Cassa Sottufficiali

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lory61
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da lory61 »

armando ha scritto:ma x tutti decorre dall'1/1/1989? e x tutti sono circa 450 euro all'anno indistintamente dal grado?
Ciao armando, no decorre da quella data solo per sovrintendenti, appuntati e carabinieri, e la cifra pressappoco è quella da Te indicata, mentre per i Marescialli, se lo erano prima di quella data, era già istituita, quindi chi ha fatto, per esempio, il corso sottufficiali negli anni '70 o '80 prima del 1989, il conteggio partirà dal giorno in cui è diventato sottufficiale, in quanto da allora a cominciato a pagare!!!!!!!
Ti saluto


lory61
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da lory61 »

armando ha scritto:allora in pratica, io diventato sottufficiale nel luglio 1987 se mi riformano nel luglio 2012 prenderò questa cifra?
450 e. x 25 anni = 11250 e.
scusa ma sono un pò ignorante a fare i conteggi
No, non sei ignorante, pressappoco il conteggio è verosimile, l'unico dubbio che ho, che andrebbe comunque a tuo favore, è che i Marescialli maturino più di 450 euro all'anno, potrebbero essere anche più di 500, per il semplice motivo che Voi, se non ricordo male versavate qualcosina in più mensilmente!!!!!!! :)
Ciao
lory61
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da lory61 »

armando ha scritto:ah no scusa, ho confuso marescialli con sovrintendenti, sono passato maresciallo nel gennaio 1998
Vabbè, non Ti preoccupare, mi sono sovrapposto al Tuo post, comunque l'importante è aver reso l'idea!!!!
Confronta quello che versi Tu da Maresciallo con quello che versa un Brigadiere o un Appuntato, e poi trai le conclusioni!!!!!!
Ciao
vorreisapere

Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da vorreisapere »

Ciao mimmo sono un aps recati a l'ultimo comando dove hai fatto servizio oppure recati al comando legione per avere la cassa sottufficiali devi fare esplicita domanda per averla.Un mio collega fa fatto la domanda per la pensione ed unitamente la domanda per avere la riscossione della cassa sottufficiali.Ciao e fammi sapere
panorama
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da panorama »

Per notizia.

Ecco il primo effetto NEGATIVO

1) - Provvedimento emesso dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate recante richiesta di restituzione premio di previdenza.

2) - Ai ricorrenti è stata richiesta la restituzione del premio di previdenza/indennità supplementare già liquidata e dovuta ai Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, nominati Ufficiali in s.p.e..

3) - La Cassa di Previdenza delle Forze Armate ha chiesto ai ricorrenti la restituzione delle somme precedentemente erogate, sul presupposto che le stesse sarebbero state liquidate erroneamente, in quanto l’art. 1919 del D. L.vo n. 66 del 15 marzo 2010 non disciplina il pagamento dell’indennità supplementare ai sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, ma solo a quelli dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

24/09/2012 20120801 Sentenza 1B


N. 08018/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06810/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6810/2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
(OMISSIS, 3 ricorrenti), rappresentati e difesi dagli avv. Barbara Rosati e Gaia Stoppa, con domicilio eletto presso Studio Legale Stoppa Rosati Stp in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 40;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 6.6.2011 dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate recante richiesta di restituzione premio di previdenza;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con atto notificato il 15 luglio 2011, depositato nei termini, i Sig.ri OMISSIS hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti emessi dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate in data 6 giugno 2011, con i quali è stata richiesta la restituzione del premio di previdenza/indennità supplementare già liquidata e dovuta ai Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, nominati Ufficiali in s.p.e.

I ricorrenti fanno presente di aver beneficiato della liquidazione del premio di previdenza sottufficiali da parte del Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito, spettante ai sensi della legge n. 930 del 1933.
Successivamente, con i provvedimenti oggetto della presente impugnativa, la Cassa di Previdenza delle Forze Armate ha chiesto ai ricorrenti la restituzione delle somme precedentemente erogate, sul presupposto che le stesse sarebbero state liquidate erroneamente, in quanto l’art. 1919 del D. L.vo n. 66 del 15 marzo 2010 non disciplina il pagamento dell’indennità supplementare ai sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, ma solo a quelli dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione di legge e, segnatamente, degli artt. 2186 e 2187 del D. L.vo n. 66/2010, dell’art. 11 disposizioni sulla legge in generale, del R.D.L. 22/6/1933, n. 930, dell’art. 2 del D.P.R. n. 211 del 2009.

Si sostiene che sulla base del combinato disposto degli artt. 2186 e 2187 del Codice Militare, ed in conformità a quanto disposto dall’art. 12 delle preleggi, la normativa applicabile nei confronti dei ricorrenti deve essere unicamente quella precedentemente in vigore, ossia il R.D.L. n. 930 del 1933 (istitutivo del Fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito).

2) Violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente dell’art. 1919 del D. L.vo n. 66/2010, dell’art. 2 del D.P.R. n. 212/2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erronea motivazione.

Si sostiene una interpretazione estensiva e/o analogica della disposizione contenuta nell’art. 1919 del Codice dell’Ordinamento Militare, al fine di non operare ingiustificate discriminazioni tra gli appartenenti alle Forze Armate, dovendosi attribuire gli stessi vantaggi economici e/o contributivi previsti dal suddetto articolo anche ai sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri.

3) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 14 della legge delega 28 novembre 2005 n. 246). Sviamento di potere. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e/o manifesta illogicità.

