ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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istillnotaffound
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Vedo che finalmente ci si sta rendendo conto che quella che molti hanno a caldo definito (inspiegabilmente) una "mezza vittoria" è in realtà una intera sconfitta e per tutti anche per i famosi +15 (ad esclusione solo di quelli con 17 anni e XX mesi).
Una intera sconfitta realizzata calpestando l'art. 3 della Costituzione infatti come ha scritto un mio amico nella sua memoria presentata in recente udienza dinanzi ad una Sezione Centrale:

"Se, come indica la sentenza delle SS.RR., il coefficiente di rendimento per il calcolo della quota retributiva dei pensionati statali nel sistema misto deve essere calcolato utilizzando come "denominatore un numero di anni (...) ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno)" e conseguentemente per i dipendenti militari dovrà essere "44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno" allora, in base al principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, per i dipendenti civili nel sistema misto dovrà essere 35 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 35/17,997 = 1,945 per ogni anno e non il 2,33% come è applicato dall'INPS. Questo in quanto, bisogna ribadirlo, sia l’art. 44 che l’art. 54 affermano che le relative aliquote (del 35% per i civili e del 44% per i militari) maturano al raggiungimento dei 15 anni di servizio (“effettivi” per i civili ed “utili” per i militari)".

Dopodiché tutte le chiacchiere "stanno a zero".

E dopodiché vi saluto tutti e chiudo il mio profilo qui. Non voglio più sapere nulla di art. 54 nè di altre questioni che mai troveranno giustizia vera.

Addio.


”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Purtroppo tanti (anche avvocati) avevano detto che l'art.44 oramai non centrava più nulla ed era solo questione di percentuali in SS.RR, puntualmente, nuovamente smentiti. Voglio solo evidenziare che l'art.44 si riferisce ad anni effettivi mentre l'art.54 a anni utili e quindi non sono sovrapponibili perché un 15 effettivo art. 44 prende il 35%, mentre un 15 -1 giorno effettivo art. 54 prenderà il 44%. Anche il poliziotto civile cui ancora in bontà si riconoscono gli anni utili (come ai militari) prenderà 35%+1,8+1,8+1,8= 40,4 quindi meno del 44%. Dov'è la disparità di trattamento, giuridicamente parlando?

Per i + 18, ripeto, visto la sentenza devono (dovrebbero) avere il 44% a 18 anni al 1995.
Gianfranco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Scusa naturopata
Nel tuo post non ho compreso due passaggi.
Il termine per bontà per gli anni utili.
Ai più 18 il 44% a 18 anni, quindi il 48,88 a 20 ?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Gianfranco64 ha scritto: ven gen 29, 2021 10:48 am Scusa naturopata
Nel tuo post non ho compreso due passaggi.
Il termine per bontà per gli anni utili.

Bontà/igno..... perché dal 1996 le maggiorazioni 1 ogni 5 fino a un massimo di 5 sono utili ai soli fini di accesso alla pensione e non sul quantum, quindi tutti i pensionati post 1995 in relazioni agli anni utili, questi non dovrebbero incidere sull'ammontare pensionistico, ovvero 18 anni devono essere 18 anni effettivi di contributi e 15 devono essere 15.

Ai più 18 il 44% a 18 anni, quindi il 48,88 a 20 ?

Al 1995 devi avere il 44% (dai 18 ai 20 lo dice la norma sempre il 44% per questo il 2,44 non regge, benché meno il 2,93%, ma reggerebbe solo il 2,2%), poi dal 1996 le aliquote cambiano e non seguono più l'art.54 che si ferma logicamente al 1995 ex legge 335/95.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Grazie naturopata per la risposta
Io sapevo che le maggiorazioni fatte fino al 1995 valgono anche per i misti, quindi incidono sulla pensione. Quelle fatte dal 1996 valgono per la pensione di anzianità ma non per l’importo della pensione. Ma potrei aver letto male.
Per il secondo punto avevo posto la domanda poiché molti retributivi interpretano di poter raggiungere il 48,88 per i primi 20 anni.
Mi è parso di capire che anche tu confermi che a prescindere del coefficiente applicato, ai 20 anni non ci possa essere più del 44%.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Se qualcuno da una lettura alla sentenza n. 80 Sicilia è la traduce, lo ringrazierei.
Io non ho capito cosa è stato deciso.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Gianfranco64 ha scritto: ven gen 29, 2021 4:13 pm Se qualcuno da una lettura alla sentenza n. 80 Sicilia è la traduce, lo ringrazierei.
Io non ho capito cosa è stato deciso.

