo il riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento, con l’aggiunta delle maggiorazioni dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorrente ha affidato il gravame al seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 10.3.1987 n. 100. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della illogicità manifesta.

Il ricorrente, nelle sue deduzioni di critica della sentenza impugnata ha ricordato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui, al fine di stabilire se un trasferimento sia avvenuto di autorità o a domanda, bisogna fare riferimento non già al fatto puro e semplice che sia intervenuta una richiesta o via sia stata l’adesione dell’interessato, quanto piuttosto bisogna avere riguardo agli interessi che vengono soddisfatti tramite il trasferimento, così che se questi sono prevalentemente riconducibili all’amministrazione, il trasferimento deve intendersi d’autorità.

Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha depositato una documentata memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 817/13 questo Consiglio ha rigettato la richiesta di sospensione della sentenza impugnata.
All’udienza del 10.4.2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e va accolto.

Nella nota del 2.2.2001 n. prot. 11804/P a firma del Comandante provinciale della Guardia di Finanza si legge che “in accoglimento dell’istanza di gradimento dell’interessato, dispongo, con decorrenza 1.2.2001, il trasferimento a domanda dell’app. V. G. dalla Brigata di Carini alla Tenenza di Punta Raisi”.

Il gradimento dell’interessato, ad avviso del primo giudice, deporrebbe a favore della tesi che il trasferimento non è avvenuto d’autorità ma conformemente a una richiesta dell’interessato.

Il Collegio ricorda che la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata precisa che, ai fini della qualificazione di un trasferimento, come avvenuto a domanda o d’autorità, non è sufficiente l’elemento formale costituito dalla domanda stessa o dal gradimento manifestato dal dipendente, dovendosi piuttosto fare riferimento agli interessi che l’atto di trasferimento tende a soddisfare; con la precisazione che un trasferimento non potrà mai avvenire unicamente per soddisfare gli interessi del richiedente, giacché il trasferimento, conseguendo a un provvedimento amministrativo, dovrà pur sempre curare l’interesse specifico dell’amministrazione alla miglior funzionalità dell’ufficio e ciò conformemente alla previsione dell’art. 97 della Costituzione.

Pur con l’avvertenza che l’interesse del privato trasferito e l’interesse dell’amministrazione risultano strettamente intrecciati, ma diversamente bilanciati a seconda dei casi, il Collegio rileva che nella fattispecie sottoposta al suo esame hanno rilievo decisivo le seguenti circostanze.

In primo luogo l’interessato non ha mai presentato all’amministrazione alcuna domanda di trasferimento ed è importante precisare che non era neppure nelle condizioni di presentarla, dal momento che non erano trascorsi i tre anni necessari dalla sua assegnazione al Comando di Brigata di Carini.

Il procedimento di trasferimento si è quindi messo in moto non sulla base di una richiesta del ricorrente, ma sulla base di esigenze dell’amministrazione che ha “invitato” il ricorrente a presentare una dichiarazione di disponibilità o gradimento al suo trasferimento, scegliendo uno dei tre reparti del Comando provinciale di Palermo. A seguiti del predetto invito, l’interessato ha manifestato il suo gradimento per il Comando di Tenenza aeroportuale di Punta Raisi, ritenendo di soddisfare in tal modo le esigenze dell’amministrazione con il minor sacrificio a suo carico.

Mancando, quindi, ogni manifestazione di volontà del dipendente, tendente al trasferimento, volontà che peraltro egli non era in grado di esprimere per le ragioni predette, la sua adesione al trasferimento, comunque progettato dall’amministrazione per esigenze di servizio, non può trasformarlo in un trasferimento a domanda, giacché egli ha solo esternato la volontà di aderire ad una esigenza dell’amministrazione, tendente a soddisfare interessi pubblici.

Tanto basta al Collegio per ritenere che il trasferimento sia avvenuto di autorità.

Conclusivamente il ricorso va accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, con la conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ad avere corrisposta l’indennità di trasferimento.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio, restando a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato di ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Ermanno de Francisco, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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ecco una sentenza degna di essere letta.
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(cfr. C.d.S., A.P., 14 dicembre 2011, n. 23)

1) - come evidenziato dalla predetta decisione dell’Adunanza Plenaria, l’argomento letterale, secondo cui la l. n. 86/2001 non reca alcun riferimento al requisito della distanza chilometrica minima tra le sedi – oltre ad essere superato, per quanto si dirà infra, dall’aggiunta del comma 1-bis all’art. 1 della stessa l. n. 86 – non è significativo.