Si sostiene la illegittimità dell’abrogazione delle parti legislative concernenti il trattamento previdenziale integrativo, e nel caso di specie il regio decreto n. 930 del 1933 recante: “Istituzione del Fondo di previdenza sottufficiali del Regio esercito”.

Con motivi aggiunti notificati il 7 settembre 2011, i ricorrenti hanno impugnato i successivi provvedimenti della Cassa delle Forze Armate, Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza, con i quali è stata definitivamente confermata la richiesta di restituzione del premio di previdenza/indennità supplementare già liquidato, dovuta ai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in s.p.e. nominati Ufficiali in s.p.e.

I ricorrenti contestano l’interpretazione fornita dall’Amministrazione della disposizione di cui all’art. 1919 del D. L.vo n. 66/2010, che non prevede un diniego espresso al versamento dell’indennità di cui all’art. 1914 a favore dei Carabinieri.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla pubblica udienza del 24 aprile 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa sono i provvedimenti adottati dall’Ufficio gestione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, con i quali si richiede ai ricorrenti, Sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, la restituzione della somma corrisposta a titolo di indennità supplementare a seguito della loro nomina al grado attuale.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Va, infatti, premesso che la normativa previgente all’entrata in vigore del Codice dell’Ordinamento Militare (D. L.vo n. 66/2010) subordinava la concessione della indennità di cui è causa esclusivamente agli iscritti al Fondo di previdenza sottufficiali del Regio Esercito (R.D.L. n. 930/1933), che avessero conseguito “diritto a pensione vitalizia”. Pertanto, condizione necessaria per aver diritto a tale indennità, oltre alla iscrizione al relativo fondo, con una durata minima di iscrizione di sei anni, era l’acquisizione del diritto al trattamento economico di quiescenza.

Alla luce di tale quadro normativo appare evidente come la nomina ad Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Arma dei Carabinieri proveniente dai sottufficiali non possa ritenersi idonea a concretizzare il diritto alla percezione della indennità in parola. Né è possibile ricavare tale diritto da una interpretazione estensiva ed equitativa di quanto previsto dall’art. 1919, primo comma, del Codice dell’Ordinamento Militare per il caso dei sottufficiali della Marina militare e dell’Aeronautica militare, atteso che trattasi di una scelta legislativa non censurabile in sede di legittimità.

Va, peraltro, rimarcato che il D. L.vo n. 66/2010 nella previsione generale di cui all’art. 1914, secondo cui “agli Ufficiali e ai Sottufficiali in servizio permanente, nonché agli Appuntati e Carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all’art. 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta una indennità supplementare”, conferma come elemento unico ed essenziale per la concessione del suddetto beneficio sia la cessazione dal servizio con diritto a pensione, condizione che non si riscontra nel caso in esame.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso, così come i successivi motivi aggiunti, va respinto, mentre si rinvengono valide ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così come integrato dai successivi motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2012
petit1964

Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da petit1964 »

a questo punto occorre ricorrere per la restituzione della trattenuta mensile e il risultato è lo stesso.
questa è bella davvero, istituiscono un fondo con trattenuta obbligatoria e poi non lo liquidano con motivazioni a dir poco pretestuose.
panorama
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da panorama »

Stessa cosa con la vecchia trattenuta obbligatoria ENPAS.
Che fine hanno fatto tutti quei miliardi raccolti e le case sfruttate dagli altri?
La fine di questa vecchia iniqua trattenuta è stata che allo Stato sono rimaste le case e i soldi, sia quelli liquidi che quelli ricavati dalle vendite, alla faccia dei tanti fessi.
claudio68
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da claudio68 »

armando ha scritto:ma e' vero che la cassa sottufficiali non la pagano piu' se uno accetta il transito ai ruoli civili? e possibile che lo stipendio nei civili rimane lo stesso che percepisco ora in aspettativa, nonostante le voci nello statino dopo per giornate di presenza, ore notturne ecc..non siano piu a zero come ora, anche con il conguaglio dell'assegno ad personam?
per gli apparteneti all'arma dei carabinieri e l'esercito e proprio cosi perchè, nel fare il codice ordinamento militare nel marzo 2010, si sono dimenticati di inserire i Carabinieri e l'Esericito inserendo soltanto la Marina, ed l'Aeronautica, pare che quest' articolo del codice dell'ordinamento militare dovrebbe essere modificato ora vedremo il nuovo Governo se lo modificherà inserendo l'Arma ed Esercito oppure per convenienza levano anche Marina-Aeronautica
panorama
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da panorama »

Sella gestione

AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEI CONTI CORRENTI INTESTATI AI FONDI PREVIDENZIALI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Ente di Diritto Pubblico sotto la Vigilanza del Ministero della Difesa, Ministero della Difesa

FATTO
1) - La Cassa di previdenza delle Forze Armate - Ente pubblico sotto la sorveglianza del Ministero della Difesa- con bando dell’11 aprile 2011 indiceva un gara ad evidenza pubblica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata alla individuazione di un unico istituto di credito per la gestione del servizio di cassa relativo ai fondi previdenziali di categoria .

