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Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 11:16 pm
da Zenmonk
Guarda che i CC dichiarati VdD sono pagati da internò

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 25, 2015 12:18 am
da avt8
Ma con i fondi della difesa .infatti se fai un quesito sul forum noti che cc e forze armate prendono tutto Sempre in ritardo rispetto alla ps .prova a chiedere e verrai.

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 25, 2015 12:09 pm
da spartagus
Hai propiamente raggione AVT8, da quando mi sono arruolato nell'arma tutti corpi di polizia,aveano gli arretrati e solo noi dell'arma compresi l'esercito ritardavano, all'epoca ti parlo degli anni 80, qualcuno diceva che i soldi erano in banca per interessi.

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 25, 2015 1:29 pm
da Zenmonk
Avt8 facci sapere se alla fine hai deciso di presentarti alla cmo e continuare a dare battaglia come sempre oppure di mollare. Seguiremo il tuo esempio!

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 25, 2015 4:23 pm
da avt8
Zenmonk ha scritto:Avt8 facci sapere se alla fine hai deciso di presentarti alla cmo e continuare a dare battaglia come sempre oppure di mollare. Seguiremo il tuo esempio!

tranquillo certo che vado e anche se il C.d.S.ha detto una cosa ,se riesco ad avere qualche punto di percentuale in più mi pagano- di sicuro ho due punti per effetto di una sentenza, ma io voglio il 55 %-
Domani faccio la visita psichiatria ordinatami alla CMO , e poi vediamo il responso-.
Ve lo farò sapere ,giustamente il mio legale anche lui ha detto vai e poi vediamo cosa succede-
Ia mia fine spero al più tardi che mai deve avvenire con un ricorso in mano.-
E devi pensare che ci sono molti pensionati delle forze di Polizia ed armate, che da quando sono in congedo stanno perdendo 500 euro al mese perchè non conoscono le nromativi vigenti anche in ambito regionale-

Certo non sarò io a dirgli cosa devono fare per averlo-

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 25, 2015 6:29 pm
da Zenmonk
In bocca al lupo allora!

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 25, 2015 6:55 pm
da pietro17
Ecco, avt8, sono queste ultime tue affermazioni che fanno incazzare. Quello che sai, come tu dici, tienlo per te. Non lo dire ai colleghi che, sfortunatamente, non sanno cosa fare.
Mah....sarà!!!

Inviato dal mio 01_v89_jbl1a698 utilizzando Tapatalk

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 25, 2015 7:33 pm
da avt8
pietro17 ha scritto:Ecco, avt8, sono queste ultime tue affermazioni che fanno incazzare. Quello che sai, come tu dici, tienlo per te. Non lo dire ai colleghi che, sfortunatamente, non sanno cosa fare.
Mah....sarà!!!

Inviato dal mio 01_v89_jbl1a698 utilizzando Tapatalk
Caro Pietro non pretenderai che io vado a fare i master a pagamento per conoscere ed aggiornarmi su moltissime cose e poi il beneficio che prendo io lo faccio prendere a chi sta a letto a leggere il giornale o guardando la tv, cosa che non faccio io. E certamente me lo tengo per me perchè quei 450 euro mensili netti al mese per 10 mesi, io li potevo prendere dal 2001 e nessuno me lo aveva detto mai che vi era questa possibilità- E solo attraverso un master fatto a settembre ho avuto conoscenza di questa cosa che tra l'altro conoscevo già ma ero convinto che non mi competeva-Ma poi invece ho accertato che mi spettava-
Poi vi e altra cosa, se aumentano le domande a bizzeffe ci sta il pericolo che possono poi stringere la cinghia per tutti come hanno fatto per altri benefici-
Che da ottobre hanno chiuso i rubinetti ed la Corte dei Conti in un convegno dove vi erano alcuni giudici e anche Presidenti di varie associazione hanno detto che tutti i ricorsi per avere detto beneficio da oggi in poi saranno respinti- Ed Io le conquiste che ho fatte da solo con le battaglie e sudore ed anche con sacrifici,preferisco tenermele per me anche in considerazioni che i fondi destinati a tale beneficio annualmente non sono molti.-

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 25, 2015 8:50 pm
da antoniomlg
avt8

ogni è libero di aiutare gli altri oppure tenersi tutto per sè.

permettimi di dirti che quanto meno non è lo spirito
del forum.


così facendo nessuno dovrebbe mettere a disposizione degli altri
le proprie esperienze, e non credo che tu sul forum hai scritto solo
risposte a quesiti, avrai fatto almeno una richiesta di chiarimenti o delucidazioni.

ciao

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 25, 2015 9:17 pm
da Zenmonk
Caro avt, sono pienamente d'accordo con antonio e pietro, se nessuno aiutasse nessun altro il genere umano sparirebbe. Lo spirito di questo forum e' quello di dare testimonianza in piena buona fede e sulla base della propria esperienza diretta in favore dei colleghi che si trovano oggi in difficoltà. La cosa meno gradevole che ho sperimentato nella vita militare e' il nonnismo, che ho sempre cercato di contrastare in ogni sua forma: essere passato attraverso una esperienza negativa mi è sempre servito a non riproporla a chi è meno esperto o più debole di me.