IL TAR di Latina afferma:

2) - Una recentissima pronuncia (C.d.S., Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1017) – riguardante una fattispecie (trasferimento d’autorità da Gaeta a Formia) speculare a quella oggetto del ricorso in epigrafe – ha confermato che il calcolo della distanza chilometrica minima va fatto tra le due sedi di servizio (quella di provenienza e quella di destinazione), precisando che, a tal fine, va considerato il dato relativo alla normale percorrenza stradale e non già la distanza in linea d’aria tra le stesse;

3) - Ritenuto, in accoglimento del ricorso, di dover annullare gli atti con lo stesso impugnati, in specie la nota con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente di corresponsione dell’indennità ex art. 1 della l. n. 86/2001 e la circolare n. 199088/62131 del 14 giugno 2004, con l’avvertenza che l’annullamento di quest’ultima è limitato alla parte di essa che circoscrive il beneficio de quo al personale trasferito d’autorità in una sede sita in un Comune diverso, posto ad una distanza di almeno km. 10 da quello di provenienza, calcolata prendendo a riferimento le case comunali;

Ricorso ACCOLTO.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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23/09/2014 201400734 Sentenza Breve 1


N. 00734/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 60 e 74 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2014, proposto dal sig.
A. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Zaza d’Aulisio e Jessica Quatrale e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo – I^ Divisione – Roma – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Roma, via de’ Portoghesi, n. 12

per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,

- della nota della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale – Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico prot. n. 0039296/14 del 18 marzo 2014, con la quale è stata respinta l’istanza del sig. S.. volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001;

- della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo – I^ Divisione, n. 199088/62131 del 14 giugno 2004, richiamata nella predetta nota;

- di ogni altro atto antecedente o consequenziale, comunque connesso

nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001

per la condanna
dell’Amministrazione al pagamento della suddetta indennità, con interessi e rivalutazione monetaria

e per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto non patrimoniale patito dal ricorrente.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dall’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 60 e 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Nominato relatore nella Camera di consiglio del 17 luglio 2014 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in Camera di consiglio con sentenza in forma semplificata e sentite a tal proposito le parti costituite, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (nessuno essendo comparso per l’Amministrazione resistente)

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe il sig. A. S., militare in servizio permanente effettivo appartenente alla Guardia di Finanza – con il grado di Appuntato Scelto – ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:

- la nota della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale – Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico prot. n. 0039296/14 del 18 marzo 2014, con la quale è stata respinta l’istanza del predetto ricorrente (reiterata nel marzo 2014) volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001;

- la circolare n. 199088/62131 del 14 giugno 2004 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo – I^ Divisione, richiamata nella suindicata nota;

Considerato che il ricorrente ha proposto, altresì, domanda di accertamento del proprio diritto alla percezione dell’indennità di trasferimento ex l. n. 86 cit., e di condanna della P.A. al pagamento di detta indennità, con interessi e rivalutazione monetaria;

Considerato che, infine, il ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno ingiusto non patrimoniale sofferto per effetto dell’esercizio illegittimo del potere amministrativo da parte della P.A.;
Considerato che in punto di fatto il sig. S.. espone:

- di esser stato trasferito d’autorità, a far data dal 1° agosto 2006, dal Re.T.L.A. di Formia al Centro di Cooperazione Aeronavale di Gaeta;

- di aver presentato in data 26 gennaio 2011 istanza (poi reiterata con sollecito dell’11 marzo 2014) volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001, in quanto il trasferimento d’autorità ha riguardato sedi di servizio site in Comuni diversi e con distanza tra la sede di provenienza e quella di destinazione superiore a km. 10 (essendo pari a km. 11,30);

- che, però, detta istanza è stata respinta dalla P.A., con l’impugnata nota prot. n. 0039296/14 del 18 marzo 2014, sulla base dell’assunto – espresso dalla circolare n. 199088/62131 del 14 giugno 2004, parimenti impugnata – per cui il beneficio de quo spetterebbe solo al personale trasferito d’autorità presso altra sede di servizio la quale, oltre ad essere situata in Comune diverso, si trovi alla distanza di almeno km. 10, calcolata in riferimento alle sedi comunali;

