ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Toscana con sentenza n. 12 relativa al Militare con + 15 anni, si adegua al 2,44%.

La CdC Toscana con sentenza n. 11, 13, rigetta il ricorso al personale Militare con – 15 anni.


Nicopin64
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 358
Iscritto il: gio mag 21, 2015 10:44 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Nicopin64 »

domenico69 ha scritto: mer gen 27, 2021 10:47 am PROBLEMA:

Gli articoli del DPR 1092/1973 che regolano il calcolo della pensione sono due, l'art. 44 (civili) e l'art. 54 (militari).

Entrambi fanno decorrere il calcolo da un minimo di 15 anni a salire, corrispondenti alle percentuali del 35% per l'art. 44 e 44% per l'art. 54.

L'INPS per stabilire il coefficiente annuale spettante, applica per tutti (civili e militari), il calcolo matematico della divisione, ovvero 35:15=2,33
Il 35 corrisponde al 35% minimo previsto a 15 anni dall'art. 44;
15 naturalmente sono gli anni;
2,33 il coefficiente annuale, in percentuale, risultante.

Tale metodo di calcolo è incontestato da tutte le parti, Giudici, INPS e ricorrenti.

Quindi forniti gli elementi, incontestati ed incontestabili, quale percentuale spetta, o dovrei dire spetterebbe ai militari applicando l'operazione matematica utilizzata dall'INPS, che ribadisco a tutt'oggi è incontestata, sostituendo il coefficiente previsto per i civili con quello previsto (da Legge) per i militari?

P.S. È vero che la matematica non è un'opinione, ma a vedere dai risultati delle varie sentenze ho come l'impressione che la Legge, purtroppo lo sia, contrariamente a quanto previsto dall'Art. 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (che in questo caso prevede due trattamenti differenziati tra civili e militari - fatto incontestato), senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
Ragionamento che non fa una grinza e del quale sono perfettamente d'accordo :D
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 282
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

gino59 ha scritto: gio dic 22, 2016 9:05 pm
juriromeo ha scritto:Buonasera a tutti, andate su xxxxxxxxxxx alla voce pensioni, l'Inps deve rifare i calcoli della pensione per tutti coloro che sono stati arruolati anni 1981/1983 ed adesso in pensione.
Stamattina ho parlato con uno del Cobar dell'umbria (io sono umbro ed abito ad Assisi). quest'amico mi invitava a leggere stasera quello che sarebbe uscito su xxxxxxxxxxx. un saluto ed un augurio di un Natale sereno a voi ed alle vostre famiglie, ciao Nino.
======================Nino,dovrebbe essere una grande vittoria===================
Speriamo che non facciano il gioco delle tre carte.-Ciaooooooooooooooo
A quanto pare, dopo poco più di 4 anni, sta venendo fuori proprio il gioco delle tre carte come non volevasi accadesse! 😒
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

L'Umbria accoglie i +15 vedi sentenza n.1/2021 + altre, ma sembrerebbe negativa sui -15 vedi la n.4qui riportata

TESTO PROVVEDIMENTO
Sent. n. 4/2021/M

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso contro l’INPS iscritto al n. 12996 del registro di segreteria, proposto da

[OMISSIS], nato [OMISSIS] a [OMISSIS] e residente a [OMISSIS], rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Francesca Pace ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Sbarre Inferiori n. 164/C.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Visto l’art. 85, comma 5, d.lgs. 18/2020, convertito in legge 27/2020.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, arruolato nei Carabinieri in data 12 gennaio 1983 (in quiescenza dal 31 novembre 2019) risulta titolare di trattamento pensionistico elaborato con il sistema misto. Invocando numerosi precedenti favorevoli della giurisprudenza contabile, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

2. L’INPS, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso, non si è costituito.

DIRITTO

Le Sezioni riunite di questa Corte hanno affermato che il beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. 1092/1973 spetta solo al personale militare che, al 31 dicembre 1995, possedeva un’anzianità di servizio militare compresa tra i 15 e i 18 anni (escludendo dal beneficio coloro che alla predetta data vantavano un’anzianità inferiore a 15 anni): tale beneficio deve essere calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% (C. conti, sez. riun., 4 gennaio 2021, n 1/2021/QM).