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 25, 2015 10:06 pm
da avt8
antoniomlg ha scritto:avt8

ogni è libero di aiutare gli altri oppure tenersi tutto per sè.

permettimi di dirti che quanto meno non è lo spirito
del forum.


così facendo nessuno dovrebbe mettere a disposizione degli altri
le proprie esperienze, e non credo che tu sul forum hai scritto solo
risposte a quesiti, avrai fatto almeno una richiesta di chiarimenti o delucidazioni.

ciao
Caro antonio- se e per questo quando io ho avuto bisogno di chiarimenti io non mi sono rivolto al forum,perchè i miei quesiti sono materie che gli iscritti del forum non le conoscono, in quanto si tratta di materie che sul forum non visto mai trattare . Un anno fa ho fatto una domnada su una detassazione dell'assegno compensativo- E poichè ho visto che nessuno ha risposto in quanto nessuno al momento ne sia percettore dopo i 65 anni- Mi ero rivolto ad un Tributarita di Roma pagando per il parere,ed abbiamo fatto ricorso e anche perso--Mi sono messo da solo e dove non e riuscito nessuno ci sono riuscito io a non fare detassare l'assegno compensativo ,che a sua volta ho fatto beneficiare a tutti gli invalldi di guerra con diritto all'assegno di incollocabilità -e compensativo,-Tanto e vero che il Presidente dell'U.M.S. Nazionale di Roma mi scrisse ,se potevo mandargli il documento in mio possesso,per la pubblicazione sul loro giornale e di portarlo a conoscenza di tutte le sedi INPS,che tassavano detto assegno-
E grazie alla mia caparbietà e costanza nella lettura ed interpretazione delle leggi, adesso molti pensionati, di guerra e non, che percepiscono l'assegno-incollocabilità-compensativo,percepiscono tale assegno senza il pagamento dell'Irpef, e prendendo circa 250-300 euro al mese in più sulla pensione-
Siccome qui era l'inps che per conto dello Stato ( mariulo faceva la trattenuta ) l'altra parte dello Stato onesto ,ha restituito il maltolto ai poveri pensionati compreso il sottoscritto.

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 25, 2015 10:20 pm
da avt8
Zenmonk ha scritto:Caro avt, sono pienamente d'accordo con antonio e pietro, se nessuno aiutasse nessun altro il genere umano sparirebbe. Lo spirito di questo forum e' quello di dare testimonianza in piena buona fede e sulla base della propria esperienza diretta in favore dei colleghi che si trovano oggi in difficoltà. La cosa meno gradevole che ho sperimentato nella vita militare e' il nonnismo, che ho sempre cercato di contrastare in ogni sua forma: essere passato attraverso una esperienza negativa mi è sempre servito a non riproporla a chi è meno esperto o più debole di me.
TRANQUILLI

Visto i numerosi mp che chiedono lumi in materia- dopo l'approvazione della finanziaria, posto la domanda per avere il citato beneficio-
Cosi i pensionati nel leggere la domanda con i requisiti che occorrono per avere l'indennità giornaliera,possono capire se vi rientrano nella fatispecie, e sbizzarririsi ad inoltrare domande all'ente pagatore- E sono anche sicuro che la domanda la inoltreranno anche quelli che non hanno i requisiti richiesti, tanto da indurre l'ente alla sospensione visto le numerose istanze prodotte e la poca disponibilità dei fondi " QUI CI SCOMMETTO ANCHE " che avverrà questo-

MI RITIRO PER DELIBERARE DOPO LA MANOVRA FINANZIARIA

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: lun ott 26, 2015 10:01 pm
da Marco Metello
Giustizia Amministrativa - Consiglio di stato Tribunali Amministrativi Regionali
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Numero 02881/2015 e data 23/10/2015