Osservato che il ricorrente lamenta l’illegittimità di tale criterio, che lo esclude dal citato beneficio, essendo la distanza tra le case comunali di Formia e di Gaeta inferiore a km. 10;

Osservato che, pertanto, in punto di diritto, il ricorrente ha dedotto con un unico motivo, a supporto del gravame, le doglianze di eccesso di potere e violazione di legge, giacché:

- nessun riferimento chilometrico sarebbe previsto dall’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 (recante la disciplina della suddetta indennità di trasferimento);

- tra la sede di provenienza e quella di destinazione del ricorrente intercorrerebbe la distanza di km. 11,30 (come da certificazione versata in atti), pertanto superiore al limite minimo di km. 10 preteso dalla P.A.;

- il criterio della distanza minima di km. 10 tra la casa comunale della sede di provenienza e quella della sede di destinazione sarebbe illegittimo, alla luce della costante giurisprudenza della Sezione, la quale si sarebbe espressa su fattispecie totalmente identiche a quella ora in esame richiamandosi ai principi elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione del 14 dicembre 2011, n. 23;

- in contrario non potrebbe sostenersi – come fa la P.A. nel diniego impugnato – che il richiamo alla decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 marzo 2012, n. 1338 è irrilevante, alla luce del divieto di estensione delle decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque esecutive, emesse in tema di personale delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tale richiamo sarebbe stato effettuato dal ricorrente solo a conforto della fondatezza della propria pretesa, e non per chiedere l’estensione del relativo giudicato;

Osservato che si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando una memoria con la relativa documentazione e concludendo per l’infondatezza del ricorso, nonché, in ogni caso, per la prescrizione del diritto ai singoli ratei maturati anteriormente al quinquennio dalla presentazione del ricorso giurisdizionale (stante l’applicabilità della prescrizione quinquennale);

Considerato che il ricorso risulta tale da poter essere deciso con sentenza cd. semplificata, alla luce della manifesta fondatezza delle censure con lo stesso avanzate, disattesa l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto ai ratei maturati anteriormente al quinquennio;

Rilevato che la suddetta eccezione di prescrizione, sollevata in via preliminare dalla difesa erariale, deve essere respinta, in ragione della presentazione, ad opera del sig. S…, dell’istanza volta ad ottenere il beneficio per cui è causa in data 26 gennaio 2011, quindi entro il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 4 luglio 2013, n. 592), essendo il trasferimento d’autorità del medesimo sig. S… intervenuto il 24 luglio 2006 (cfr. all. 2 al ricorso);

Richiamato, sul punto, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 2 ottobre 2012, n. 16774; id., Sez. II, 4 maggio 2006, n. 10270), secondo cui la richiesta di pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l’interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, né della quantificazione del credito, in quanto esso ha l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;

Considerato, pertanto, che la presentazione, in data 26 gennaio 2011, dell’istanza di corresponsione dell’indennità in discorso ha comportato l’interruzione della prescrizione per le pretese economiche relative ai periodi (mensilità) decorrenti dal trasferimento d’autorità, mentre per le pretese relative a periodi successivi al 26 gennaio 2011, la prescrizione è stata interrotta dal sollecito avanzato in data 11 marzo 2014 e, poi, dalla proposizione del ricorso giurisdizionale;

Considerato che la fondatezza delle censure dedotte nel ricorso discende dai seguenti elementi:

- l’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 prevede che al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al d.lgs. n. 66/2010 e, fatte salve le previsioni dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al personale della carriera prefettizia, trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza e nella misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi;

- secondo la giurisprudenza pronunciatasi sulla materia (cfr. C.d.S., A.P., 14 dicembre 2011, n. 23), la l. n. 86/2001 ha rideterminato, aumentandolo, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, ma non ha inciso sul presupposto applicativo generale previsto dalla disciplina anteriore per la concessione di siffatto trattamento, costituito dalla sussistenza di una distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione. L’Adunanza Plenaria ha osservato, al riguardo, che la l. n. 86/2001 richiama esplicitamente il trattamento economico di missione, il quale risulta subordinato al requisito della distanza minima di dieci chilometri: in ragione di un criterio di coerenza di sistema, il requisito previsto per l’indennità di missione si ritiene debba sussistere anche per l’indennità di trasferimento, essendo in ambedue le ipotesi il beneficio connesso al disagio per il fatto di svolgere in via autoritativa un’attività fuori dalla sede di assegnazione;

