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lino ha scritto:maxkr72 ha scritto:Salve a tutti, per fugare ogni dubbio vi speigo come si fa a determinare l'importo di un giorno fi ferie non retribuito:
la voce STIPENDIO va divisa x 1/30,
la voce INDENNITA' PENSIONABILE divisa x 1/30
la voce ASSEGNO DI FUNZIONE divisa x 1/30
sommare i 1/30 e avrete il totale di un giorno,
moltiplicare il totale di un giorno per i giorni di ferie (es.. 64€ x 30= 1920€)
questa cifra va tolta la percentuale quota inpdap (8,80) e vi da un'altro totale (1920x8,80% = 168,96),
sempre dalla prima cifra (1920) va tolta la percentuale di 0.35 del fondo credito (1920x0,35% = 6,72),
sommare i due risultati e detrarli dalla cifra iniziale (168+6,72 = 175,44 , 1920 - 175,44 = 1744,56),
il risultato è l'imponibile fiscale, dal quale va detratta la percentuale delle vostra tassazione.... es
1744,56x25,72% = 448,70, quindi 1744,56 - 448,70 = 1295,86
quest'ultima è la cifra NETTA che spetta x 30 giorni di ferie con questo esempio...
spero di essere stato abbastanza chiaro

Carissimi amici del forum,
con molta probabilità non siete a conoscenza che il Ministero dell'Interno, ha emanato - Disposizioni in materia di monetizzazione del congedo - come di seguito Vi indico: nr. 3http://
www.google.it/search?q=33-G/I/Sett+2%C2 ... d=0CCAQuAE del 17.01.2011 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE per il personale della Polizia di Stato, significando che nella stessa viene indicazione, come applicare la tassazione in tema di IRPEF e di R.A.P..
Ossia, la tassazione dell'IRPEF é a secondo dell'anno di liquidazione, o ordinaria se trattasi dello stesso anno in cui è riferito la cessazione dal servizio, o tassazione separata se la liquidazione avviene in anni successivi, mentre, per la R.A.P., non é utile ai fini della liquidazione, a seguito di comunicazione dell'ente previdenziale come riportato a pag. 5 della circolare sopra menzionata.
Inoltre, vi unisco una sentenza la seguente sentenza che stabilisce che la tassazione non debba essere applicata, con il principio di liquidazione risarcitoria previsto dal Codice Civile:
Il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef: C.T.P. Lecce
n. 361/1/10 dep. 28.7.2010 ( Presidente Dr. Pellegrino Vincenzo; Relatore dr. Di
Mattina Domenico) Difensore Avv. Gurrado Giuseppe di Gravina
Pubblicato in magistratura tributaria in data 02/09/2010
Autore: sentenza
RITENUTO IN FATTO
Il Dr…… rappresentato e difeso dall' Avv. Gurrado Giuseppe, ricorre contro l'Agenzia delle
Entrate di Lecce 1 avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso della somma di Euro 4.612,05
per IRPEF a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati.
Tale pretesa riviene dalla sentenza n. 188/06 del 17/01/2006 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Lecce che ha condannato il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali a risarcire al ……..il
danno causato dalla mancata fruizione delle ferie in ragione della somma di Euro 20.942,97 a titolo
di indennità per 89 giorni di ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001.
A seguito del Decreto Direttoriale del 5/6/2006 viene accreditata al …….la somma di Euro
14.658,61 e, successivamente in data 12/10/2007, la somma di Euro 782,32 per interessi legali.
Il ricorrente contesta ora le trattenute fiscali operategli sull'importo liquidatogli per ferie non
godute, così come riconosciutogli dal Giudice del Lavoro, complessivamente pari ad Euro 4.612,05,
ritenendo il danno liquidato avente natura di vero e proprio risarcimento e, come tale, intassabile ai
fini dell'IRPEF. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Ufficio di Lecce 1 con memorie
prot. n. 68972/08 del 22/12/2008, chiedendo il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della
pretesa erariale in discussione.
LA COMMISSIONE OSSERVA
L'indennità è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello
sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che
l'attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo
sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come
retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di
scambio.
Tale somma, nell'evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di
questo come un'obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall'art.2041 c.c.: detto
obbligo risarcitorio sorgerebbe ex lege e non ex contractu.
In conformità a consolidata giurisprudenza di merito anche questa Commissione si pronuncia a
favore della non tassabilità dell'indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è
esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, "in
quanto considerato come risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e
psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo
tempo per la prestazione lavorativa effettuata."
P.Q.M.
La Commissione, in accoglimento del ricorso, ordina il rimborso della somma di Euro 4.612,05
maggiorata degli interessi
LINK della Circolare:
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