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REPUBBLICA ITALIANA


Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 marzo 2015


NUMERO AFFARE 03105/2013

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Quesito in materia di valutazioni medico-legali effettuate dalle commissioni medico-ospedaliere in applicazione della normativa riguardante le vittime del dovere, del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché della criminalità organizzata, delle estorsioni e dell’usura.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 559/C/E/11 del 13 agosto 2013, con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;
visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 23 settembre 2013;
vista la nota di adempimento del Ministero della difesa 26 maggio 2014 n. 20770;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. Il Ministero dell’interno ha rappresentato che, nell’applicazione della normativa concernente l’estensione alle vittime del dovere ed equiparati dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità, sono emerse alcune incertezze interpretative relativamente ai criteri di valutazione delle commissioni mediche ospedaliere (di seguito C.M.O.). Quest’ultime, infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, esprimono il giudizio sanitario sulle cause che hanno determinato il decesso o l’invalidità, accertano il grado dell’eventuale invalidità riscontrata, stabiliscono la percentuale dell’invalidità e dell’eventuale aggravamento, accertano se l’invalidità riportata comporti la cessazione dell’attività lavorativa o del rapporto d’impiego.
2. Nel ripercorrere il quadro normativo di riferimento, l’ Amministrazione richiedente premette che l’art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), in un’ottica gradualmente perequativa, ha previsto la progressiva estensione dei benefici già riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere e ai soggetti equiparati, come individuati nei successivi commi 563 e 564 dell’art. 1 detto, demandando a un successivo regolamento, poi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, la definizione dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
In particolare, l’art. 4, comma 1, lettera c), n. 1 di detto regolamento ha esteso anche per le vittime del dovere e per le categorie equiparate la possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute, secondo il disposto dell’art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004 n. 206 che aveva previsto analoga rivalutazione per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.
Il descritto quadro normativo è stato successivamente integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009 n. 181, all’oggetto “Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206”, che ha previsto che “la valutazione della percentuale d’invalidità, di cui all’art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d’invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale” (art. 2, comma 1).
La disposizione riprende quella contenuta nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37 (Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell’articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007 n. 244), che considera ai fini della determinazione dell’invalidità complessiva sia il danno biologico, sia il danno morale.
3. Nel prosieguo della relazione, il Ministero dell’interno pone in evidenza che è stata riscontrata un’applicazione non uniforme della normativa di riferimento, tanto nelle prassi amministrative adottate dalle varie unità organizzative titolari dei relativi procedimenti di riconoscimento degli status in argomento, quanto nelle valutazioni espresse dagli organi della sanità militare coinvolti nelle valutazioni-medico-legali.
Allo scopo di superare le diversità e uniformare i comportamenti è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dall’ispettorato della sanità militare, al quale hanno preso parte tutte le Amministrazioni coinvolte dall’applicazione della normativa in materia, sia quelle di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 510 del 1999, sia il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Tuttavia sono rimaste irrisolte alcune questioni soprattutto in relazione ai parametri concernenti la valutazione del danno.
Il primo motivo di criticità concerne la valutazione dell’invalidità permanente delle vittime del dovere e degli equiparati, posto che talune commissioni medico ospedaliere, attenendosi alla lettera dell’art. 5 del d.P.R. n. 243 del 2006, indicano separatamente i valori relativi al grado d’invalidità permanente e alla percentuale del danno biologico, anziché fornire un dato percentuale unico che conglobi entrambi gli anzidetti parametri, costringendo quindi le Amministrazione ad effettuare scelte di natura tecnico-discrezionale per procedere alla liquidazione della speciale elargizione.
Il secondo motivo di criticità riguarda l’applicazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009, che dettano i criteri medico-legali rispettivamente per la valutazione e la rivalutazione dell’invalidità permanente. Al riguardo. l’ispettorato generale per la sanità militare, attenendosi alla lettera dei suddetti articoli esclude in linea generale con riferimento alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, comprese le vittime della criminalità organizzata, che in sede di riconoscimento dell’invalidità permanente si possa computare il danno morale. A parere dell’ispettorato il computo del danno morale è ammesso soltanto in sede di visita per la rivalutazione dell’invalidità permanente (evidentemente su richiesta degli interessati) disciplinata dal su richiamato art. 4 del d.P.R. n. 181, ma limitatamente a quelle invalidità già riconosciute e indennizzate alla data di entrata in vigore della legge introduttiva dell’istituto: per le vittime del terrorismo indicata nel 26 agosto 2004 (con riferimento alla legge 3 agosto 2004 n. 206); per le vittime del dovere ed equiparati coincidente con il 1° gennaio 2006 (data indicata dall’art. 1, comma 562 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e nel regolamento di attuazione recato dal d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243).
Detto orientamento non è condiviso dal Ministero dell’interno, che privilegia un’interpretazione logico-sistematica delle disposizioni in questione, volta ad superare qualsiasi discriminazione tra le categorie, in conformità alla volontà del legislatore e al principio di eguaglianza espresso dall’art. 3 della Costituzione.
Il Ministero richiedente dissente, altresì, dall’interpretazione dell’ispettorato della sanità militare, nella parte in cui detto organo ritiene che, in assenza di norme primarie che lo prevedano espressamente, non possano essere effettuate valutazioni dell’eventuale aggravamento fisico per le vittime del dovere e i soggetti equiparati e per le vittime della criminalità organizzata e categorie omologhe (vittime di azioni criminose di matrice comune, posteriori al 1° gennaio 1990, di cui all’art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
In proposito, si ribadisce in relazione che la valutazione delle percentuali d’invalidità anche a seguito di intercorso aggravamento fisico, introdotta per le sole vittime del terrorismo dal più volte citato art. 6 della legge n. 206 del 2004, è stata estesa alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati dall’art. 4, comma 1, lettera c), n. 1 del d.P.R. n. 243 del 2006, e che, ove si accedesse all’interpretazione letterale delle disposizioni normative sostenuta dall’organo di vertice della sanità militare, soltanto le vittime della criminalità organizzata e le categorie omologhe rimarrebbero incomprensibilmente escluse dal beneficio della possibilità di valutazione dell’aggravamento.
4. Consapevole degli interessi coinvolti e delle aspettative dei soggetti delle categorie interessate, il Ministero dell’interno chiede che il Consiglio di Stato si pronunci sulle seguenti questioni:
a) necessità che le valutazioni medico-legali dell’invalidità permanente siano espresse con un’unica percentuale, anche nel caso dell’art. 5 del d.P.R. n. 243 del 2006.
b) possibilità di conteggiare il danno morale per tutte le categorie di vittime, anche in sede di prima valutazione dell’invalidità permanente;
c) possibilità di valutare per le vittime del dovere e soggetti equiparati, nonché per le vittime della criminalità organizzata gli aggravamenti dell’invalidità permanete;
d) possibilità di restituire alle commissioni mediche ospedaliere dei verbali non conformi alle valutazioni del Consiglio di Stato per i procedimenti in itinere.
5. In ottemperanza al parere istruttorio reso della Sezione all’adunanza del 23 settembre 2013 il Ministero della difesa, che, oltre a condividere con i Ministeri dell’interno e della giustiziala responsabilità del riconoscimento dello status di “vittime del potere” in relazione alla qualità dei soggetti interessati, assolve un ruolo centrale nell’apprezzamento del nesso causale e della percentuale di invalidità attraverso le C.M.O., ha fatto pervenire il proprio avviso sulle questioni poste dal quesito in esame.
Nessun riscontro è invece pervenuto dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell’economia e delle finanze che pur provvede annualmente all’allocazione delle risorse spendibili per l’attribuzione dei benefici.
6. Il Ministero della difesa premette che con circolare del 9 dicembre 2013 lo stato maggiore della difesa - ispettorato generale della sanità militare, ha emanato direttive tecniche sui criteri per gli accertamenti e le valutazioni medico-legali effettuate dalle C.M.O. in applicazione delle peculiari normative riguardanti le diverse categorie di vittime. Precisa, quindi, che nelle suddette direttive, relativamente alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, viene recepita l’esigenza segnalata dal Ministero dell’interno affinché l’invalidità permanente e il danno biologico siano espressi con un’unica percentuale. Conseguentemente la criticità relativa al primo quesito può considerarsi superata.
Diversamente, per quanto attiene agli altri quesiti all’esame, il Ministero della difesa sostiene con diffuse argomentazioni che debba prevalere l’interpretazione letterale dell’art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004, in base alla quale l’attribuzione del danno morale e la rivalutazione dell’invalidità sono consentite esclusivamente nei confronti delle vittime del terrorismo, già indennizzate prima dell’entrata in vigore della suddetta legge n. 206, e nei confronti delle vittime del dovere, di cui alle leggi 27 ottobre 1973 n. 629 e 13 agosto 1980 n. 466 (cosiddette vittime del dovere doc), in quanto unici indennizzati prima del 1° gennaio 2006, data di estensione del beneficio in esame ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 1 del d.P.R. n. 243 del 2006).