Il resto di come è andata a finire potete leggerlo qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

12/02/2013 201300831 Sentenza 4


N. 00831/2013REG.PROV.COLL.
N. 02779/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2779 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Banca delle Marche Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Sticchi Damiani Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;

contro
Cassa di Previdenza delle Forze Armate - Ente di Diritto Pubblico sotto la Vigilanza del Ministero della Difesa, Ministero della Difesa rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
Unicredit Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Brizzolari in Roma, via della Conciliazione, 44;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 07416/2012, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEI CONTI CORRENTI INTESTATI AI FONDI PREVIDENZIALI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cassa di Previdenza delle Forze Armate-Ente di Diritto Pubblico sotto la Vigilanza del Ministro della Difesa, del Ministero della Difesa e di Unicredit Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi Damiani (anche su delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani ), Andrea Zanetti e l'avvocato dello Stato Luca Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La Cassa di previdenza delle Forze Armate - Ente pubblico sotto la sorveglianza del Ministero della Difesa- con bando dell’11 aprile 2011 indiceva un gara ad evidenza pubblica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata alla individuazione di un unico istituto di credito per la gestione del servizio di cassa relativo ai fondi previdenziali di categoria .

Il bando prevedeva all’art. 14 che i concorrenti interessati dovevano fa pervenire un plico contenente due buste, la busta n.1 contenente la documentazione amministrativa, la busta n.2 contenente l’offerta tecnica compilata nel modulo prestampato; il successivo art.15 a proposito dello svolgimento della gara e dei criteri di aggiudicazione stabiliva che: “in seduta pubblica la commissione procederà nel giorno e nell’ora prefissata all’apertura del plico e al controllo di validità dei documenti contenuti nella busta n.1; in seduta riservata la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi secondo i parametri di cui al già citato all. a del presente bando di gara”.

Nella seduta pubblica dell’11 maggio 2011 la Commissione preposta alla valutazione della offerte procedeva a verificare l’integrità del plico contenenti le buste n.1 e n. 2 nonché delle stesse buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica.

Quindi, nella seduta riservata del 17 maggio 2011 la commissione di gara procedeva all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, alla valutazione delle stesse e all’attribuzione dei punteggi e all’esito di tale procedura veniva stilata la relativa graduatoria in cui l’appellante Banca delle Marche si posizionava al primo posto con punti 74,00.

A seguito di reclamo inoltrato da una della concorrenti, la Unicredit s.p.a. , che rilevava la irregolarità dell’ avventa apertura delle buste n.2 contenenti le offerte tecniche in seduta riservata anziché in seduta pubblica , il Ppresidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa con determinazione del 22 giugno 2011 assunta in sede di autotutela disponeva di non approvare graduatoria definitiva e annullava la gara di che trattasi..

Banca delle Marche impugnava innanzi al Tar del Lazio tale provvedimento nonché il connesso atto di comunicazione del 24/6/2011 e l’adito Tribunale amministrativo con dispositivo di sentenza n.2267/2012 prima e con sentenza n.7416/2012 rigettava il ricorso ritenendolo infondato.

Il suindicato Istituto di credito ha impugnato con appello originario prima e motivi aggiunti (ex art.120 comma 11 c.p.a ) poi rispettivamente il dispositivo e la sentenza del primo giudice, deducendone la illegittimità con mezzi d’impugnazione di identico contenuto, così formulati :

1) Violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt.21 octies e 21 nonies della legge n.241/90 e s.m.i. Violazione dei principio generali in materia di autotutela ; erronea presupposizione in fatto e in diritto. Violazione del principio di irretroattività della legge ;

2 ) violazione, falsa ed erronea applicazione e interpretazione dell’art..21 nonies della legge n.241/90 e s.m.i. sotto altro profilo . carenza assoluta di motivazione . violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa , non aggravamento dei procedimenti , ragionevolezza e proporzionalità: Violazione dei principi di buona fede , correttezza, affidamento- Violazione del principio del contraddittorio. Violazione degli artt.7 e successivi della legge n.241/90.;

3) Contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa ;

4) erroneità della sentenza sotto vari profili.

Parte appellante assume in sostanza che il vizio di legittimità ravvisato dall’Amministrazione nell’avvenuta apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta riservata anziché in quella pubblica nella specie non sussiste per almeno due ordini di ragioni:

a) in quanto i provvedimenti qui in rilievo costituiti dal bando di gara e dagli atti di gestione della procedura selettiva in questione sono antecedenti all’entrata in vigore della fonti normative che avrebbero imposto la regola dell’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica;

b) quanto all’orientamento giurisprudenziale insorto in materia, non tornano applicabili i principi di diritto sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n.13 del 28 luglio 2011, attesa la non operatività retroattiva di detto decisum, che non può travolgere fattispecie già compiute in vigenza di un precedente status quo giurisprudenziale.

In definitiva , secondo la tesi difensiva di Banca delle Marche l’annullamento disposto in sede di autotutela dall’Amministrazione è illegittimo sia perchè adottato in assenza di un presupposto di legge giustificativo dell’esercizio del potere di rimozione degli atti, sia perché avvenuto in violazione del principio di affidamento riposto dall’appellante sulla legittima formulazione del bando di gara che quella modalità procedurale di apertura delle buste tecniche in seduta segreta prevedeva .

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e la Cassa di previdenza delle Forze armate che hanno sostenuto la legittimità degli atti gravati, la fondatezza dell’appello, con richiesta di reiezione del proposto appello

Parimenti Unicredit s.p.a. pure costituita in giudizio ha contestato i motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO
L’appello si appalesa fondato.

Oggetto di controversia è la gara pubblica indetta dalla Cassa di previdenza delle Forze Armate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’individuazione dell’istituto di credito cui affidare la gestione del servizio di cassa dei conti correnti relativi ai Fondi previdenziali .