Il ricorrente non ha dato prova di possedere, al 31 dicembre 1995, un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 anni (anzi ha segnalato di aver prestato servizio a far data dal 12 gennaio 1983). Trattasi di elemento costitutivo della pretesa che non deve essere solo affermato, ma anche asseverato dal ricorrente, sussistendo un onere della prova a proprio carico (art. 2697 c.c.).

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2021.

Il Giudice

f.to Pasquale Fava

Depositata in segreteria il 22 gennaio 2021

Il Direttore di segreteria

f.to Melita Di Iorio

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.

Il Giudice Unico

f.to Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Direttore di Segreteria

f.to Melita Di Iorio

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 4 pagine, che si rilascia per COMUNICAZIONE VIA PEC.

Dalla Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria della Corte dei conti.

Perugia, 28 gennaio 2021

Il Direttore di Segreteria

(Melita Di Iorio)
Gianfranco64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 919
Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Con la libera interpretazione riaprono la lotteria per i meno 15.
Prima di creare troppe disparità interpretative tra le varie regioni, sarebbe opportuna una nota del Presidente delle SS.RR che chiarisca in modo chiaro ed univoco quanto indicato in sentenza.
Toscana ed Umbria già hanno esposto la propria interpretazione , opposta a quelle pubblicate fino a ieri.
Io non guardo a chi si è visto riconosciuto il diritto, la mia solidarietà va a chi invece non si è visto riconoscere medesimo diritto poiché residente in una diversa regione.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Gianfranco64 ha scritto: gio gen 28, 2021 6:12 pm Con la libera interpretazione riaprono la lotteria per i meno 15.
Prima di creare troppe disparità interpretative tra le varie regioni, sarebbe opportuna una nota del Presidente delle SS.RR che chiarisca in modo chiaro ed univoco quanto indicato in sentenza.

Guarda che siamo in Italia, ora bisogna rifomentare il contenzioso e magari arrivare nuovamente alle SS.RR. per i -15 e poi magari riaprire i giochi per il 2,2%.

Toscana ed Umbria già hanno esposto la propria interpretazione , opposta a quelle pubblicate fino a ieri.

Anche la Lombardia pare essere per il no ai -15. Ora bisogna vedere le sezioni centrali.

Io non guardo a chi si è visto riconosciuto il diritto, la mia solidarietà va a chi invece non si è visto riconoscere medesimo diritto poiché residente in una diversa regione.
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 282
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

panorama ha scritto: lun gen 04, 2021 1:02 pm Sentenza delle SS.RR. N. 1/2021 pubblicata in data odierna (04/01/2021)
Tale sentenza è un'abberazione assoluta, nella mia ignoranza, difatti contrariamente al notissimo art.3 Cost. (*) sta facendo una discriminazione di trattamento tra personale civile e personale militare.

Difatti, come detto in un mio precedente post, dove davo un problema da risolvere, a quanto pare invano, gli articoli del DPR 1092/1973 che regolano il calcolo della pensione sono due, l'art. 44 (civili) e l'art. 54 (militari).

Entrambi fanno decorrere il calcolo da un minimo di 15 anni a salire, corrispondenti alle percentuali del 35% per l'art. 44 e 44% per l'art. 54.

L'INPS per stabilire il coefficiente annuale spettante, applica per tutti (civili e militari), il calcolo matematico della divisione, ovvero 35:15=2,33
Il 35 corrisponde al 35% minimo previsto a 15 anni dall'art. 44;
15 naturalmente sono gli anni;
2,33 il coefficiente annuale, in percentuale, risultante.

Tale metodo di calcolo è incontestato da tutte le parti, Giudici, INPS e ricorrenti, tant'è che è stato utilizzato nella sopra citata sentenza, con il solo cambio del dividendo e del divisore

Quindi se non si vuole commettere una discriminazione, come invece è stato fatto con tale sentenza, a mio modesto parere, anche per i militari dev'essere utilizzato lo stesso metodo di calcolo cambiando soltanto il coefficiente, ed attribuendo quello loro riservato, ovvero il 44% minimo, da utilizzare come dividendo e 15 come divisore.