Considerato.
7. Va innanzitutto osservato che i quesiti posti dal Ministero dell’interno investono una materia caratterizzata da una stratificazione legislativa sviluppatasi nell’arco di più decenni con l’effetto che, anche sulla spinta di fattori contingenti, sono stati normativamente previsti trattamenti differenziati nei confronti delle diverse categorie di vittime e sono aumentati i soggetti destinatari delle provvidenze.
La necessità di un coordinamento tra le diposizioni legislative succedutesi nel tempo, vòlto a conferire un maggiore equilibrio al sistema delle tutele di carattere solidaristico ed assistenziale nei confronti degli aventi titolo, è stata avvertita anche dal legislatore, che nella legge finanziaria 2006 ha manifestato l’intendimento di procedere alla progressiva estensione dei benefici, già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, delle vittime del dovere e soggetti equiparati, demandando ad un successivo regolamento termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze entro il limite di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 (art.1, commi 562, 563, 564e 565 della legge 23 dicembre 2005 n. 266).
Tuttavia non possono sfuggire la natura solo in parte precettiva e per il resto programmatica delle disposizioni espresse nei commi appena richiamati, né l’assenza in prosieguo di provvedimenti legislativi volti a riassettare in modo organico, anche attraverso un eventuale intervento delegificatorio, la complessa materia dei benefici in un’ottica di maggiore equità tra le diverse categorie interessate.
Per quanto un’iniziativa nel senso sia auspicabile anche sotto il profilo etico, all’interprete non è permesso di sostituirsi al legislatore, applicando in via analogica o estensiva la più favorevole disciplina prevista per una categoria di vittime ad altre categorie destinatarie di trattamenti meno premianti, regolati da specifiche disposizioni di legge: l’analogia, infatti, presuppone una lacuna normativa a cui si sopperisce estendendo una conseguenza giuridica ad una fattispecie non prevista sulla base di una somiglianza rilevante con altra fattispecie regolata da una norma; quanto poi all’interpretazione estensiva essa può ampliare il significato precedentemente attribuito ad una formulazione normativa, purché risulti compatibile con il suo tenore letterale.
Nel descritto variegato quadro normativo di riferimento una costante è rappresentata dalla circostanza che alle C.M.O. compete l’accertamento del nesso di causalità e la valutazione del danno, aspetto quest’ultimo al quale attengono i profili di criticità oggetto dei quesiti all’esame.
8. Quanto al primo quesito, l’esigenza prospettata dal Ministero dell’interno, affinché le commissioni mediche ospedaliere esprimano in un’unica percentuale l’invalidità permanente e il danno biologico, è stata condivisa dal Ministero della difesa e risulta recepita nelle direttive tecniche impartite agli organi di valutazione della sanità militare.
In proposito si considera che la possibilità di conglobare in un unico indice percentuale sia l’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, sia il danno biologico (DB), inteso come lesione permanente dell’integrità psico-fisica, sia il danno morale (DM), quale pregiudizio non patrimoniale espressivo dello stato di sofferenza soggettivo indotto dall’evento lesivo, è un dato acquisito dall’ordinamento positivo. Infatti, il d.P.R. n. 181 del 2009, nel dettare i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice a norma dell’art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, fa rientrare nelle competenze delle commissioni mediche ospedaliere la definizione della percentuale unica di invalidità complessiva (IC), corrispondente alla “somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP - DB)” (art. 4).
Detta formula, come convenuto dal Ministero della difesa, si presta ad essere utilizzata anche per il calcolo dell’invalidità complessiva nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la valutazione del danno morale e consente di corrispondere le elargizioni e altre provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e per le vittime del dovere ed equiparati in proporzione alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta, con riferimento alla capacità lavorativa, come previsto dall’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni.
Pertanto, relativamente al quesito in esame non resta che concludere che le valutazioni finali delle C.M.O. devono esprimere con un’unica percentuale le poste di danno considerate.
9. Le posizioni del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa divergono sensibilmente a cominciare dal secondo quesito.
In particolare, per ciò che concerne il danno morale di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 181 del 2009, il Ministero dell’interno ritiene che tale posta di danno:
- debba essere riconosciuta a tutte le vittime del terrorismo, sia in sede di prima valutazione, sia in sede di aggravamento in quanto l’art. 6 della legge n. 206 del 2004, conformandosi all’evoluzione della giurisprudenza della corte di cassazione, ha disposto la rivalutazione delle invalidità già riconosciute al momento dell’entrata in vigore della legge suddetta, contemplando anche il parametro del danno morale;
- debba essere presa in esame dalla C.M.O. anche in sede del primo accertamento dell’invalidità successivo all’entrata in vigore della suddetta legge, per evitare discriminazioni tra valutazioni anteriori e posteriori alla legge n. 206 del 2004.