In particolare, la Sezione è chiamata a verificare la legittimità o meno dell’operato della Commissione preposta alla valutazione delle offerte nel momento in cui tale organo ha effettuato l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta riservata anziché in seduta pubblica.

Il giudice di primo grado, investito della questione, ha statuito che la modalità procedurale posta in essere dalla Commissione si pone in violazione dei principi comunitari e di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti e perciò correttamente l’Amministrazione ha disposto l’annullamento, in sede di autotutela, degli atti di gara.

Ritiene il Collegio che le statuizioni del Tar siano errate, risultando condivisibili i profili di doglianza di cui alle lettere a) e b) sopra esposti.

Sulla quaestio iuris, posta all’attenzione di questo giudicante, la Sezione ha avuto modo di esprimersi recentissimamente ( vedi sentenza 4 gennaio 2013 n.4 ) nei sensi della legittimità dell’apertura delle offerte tecniche in seduta segreta avvenuta prima della sentenza dell’Adunanza Plenaria n.13/2011, dovendosi qui ribadire sinteticamente quanto segue .

In primo luogo, quanto al quadro normativo di riferimento, si osserva che pur in presenza di un generale principio di pubblicità delle gare, in relazione al momento storico in cui si sono svolte le operazioni di gara qui in rilievo, non è rilevabile nel codice degli appalti e neppure nel suo regolamento di esecuzione ( DPR n.207/2010 ) l’esistenza di un apposita norma che sancisca l’obbligo dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica .

In particolare, il citato DPR n.207/2010 all’art. 120 ha previsto che “… in una o più sedute segrete la commissione valuta le offerte tecniche … e successivamente in seduta pubblica dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche…”, senza però che sia espressamente previsto che l’adempimento procedurale dell’apertura delle buste tecniche avvenga in seduta pubblica, dovendosi altresì rilevare che in ogni caso, la disciplina di attuazione del codice degli appalti è entrata in vigore il 9 giugno 2011 , in data successiva sia a quella di pubblicazione del bando di gara ( 11 aprile 2011) sia a quella in cui si è proceduto da parte della Commissione alla valutazione delle offerte tecniche ( 17 maggio 2011).

Solo con l’art.12 del d.l. n.52 del 2012 convertito con modificazioni nella legge n.94/2012 il legislatore ha deciso volutamente di “innovare” le disposizioni sopra indicate prevedendo espressamente che la Commissione giudicatrice deve procedere in seduta pubblica anche all’apertura della busta che contiene l’offerta tecnica.

Sotto un primo profilo squisitamente normativo, dunque, il procedimento di gara di che trattasi deve ritenersi assoggettato alla disciplina dettata dal bando e su un piano sovraordinato, alla normativa all’epoca vigente in tema di gestione delle procedure di espletamento di gara pubblica che non contiene una previsione espressa sulla fase di apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, ben potendosi allora applicare al caso di specie la regola per cui le gare devono essere svolte in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando ( Cons. Stato Sez. V 5 ottobre 2010 n.5316) .

Passando al profilo dei principi giurisprudenziali, la decisione dell’Adunanza Plenaria n.13 del 28 luglio 2011 con cui è stata statuita la necessità di aprire la busta contenente l’offerta tecnica in seduta pubblica non è applicabile ratione temporis alla fattispecie, non potendo in particolare un siffatto principio avere effetto retroattivo, con riferimento ad atti compiuti in epoca antecedente all’intervenuta pronunzia
A tale conclusione si perviene in ragione di molteplici, logiche considerazioni, cos’ riassumibili
1) il decisum dell’Adunanza Plenaria è intervenuto a dirimere una questione contrassegnata da oscillanti orientamenti giurisprudenziali in un campo caratterizzato dall’assenza di una norma che imponesse l’obbligo della seduta pubblica e non già a chiarire un principio per così dire già immanente nel sistema, sicchè la sua portata innovativa non può valere che per l’avvenire;

2) la conferma di quanto sopra evidenziato è data dalla disposizione legislativa intervenuta ad opera dell’art.12 del citato d.l n.52/2012 che ha inteso positivizzare il principio dell’Adunanza Plenaria, ma con riferimento ai casi a venire, senza che possa configurarsi una portata precettiva per le fattispecie, come quella all’esame, accadute prima della pubblicazione della sentenza n.13/2011 e prima della intervenuta modifica legislativa .

Se così è , ha errato l’Amministrazione a ritenere che nella gara de qua si fosse inverato il vizio di legittimità sub specie della illegittima apertura non in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche, con la conseguenza che lo ius poenitendi esercitato a mezzo della determinazione di annullamento degli atti di gara, quello sì è da ritenersi illegittimo per l’assenza dei presupposti di fatto e di diritto giustificativi.

Le censure di gravame dedotte con i primi due mezzi d’impugnazione dell’appello introduttivo e dei motivi aggiunti sono dunque fondate , con conseguente riforma della gravata sentenza.

Le spese e competenze del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado.

