Quanto evidenziato è previsto da Legge e non da interpretazioni "pittoresche", per cui fintantoché uno dei due articoli (44 o 54) non viene dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, tanto è.
Fuffa.
Anche il poliziotto civile cui ancora in bontà si riconoscono gli anni utili (come ai militari) prenderà 35%+1,8+1,8+1,8= 40,4 quindi meno del 44%.
Questa al giorno d'oggi, purtroppo, è un'altra distorsione in quanto alla vigenza del DPR 1092/1973 sia per la Polizia di Stato che la Penitenziaria era previsto lo stesso trattamento degli odierni militari e FFPP ad ordinamento militare, che dipendesse da me continuerei ad applicare.
Dal1996 tutti sono inquadrati sotto la legge 335/95 quindi è più plausibile l'art.44 per tutti.
Dov'è la disparità di trattamento, giuridicamente parlando?
Semplicissimo!
Lo ripeto per l'ennesima volta. Finché uno dei due articoli sopra citati non viene dichiarato illegittimo, per entrambe le categorie, civili e militari, dev'essere applicato lo stesso sistema di calcolo, visto che davanti alla legge si è tutti eguali e la Legge quella è.
Giusto, su 20 anni limite minimo per la pensione sempre 44/20 fa, ovvero il 2,20 per anno, oppure su 18 avremo 44/18=2,44 e 40.4/18=2.24. Vuol dire che l'INPS ha sbagliato anche l'applicazione dell'art.44, mi sembra ovvio, ma qui non frega niente, è arrivato alle SS.RR. l'art.54 e solo su quello si discute.
Conseguentemente finché l'Inps, per addivenire all'aliquota annua da applicare, utilizza come dividendo il coefficiente minimo previsto per i civili (35%), alla stessa maniera deve utilizzare il relativo coefficiente minimo previsto per i militari (44%); ovviamente usando come divisore i 15 anni minimi previsti per entrambi.
Favole.
In caso diverso, ossia come sancito dalle Riunite che per i soli militari ha previsto si utilizzino, come divisore, i 18 anni (bontà loro) si è in presenza di una disparità di trattamento, poiché per i civili si utilizzerebbero, arbitrariamente in questo caso, i 15 anni (avantaggiandoli).
Se si romperanno le scatole come fatto per l'art.54, sull'art.44, cambieranno in difetto anche l'art.44, non ti preoccupare, ci stanno provando in tutti i modi i PS i penitenziari.........
P.S. Il comma 9 è inapplicabile perché al 95 non si ha una cessazione per limiti di età, ma è una "cessazione", se così si vuole definire, di un sistema pensionistico, tra l'altro nemmeno imputabile alla volontà di noi tutti sfigati.
Sottolineo che la sentenza n.42 Sicilia che lo studio in questione afferma che abbia riconosciuto i -15 non è corretto perché si tratta di un +15. Allo stato attuale solo la Calabria è per il si, la Sicilia, la Toscana, sembra anche la Lombardia, la Valle d'Aosta, Liguria, Puglia, Emilia Romagna, etc (il Veneto nemmeno lo consideriamo) per il no.
Ancora il Veneto n.24/2021 afferma, limando sempre più:
Tutto ciò premesso, in fatto e in diritto, il ricorso è infondato e va respinto per il complesso delle motivazioni sopra esposte, ripetutamente ribadite da questa Sezione e sostanzialmente condivise dalle Sezioni riunite in sede di giurisdizionale (cit. sent. n. 1/2021), le quali hanno, in modo chiaro e inequivocabile, evidenziato come l’art. 54, c. 1, cit. possa trovare applicazione soltanto al caso dei pensionati “in possesso, all’epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un’anzianità di almeno quindici e non più di venti anni” (pag. 31, della cit. sentenza). Caso in cui non rientra il ricorrente il quale, al momento della cessazione dal servizio, vantava un’anzianità di servizio pari a 41 anni, 9 mesi e 10 giorni (nel medesimo senso, cfr. tra le altre, Sez. giur. Veneto, sent. n. 5/2021, n.21/2021; Sez. giur. Lazio, sent. n. 9/2021).
Restano impregiudicate le eventuali altre questioni che non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti e sulle quali, pertanto, non si è pronunciato questo Giudice.
Tuttavia a me pare che affermi la mancanza del diritto ex art.51, comma 1 a chi al momento del pensionamento superi i 20 anni e quindi di quali altre questioni si può discutere. Cosa vuol dire, a chi spetterebbe il 2,44% allora? A quelli con -15 congedati entro il 1995?
La CdC Trentino A.A. sezione di Trento con le sentenze n. 3, 4, 5, accoglie parzialmente con + 15, riconosce ai Militari il 2,44% e non il 44%
1) - Per quanto qui occupa, all’esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del D.P.R. n. 1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n. 335/1995, le Sezioni Riunite hanno affermato il seguente principio di diritto:
“La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.”