Ha respinto il 2,44 perché un -15, anzi afferma che se proprio dobbiamo applicare l'art.54, va applicato il comma 9, ovvero il 2,2 per anno previsto proprio per chi non raggiungeva il minimo di cui al comma 1 dellart.54 (cosa che rischiano tutti i nuovi pensionati post sentenza SS.RR. con -15 al 1995). Il fatto che il comma 9 leghi il 2,2% al limite di età, questo limite è generico e quindi tutti quelli che accedono a pensione hanno raggiunto il limite d'età minimo previsto (non è il limite massimo) e quindi anche per chi viene riformato e quindi avendo meno di 15 utili, il 2,2 per ogni anno.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: gio gen 28, 2021 10:55 pm La CdC Umbria con sentenza n. 1, 2, relativa al Militare con + 15 anni, si adegua al 2,44%.

N.B.; la stessa CdC con la n. 3 e 4, rigetta i ricorsi, poiché i ricorrenti non hanno dato prova di possedere, al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 anni ( 1 ha segnalato di aver prestato servizio dal 28 gennaio 1983 e l’altro dal 12 gennaio 1983 )

Magari ai più sarà sfuggito ma l'Umbria non riconosce l'art. 54 agli arruolati del 28 gennaio 1983 e 12 gennaio 1983 che invece hanno chiaramente + 15 anni utili al 1995. Ecco, forse, i primi che attenendosi a quello che dicono le SS.RR. (anche se poi fanno minestrone tra utili ed effettivi) riconoscono l'art.54 con 15 effettivi al 1995, quindi devi essere arruolato nel 1980. D'altronde, se non deve esserci duplicazione di periodo pensionistico, pur riducendo da 20 a 18, anche gli anni dal 18 al 15 non possono essere neutri, altrimenti duplicandosi.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Ciao naturopata
Grazie per il dialogo.
Per quanto riguarda le sentenze dell’Umbria, il giudice non ha accolto il ricorso poiché i ricorrenti non hanno presentato idonea documentazione che asseverasse il più 15.
Credo che in alcune sentenze sia stato specificato che si parla di anni utili al 1995, quindi non si pone alcuna discussione tra anni utili ed anni effettivi.
Il dubbio per i due colleghi sorge solo per un punto. Da una analisi sommaria e riconoscendo tutto il periodo ad 1/5 arriverebbero a 15 e mesi 3.
Non so se il corso rientra nel 1/5, come non so se il servizio di leva rientra nel 1/5.
Quindi i dubbi del giudice risultano legittimi.
Ma ponendosi dubbio se più 15 o meno 15, lascia presupporre che al meno 15 non avrebbe accolto il ricorso.
Per quanto riguarda la duplicazione degli anni, o anni neutri. Nella sentenza delle SS.RR. Viene specificato che risulta superato dal coefficiente univoco e graduale rispetto al 1995.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Gianfranco64 ha scritto: ven gen 29, 2021 7:17 pm Ciao naturopata
Grazie per il dialogo.
Per quanto riguarda le sentenze dell’Umbria, il giudice non ha accolto il ricorso poiché i ricorrenti non hanno presentato idonea documentazione che asseverasse il più 15.

Mi sembra strano, perché il decreto di liquidazione di pensione dovrebbe essere agli atti e quale documentazione dovrebbero presentare?