Pone a carico delle parti soccombenti le spese e competenze del doppio grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 6.000,00 oltre IVA e CPA di cui 3.000,00 a carico del Ministero della Difesa e della Cassa di previdenza delle Forze Armate e altre 3.000,00 a carico di Unicredit s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 12/02/2013
panorama
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da panorama »

Faccio presente ai miei colleghi CC. che,
gli appuntati e carabinieri (con esclusione degli ausiliari) risultano iscritti al Fondo Previdenza Sottufficiali dell'Esercito (vecchia norma) con decorrenza 1° febbraio 1989 come da lettera n. 6/120/23-259-1954 datata 10 maggio 1989, del C.G.A. CC III Reparto - Direzione di Amministrazione.
Così riportava detta lettera, per effetto della legge 27 dicembre 1988, n. 557 (pubblicata sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 1989.
panorama
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da panorama »

200903156 (CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE C)

PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE C ,numero provv.: 200903156
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CONSIGLIO DI STATO
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 7 maggio 2009

N. della Sezione: 1484/2009


OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il riordino delle Casse militari, ai sensi dell’articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 255/09/UL/P del 16 aprile 2009, pervenuta il 27 aprile 2009, con la quale la Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (Capo Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Minicone;

PREMESSO:

L’art. 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 30 giugno 2009, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, avrebbero dovuto essere “riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione”, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

Successivamente, l’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo aver disposto la soppressione (alle condizioni e con le eccezioni ivi indicate) degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, ha previsto, altresì, la soppressione di “tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

In dichiarata attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, hanno predisposto lo schema di regolamento in oggetto, volto al riordino delle seguenti Casse militari:

- Cassa ufficiali Esercito (e Arma Carabinieri), disciplinata dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, dalla legge 9 maggio 1940, n. 371, dalla legge 7 novembre 1969, n. 832, e dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416;

- Cassa ufficiali Marina, disciplinata dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 6 giugno 1940, n. 733;

- Cassa ufficiali Aeronautica, disciplinata dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35;

- Fondo di previdenza sottufficiali Esercito (e Arma Carabinieri), disciplinato dal R.D.L. 22 giugno 1933, n. 930, dalla legge 7 novembre 1969, n. 832, e dalla legge 27 dicembre 1988, n. 557;

- Cassa sottufficiali Marina, disciplinata dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226 e dal d. Lgs. Lgt. 7 settembre 1945, n. 615;

- Cassa sottufficiali Aeronautica, disciplinata dalla legge 19 maggio 1939, n. 894.

Come riferisce il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, si tratta di persone giuridiche aventi natura pubblicistica, in quanto “veri e propri organi del Ministero della Difesa”, deputati alla gestione di forme obbligatorie di previdenza “complementare”, con onere contributivo ad esclusivo carico del personale militare ad esse iscritti d’ufficio. La Cassa ufficiali Esercito (e Carabinieri), inoltre, è qualificata espressamente come “ente di diritto pubblico” dall’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 313 del 1996.

Esse corrispondono al personale collocato a riposo un’indennità “supplementare”, una tantum e distinta dalla “buonuscita” INPDAP, mentre la sola Cassa ufficiali Esercito (e Carabinieri), eroga anche un vitalizio annuo, in unico rateo, denominato “assegno speciale”.

L’alimentazione finanziaria di ciascuna gestione previdenziale - totalmente autonoma e separata sotto il profilo patrimoniale - è assicurata dai contributi degli iscritti e dagli interessi attivi, realizzati con la sottoscrizione di titoli di Stato (unici strumenti finanziari d’investimento previsti), nonché da rendite per locazione di alcuni immobili in proprietà alle casse.

Attualmente, per lo svolgimento dei propri compiti, ciascuna cassa si avvale di un consiglio di amministrazione (nei 6 organi il numero complessivo dei membri è di 34 unità) e di un comitato di sindaci (per un totale di 19 componenti), nonché di elementi di organizzazione operanti presso le singole Forze armate per lo svolgimento dei seguenti compiti (ciascuno funzionale ai rispettivi ufficiali e sottufficiali): attività previdenziali in senso stretto, gestione contabile delle somme trattenute al personale a titolo di contribuzioni, gestione dei patrimoni, procedure contabili e predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, attività di contenzioso e funzioni connesse alla vigilanza svolta dal Ministro della difesa.

Premesso che il riordino di cui al presente schema di regolamento si è reso indispensabile per evitare la soppressione comminata dall’art. 26, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, ma che detto riordino, alla stregua del combinato disposto di cui al medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 e alla legge n. 244 del 2007, in quanto mirante al fine precipuo di ridurre le spese di funzionamento dello Stato e incrementare l’efficienza e la qualità dei servizi resi, non è idoneo ad incidere sulla disciplina sostanziale delle gestioni previdenziali amministrate dalle Casse, il Ministero riferente fa presente che, delle opzioni previste dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, non ha ritenuto perseguibile quella della soppressione degli organismi in parola, sia in ragione delle posizioni previdenziali soggettive, giuridicamente tutelate, sia per il notevole onere finanziario che dalla soppressione stessa, comunque, sarebbe derivato, di fatto, in termini di liquidazione del quantum maturato da ciascun soggetto avente diritto, atteso che il fabbisogno finanziario complessivo, per sommatoria delle spettanze individuali, sarebbe risultato eccedente le effettive disponibilità attuali degli organismi stessi.

Questi ultimi, d’altra parte, non sarebbero suscettibili di unificazione per confusione dei beni, in quanto essendo i singoli patrimoni previdenziali di stretta pertinenza di ciascuna categoria di personale di Forza armata, sarebbe stata necessaria, allo scopo, l’introduzione di un’espressa previsione normativa di rango primario.

Le Casse, inoltre, non sarebbero neppure trasferibili alla diretta pertinenza del bilancio della difesa, per mancanza di legittimazione, a legislazione vigente, ad iscrivervi le potenziali passività gestionali delle casse stesse, presenti o di proiezione futura (anche per valutazione della c.d. “riserva matematica”), che eccedono i limiti del vigente attivo patrimoniale di ciascun fondo previdenziale considerati per sommatoria.

