art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

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Highlander
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Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Messaggio da Highlander »

Due cose e chiedo venia. Uno si fa, liberissimi di farlo, un ricorso al Tar per pochi spiccioli mensili. Due, nel merito, viene rigettato poiché cessato dal servizio quand'anche la domanda magari era stata fatta in corso di servizio.
Più o meno quello che accade a me. 6° in sede di riforma per cumulo, emolumento probabilmente riconosciuto solo per un giorno poiché non conteggiabile sulla pensione....


panorama
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Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Messaggio da panorama »

ricorso Accolto.
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La questione riguarda anche la problematica circa data prima e dopo il congedamento.

In ultimo il Ministero della Difesa ha sostenuto che anche a voler prendere in considerazione la data della domanda di accertamento della causa di servizio, datata 23 dicembre 2011, allo stesso modo il beneficio richiesto non spetterebbe posto che a tale data era in corso il c.d. “blocco stipendiale” introdotto dall’art. 9, co. 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, venuto meno a partire dal 1° gennaio 2015, per il solo personale che a tale data era in servizio.

La Corte dei Conti per quest'ultima parte sul blocco precisa:

Invero, seppure alla data di cessazione dal servizio vigeva il c.d. blocco stipendiale, come invocato dal Ministero convenuto, tuttavia dall’espressione contenuta nell’art. 9, co. 1, del D.L. n. 78/2010, “al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”, non appare preclusa l’attribuzione del beneficio in discussione trattandosi pur sempre di una situazione non rientrante nell’ordinaria dinamica del trattamento economico.

N.B.: per comprendere al meglio le motivazioni Vi invito a leggere il tutto qui sotto.
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PUGLIA SENTENZA 259 10/04/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 259 2018 PENSIONI 10/04/2018
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Sent 259/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 33618 del registro di segreteria, proposto dal sig. T. C. D. (C.F.: Omissis), nato ad Omissis (Omissis) in data Omissis e residente in OMISSIS (Le) OMISSIS, elettivamente domiciliato in Magliano (Le) alla Omissis, presso lo studio dell'avv. Antonio Castello che lo rappresenta e difende,

contro
Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il personale militare IV reparto - 9° divisione trattamento economico sottufficiali, graduati e militari di truppa,

avverso
la nota prot. n. M_DGMILREG20170343844 datata 5.6.2017 di rigetto della richiesta di riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010.

Visto il D. Lgs. n. 174/2016;

Udito, nella pubblica udienza del 20 marzo 2018, l’avv. Antonio Castello per il ricorrente; non comparso il Ministero convenuto.

FATTO

Il sig. T. C. D., già sottufficiale della Marina Militare in congedo dal 9.2.2012, con ricorso depositato in data 1° agosto 2017 e notificato insieme al decreto di fissazione d’udienza in data 29.9.2017, ha esposto, per quel che rileva in questa sede, che:

- con verbale n. 13 nel 1994 veniva riconosciuto dalla C.M.O. di La Spezia affetto da OMISSIS, dipendente da causa di servizio,

- in data 23.12.2011 presentava istanza di aggravamento della predetta patologia,

- in data 9.2.2012, la 2^ C.M.O. di Taranto, con verbale BL/S n. 103, lo giudicava permanentemente non idoneo al servizio M.M. inc/to. e non idoneo alla riserva. Da porre in congedo assoluto a far data dal 9.2.2012, come comunicato dal Ministero della Difesa con decreto n. 1057 del 16.4.2012,

- in data 10.9.2013, la C.M.O. di Taranto con verbale mod. B n. 349/MM diagnosticava le infermità:
a) OMISSIS (ascrivibile in Tabella A, categoria 8)

e b) OMISSIS (ascrivibile in Tabella A, categoria 5),

- con decreto n. 912 del 14.6.2016 il Ministero della Difesa, sulla base del conforme parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle predette patologie,