Per le stesse ragioni il Ministero dell’interno esprime l’avviso che la posta del danno morale debba applicarsi anche alle vittime del dovere e ai loro equiparati per effetto dell’art. 4 del regolamento di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, che ha esteso a dette categorie il beneficio di cui all’art. 6 della legge n. 206 del 2004; sostiene, altresì, che ragioni di equità suggerirebbero di estendere lo stesso beneficio d anche le vittime della criminalità organizzata sulla base di una interpretazione logico-sistematica della predetta disposizione di legge.
Di contro il Ministero della difesa, ritenendo chiaro e tassativo il disposto dell’art. 6 della legge 206 del 2004, ne postula un’interpretazione letterale in base alla quale la valutazione del danno morale e dell’aggravamento sono consentite esclusivamente nei confronti delle vittime del terrorismo, già indennizzate prima dell’entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, nonché alla vittime del dovere di cui alla legge 27 ottobre 1973 n. 628 (appartenenti ai corpi di polizia deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico), e della legge 13 agosto 1980, n. 466 (magistrati,vigili del fuoco e militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso e cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), in quanto uniche indennizzate prima del 1° gennaio 2006, data di estensione alle vittime del dovere del benefico in esame ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006.
La Sezione osserva che la legge 3 agosto 2004, n. 206, come si legge nella relazione illustrativa al relativo disegno di legge di iniziativa parlamentare (atto Camera n. 2725 della XIV legislatura), “riguarda una cerchia di soggetti relativamente ristretta sotto il profilo numerico, tenendo conto del fatto che per vittime del terrorismo devono intendersi esclusivamente le vittime (ed i superstiti) di attività criminose, che presentano peculiari caratteristiche, tali da consentire di distinguere nettamente l’atto terroristico ed eversivo da altri atti criminali (criminalità organizzata) o da altri penalmente illeciti”.
Infatti la legge n. 206/2004, proposta ed approvata nel clima dei tragici attentati dell’11 settembre 2001, persegue lo scopo di estendere alle vittime del terrorismo di cui alla legge n. 302 del 1990 e successive modifiche e integrazioni alcune delle norme applicate a favore degli "ex combattenti" e dei dipendenti militari soprattutto con riferimento al trattamento di pensione privilegiata e ai benefici fiscali.
La stessa legge, al fine di riequilibrare trattamenti estremamente differenziati di cui avevano beneficiato sino allora le vittime del terrorismo per effetto delle disposizioni di legge precedenti, all’art. 6, comma 1, ha previsto la valutazione del danno complessivo, tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico incluso il danno morale, la rivalutazione delle singole invalidità, l’elevazione del punto percentuale d’invalidità con effetto retroattivo, nonché il ricalcolo delle indennità già erogate dalle precedenti leggi.
Si tratta di un’operazione di riequilibrio di carattere eccezionale subordinata a ben definite condizioni soggettive e oggettive, in quanto rivolta soltanto alle vittime del terrorismo riconosciute antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, individuate in complessive 10 unità, a beneficio delle quali la legge ha autorizzato per il solo anno 2004 la spesa di 300.000 euro per la rivalutazione delle percentuali di invalidità già corrisposte.
Nel contesto descritto non si ritiene che l’art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004 abbia espresso un principio di carattere generale applicabile all’intero corpo normativo delle vittime del terrorismo e del dovere, con l’effetto di estendere il riconoscimento del danno morale a soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati nella suddetta diposizione legislativa. Né, invero, stanti i vincoli posti dalla norma di rango primario, il d.P.R. n. 181 del 2009 che regolamenta l’applicazione dell’art. 6 detto e dètta i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e delle diverse tipologie di danno, può operare oltre i limiti fissati dalla fonte sovraordinata.
In definitiva il decreto n. 181 integra le disposizioni contenute nel d.P.R. 28 luglio 1999 n. 510, che disciplina il procedimento per il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, per dare attuazione all’art. 6 della legge n. 206 del 2004, e a tal fine:
- all’art. 3 detta i criteri medico-legali per l’accertamento dell’invalidità permanente, con la specifica - evidentemente riferita alla prime visite - che le C.M.O. devono procedere tenendo conto esclusivamente della percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa;
- al successivo art. 4, fornisce i criteri medico legali per la rivalutazione dell’invalidità permanente e per la determinazione - esclusivamente in tale sede - del danno biologico e del danno morale.
Analoghi confini oggettivi e soggettivi sono stati fissati nel caso dell’estensione alle vittime del dovere ed equiparati dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, disposta dai commi 562, 563, 564 e 565 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) e regolamentata dal d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, che tra l’altro all’art. 4, comma 1, lettera c), n. 1) ha previsto la possibilità di rivalutazione delle infermità permanenti invalidanti o alle quali è conseguito il decesso per effetto delle particolari condizioni ambientali od operative di missione, limitatamente a quelle riconosciute e indennizzate prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2006.