E, dunque, nella prospettiva di riduzione delle spese di funzionamento dello Stato, perseguita con il decreto-legge n. 112 del 2008, l’unica opzione praticabile è stata ritenuta quella del riordino dei sei organismi in argomento, limitatamente al profilo soggettivo, attraverso il loro accorpamento in una sola entità organizzativa e di gestione, al fine di ridurre il numero degli organi collegiali, mantenendo, tuttavia, l’amministrazione separata delle attuali gestioni previdenziali e la tenuta di distinte evidenze contabili per i singoli istituti, afferenti l’autonomia patrimoniale e previdenziale in atto di ciascuna categoria di personale.

Lo schema di regolamento sottoposto al parere consta di sei articoli.

L’articolo 1 reca il significato attribuito ai termini utilizzati nel regolamento.

L’articolo 2 dispone, al comma 1, l’accorpamento delle sei casse in un unico organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico collocato nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa e sottoposto alla vigilanza del Ministero stesso; mentre, al comma 2, prevede che la neo-istituita cassa gestisca i vari fondi previdenziali secondo criteri di uniformità e nei limiti di quanto disposto dalle fonti primarie istitutive delle casse accorpate, nonché dai rispettivi regolamenti di attuazione.

L’articolo 3 disciplina la composizione, le procedure di nomina ed il funzionamento del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, nonché la nomina e le funzioni del Presidente della cassa, statuendo la gratuità degli incarichi.

L’articolo 4 rinvia, per la disciplina delle attività amministrativo-contabili, al regolamento degli enti pubblici (d.P.R. n. 97 del 2007), in quanto applicabile e prevede che le attività stesse siano svolte nell’ambito delle strutture e dell’organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite in attuazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, demandando al Capo di stato maggiore della difesa, d’intesa con il Segretario generale della difesa, il compito di emanare le conseguenti direttive organizzative.

L’articolo 5 dispone che, per l’attuazione del regolamento, è adottato un decreto di natura non regolamentare del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’articolo 6 fissa al 1° gennaio 2010 il termine entro cui devono essere adottate le istruzioni tecnico-applicative e devono essere nominati i nuovi organi collegiali e individuali, stabilendo, dalla stessa data, l’efficacia del regolamento nonché la decorrenza del mandato dei nuovi organi e confermando, per il periodo transitorio, gli organi attualmente in carica.

Il Ministero riferente preannuncia, infine, che, nel quadro del riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, avviato dal Ministero della difesa anche nel settore previdenziale, in attuazione dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente “semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”, si provvederà ad un’opera di riordino normativo sotto forma di codificazione delle fonti primarie e di testo unico di quelle regolamentari.

CONSIDERATO:

1. Il presente schema di regolamento, recante il riordino delle Casse militari operanti presso l’Amministrazione della difesa, è stato predisposto al fine di evitare la soppressione delle Casse stesse, comminata dall’art. 26 del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, agli enti pubblici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i provvedimenti previsti dal comma 634 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008.

Quest’ultima norma, da parte sua, ha disposto che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, debba provvedersi al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, dettando, all’uopo, i criteri direttivi.

Delle tre opzioni previste dal legislatore (fusione, trasformazione e soppressione), il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per quel che riguarda le Casse militari, ha scelto la fusione e la razionalizzazione degli organi di gestione, secondo quanto previsto dalle lettere a) e d) del comma 634 del citato art. 2 della legge finanziaria 2008, trattandosi di organismi che svolgono attività analoghe.

Di tale scelta, argomentata nella relazione illustrativa e rientrante nella discrezionalità dei Ministri proponenti, si prende atto, anche tenuto conto del limitato onere (indiretto) per le finanze pubbliche, determinato dal funzionamento delle casse militari, dovendosi solo osservare che non risulta essere stata affatto esplorata, nell’occasione, la possibilità di dare attuazione al disposto dell’art. 24 del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 255, concernente la costituzione di un fondo-pensione complementare nazionale per il personale delle Forze Armate, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995 e della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, da unificare, se del caso, con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per gli altri lavoratori del pubblico impiego.

2. Deve darsi atto, ancora, che, in sede di riordino, risulta rispettata l’indicazione di cui alla lettera d) del comma 634 della legge n. 244 del 2007, concernente la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, essendo stato istituito un unico organo di amministrazione e un unico organo di controllo in luogo dei sei attuali, con contrazione complessiva dei membri, rispettivamente da 34 a 20 e da 19 a 7.

3. Ciò premesso in linea generale, la Sezione, pur essendo edotta della tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa il carattere assorbente della deliberazione del Consiglio dei Ministri rispetto agli atti formali di concerto dei singoli Ministri, deve ribadire che, nella specie, le intese risultano irritualmente espresse dagli Uffici legislativi e non dal Ministro competente.

A ciò va aggiunto che, per quel che riguarda il Ministero della difesa, manca addirittura un formale atto di assenso di tale dicastero, dal momento che l’unica documentazione proveniente da quest’ultimo si concreta nella nota del 31 marzo 2009, nella quale si segnala che, non avvalendosi le casse di personale civile, non occorre la previa audizione delle organizzazioni sindacali, richiesta dal comma 634 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008.

