La CdC sez. 1^ d’Appello n. 187 in rif. alla
CdC Emilia Romagna n. 135/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS in merito all’applicazione del “
Doppio Calcolo” e annulla la sentenza di 1° grado,
1) - riliquidazione della pensione di anzianità, con decorrenza dal 1° novembre 2012, nell’importo più favorevole risultante dal
“doppio calcolo” previsto dalla nota operativa INPDAP n. 26 del 13 giugno 2008
187/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Agostino CHIAPPINIELLO Presidente
Fernanda FRAIOLI Consigliere
Antonietta BUSSI Consigliere
Aurelio LAINO Consigliere
Antonio DI STAZIO Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello in materia pensionistica iscritto al n. 56562 del registro di segreteria, proposto dall’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Caliulo (pec:
avv.luigi.cliulo@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (p.e.c.
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), e Sergio Preden (pec:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;
- appellante -
CONTRO
C.V., c.f. xxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx (xx) il xx.xx.xxxx, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Raffaella Prendin;
- appellato non costituito -
avverso e per la riforma
della sentenza n. xxx/xxxx della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna;
Visto l’atto d’appello;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2022, il relatore consigliere Antonio Di Stazio, l’avv. Lidia Carcavallo per l’appellante I.N.P.S.. Nessuno è comparso per l’appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza n. xxx del x xxxxxxx xxxx,
la sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna ha accolto il ricorso del sig. V.C., titolare di pensione di anzianità calcolata col sistema misto introdotto dal decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011,
riconoscendogli il diritto alla riliquidazione della pensione, con decorrenza dal 1° novembre 2012, nell'importo più favorevole risultante dal "doppio calcolo" previsto dalla nota operativa INPDAP n. 26 del 13 giugno 2008 e condannando l'INPS alla ricostituzione del trattamento come rideterminato dall'applicazione della cennata metodica e alla corresponsione degli arretrati con gli accessori di legge.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l’I.N.P.S. per violazione dell'art. 24 comma 2 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della legge n. 190/2014. Adduce l’erroneità della sentenza gravata per avere disposto la riliquidazione del trattamento pensionistico in una misura maggiore rispetto a quella attribuita dall'INPS, assumendo che, per effetto del combinato disposto delle norme che si assumono violate, è preclusa qualsiasi possibilità di fruire di un importo pensionistico superiore a quello meno redditizio scaturito dal confronto delle varie modalità di calcolo, nel senso che le nuove modalità di calcolo introdotte dalla normativa del 2011 riguardano tutte le quote di cui è composta la pensione, e cioè la quota A e la quota B assoggettate al sistema retributivo, e la quota C assoggettata al sistema contributivo. In definitiva, secondo l’appellante l'ammontare del trattamento non può essere superiore a quello determinato dall'applicazione delle regole previgenti, cui fa riferimento la disposizione operativa ex INPDAP n. 26/2008 la cui efficacia è stata travolta dal legislatore del 2011.
Ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e, per l'effetto, il rigetto di tutte le domande proposte dall'originario ricorrente.
3.
L’appellato C. non si è costituito in giudizio sebbene l’atto di appello e il decreto di fissazione dell’udienza di trattazione siano stati notificati all’appellato presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 179 c.g.c..
4. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2022, il difensore dell’I.N.P.S. si riporta all’atto di gravame e alle conclusioni ivi formulate.
La causa passa in decisione.
Motivi della decisione
5.
Con l’unico motivo l’appellante deduce la violazione dell'art. 24 comma 2 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della legge n. 190/2014.
La censura concerne il computo del trattamento pensionistico introdotto dalla norma denunciata che, secondo la prospettazione dell’appellante, intervenuta in un momento di crisi economica in cui si imponeva l'adozione di misure volte ad assicurare risparmi anche nel settore previdenziale, ha previsto:
- l'adozione del sistema di calcolo contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012;
- la liquidazione del trattamento di più basso importo risultante dal confronto tra la liquidazione operata secondo le nuove regole e quella scaturita dall'applicazione delle disposizioni previgenti, cui fa riferimento la disposizione operativa ex INPDAP n. 26/2008, erroneamente ritenuta applicabile dal giudice di prime cure anche a seguito dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 201/2011, art. 24 comma 2. come modificato dall'art. 1 comma 707 della legge n. 190/2014.
La censura è fondata.
L’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell’art. 24, comma 2, del citato decreto-legge, alla luce delle modifiche normative, recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»”.
Con la circolare n. 74 del 1° aprile 2015, l’Inps ha dettato disposizioni operative per l’applicazione del succitato disposto normativo, precisando che nei confronti dei soggetti iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo, ai fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico la norma suindicata richiede che venga effettuato un doppio calcolo, stabilendo comunque che il trattamento erogabile è quello con l’importo più basso.
Questi i sistemi di calcolo da mettere a confronto:
a. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
b. pensione calcolata applicando il secondo periodo del novellato articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, che prevede che l’importo della pensione venga determinato applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Al riguardo, l’anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari “all’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
L’Inps ha altresì precisato, nella succitata circolare, che il legislatore del 2014, ai fini del nuovo calcolo interamente retributivo, ha superato il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, stabilendo che l’anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. Ha, quindi, previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.
Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile, rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti all’aumentare dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.
La ratio del nuovo impianto normativo, secondo quanto argomentato dall’Istituto appellante, è quella di conseguire risparmi di spesa anche nel settore previdenziale, attraverso due distinte direzioni prevedendo:
- l'adozione del sistema di calcolo contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012;
- la liquidazione del trattamento di più basso importo risultante dal confronto tra la liquidazione operata secondo le nuove regole e quella scaturita dall'applicazione delle disposizioni previgenti.
6.
La tesi dell’appellante merita di essere condivisa.
Il giudice di primo grado ha applicato, nel caso di specie, la nota operativa INPDAP n. 26/2008, ispirata all’opposto principio secondo cui va riconosciuto il trattamento di pensione più favorevole tra quello risultante dall’applicazione delle regole proprie del sistema interamente retributivo e quello risultante dall’applicazione del sistema misto, ritenendo che il sistema di calcolo ivi menzionato “non contrasta con le modifiche introdotte all'art. 24, comma 2, della L. n. 190/2014”.
Appare evidente l’errore in cui è incorso il giudice territoriale, che non ha tenuto conto della portata innovativa del legislatore del 2014,
che ha invece optato, nell’ambito di una complessiva politica di contenimento della spesa pubblica da conseguire anche nel settore previdenziale,
per l’erogazione del trattamento pensionistico più basso tra quelli risultanti dall’applicazione dei sopra menzionati criteri (
nei medesimi termini, Sez. 3 app. n. xx/xxxx).
In conclusione, la sentenza appellata deve essere annullata e, per l’effetto, vanno rigettate tutte le domande proposte dal sig. V.C..
Le spese di difesa vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della novità della questione trattata.
Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello,
definitivamente pronunciando,
accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata. Spese legali compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Antonio Di Stazio F.to Agostino Chiappiniello
Depositato in Segreteria il 20 aprile 2022
IL DIRIGENTE
F.to Francesca Pluchinotta Palmeri
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N.B.: qui sotto la sentenza della CdC Emilia Romagna n. 135/2019,
ribaltata in Appello.