Re: RIFORMA PARZIALE DA MODELLO C E ISTANZE DI INTERDIPENDEN
Inviato: ven ago 12, 2016 9:59 pm
Grazie a tutti. Confermo congedo staordinario ma la causa di servizio deve essere SI DIPENDENTE poichè ho letto che le cure termali sono state abrogate, il quesito era se anche con modello c o solo con la tab A e/o B.
Le cure termali (come leggerete solo per iscrizione a tabella A o B, no modello C):
Le cure vengono di norma effettuate fruendo del congedo ordinario, essendo state abrogate dall’art. 22, co. 25, L. 724/1994 tutte le norme che prevedevano la possibilità di effettuar tali cure in regime di congedo straordinario o di aspettativa per infermità; tuttavia al personale affetto da invalidità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ad una delle categorie che danno diritto all’equo indennizzo o che abbia dato luogo alla liquidazione dell’indennità “una tantum” compete il c.s. per effettuare le cure termali, purché queste siano finalizzate alla cura della richiamata invalidità e non di altre infermità; a differenza rispetto a quanto avveniva in passato, nel caso in cui il procedimento finalizzato al riconoscimento dei benefici dipendenti da causa di servizio sia ancora pendente, il dipendente non può più essere autorizzato a fruire del c.s. per effettuare le cure termali, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 461/2001 (circ. n. 333-A/9807.H.6.1/2003).
Per il dpts ancora è da decidere di sicuro percorrerò pure questa strada al momento giusto ora è prematuro. Ci sono comunque vari tipi di dpts con varie eziopatogenesi.
Mi sembra corretto condividere le informazioni che ci aiutano ad affrontare meglio i problemi.
Le cure termali (come leggerete solo per iscrizione a tabella A o B, no modello C):
Le cure vengono di norma effettuate fruendo del congedo ordinario, essendo state abrogate dall’art. 22, co. 25, L. 724/1994 tutte le norme che prevedevano la possibilità di effettuar tali cure in regime di congedo straordinario o di aspettativa per infermità; tuttavia al personale affetto da invalidità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ad una delle categorie che danno diritto all’equo indennizzo o che abbia dato luogo alla liquidazione dell’indennità “una tantum” compete il c.s. per effettuare le cure termali, purché queste siano finalizzate alla cura della richiamata invalidità e non di altre infermità; a differenza rispetto a quanto avveniva in passato, nel caso in cui il procedimento finalizzato al riconoscimento dei benefici dipendenti da causa di servizio sia ancora pendente, il dipendente non può più essere autorizzato a fruire del c.s. per effettuare le cure termali, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 461/2001 (circ. n. 333-A/9807.H.6.1/2003).
Per il dpts ancora è da decidere di sicuro percorrerò pure questa strada al momento giusto ora è prematuro. Ci sono comunque vari tipi di dpts con varie eziopatogenesi.
Mi sembra corretto condividere le informazioni che ci aiutano ad affrontare meglio i problemi.