Per quanto sin qui considerato, la Sezione condivide l’obiezione del Ministero della Difesa che ha evidenziato come l’allargamento dell’ambito di applicazione dell’art. 6 della legge n. 206 del 2004 provocherebbe un considerevole ampliamento dei destinatari dei benefici, non previsto dalla legislazione sulle vittime, e una dilatazione della spesa pubblica priva di copertura finanziaria, con particolare riguardo all’assegno e allo speciale assegno vitalizio (che sono attribuiti soltanto per le invalidità permanenti pari o superiori al 25%).
La Sezione conviene, altresì, che i benefici introdotti dall’art .6 della legge n. 206 del 2004, in mancanza di una disposizione di legge che lo preveda, non possono essere attribuiti in via interpretativa alle vittime della criminalità organizzata, del racket e dell’usura.
10. In merito al terzo quesito, concernente la possibilità di richiedere ed effettuare la valutazione di eventuali aggravamenti per le vittime del dovere e soggetti equiparati, nonché per le vittime della criminalità organizzata, si registrano due posizioni contrapposte.
Quanto alla prima, il Ministero dell’interno sostiene che, pur in assenza di norme primaria, il sopravvenuto aggravamento fisico potrebbe essere ammesso con un’interpretazione estensiva dell’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 510 del 1999, il quale prevede che la C.M.O. “…esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità, accerta il grado dell’eventuale invalidità riscontrata, stabilisce la percentuale dell’invalidità e dell’eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l’invalidità riportata comporti la cessazione la cessazione dell’attività lavorativa o del rapporto d’impiego...”.
Di avviso diverso è il Ministero della difesa, il quale sostiene che l’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 510 del 1999 non ha inteso introdurre un procedimento “a regime” di rivalutazione delle invalidità, sulla falsariga di quello previsto in materia di pensione privilegiata ordinaria o di pensioni di guerra, bensì, in attuazione dell’art. 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è volto a disciplinare le modalità di attuazione della legge suddetta, che ha introdotto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alcuni benefici, quali l’assegno vitalizio di 500.000 lire, le due annualità di pensione, il collocamento obbligatorio, le borse di studio, la riliquidazione della speciale elargizione di cui alla legge n. 466 del 1980, come modificata dall’art. 12 dalla legge n. 302 del 1990.
Anche in questo caso, secondo la Difesa, la valutazione dell’aggravamento costituisce una misura “una tantum”, resa necessaria per evitare disparità di trattamento tra i destinatari delle provvidenze, posto che per espressa previsione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 407 del 1998 i benefici dalla stessa prevista possono applicarsi agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969.
La Sezione ritiene condivisibile l’avviso del Ministero della Difesa, in quanto, a differenza della normativa pensionistica, privilegiata e di guerra, che consente la rivalutazione del trattamento per effetto dell’aggravamento dell’invalidità, i benefici previsti dalle disposizioni di legge a favore delle diverse categorie di vittime hanno carattere indennitario, sono previsti a vita in misura predeterminata purché l’interessato abbia riportato un’invalidità uguale o superiore al 25%, e non prevedono la possibilità di riliquidazione a seguito di aggravamento.
Tuttavia non può sfuggire che la revisione conseguente all’eventuale aggravamento delle patologie potrebbe ingenerare un flusso non facilmente quantificabile di istanze di aggravamento (originato da coloro che abbiano avuta riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore al 25%) certamente non coerente con il sistema indennitario “una tantum” e più oneroso di quest’’ultimo sul piano finanziario.
E’ consequenziale, pertanto, che qualsiasi variazione al sistema indennitario debba essere riservata all’apprezzamento discrezionale del legislatore anche per i prevedibili e non trascurabili riflessi sulla spesa pubblica
11. Quanto, infine, al quarto quesito, è ragionevole che possano essere rinviate alla C.M.O. con richiesta di riesame soltanto i giudizi relativi a pratiche ancora pendenti, per le quali detti organi collegiali non abbiano espresso una percentuale unica d’invalidità, nei casi in cui la stessa sia normativamente prescritta.
12. A conclusione del presente parere, la Sezione non può astenersi dal ribadire che le incertezze applicative, alla base dei quesiti esaminati, discendono dalla stratificazione delle norme che regolano la specifica materia, le quali risultano nel complesso confuse e imperfette.
Avuto riguardo, pertanto, alle aspettative dei destinatari dei benefici e considerata la complessità del quadro normativo di riferimento, che necessita di un intervento volto a coordinare, semplificare e rendere verificabili da chiunque i parametri da prendere in considerazione per i diversi trattamenti previsti, la Sezione ritiene che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 58 del regio decreto 21 aprile 1944 n. 444 (“[q]uando dall’esame degli affari discussi dal Consiglio di Stato risulti che la legislazione vigente è in parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio ne fa rapporto al Capo del Governo”), sicché va disposta la trasmissione del presente parere al Presidente del Consiglio dei ministri.
P.Q.M.
nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.
Dispone la trasmissione del parere al Presidente del Consiglio dei ministri.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa

BENEFICI PENSIONISTICI ASSISTENZA ALIMENTARE

Inviato: mar ott 27, 2015 1:13 pm
da avt8
PER I PENSIONATI COME AVEVO PROMESSO-

SE SIETE PENSIONATI ED AVETE I REQUISITI SOTTOINDICATI FATE LA DOMANDA ALLA ASL DI RESIDENZA E CHIEDETELI - IN PARTICOLAR MODO L'ASSISTENZA ALIMENTARE CHE NEL VENETO E DI 15 EURO AL GIORNO PER 10 MESI CHE VIENE EROGATA DIRETTAMENTE DALLA ASL-
ANCHE LE ALTRE REGIONI HANNO LA STESSA NORMATIVA MA L'IMPORTO DELL'INDENNITA' GIORNALIERA CAMBIA DA REGIONE A REGIONE. QUALCHE REGIONE ADDIRITTURA DA 150 EURO AL GIORNO.-
SE AVETE DEI DUBBI -RECATEVI PRESSO LA ASL DI RESIDENZA CON IL DECRETO DI PENSIONE PRIVILEGIATA E CHIEDETE QUALI DI QUESTI BENEFICI AVETE DIRITTO-
LA PRESENTE E DIRETTA SOLO AD I PENSIONATI- NULLA HA CHE VEDERE CON LE VITTIME DEL DOVERE-
iN PARTICOLARE LEGGETE L'ART.11. DI QUESTA DELIBERA REGIONALE DEL VENETO-
LOGICAMENTE PER LE ALTRE REGIONI L'ARTICOLO SARA' DIVERSO MA IL CONTENUTO E LO STESSO.-
SE AVETE DIFFICOLTA'- ANDATE SU GOOGLE E SCRIVETE LA REGIONE DI APPARTENENZA- BENEFICI PER GLI INVALIDI DI SERVIZIO E DI GUERRA-
FATE LA RICERCA E TROVERETE LE DELIBERE REGIONALI-
SE TROVATE QUALCHE DELIBERA VECCHIA, NON SIGNIFICA CHE NON SIA STATA RINNOVATA,IN QUANTO SPESSO NON AGGIORNANO I SITI.-

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Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:


Art. 1


Competenza

1. L'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, dall'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come richiamato dal vigente Piano Sanitario Nazionale, è erogata dall'unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza dei beneficiari e posta a carico del Fondo sanitario nazionale.


Art. 2


Beneficiari

1. Sono soggetti di diritto della presente legge: a) i mutilati ed invalidi di guerra di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533." e successive modifiche; b) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; c) i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834; d) coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione della pensione dal quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle sopra determinate e con il quale sia riconosciuto che l'infermità sia dipendente da causa di servizio o di guerra; e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915"; f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio; g) coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; h) coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z." e successive modifiche, sono equiparati agli invalidi di guerra.


Art. 3


Cure climatiche in regime di assistenza indiretta

1. Le cure climatiche sono concesse, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'articolo 2 per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, su apposita prescrizione di un medico del servizio sanitario nazionale. 2. Il clima risulta fattore terapeutico secondo quanto previsto al comma 1 per le patologie di cui all'allegato A. 3. L'allegato A di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere. 4. Le cure climatiche di cui al presente articolo sono altresì concesse agli invalidi iscritti alla I categoria di pensione, per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, atto a prevenire riacutizzazioni.


