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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: mar dic 21, 2021 6:32 pm
da Angelo98
Qualche pagina addietro evidenziavo l’assoluta inutilità del ricorso in oggetto, senza futuro e senza speranze fin dall’origine, pur tuttavia dovendo prendere atto con stupore che in tanti erano pronti al sacrificio ed al martirio per continuare purtroppo a coltivarlo.
Peraltro, ritenevo che, attesi i notori tempi biblici della giustizia amministrativa, si creassero almeno le premesse nelle more per un risarcimento, seppur modesto, scaturente dalla legge Pinto. Invece, noto che TAR e CDS stanno decidendo con discreta rapidità e, quindi, nemmeno i benefici della legge Pinto si potranno raccogliere! Un vero bidone!
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: lun gen 24, 2022 12:47 pm
da panorama
Tar Basilicata dichiara il ricorso inammissibile
- i deducenti – qualificatisi genericamente “dipendenti ed ex dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria”
Il TAR precisa:
1) - Tale omissione - d’altra parte - spiega un’effettiva e concreta rilevanza nel caso in esame, stante l’obiettiva non omogeneità (sostanziale e processuale) delle posizioni ricorsuali azionate (riconducibili alle distinte classi dei “dipendenti” e degli “ex dipendenti” del Corpo dei Vigili del Fuoco), considerato che, ad avviso del Collegio, in relazione ai primi è ravvisabile la carenza di un interesse attuale e concreto alla proposizione della domanda veicolata nel ricorso, non essendo essi ancora titolari di alcun trattamento previdenziale ipoteticamente inciso dalla mancata attivazione nel comparto di forme di previdenza complementare;
2) - Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS e delle Amministrazioni statali (a questi fini, unitariamente intese), da quantificarsi forfetariamente nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, pro capite.
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: lun gen 24, 2022 6:52 pm
da ven
E quando mai ne ha vinta una Mandolesi
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: lun gen 24, 2022 10:55 pm
da Fabiogurus
Angelo98 ha scritto: ↑mar dic 21, 2021 6:32 pm
Qualche pagina addietro evidenziavo l’assoluta inutilità del ricorso in oggetto, senza futuro e senza speranze fin dall’origine, pur tuttavia dovendo prendere atto con stupore che in tanti erano pronti al sacrificio ed al martirio per continuare purtroppo a coltivarlo.
Peraltro, ritenevo che, attesi i notori tempi biblici della giustizia amministrativa, si creassero almeno le premesse nelle more per un risarcimento, seppur modesto, scaturente dalla legge Pinto. Invece, noto che TAR e CDS stanno decidendo con discreta rapidità e, quindi, nemmeno i benefici della legge Pinto si potranno raccogliere! Un vero bidone!
evidentemente non hai mai instaurato un ricorso legge Pinto
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: mar gen 25, 2022 9:10 am
da panorama
ven ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 6:52 pm
E quando mai ne ha vinta una Mandolesi
ATTENZIONE a non creare disguidi
Per ven,
vedi che il ricorso della sentenza di cui sopra non è stato trattato da Mandolesi e che non c'entra nulla. L'ho postata anche quì per renderla utile anche ad altri.
Ciao
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: mar gen 25, 2022 1:05 pm
da Giaguaro
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: mer gen 26, 2022 8:28 pm
da panorama
Tar Milano dichiara il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Il Tar precisa:
1) - In questa sede si richiamano in particolare gli arresti giurisprudenziali ricavabili dalla recente sentenza del giudice di appello n. 8440 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato respinto l’appello proposto da militari della Guardia di Finanza ritenendo il Consiglio di Stato, tra l’altro, la non sussistenza di alcun contrasto giurisprudenziale sul tema della legittimazione ad agire dei dipendenti per l’attuazione della previdenza complementare tale da richiedere la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria.
2) - Va in ultimo considerato che la richiesta dei ricorrenti fonda il proprio petitum principalmente sul precedente della Corte dei Conti Puglia di cui alla sentenza n. 207/2020 che tuttavia è stato riformata con la sentenza n. 43/2021 della Corte dei Conti - Sezione terza Giurisdizionale Centrale sulla scorta del decisum delle sezioni Unite della Cassazione, decisione n. 22807 del 2020, che ha dichiarato sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo.