Credo che in alcune sentenze sia stato specificato che si parla di anni utili al 1995, quindi non si pone alcuna discussione tra anni utili ed anni effettivi.

Io invece ho i miei dubbi.

Il dubbio per i due colleghi sorge solo per un punto. Da una analisi sommaria e riconoscendo tutto il periodo ad 1/5 arriverebbero a 15 e mesi 3.
Non so se il corso rientra nel 1/5, come non so se il servizio di leva rientra nel 1/5.

Il corso rientra, come anche il servizio di leva (quest'ultimo deve essere riscattato).

Quindi i dubbi del giudice risultano legittimi.

Sarà, ma io credo che visto che l'INPS non ha evidenziato gli almeno 15 anni al 1995, il giudice si è fatto il semplice calcolo degli anni effettivi dal 1983 al 1995, ovvero 12 e quindi -15. La cosa è suffragata dalla sentenza n.2 che invece accoglie che dice: Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cessato dal servizio in data 2.12.2019 con un’anzianità di servizio utile, al 31 dicembre 1995, pari a 15 anni e mesi 5. Anche qui siamo a 15 e 5 mesi, se avesse letto arruolato ad esempio il 1 dicembre 1982, avrebbe ugualmente respinto.

Ma ponendosi dubbio se più 15 o meno 15, lascia presupporre che al meno 15 non avrebbe accolto il ricorso.

Questo è pacifico.

Per quanto riguarda la duplicazione degli anni, o anni neutri. Nella sentenza delle SS.RR. Viene specificato che risulta superato dal coefficiente univoco e graduale rispetto al 1995.

Ma questo valeva anche per i 20, ovvero neutri dai 15 ai venti, come dai 15 ai 18, 15 a 19, etc. etc., sempre neutri sono, altrimenti non lo sono.

Gianfranco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Per naturopata
Scusa se insisto
Nelle originarie sentenze nel caso di applicazione del 44% a 15 anni indicavano neutri i 16 17 18 19 20 definendoli neutri, ma di fatto duplicati in quanto quegli anni rientravano nel sistema contributivo.
Con l’attuale sentenza del 2,44, data la gradualità della sua applicazione fino a 18 anni non ci sono anni neutri.
Quello con 15 percepisce il 2,44 x15, quello con 18 2,44x18.
Con la vecchia trascrizione del comma 1 da 15 a 20 il 44%, ci sarebbero ancora gli anni neutri 19 20.
Con la nuova trascrizione del comma 1, fatta con la sentenza delle SS.RR, ovvero ai militari fino a 18 anni spetta il 44%, non ci sono più anni neutri.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

naturopata ha scritto: ven gen 29, 2021 10:26 am Purtroppo tanti (anche avvocati) avevano detto che l'art.44 oramai non centrava più nulla ed era solo questione di percentuali in SS.RR, puntualmente, nuovamente smentiti. Voglio solo evidenziare che l'art.44 si riferisce ad anni effettivi mentre l'art.54 a anni utili e quindi non sono sovrapponibili perché un 15 effettivo art. 44 prende il 35%, mentre un 15 -1 giorno effettivo art. 54 prenderà il 44%.

Quanto evidenziato è previsto da Legge e non da interpretazioni "pittoresche", per cui fintantoché uno dei due articoli (44 o 54) non viene dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, tanto è.
Anche il poliziotto civile cui ancora in bontà si riconoscono gli anni utili (come ai militari) prenderà 35%+1,8+1,8+1,8= 40,4 quindi meno del 44%.
Questa al giorno d'oggi, purtroppo, è un'altra distorsione in quanto alla vigenza del DPR 1092/1973 sia per la Polizia di Stato che la Penitenziaria era previsto lo stesso trattamento degli odierni militari e FFPP ad ordinamento militare, che dipendesse da me continuerei ad applicare.
Dov'è la disparità di trattamento, giuridicamente parlando?
Semplicissimo!