- di conseguenza, al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici stipendiali ora previsti dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, inoltrava, anche a mezzo PEC, varie istanze, tra cui:

a) quella del 12.12.2016 rivolta all'Ufficio Pensioni della Direzione di Commissariato di Taranto,

b) quella del 12.5.2017 rivolta al Ministero Della Difesa Direzione Generale per il personale militare IV reparto - 9° divisione trattamento economico sottufficiali, graduati e militari di truppa,

- il Ministero Della Difesa con nota prot. n. M DGMILREG20170343844 del 5.6.2017 rigettava la richiesta di riconoscimento dei benefici richiesti e la Direzione di Commissariato M.M. - Taranto della Marina Militare comunicava il predetto diniego con la conseguente nota prot. n. M_DMCOMTA0044582, datata 28.6.2017,

- il rigetto era motivato sulla base del fatto che i provvedimenti giuridico amministrativi utili al riconoscimento del beneficio demandato fossero stati emanati successivamente alla data di collocamento in congedo.

Così esposti i fatti di causa il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’amministrazione della Difesa deducendo che nella specie sussistono tutti i presupposti previsti dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 per conseguire la maggiorazione del 2,50% dello stipendio in quanto egli aveva avanzato l’istanza tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ancor prima della cessazione dal servizio stesso e che subordinare il riconoscimento di un diritto del cittadino alle lungaggini procedurali comporterebbe una grave compromissione del principio di buon andamento della P.A. e, prima ancora, del principio di uguaglianza: ha invocato l’orientamento giurisprudenziale espresso in alcune sentenze del giudice della pensioni che slega il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 dalla data del provvedimento accertante la causa di servizio.

In base alle predette deduzioni il ricorrente ha concluso chiedendo di dichiarare il diritto a godere dei benefici economici previsti dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 e di condannare il Ministero della Difesa al pagamento del trattamento economico richiesto nella misura del 2,50 per cento, come previsto per la quinta categoria della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con decorrenza da ogni singolo rateo ai sensi dell'art. 429 cpc ed oltre interessi anatocistici dalla data del presente ricorso giudiziario, con condanna del Ministero della Difesa alla refusione delle spese, diritti, compenso ed onorari di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio con memoria depositata in data 15.12.2017, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia osservando che la pretesa avanzata col presente gravame ha per oggetto la corresponsione di un emolumento stipendiale e, quindi, di un beneficio economico discendente da un rapporto di pubblico impiego. Nel merito ha dedotto l’infondatezza del gravame sostenendo che in base alla disciplina già dettata dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, successivamente estesa agli invalidi per servizio ed ora riportata nell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010, è necessario che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta si realizzi in costanza di servizio.

In proposito ha richiamato il parere del Consiglio di Stato (n. 4315/2014 in data 22 ottobre 2014) secondo cui gli effetti dei benefici connessi con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte decorrono dal “provvedimento previsto nell’art. 14, comma 1, del predetto DPR n. 461 del 2001” e, cioè, dal momento dell’adozione “del decreto con cui l’amministrazione attiva recepisce il parere tecnico espresso dal Comitato di Verifica, parere specificatamente e funzionalmente incentrato sulla ricostruzione del nesso causale tra attività di servizio e patologia riconosciuta. Il Ministero resistente ha osservato che nella specie tali atti sono intervenuti dopo il congedo del ricorrente in quanto il Comitato di Verifica si è espresso con parere n. 23679/2014 in data 21 novembre 2014, riconoscendone la dipendenza da causa di servizio e con decreto n. 912 in data 14 giugno 2016, la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha recepito il citato parere del Comitato di Verifica, così sancendo la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità. In ultimo il Ministero della Difesa ha sostenuto che anche a voler prendere in considerazione la data della domanda di accertamento della causa di servizio, datata 23 dicembre 2011, allo stesso modo il beneficio richiesto non spetterebbe posto che a tale data era in corso il c.d. “blocco stipendiale” introdotto dall’art. 9, co. 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, venuto meno a partire dal 1° gennaio 2015, per il solo personale che a tale data era in servizio.

