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Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 9:37 am
da Roberto2701
Buongiorno a tutto il forum.
Domanda forse stupida:
Provvedimento negativo da parte del Ministero, può essere ribaltato in positivo da parte della Prefettura?
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 9:46 am
da luigino2010
assolutamente no, il ministero decide, la prefettura da solo un eventuale parere. Devi solo capire se fare ricorso giudiziale o no, confrontati con un buon legale esperto in materia. Ad ogni modo prima di fare ricorso si può provare con un' istanza di riesame. Ciao
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 9:49 am
da Roberto2701
Ok grazie
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 11:54 am
da Roberto2701
Ciao Domenico c. Da quello che mi dici ad una tua PEC c'è stata una chiamata telefonica ma non credi che per legge ti dovrebbero rispondere con lo stesso mezzo?
Credo che se succederà la stessa cosa con la mia PEC credo che gli chiederò di rispettare la legge e pretendero' la risposta tramite PEC semplicemente per averla un atto ufficiale e di responsabilità di quello che ti hanno comunicato telefonicamente.
Scusa l'appunto ma di sti tempi è meglio avere carta scritta e non parole
Ciao e buona giornata
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 12:06 pm
da domenico.c
Ciao, per telefono non mi hanno comunicato il tipo di provvedimento adottato, mi hanno informato che mi sarà notificato tramite prefettura di residenza che, contattata telefonicamente, non ha ricevuto nulla, poco fà ho chiamato al ministero per rappresentare la situazione è mi stato detto che avrebbero verificato. Lunedi in assenza di novità provvederò via pec a segnalare la loro ineffcienza.
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 12:16 pm
da Roberto2701
Ok ma non credo ci sia nulla da verificare se ti hanno chiamato e detto che il (provvedimento è stato inviato alla prefettura di competenza).
Io intendevo che quello che ti hanno detto telefonicamente sono obbligati a dirtelo per PEC.
Anche perché per telefono si sono scaricati la responsabilità di quello che hanno detto e magari in prefettura non anno mandato nulla... Ma ovviamente questo è un mio pensiero
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 12:31 pm
da Roberto2701
Chiedo al forum se possibile di intervenire a questa chat per avere altre esperienze del genere opinioni ed eventualmente consigli in base alle proprie esperienze grazi e buon giornata a tutti
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 12:36 pm
da luigino2010
Cosa volete sapere o verificare, l'eventuale risposta negativa verrà notificata tramite un regolare atto. Concentratevi invece su come ricorrere contro il diniego, ove ci siano i presupposti.
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 12:44 pm
da Roberto2701
Era solo per avere un'altra opinione sul fatto che contro una PEC c'è stata una telefonata asserendo che il provvedimento negativo è stato inviato in prefettura mentre l'amico Domenico c. A accertato telefonando in prefettura che alcontrario di ciò che gli è stato comunicato dal Ministero il provvedimento non è stato mai inviato.
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 4:04 pm
da Corteccia
Buongiorno, sono un poliziotto in quiescenza, ho inoltrato richiesta vittima del dovere sulla piattaforma specifica nel mese di marzo 2024, ove risulta ad oggi provvedimento negativo emanato.
Più volte inviato PEC di sollecito a notificare quanto dovuto, dopo un contatto telefonico venivo a conoscenza dell'invio alla Prefettura di competenza per gli atti di rito.
A distanza di un mese, funzionario addetto della Prefettura, riferiva di non aver ricevuto alcuna PEC dal Viminale che riguardasse la mia persona. Qualcuno di voi conosce la tempistica e se sia possibile mi abbiano dato info non vere dall'ufficio vittime del dovere.
Grazie
Corteccia
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 5:21 pm
da Roberto2701
Ciao Anche a te contatto telefonico... E questo non va bene.
Se invio una PEC devo ricevere risposta in PEC entro un mese dall'accettazione di ricevuta della stessa altrimenti qualsiasi amministrazione ente o qualsiasi ufficio pubblico commette un reato.
Ecco perché dicono ciò che non è vero per telefono.
Domanda perché quello che ci dicono per telefono non lo scrivono in PEC alle nostre?
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 5:29 pm
da Roberto2701
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Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 5:38 pm
da Roberto2701
Quanto tempo ha un ente pubblico per rispondere ad una PEC?
L'ente è obbligato a rilasciarti ricevuta e a risponderti entro 30 giorni. Ma lo strumento più efficace è sicuramente quello di richiedere, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, il nominativo del reponsabile del tuo procedimento (cioè della tua domanda o pratica).
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 6:13 pm
da luigino2010
Roberto2701 ha scritto: ↑ven giu 21, 2024 5:21 pm
Ciao Anche a te contatto telefonico... E questo non va bene.
Se invio una PEC devo ricevere risposta in PEC entro un mese dall'accettazione di ricevuta della stessa altrimenti qualsiasi amministrazione ente o qualsiasi ufficio pubblico commette un reato.
Ecco perché dicono ciò che non è vero per telefono.
Domanda perché quello che ci dicono per telefono non lo scrivono in PEC alle nostre?
ci puoi spiegare quale fattispecie di reato commette l'Amministrazione se non rispondono alla tua PEC?
Re: Vittima del dovere: comunicazione pre-negativa
Inviato: ven giu 21, 2024 6:18 pm
da Roberto2701
L'omessa risposta, infatti, rappresenta una violazione dei doveri d'ufficio ed è sanzionabile penalmente (art. 328 codice penale, così come modificato dall'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86, e ribadito dalla giurisprudenza, ex multis, dalla Cassazione penale, sez.13 lug 2010
Può bastare?