Art. 4


Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta

1. I soggiorni terapeutici, quale livello ulteriore di assistenza assicurato dalla Regione Veneto, consistono in soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) nell'ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dall'azienda ULSS di appartenenza che provvede ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso. 2. I soggiorni terapeutici sono concessi, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'articolo 2 che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di terapia climatica al fine: a) di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali; b) di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi. 3. Le cure climatiche o i soggiorni terapeutici vengono concessi in ambiente e clima idoneo, da usufruire presso una delle seguenti tipologie di strutture: a) residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.); b) case di riposo o altra struttura residenziale per non autosufficienti; c) strutture alberghiere annesse agli stabilimenti termali accreditati; d) altre strutture, ivi compresi alberghi, pensioni ed abitazioni private e/o di proprietà o in usufrutto, di cui l'azienda ULSS di appartenenza abbia provveduto ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso. 4. Le patologie invalidanti di cui al comma 2 sono quelle previste dall'allegato B. 5. L'allegato B di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.


Art. 5


Cure termali in regime di assistenza indiretta

1. In alternativa alle cure climatiche o ai soggiorni terapeutici le cure termali sono concesse in regime di assistenza indiretta per un periodo di quindici giorni, ridotti a tredici per le cure idroponiche agli aventi diritto di cui all'articolo 2 che ne presentino l'indicazione clinica e non siano affetti da infermità che controindicano il trattamento termale. Qualora le cure termali siano effettuate in giornata o ambulatoriamente, il contributo è erogato nella misura del cinquanta per cento per il solo vitto. 2. Le patologie invalidanti di cui al comma 1 sono quelle previste dall'allegato C. 3. L'allegato C di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.


Art. 6


Contributo di accompagnamento

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana ovvero siano sottoposti a tutela, è concesso un contributo di accompagnamento per tutto il periodo del trattamento così come previsto dall'articolo 7.


Art. 7


Contributi di assistenza sanitaria preventiva per cure climatiche, termali, e soggiorni terapeutici

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici è concesso, per un periodo non superiore a quello stabilito, un contributo di assistenza sanitaria preventiva giornaliero per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura. 2. Il contributo, comprensivo delle spese di viaggio, è raddoppiato per gli invalidi che, ai sensi dell'articolo 6, abbiano diritto al contributo di accompagnamento. 3. La documentazione da esibire per l'erogazione del contributo all'assistito e per l'eventuale accompagnatore è la certificazione rilasciata dall'azienda ULSS ospitante che attesti l'effettiva permanenza dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località e il periodo. La certificazione può essere sostituito da analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri o del sindaco. L'erogazione del contributo per l'assistenza sanitaria preventiva all'assistito e del contributo all'eventuale accompagnatore viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore, nella località autorizzata, per un periodo non superiore a quello autorizzato, non oltre il sessantesimo giorno dall'avvenuta presentazione della documentazione. 4. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 viene adeguato ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale. 5. Lo stesso contributo è concesso per l'accompagnatore relativamente alle cure climatiche per le finalità di cui all'articolo 5.


Art. 8


Prescrizioni

1. Le prescrizioni delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici sono redatte dal medico di base, su ricettario fornito dal servizio sanitario regionale, rilasciato a titolo gratuito.


Art. 9


Commissione Provinciale

1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, alla Commissione provinciale istituita presso l'azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia. È composta da: a) un dirigente medico in qualità di Presidente, designato dall'azienda sanitaria; b) un medico designato dall'azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualità di esperto; c) un medico designato congiuntamente dalla rappresentanze provinciali della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione mutilati ed invalidi per servizio. 2. La Commissione è nominata con provvedimento del direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'azienda per i servizi sanitari ove ha sede la Commissione. 3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.


Art. 10


Assistenza ospedaliera

1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al servizio sanitario regionale, le aziende per i servizi sanitari e le aziende ospedaliere assicurano ai soggetti titolari di assegni di superinvalidità la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a carico della Regione, per l'assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermità.


Art. 11


Assistenza protesica, ortopedica e alimentare

1. L'assistenza protesica, ortopedica e alimentare per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 è disciplinata con le modalità previste dall'allegato D. 2. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria è erogata un'indennità giornaliera di Euro.15,00, per un periodo non superiore a nove mesi nell'anno solare, a titolo di assistenza alimentare con le modalità previste dall'allegato D. L'erogazione dell'indennità spetta, senza interruzione di continuità, anche ai paraplegici e discinetici aventi titolo. 3. L'indennità di cui al comma 2 non è cumulabile con l'erogazione di contributi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri enti e non può essere concessa agli invalidi ricoverati nonché a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali e di soggiorni terapeutici limitatamente al periodo in cui beneficiano di detta assistenza. La misura dell'indennità è adeguata ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale. 4. L'Allegato D di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.


Art. 12


Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone apposite direttive affinché siano osservate uniformemente le procedure per l'applicazione delle norme in materia nei confronti degli aventi diritto.


Art. 13


Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse allocate sull'u.p.b. U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.


Art. 14


Abrogazioni

1. É abrogata la legge regionale 9 settembre 1999, n. 40 "Norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: mar ott 27, 2015 1:42 pm
da antoniomlg
Grazie avt8

sarebbe il caso di aprire un post apposito con questa tua ultima chicca
ed aggiornarlo con le informazioni ricevuta dalle varie giunte regionali?

se sei daccordo apri un post e provvederemo ad aggiornarlo

ancora grazie per aver condiviso con tutti
questa cosa che per mè come sicuramente per molti
è nuova..
ciao