In base alle suesposte deduzioni difensive il Ministero ha concluso per l’inammissibilità ovvero per l’infondatezza del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.

All’udienza del 23.1.2018 è stata disposta l’acquisizione di documentazione istruttoria mentre all’udienza del 20.3.2018 l’avv. Antonio Castello per il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso riportandosi alle argomentazioni degli atti scritti. Il giudizio, non comparso il Ministero della Difesa, è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

DIRITTO

Il sig. T. C. D. lamenta il mancato riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 a valere sul suo trattamento di pensione con rideterminazione della pensione stessa.

La giurisprudenza non è univoca nella individuazione del giudice competente in materia, essendo – per alcuni versi – affermato che il riconoscimento dei benefici, pur avendo riflessi pensionistici, attiene esclusivamente alla progressione stipendiale, mentre – per altri versi - si valorizza la valutabilità di tali benefici ai fini pensionistici, con l’effetto - rispettivamente - di negare (cfr., tra l’altro, Sez. I n. 180 del 2009) ovvero di affermare la giurisdizione della Corte dei conti (così Sez. II n. 435 del 2010 e n. 166 del 2014).

Reputa questo giudice di condividere in proposito l’orientamento giurisprudenziale espresso da ultimo con la sentenza n. 1064/2015 della Sezione seconda d’appello, che ha ritenuto appartenere alla cognizione della Corte dei conti una controversia simile a quella all’odierno esame.

Il giudice di appello ha valorizzato il fatto che in tale giudizio, come nel caso di specie, era in discussione la spettanza o meno dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928 ai soli fini della determinazione della base pensionabile e, quindi, ai soli fini pensionistici, senza cioè che la questione avesse una qualche incidenza sul rapporto di servizio.

E’ stato, quindi, richiamato l’orientamento costantemente espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni attiene - a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 - al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente in ordine all’an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all’ammontare e alla durata dell’assegno pensionistico, ancorché la decisione implichi un’indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell’assegno, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro ma solo sul trattamento pensionistico; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti allorché non si controverta sulla legittimità di provvedimenti che incidono sul rapporto di servizio, ma soltanto della determinazione della pensione in applicazione di benefici economici che andrebbero concessi ai soli fini pensionistici (cfr. Cass. SS.UU. n. 12722 del 2005 e n. 12 del 2007 e giurisprudenza ivi richiamata).

Questo è quanto si verifica nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal T. C. D. in data successiva alla cessazione dal servizio e ai soli fini del la riliquidazione del trattamento pensionistico; la domanda appartiene, quindi, per le ragioni sopra indicate, alla cognizione della Corte dei conti.

Nel merito occorre accertare se al sig. T. C. D. spettino i benefici previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928 e alla legge n. 539 del 1950 e da ultimo dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/210 per i dipendenti pubblici che siano affetti da infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascrivibili a categoria pensionistica.

Tali benefici consistono in un incremento stipendiale spettante una tantum in favore di coloro che, in costanza di rapporto di impiego, abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibili ad una delle categorie della tabella A. L’aumento è pari al 2,50% dello stipendio, per le infermità dalla I alla VI categoria e all’1,25%, per le infermità dalla VII alla VIII categoria.

Dagli atti di causa emerge che la CMO di La Spezia con verbale n. 13 del 29.10.1994 aveva già riconosciuto dipendente da causa di servizio la patologia dell’apparato uditivo del ricorrente anche se all’epoca non era ascrivibile a categoria di pensione. Tale riconoscimento ai sensi dell’art. 5bis del D.L. 387/1987 risultava definitivo, ai fini che qui interessano, posto che tale norma faceva salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo per il caso di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