- come evidenziato dalla predetta decisione dell’Adunanza Plenaria, l’argomento letterale, secondo cui la l. n. 86/2001 non reca alcun riferimento al requisito della distanza chilometrica minima tra le sedi – oltre ad essere superato, per quanto si dirà infra, dall’aggiunta del comma 1-bis all’art. 1 della stessa l. n. 86 – non è significativo. Infatti, anche la previgente disciplina di cui alla l. n. 100/1987, isolatamente considerata sul piano letterale, indicava il presupposto applicativo del beneficio de quo nella mera circostanza del trasferimento di autorità, senza contemplare il requisito della distanza tra la sede originaria e quella di destinazione: ciò non aveva, tuttavia, impedito alla giurisprudenza di affermare, in base ad una corretta interpretazione sistematica della normativa, che per l’attribuzione della citata indennità occorresse comunque il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra le sedi. Piuttosto – sottolinea la Plenaria – la l. n. 86/2001 ha aggiunto alla normativa previgente un ulteriore requisito per l’attribuzione del beneficio economico in questione, consistente nel fatto che il trasferimento d’autorità deve riguardare sedi collocate in Comuni diversi, con il corollario che il beneficio non spetta ove il trasferimento, pur se disposto in sede situata a distanza superiore a dieci chilometri, avvenga nell’ambito di uno stesso Comune;

- peraltro, la giurisprudenza posteriore all’intervento della Plenaria (C.d.S., Sez. IV, 8 marzo 2012, nn. 1337 e 1338) ha precisato che la distanza minima di dieci chilometri va calcolata tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni: tale distanza, cioè, va calcolata non già prendendo a riferimento le due case comunali delle diverse sedi, ma, direttamente, la concreta e dimostrabile distanza che intercorre tra le surriferite sedi di servizio (nello stesso senso, C.d.S., Sez. II, 29 gennaio 2014, n. 1121). Una recentissima pronuncia (C.d.S., Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1017) – riguardante una fattispecie (trasferimento d’autorità da Gaeta a Formia) speculare a quella oggetto del ricorso in epigrafe – ha confermato che il calcolo della distanza chilometrica minima va fatto tra le due sedi di servizio (quella di provenienza e quella di destinazione), precisando che, a tal fine, va considerato il dato relativo alla normale percorrenza stradale e non già la distanza in linea d’aria tra le stesse;

- la diversa opzione ermeneutica sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui la distanza chilometrica minima dovrebbe essere calcolata prendendo a riferimento le case comunali delle due località dove si trovano, rispettivamente, la sede di provenienza e quella di destinazione, non può condividersi, in ragione, innanzitutto, dell’argomento letterale, fondato sulla sopraggiunta previsione del comma 1-bis dell’art. 1 della l. n. 86/2001. Il comma in parola, infatti (aggiunto dall’art. 1, comma 163, della l. n. 228/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 561, della medesima l. n. 228/2012, il quale per la prima volta prevede espressamente il requisito della distanza chilometrica minima, quantificata in dieci chilometri) esclude dal beneficio il personale trasferito di autorità “ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri”, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni. Da tale previsione, perciò, si ricava che la distanza minima di km. 10 va calcolata tra le sedi di servizio. Nessun accenno viene, invece, fatto al criterio della distanza tra le case comunali: infatti, la disposizione in parola si riferisce alle sedi di servizio, senza nessuna ulteriore specificazione, che sarebbe stata invece necessaria, ove il Legislatore avesse inteso riferirsi alla distanza tra le case comunali;

- l’ora vista conclusione riceve ulteriore conforto, sul piano logico-sistematico, dalle considerazioni sopra riferite dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2011 cit., relative all’introduzione con la l. n. 86/2001 dell’ulteriore requisito per la corresponsione dell’indennità, dato dalla diversità tra il Comune di provenienza e quello di destinazione, mentre la previgente disciplina si limitava ad indicare, quale presupposto dell’indennità stessa, il mero trasferimento di autorità, senza riferimento alla diversità dei Comuni. Orbene, è evidente che di distanza tra le case comunali è possibile parlare solamente nell’ipotesi in cui il trasferimento si realizzi tra sedi di servizio situate in Comuni diversi: tuttavia, la normativa invocata dalla difesa erariale a conforto della tesi per cui la distanza andrebbe calcolata tra le case comunali è ben anteriore alla l. n. 86/2001 e, pertanto, si riferisce ad un contesto ordinamentale in cui il requisito della diversità dei Comuni non era richiesto; quindi, tale normativa non può rivestire quel valore che la difesa erariale pretende di riconnettervi. Deve, poi, ritenersi, in base al noto principio per cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” (cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, Sez. III, 16 gennaio 2014, n. 34), che – come la l. n. 86/2001 ha espressamente introdotto l’ulteriore requisito della diversità dei Comuni – essa avrebbe dovuto, altresì, espressamente indicare il criterio della distanza tra le case comunali, qualora avesse inteso presceglierlo come criterio di calcolo della distanza minima di dieci chilometri: il che – si ripete – non è avvenuto;