3) - Infine va considerato che la richiesta risarcitoria non può trovare fondamento nemmeno nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 22807 del 20 ottobre 2020, trattandosi di pronuncia che ha statuito solo sulla giurisdizione senza che ne derivi alcuna affermazione circa il merito del giudizio.
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: lun mar 28, 2022 9:58 pm
da panorama
Posto anche qui queste notizia,
Il Tar di Catania dichiara 2 ricorsi INAMMISSIBILI,
- personalmente mi chiedo: possibile che ancora ci sono persone che sperano in un risarcimento?
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: mar mar 29, 2022 9:14 am
da firefox
Perdonami PANORAMA ma fino ad ora l'inammissibilità di tali ricorsi ha sostanzialmente questo presupposto:
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione a ricorrere, in relazione alla posizione dei ricorrenti persone fisiche, come specificati in premessa.
vediamo quando il TAR discuterà nel merito di altri ricorsi tipo questo:
https://nonsolomarescialli.it/sap-poliz ... za-al-tar/
o sbaglio?
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: mar mar 29, 2022 10:03 am
da panorama
Ciao firefox,
tante sentenze hanno riportato il difetto dei ricorrenti a ricorrere in quanto non è mai partita una legge a cui potersi aggrappare ma è stato soltanto un dialogo tra governo e sindacati/rappresentanze militari e mai applicata.
Come sempre riportato nelle sentenze, nel corso degli anni saltuariamente ci sono sono stati degli incontri governo/sindacati ma nulla è "mai partorito". Tar e CdS si sono già espressi.
Domanda: si può chiedere un risarcimento al governo se non esiste una Legge dello Stato? Oppure, si può chiedere un risarcimento su delle parole fumante sparpagliate al vento?
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: mar mar 29, 2022 10:31 am
da firefox
Mia risposta: anche NO

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: mar mar 29, 2022 10:48 am
da panorama
Per chi ha dubbi, basta andare a ritroso e leggere le sentenze.
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: ven apr 01, 2022 8:08 pm
da panorama
Posto anche qui queste notizia
Il Tar Veneto con la sentenza odierna, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’INPS e dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni indicate in motivazione.
- I ricorrenti espongono di essere dipendenti ed ex dipendenti in quiescenza del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco e della polizia Penitenziaria.
Il Tar precisa:
1) - L’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti sollevata dalle parti resistenti è fondata.
2) - Su questa identica questione si è già pronunciata recentemente la giurisprudenza di primo grado (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 26 gennaio 2022, n. 174) e di appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440) con delle argomentazioni condivisibili alle quali il Collegio presta adesione e si richiama.
3) - Va soggiunto che la richiesta risarcitoria non può trovare fondamento neppure invocando la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 20 ottobre 2020, n. 22807, che si è pronunciata esclusivamente sulla giurisdizione in base al criterio del petitum sostanziale, senza statuire alcunché circa il merito del giudizio.
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: ven apr 08, 2022 3:36 pm
da panorama
Posto anche qui queste notizia,
Fa seguito al mio post del 22 Luglio 2021 pubblicando la sentenza del Tar Lazio n. 8677/2021.
Ecco, ora vi posto la sentenza del CdS che rigetta l'appello dei ricorrenti.
Il CdS precisa:
1) - Nel merito non vi è ragione di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consolidato che ha escluso la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti nel procedimento per l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’attuazione della previdenza complementare, orientamento recentemente riaffermato con la decisione di questa Sezione n. 8440/2021 del 20.12.2021 con la quale si è ribadito ............ (cose ormai risapute perchè lette e rilette)
2) - Non sussiste poi alcun presupposto per la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria, secondo quanto richiesto dalla difesa appellante.
3) - E’ stato ulteriormente chiarito, in ordine ad analoghe domande risarcitorie, che il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni odierne appellate non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo unilateralmente disciplinare la materia né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare; con conseguente infondatezza della domanda per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e di conseguenza della domanda risarcitoria, non sussistendo alcun ritardo dell’Amministrazione convenuta e non avendo i dipendenti alcuna posizione immediatamente tutelabile nei confronti dell’Amministrazione, ma rimanendo l’intera disciplina attribuita all’attività negoziale nell’ambito della rappresentanza sindacale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: ven apr 08, 2022 3:39 pm
da panorama
firefox speri ancora nel Tar Lazio?