Ciò posto deve anche rilevarsi, con riguardo all’ascrivibilità di tale malattia, che il ricorrente in data 23.12.2011, prima della cessazione dal servizio, ha indirizzato apposita istanza tesa, tra l’altro, al riconoscimento dell’aggravamento della patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e che la CMO di Taranto si è espressa sull’idoneità al servizio con verbale n. 103 del 9.2.2012 e sull’aggravamento ed ascrivibiltà alla V^ categoria tabellare in una successiva seduta del 10.9.2013. Tale situazione ha comportato la cessazione dal servizio del ricorrente prima ancora della classificazione della malattia già da tempo riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La ascrivibilità della patologia dell’apparato uditivo è risultata, quindi, tardiva rispetto alla cessazione dal servizio per causa imputabile all’amministrazione stessa che non ha rispettato quanto dettato dall’art. 168 del D.Lgs. n. 66/2010, a mente del quale, dal verbale della commissione medico ospedaliera, devono risultare il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché' l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità.

Fermo restando il risalente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’indicazione della categoria a cui era ascrivibile per aggravamento la patologia in discussione, pur indicata nel verbale della CMO di Taranto del 10.9.2013, deve farsi, quindi, risalire al precedente verbale del 9.2.2012 allorquando la stessa Commissione si è espressa per l’inidoneità al servizio, determinando in tal modo la cessazione dal servizio stesso del ricorrente.

Sussistono, quindi, in capo al ricorrente i presupposti previsti dal richiamato art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 per ottenere il beneficio dell’aumento del 2,50% sullo stipendio in godimento all’atto della cessazione dal servizio con conseguente diritto alla rideterminazione della pensione.

Invero, seppure alla data di cessazione dal servizio vigeva il c.d. blocco stipendiale, come invocato dal Ministero convenuto, tuttavia dall’espressione contenuta nell’art. 9, co. 1, del D.L. n. 78/2010, “al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”, non appare preclusa l’attribuzione del beneficio in discussione trattandosi pur sempre di una situazione non rientrante nell’ordinaria dinamica del trattamento economico.

In base a quanto fin qui esposto deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento di pensione in godimento con l’inclusione nella base pensionabile del beneficio di cui all’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 ed alla corresponsione dei ratei arretrati maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo i principi di cui alla sentenza n. 10/QM/2002 delle SS.RR. della Corte dei Conti, a far data dalla scadenza dei singoli ratei sino all’effettivo soddisfo

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 33618 e per l’effetto riconosce il diritto del sig. T. C. D. alla rideterminazione del trattamento di pensione in godimento con l’inclusione nella base pensionabile del beneficio di cui all’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 ed alla corresponsione dei ratei arretrati maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo i principi di cui alla sentenza n. 10/QM/2002 delle SS.RR. della Corte dei Conti, a far data dalla scadenza dei singoli ratei sino all’effettivo soddisfo.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano nell’importo di €. 1.000,00, oltre accessori da distrarsi a favore del difensore antistatario.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 20 marzo 2018.
IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
IL GIUDICE


F.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 10/04/2018


Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)


In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 10/04/2018
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
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Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

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Tar Lombardia sezione di Brescia accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva comunicato che: “la richiesta di attribuzione dei benefici in oggetto non può, purtroppo, trovare accoglimento" in quanto, il riconoscimento della dipendenza da c.d.s. dell’infermità patita non era intervenuto in costanza di rapporto di servizio, bensì successivamente al collocamento in congedo a domanda del richiedente.

Il TAR scrive:

1) - Ora, benché – come risulta dal tenore letterale della disposizione - il beneficio di cui si discute abbia natura stipendiale e benché il presupposto per il riconoscimento dello stesso debba maturare in costanza del rapporto di impiego, nondimeno è altrettanto indubbio che, in ossequio ai principi generali che regolano il rapporto tra Amministrazione e amministrati, la durata del procedimento amministrativo per accertare la sussistenza del presupposto non può andare a detrimento del militare che ha chiesto di accedere al beneficio in questione.

2) - È dunque condivisibile l’orientamento che ancora l’attribuzione del beneficio al fatto che l’infermità che ne giustifica l’erogazione sia stata contratta in servizio (cfr., T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, sentenza n. 1673/2018; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, sentenza n. 2063/2018).
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