- nel caso di specie, inoltre, il sig. S… ha comprovato l’esistenza di una distanza tra le due sedi di servizio pari a km. 11,30, depositando un’apposita certificazione dell’Automobile Club di Latina – Delegazione di Gaeta del 13 novembre 2012 (v. all. 5 al ricorso);

Considerato che da quanto finora visto si ricavano l’illegittimità in parte qua della circolare gravata e la conseguente illegittimità della nota della Guardia di Finanza di rigetto dell’istanza di percezione dell’indennità di trasferimento, presentata dal ricorrente;

Osservato che – una volta accertata l’illegittimità del criterio che per il calcolo della distanza di km. 10 prende a riferimento le case comunali – risulta indubbia la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 per l’attribuzione della succitata indennità di trasferimento, essendo stato il sig. S… trasferito di autorità dalla sede di Formia alla sede di Gaeta ed avendo egli comprovato la sussistenza, tra tali sedi, di una distanza di km. 11,30, superiore al limite minimo di dieci chilometri previsto per l’attribuzione del citato beneficio;

Ritenuto, quindi, in ragione di tutto ciò che si è detto, che sussistano le condizioni per la pronuncia di una sentenza in forma cd. semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a., sentite sul punto le parte costituite (nessuno essendo comparso per l’Amministrazione resistente), poiché il ricorso risulta palesemente fondato e da accogliere;

Ritenuto, in accoglimento del ricorso, di dover annullare gli atti con lo stesso impugnati, in specie la nota con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente di corresponsione dell’indennità ex art. 1 della l. n. 86/2001 e la circolare n. 199088/62131 del 14 giugno 2004, con l’avvertenza che l’annullamento di quest’ultima è limitato alla parte di essa che circoscrive il beneficio de quo al personale trasferito d’autorità in una sede sita in un Comune diverso, posto ad una distanza di almeno km. 10 da quello di provenienza, calcolata prendendo a riferimento le case comunali;

Ritenuto di dovere, altresì, accertare il diritto del sig. S… alla percezione dell’indennità ex art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 e di condannare la P.A. al pagamento della stessa, con gli interessi legali sugli arretrati, decorrenti, secondo le regole generali in materia di debiti di valuta, dal giorno della messa in mora (Cass. civ., Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1917) e fino al soddisfo;

Ritenuto di dover respingere la domanda di rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondere, sia in ragione dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, che ha introdotto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994 (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 15 gennaio 2014, n. 16; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 3884), sia comunque per la mancata prova, ad opera del ricorrente, del maggior danno, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali (prova richiesta, nei debiti di valuta, dall’art. 1224 c.c.: v., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2014, n. 5639);

Ritenuto ancora di dover respingere la domanda di risarcimento del danno ingiusto a contenuto non patrimoniale presentata dal ricorrente, in quanto rimasta del tutto sfornita di prova, in contrasto con l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, anche se si verte in tema di danno non patrimoniale, il meccanismo probatorio non può essere eluso, pur se determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, trattandosi di danno conseguenza che deve essere allegato e provato (C.d.S., Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2648);

Considerato che l’infondatezza della pretesa risarcitoria emerge anche sotto il profilo dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali circa il criterio di computo della distanza minima di km. 10 tra sede di servizio e sede di assegnazione, i quali impediscono di configurare, nella fattispecie ora all’esame, l’elemento soggettivo della colpa della P.A. (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 22 luglio 2013, n. 659; in ordine all’imprescindibilità dell’elemento soggettivo, al di fuori del settore degli appalti pubblici, ai fini della configurazione della responsabilità aquiliana della P.A., cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 24 marzo 2014, n. 245);