2) - Alla stregua della richiamata decisione, non è quindi corretta la determinazione della pensione spettante al ricorrente effettuata dall’I.N.P.S. con applicazione dell’aliquota del 35% per i primi 15 anni, come previsto dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1978, che, nel disciplinare il trattamento normale spettante al personale civile dello stato, con il suo primo comma dispone:
“La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”; norma, quest’ultima, dichiarata inapplicabile al personale militare dalle Sezioni Riunite con la citata sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, in ragione del “diverso regime riservato ai due ambiti” (personale civile e personale militare).
promemoria comportamento CdC come Esempio, personale Militare con + 15 e - 15.
CdC Calabria sentenza n. 2, 7, 32 e 33, personale Militare con + 15 anni, conferma il coefficiente del 2,44%,
CdC Calabria n. 22, accoglie il ricorso della vedova del Militare con + 15.
CdC Calabria n. 12, 18, personale Militare con - 15 anni, accoglie.
CdC Puglia n. 17, personale Militare con + 15 anni.
CdC Marche n. 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49,50, 51 e 52, personale Militare con + 15.
CdC Basilicata n. 1, 2 e 5, personale Militare con + 15 anni.
CdC Lazio n. 6, 7, 8, 9, 12, 19, 23, 24, 25, 26, personale Militare con + 15 anni.
CdC Sicilia n. 42, 45, 46, 47 e 78 personale Militare con + 15 anni.
CdC Sicilia n. 80 e 81, rigetta i ricorsi del personale con – 15 anni.
CdC Lombardia n. 13, 15, personale Militare con + 15 anni.
CdC Toscana n. 12, 20, 21, 22 e 25 personale Militare con + 15 anni.
CdC Toscana n. 23 e 24 nella persona del Giudice Pia Manni, accoglie personale Militare con – 15 anni.
CdC Toscana n. 11, 13, rigetta il ricorso al personale Militare con – 15 anni.
CdC Piemonte n. 13, 14, 15, 16, 20, 21, (22 misto, con + Accolto e con - Rigettato), 23, 24, (27 misto, con + Accolto e con meno Rigettato), personale Militare con + 15 anni.
CdC Piemonte n. 25, rigetta il ricorso al personale Militare con – 15 anni.
CdC Umbria n. 1, 2, personale Militare con + 15 anni.
N.B.: la stessa CdC con la n. 3 e 4, rigetta i ricorsi, poiché i ricorrenti non hanno dato prova di possedere, al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 anni ( 1 ha segnalato di aver prestato servizio dal 28 gennaio 1983 e l’altro dal 12 gennaio 1983 )
CdC Valle d’Aosta n. 4, 5, 6, 8, personale Militare con + 15 anni.
N.B.; la stessa CdC con la n. 3 Accoglie il ricorso del ricorrente CC. (18 anni e 6 mesi al 31.12.1995, strano però).
CdC Trentino A.A. sezione di Trento n. 3, 4, 5, personale Militare con + 15.
CdC Veneto n. 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 22, rigetta con + 15 anni.
1) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 18/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del Militare il 2,44%, in rif. alla CdC Emilia Romagna n. 92/2019 con + 15 anni.
2) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 19/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del in rif. alla CdC Veneto n. 179/2018, con + 15 anni.
3) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 21/2021 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente in rif. alla CdC Veneto n. 145/2019 con + 15 anni.
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Sicuramente a breve uscirà anche la sentenza dell'Appello in Sicilia, forse aspettavano che uscivano prima gli Appelli Centrali di Roma per definire la sentenza?
panorama ha scritto: mer feb 03, 2021 3:56 pm
1) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 18/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del Militare il 2,44%, in rif. alla CdC Emilia Romagna n. 92/2019 con + 15 anni.
2) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 19/2021 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riconosce a favore del in rif. alla CdC Veneto n. 179/2018, con + 15 anni.
3) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 21/2021 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente in rif. alla CdC Veneto n. 145/2019 con + 15 anni.
Non venite a parlare di Giustizia, perché è morta!
Complimenti ai nostri super eroi, prostratisi al nemico solo che ha detto: "buh!"....
La coerenza a quanto pare regna ovunque.
Hanno cambiato presidente e si sono allineati, senza nemmeno pensare che hanno applicato un coefficiente "truffa" che non sta né in cielo né in terra e che produce ingiustizia fra i civili e i militari.
Ai civili, per la base del coefficiente si divide per 15 anni, ai militari per 18 meno un giorno.
E sono tutti al 31/12/1995 nel sistema misto.
Viva la matematica che per questi giudici è soltanto opinione.
(Falsa applicazione di legge etc etc etc...non sto qui a ripetermi).
Ora aspettiamo che si allinei la 1^ e la 3^ Sezione e la "giustizia" è fatta.
Viva!!!