Lo ripeto per l'ennesima volta. Finché uno dei due articoli sopra citati non viene dichiarato illegittimo, per entrambe le categorie, civili e militari, dev'essere applicato lo stesso sistema di calcolo, visto che davanti alla legge si è tutti eguali e la Legge quella è.

Conseguentemente finché l'Inps, per addivenire all'aliquota annua da applicare, utilizza come dividendo il coefficiente minimo previsto per i civili (35%), alla stessa maniera deve utilizzare il relativo coefficiente minimo previsto per i militari (44%); ovviamente usando come divisore i 15 anni minimi previsti per entrambi.

In caso diverso, ossia come sancito dalle Riunite che per i soli militari ha previsto si utilizzino, come divisore, i 18 anni (bontà loro) si è in presenza di una disparità di trattamento, poiché per i civili si utilizzerebbero, arbitrariamente in questo caso, i 15 anni (avantaggiandoli).


P.S. Il comma 9 è inapplicabile perché al 95 non si ha una cessazione per limiti di età, ma è una "cessazione", se così si vuole definire, di un sistema pensionistico, tra l'altro nemmeno imputabile alla volontà di noi tutti sfigati.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Sicilia con sentenze n. 80 e 81 rigetta i ricorsi del personale con – 15 anni, mentre, con la n. 78 accoglie parzialmente al personale con + 15 anni con l’aliquota di rendimento del 2,44%.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: ven gen 29, 2021 9:56 pm La CdC Sicilia con sentenze n. 80 e 81 rigetta i ricorsi del personale con – 15 anni, mentre, con la n. 78 accoglie parzialmente al personale con + 15 anni con l’aliquota di rendimento del 2,44%.


Visto che continuo a leggere di legali che "illudono", a mio parere, i ricorrenti presenti e futuri, proprio citando quanto riportato nelle sentenze Siclia (es. la n.80), sulla portata di una decisione delle SS..RR:

Ritenuta la causa matura per la decisione si deve, preliminarmente, rigettare la domanda di parte ricorrente finalizzata a far disattendere le indicazioni riportate nella questione di massima espressa nella citata sentenza della Corte dei conti a Sezioni Riunite.
Al riguardo, occorre evidenziare che l’art. 117 c.g.c. prevede che: “La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione”, determinando, in tal modo, una sostanziale vincolatività per i giudici di merito, salva nuova rimessione della questione con ordinanza motivata alle stesse Sezioni Riunite. (cfr. Corte dei conti Sez. II Appello sent. 185/2018). Né residuano spazi per la ultravigenza dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), come novellato dall’art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69: per la quale “non v’è dubbio che le nuove disposizioni codicistiche abbiano regolato, per quanto qui interessa, l’intera materia già disciplinata dalla legge anteriore (cfr. art. 20, comma 2, lettera n, della legge delega 7 agosto 2015, n. 124), comportandone l’abrogazione tacita ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale” (cfr. Corte dei conti Sezioni Riunite sent. n. 33/2017/MD).

Credo sia chiaro che in I° non si andrà oltre il 2,44 e in appello idem, tranne nel caso in cui le imminenti prime sentenze non dissentano, ma solo promuovendo nuovo quesito. Ritengo che, visto i cuor di leone, tutti si metteranno in riga al 2,44, sperando che anche la Sicilia abbia il buon cuore di non insistere per il 2,2%. Rimane aperto il discorso dei -15, ma mi sembra che, tranne la Calabria (come al solito), tutte le altre andranno per il no e sarà dirimente la prima sentenza di appello. Se passa come sembra il no al 2,44%, bisognerà vedere come verranno valutati i nuovi -15 sulle future pensioni, se rimarranno ad aliquote attuali o l'INPS virerà al 2,2%.




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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Anche la Valle d'Aosta, riconosce il 2,44 ma pare andare verso il no per i -15 coma da sentenza n.4/2021

In conclusione, mentre va recisamente esclusa l’applicabilità dell’articolo 54 DPR n. 1092/73 al personale con meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1995, va affermato che “La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

Da ciò consegue il parziale accoglimento del ricorso.
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