Ritenuto, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese come da dispositivo nei confronti dell’Amministrazione resistente, in base al criterio della soccombenza, considerando prevalente al riguardo l’accoglimento della domanda impugnatoria e di quella di accertamento del diritto del sig. S… alla percezione dell’indennità ex l. n. 86/2001 e di condanna della P.A. alla corresponsione di detta indennità, rispetto alla reiezione delle domande di rivalutazione monetaria e di risarcimento del danno

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati, nei termini specificati in motivazione, accertando il diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 e condannando l’Amministrazione alla corresponsione della stessa indennità, con gli interessi legali, nei termini anch’essi specificati in motivazione.

Respinge le domande di rivalutazione monetaria e di risarcimento del danno.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00) complessivamente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2014
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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1) - in data 10/05/2000 presentava domanda di trasferimento non motivata al Comando Regionale Puglia.

2) - Successivamente, malgrado egli avesse revocato, con atto del 20/07/2000, l’istanza originariamente formulata per sopravvenute esigenze familiari, veniva egualmente trasferito (asseritamente a domanda) presso il Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Bari con determinazione del 25/07/2000.

3) - Ritenendo che tale provvedimento fosse stato adottato in violazione di quanto previsto dal foglio d’Ordini n. 3 del 12/02/1976, secondo cui “le domande di trasferimento sono archiviate qualora l’interessato ne faccia richiesta al comando competente a decidere prima dell’adozione dei provvedimenti di avvicendamento”, il Sig. A. V. lo impugnava con ricorso gerarchico.

4) - Il procedimento giustiziale si concludeva in data 08/02/2002 con l’accoglimento del ricorso proposto, con consequenziale revoca dell’adottato provvedimento di trasferimento e riassegnazione del ricorrente al Comando Regione Sicilia, per successivo atto del 31/03/2003 adottato dal Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia – presso il quale egli aveva frattanto preso servizio –.

5) - In relazione alle vicende intercorse, il Sig. A… riteneva di esser stato destinatario di un provvedimento di trasferimento d’autorità, e di conseguenza di aver maturato il diritto a conseguire i benefici economici previsti dall’art. 1 della L. n. 86/2001 per l’importo complessivo di 14.065,08 euro.

IL TAR DI CATANIA nell'Accogliere il ricorso precisa:

6) - Il ricorso va accolto, in quanto erroneamente l’Amministrazione intimata, nel rigettare l’istanza del ricorrente, ha qualificato come avvenuto a domanda il trasferimento dello stesso disposto in data 25/07/2000 con provvedimento trasmesso al ricorrente in data 25/09/2001

7) - Tenuto conto che in esecuzione del provvedimento di trasferimento, impugnato con il ricorso gerarchico, il ricorrente ha comunque prestato servizio presso il Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia in Bari, dal 1°/10/2001 sino alla sua riassegnazione al Comando Regione Sicilia disposta con provvedimento del 31/03/2003, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dei benefici economici di cui all’art. 1 della L. n. 86/01, connessi al trasferimento “d’ufficio”.

Per completezza leggete qui sotto
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09/10/2014 201402635 Sentenza 3


N. 02635/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03396/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3396 del 2003, proposto da: A. V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio Agostini e Cataldo Canalicchio, con domicilio eletto presso Graziella Di Mauro in Catania, via Martino Cilestri, 101;

contro
Comando Generale Guardia di Finanza - Reparto Tecnico-Logistico Amministrativo Sicilia, in persona del soggetto legale rappresentante p.t.; Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Siracusa, in persona del soggetto legale rappresentante p.t.; Ministero delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
- del provvedimento n. 18483 del 09/06/2003 emesso dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, con il quale veniva comunicata la determina n. 61350 del 27/05/2003 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico-Logistico Amministrativo Sicilia di rigetto dell’istanza del ricorrente di riconoscimento del trattamento economico di cui all’art.1 della L. n. 100/1987;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

e per l’accertamento e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di trattamento economico di trasferimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. A. V., Marescialo Capo presso il Comando Nucleo Provinciale di P.T. della guardia di Finanza di Siracusa, in data 10/05/2000 presentava domanda di trasferimento non motivata al Comando Regionale Puglia. Successivamente, malgrado egli avesse revocato, con atto del 20/07/2000, l’istanza originariamente formulata per sopravvenute esigenze familiari, veniva egualmente trasferito (asseritamente a domanda) presso il Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Bari con determinazione n. 227140/1241/5 del 25/07/2000.