Peraltro, quest’ultima affermazione necessita di un chiarimento, giacché nella Tabella 1 contenuta nella Relazione tecnica, sono dichiarati, nel totale di 29 unità di personale attualmente impiegato per la gestione delle casse, due impiegati civili (ex cat. B1)

4. Deve darsi atto, invece, che sono state allegate allo schema in esame, oltre alla già citata relazione tecnica regolarmente asseverata, anche l’analisi tecnico normativa di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008 e l’analisi di impatto della regolamentazione di cui alla direttiva della stessa Presidenza dell’11 settembre 2008.

5. Per quel che concerne il merito dello schema di regolamento, debbono manifestarsi alcune perplessità di ordine generale che richiedono maggiore approfondimento.

5.1. Il problema di fondo è quello della collocazione del nuovo organismo nella struttura ministeriale.

In relazione al disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 2, va, osservato, infatti, che la previsione della istituzione della Cassa di Previdenza delle Forze armate “nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa”, quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico, lascia irrisolto, stante la formulazione generica delle norme citate, il problema della sua collocazione (e dell’apparato burocratico ad esso relativo) nell’assetto definito con il Regolamento di organizzazione già predisposto e sul cui testo questa Sezione ha espresso il parere in data 2 marzo 2009.

Premesso che sarebbe stata preferibile la creazione di una struttura amministrativa espressamente dedicata alle attività della neo-istituita Cassa, sulla scorta di quanto previsto in sede di riordino di altri enti pubblici operato in attuazione dello stesso articolo 26 del d.l. n. 112 del 2008 (si vedano, ad esempio, lo schema di regolamento concernente l’Unione italiana tiro assegno o quello relativo alla Lega navale italiana, sottoposti al parere di questa Sezione nell’odierna Adunanza), va, comunque, osservato che, ove sia effettuata una scelta diversa, nel presente regolamento e in quello di organizzazione in corso di emanazione, vanno precisati gli uffici (o l’ufficio) deputati, nell’ambito del Ministero della difesa, alle diverse attività amministrative, contabili, patrimoniali e finanziarie della cassa, il livello di tali uffici, i rapporti di coordinamento o di dipendenza con le strutture di riferimento.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 3 dello schema (del quale si tratterà più oltre), non appare neppure chiaro se la responsabilità dell’assunzione degli atti della Cassa spetti ai dirigenti degli uffici ai quali sono attribuiti i compiti di cui sopra ovvero al presidente (o a singoli consiglieri di amministrazione).

Nel caso in cui si devesse ritenere corretta la seconda interpretazione, peraltro, non potrebbe non porsi l’ulteriore problema del mancato rispetto di un principio generale dell’azione amministrativa, e cioè quello della separazione fra atti di indirizzo politico-amministrativo e atti di gestione.

5.2. Anche per quanto riguarda l’esplicazione della funzione di vigilanza del Ministero della difesa sull’attività della Cassa (che costituisce, così come precisato dal comma 1 dell’articolo 2, un organo dello stesso Ministero, sia pure con personalità giuridica), va attribuita ad una specifica struttura dell’Amministrazione nell’ambito al presente regolamento e in quello generale di organizzazione.

5.3. Suscita poi perplessità la previsione, contenuta nell’articolo 4, comma 2, secondo cui le attività della Cassa dovranno essere svolte sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo i criteri indicati dal comma in esame.

Ed infatti, posto che detta attività viene svolta, stando alla attuale formulazione dello schema di regolamento, nell’ambito dall’apparato organizzativo del Ministero, va chiarito come, fra le attribuzioni del Capo di Stato maggiore, delineate dal d.P.R. n. 556 del 1999, richiamato dallo stesso art. 4, aventi caratteri essenzialmente militari, possa farsi rientrare anche il potere di impartire direttive organizzative a settori non autonomi degli apparati amministrativo-burocratici del detto Ministero.

E non a caso, la Direzione generale del trattamento previdenziale del personale militare è affidata, secondo il regolamento di organizzazione già esaminato da questa Sezione, ad un dirigente generale civile.

6. Si anticipano infine alcune osservazioni sui singoli articoli.

6.1. All’articolo 1, poiché il riordino strutturale delle casse militari è perseguito, dal regolamento, innanzi tutto, attraverso l’accorpamento in un unico organismo delle casse attualmente esistenti e, conseguentemente, con la razionalizzazione dei relativi organi, appare necessario che il comma 1, nell’enunciare gli scopi della normazione, dia conto anche di tale circostanza.

Al comma 2, primo rigo, la voce verbale “s’intende”, andrebbe sostituita con “s’intendono”, per rispettare la pluralità dei soggetti da definire.

Alla lettera a) dello stesso comma, l’elencazione delle Casse militari andrebbe, per chiarezza espositiva, articolata in modo che ciascuna di esse sia riportata distintamente; alla lettera d), sempre del comma 2, l’espressione “afferenti le indennità supplementari o i premi di previdenza”, contenuta nel terzo rigo, andrebbe, più appropriatamente sostituita con “preordinate all’erogazione delle indennità supplementari o dei premi di previdenza”. Analogamente, l’espressione “afferente sia l’indennità supplementare sia l’assegno speciale”, di cui all’ultimo rigo, andrebbe sostituita con “preordinato all’erogazione sia dell’indennità supplementare sia dell’assegno speciale”.

6.2. All’articolo 2, comma 1, la frase “preposte al compito di erogare i trattamenti previdenziali al personale militare”, aggiunta alle parole “casse militari”, si rivela superflua, essendo i compiti di dette casse già individuati nell’art. 1.