Ritenendo che tale provvedimento fosse stato adottato in violazione di quanto previsto dal foglio d’Ordini n. 3 del 12/02/1976, secondo cui “le domande di trasferimento sono archiviate qualora l’interessato ne faccia richiesta al comando competente a decidere prima dell’adozione dei provvedimenti di avvicendamento”, il Sig. A. V. lo impugnava con ricorso gerarchico. Il procedimento giustiziale si concludeva in data 08/02/2002 con l’accoglimento del ricorso proposto, con consequenziale revoca dell’adottato provvedimento di trasferimento e riassegnazione del ricorrente al Comando Regione Sicilia, per successivo atto del 31/03/2003 adottato dal Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia – presso il quale egli aveva frattanto preso servizio –.

In relazione alle vicende intercorse, il Sig. A… riteneva di esser stato destinatario di un provvedimento di trasferimento d’autorità, e di conseguenza di aver maturato il diritto a conseguire i benefici economici previsti dall’art. 1 della L. n. 86/2001 per l’importo complessivo di 14.065,08 euro.

L’istanza formulata in tal senso all’Amministrazione di appartenenza, veniva respinta con provvedimento n. 18483 del 06/06/2003, in base alla considerazione che “i movimenti effettuati sono avvenuti per volontà dell’istante”.

L’interessato impugnava detto provvedimento con il ricorso in epigrafe, notificato il 24/09/2003, depositato presso gli uffici di segreteria il 1°/10/2003, ivi chiedendo che venisse accertata la erronea applicazione dell’art. 1 della L. n. 86/2001, con condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere i relativi emolumenti in misura pari o superiore a quanto ad essa già richiesto in via stragiudiziale.

Si costituiva in giudizio per l’Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con deposito di memoria in segreteria il 30/12/2013.

All’Udienza dell’11/06/2014 il ricorso passava in decisione.

Il ricorso va accolto, in quanto erroneamente l’Amministrazione intimata, nel rigettare l’istanza del ricorrente, ha qualificato come avvenuto a domanda il trasferimento dello stesso disposto in data 25/07/2000 con provvedimento trasmesso al ricorrente in data 25/09/2001

In proposito acquisisce primaria rilevanza quanto desumibile dagli atti ritualmente acquisiti al giudizio, e più in particolare dalla motivazione del provvedimento dell’ 08/02/2002 di definizione del ricorso gerarchico incardinato dallo stesso, secondo cui “il ricorrente ha proposto apposita istanza per la sede prescelta a seguito di una richiesta straordinaria di personale secondo le procedure concernenti i trasferimenti “a domanda”, regolati dalla circolare 51000/1240 del 13 febbraio 1995, da impiegare nella Regione Puglia, al fine di contrastare e reprimere il sempre più . crescente fenomeno del contrabbando”.

Come si desume da tale provvedimento decisorio del Comando Generale, il trasferimento del ricorrente nella non più gradita sede pugliese è intervenuto dopo che lo stesso aveva formalmente manifestato la sopravvenuta volontà di non volere più essere trasferito. Ciò ha determinato, da un lato, la violazione delle disposizioni di cui al Foglio d’Ordini n. 3 del 12/02/1976, a tenore del quale “le domande di trasferimento sono archiviate qualora l’interessato ne faccia richiesta al Comando competente a decidere prima dell’adozione dei provvedimenti di avvicendamento” e, dall’altro lato l’impossibilità di qualificare come “a domanda” il trasferimento operato a suo danno presso la sede di Bari.

Tenuto conto che in esecuzione del provvedimento di trasferimento, impugnato con il ricorso gerarchico, il ricorrente ha comunque prestato servizio presso il Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia in Bari, dal 1°/10/2001 sino alla sua riassegnazione al Comando Regione Sicilia disposta con provvedimento del 31/03/2003, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dei benefici economici di cui all’art. 1 della L. n. 86/01, connessi al trasferimento “d’ufficio”.

Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento degli importi corrispondenti alle indennità che gli spettano, maggiorate degli interessi maturati fino alla data del soddisfo. Tali importi saranno determinati dall’Amministrazione d’appartenenza, nella corretta applicazione delle norme di riferimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso, per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 1.500 (millecinquecento/00), più IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
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