6.3. La disposizione dell’art. 3, che disciplina gli organi della neo-istituita Cassa, così come formulata, appare di difficile lettura, giacché tratta cumulativamente e, talvolta, disorganicamente, sia della composizione dei singoli organi, sia dei loro compiti, sia delle modalità di funzionamento, sia delle procedure di nomina.

Per una più agevole comprensione, l’articolo 3 andrebbe, quindi, suddiviso in più articoli, da ripartirsi, a loro volta, in più commi, nei quali distribuire i singoli argomenti (composizione, procedura di nomina, funzioni), in modo da rendere il tessuto normativo non solo più razionale, ma anche di più immediata comprensione.

6.3.1 Sotto il profilo dei contenuti, va osservato, poi, in particolare, che, per quanto riguarda l’attuale comma 2, relativo alla composizione e alle funzioni del Consiglio di amministrazione della Cassa, laddove si prevede che la nomina dei membri appartenenti al personale militare avvenga con decreto del Ministro della difesa su proposta dei rispettivi Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’arma dei Carabinieri “nell’ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministero della difesa”, non appare chiaro, stando alla formulazione adoperata, se, per ogni membro, il Capo di Stato maggiore debba segnalare tre nomi (nel qual caso la scelta sarebbe del Ministro), ovvero se il capo di Stato maggiore debba avanzare al Ministro la proposta di un solo nome, scegliendolo nell’ambito della terna di candidati “segnalata” al Ministro. In questa seconda ipotesi, andrebbe, però, chiarito chi debba effettuare la “segnalazione” e con quale procedura.

6.3.2. Va osservato, inoltre, che la scelta del Presidente, alla stregua di quanto previsto dall’attuale comma 3, ove cada su personale militare, deve riguardare un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione, mentre, sempre se militare, il vice presidente deve essere di grado non inferiore a generale di brigata, e di Forza armata diversa da quella del Presidente.

Orbene, tenuto conto della circostanza che la nomina del Presidente, così come configurata, è logicamente e temporalmente successiva a quella dei membri del Consiglio di amministrazione, il meccanismo delineato comporterebbe come conseguenza che, per le Forze armate rappresentate in consiglio da due membri, ove si voglia garantire la piena libertà di scelta all’Autorità deputata alle nomine, l’uno di tali membri debba essere di grado non inferiore a generale di divisione, mentre l’altro debba essere di grado non inferiore a generale di brigata.

Poiché ciò comporta l’impossibilità pratica per ogni altro grado inferiore di accedere al consiglio di amministrazione, tale circostanza dovrebbe essere esplicitamente prevista in sede di disciplina della procedura di nomina.

6.3.3. Per quel che riguarda, poi, i membri supplenti, la previsione che essi “possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari”, sembra consentire anche una sostituzione su base volontaria ed episodica.

Sarebbe, pertanto, opportuno che fosse puntualizzato che i membri supplenti intervengono in caso di assenza o impedimento dei corrispondenti titolari.

6.3.4. Nell’ambito di una razionalizzazione del dettato della disposizione in esame, si segnala, ancora, che all’attuale comma 2, primo rigo, l’inciso “presieduto e convocato dal presidente della cassa” andrebbe soppresso, giacché la funzione di presiedere e convocare il consiglio trova migliore collocazione tra le funzioni del presidente, delineate nell’attuale comma 3.

6.3.5. Manca, inoltre, qualsiasi indicazione circa la procedura di scelta dell’esperto di settore e circa le categorie dalle quali attingere tale figura.

6.3.6. Sarebbe opportuna, ancora, una specifica previsione circa il numero minimo di sedute annuali del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

6.3.7. In relazione, infine, alla previsione dell’attuale comma 5, la dizione “possono essere confermati per un ulteriore mandato” appare ambigua, non essendo chiaro se la conferma possa essere effettuata una sola volta o più volte.

In ogni caso andrebbe anche disciplinata la durata in carica dei membri subentrati, per il venir meno, per qualsiasi causa, dei titolari, nel corso del triennio.

P.Q.M.

Esprime parere interlocutorio nei sensi di cui in motivazione.


Il Presidente della Sezione L’Estensore

(Giancarlo Coraggio) (Giuseppe Minicone)




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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da antonio7 »

buondi anche io sono stato riformato

e dopo la loro risposta negativa, istanza con il legale negativa, in gruppo stiamo procedendo con ilo ricorso al tar di Roma
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da lino »

antonio7 ha scritto:buondi anche io sono stato riformato

e dopo la loro risposta negativa, istanza con il legale negativa, in gruppo stiamo procedendo con ilo ricorso al tar di Roma
Immagino tu sia un CC..
sei stato riformato ma hai chiesto il transito nei ruoli civili o quale motivazione ti hanno dato x il mancato pagamento ???
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da gianniroma »

Buongiorno, se ho ben capito nei vari post..... dal 1989 la cassa sottufficiali aspettava anche agli appuntati scelti? ma prima del 2000 la davano? a me non hanno mai dato niente. in congedo dal dicembre 1995 con 20 anni effettivi. Grazie.
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Re: Cassa Sottufficiali

Messaggio da lino »

gianniroma ha scritto:Buongiorno, se ho ben capito nei vari post..... dal 1989 la cassa sottufficiali aspettava anche agli appuntati scelti? ma prima del 2000 la davano? a me non hanno mai dato niente. in congedo dal dicembre 1995 con 20 anni effettivi. Grazie.
Certo dal febbraio 1989..
Ma in congedo perché sei andato in pensione?
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