Qualora invece si volesse considerare tale sentenza, come sta avvenendo finora, per "oro colato", per non commettere una discriminazione nei confronti dei militari, occorrerebbe anche per i civili applicare lo stesso principio, ovvero prendere il 35% minimo loro riservato (come fatto per i militari, 44%) e dividerlo per 18 anni, o tutt'al più il 35% al quale aggiungere il 5,4% (1,80%*3 annualità, per arrivare a 18 anni) e dividere sempre per 18 anni.
Risultato: primo caso 1,9444%, secondo caso 2,2444% annui, ovvero risultati entrambi inferiori al 2,33% annuo che viene a tutt'oggi adoperato per i civili.

Attendiamo i pareri dai "giuristi" del forum! 😉

*: Art. 3 Cost: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
Mareemare
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 297
Iscritto il: mer gen 08, 2014 5:03 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Per me, non giurista, il ragionamento è esatto.
Sarà questa la mia linea difensiva in appello in Sicilia.
Con tale aberrante sentenza stanno continuando a torcere ai loro scopi la legge 1092/1973, sotto il silenzio iniquo di altri giudici che si attengono a padreteni ad ogni loro soffiata di naso.
Buonasera a tutti.
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 282
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

Mareemare ha scritto: gio gen 28, 2021 6:59 pm Per me, non giurista, il ragionamento è esatto.
Sarà questa la mia linea difensiva in appello in Sicilia.
Con tale aberrante sentenza stanno continuando a torcere ai loro scopi la legge 1092/1973, sotto il silenzio iniquo di altri giudici che si attengono a padreteni ad ogni loro soffiata di naso.
Buonasera a tutti.
Quella è, e sarebbe dovuta essere stata l'unica strada percorribile da parte di tutti i ricorrenti; non quella di fossilizzarsi sul famoso range (dai 15 ai 20 anni) che prevede il 44%, bensì di focalizzarsi sul minimo previsto.
Minimo, che come detto corrisponde al 35% (civili) e al 44% (militari) ed è quello che ho fatto in primo grado, vincendo.
Solo così si può mettere l'Inps alle corde e non dare la possibilità a certi giudicanti di uscirsene con delle teorie "aliene".
Quindi, come si divide correttamente il minimo del 35% per 15 anni per i civili, si deve fare la stessa operazione, né più e né meno, ma con il coefficiente (MINIMO) del 44% per i militari, poiché sempre secondo art. 3 Cost. siamo tutti uguali davanti alla Legge.
In caso contrario si opererebbe arbitrariamente!
Naturalmente occorre precisare a caratteri cubitali che il famoso comma 9 (2,2%) è previsto esclusivamente per chi cessa dall'attività lavorativa per RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ, in caso contrario certi giudici ci vanno e ci sono andati a nozze approfittando dell'omissione di tale particolare, di non poco conto, nei ricorso.
Altra cosa importante, per tutti, è non chiedere nemmeno in via subordinata l"applicazione del 2,44%, perché così facendo si farebbe il loro "sporco" gioco di creare giurisprudenza unitaria e soprattutto di non poter più fare eventuali ulteriori impugnazioni perché si sarebbe ottenuto il richiesto.
Mareemare
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 297
Iscritto il: mer gen 08, 2014 5:03 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Mia difesa in Appello


chiedere al giudice:

. di conoscere come fa l'INPS, alla luce della sentenza delle SS.RR., ad assegnare il 2.445% ad un militare sulla base del termine di 18 anni meno un giorno (sistema misto),

mentre ad un civile continua l'assegnazione del 2,33% di cui all'art 44 del D.P.R. 1092/1973 più 1,8% dai 15 ai 20 anni? ( Sempre sistema misto al 1995)

Infatti, se per un civile la base per la misura del coefficiente per il raggiungimento sono i 15 anni, (2,33%*15=35% più 1,8% ogni anno fino al ventesimo),

per un militare la base di cui all'art. 54 sono ugualmente i 15 anni (2,93*15=44%) e quindi è questo il corretto coefficiente, già peraltro assegnato con la sentenza di primo grado.

Ove ciò non avvenisse, ovvero venisse parametrato il 44% di cui all'articolo 54 sui 18 anni meno un giorno (come da sentenza delle SS.RR.) e non sui 15 anni come avviene per i civili si instaurerebbe una falsa applicazione del Diritto (disapplicazione dell'articolo di Legge in forza di Sentenza) e UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO tra la base di un militare e la base di un civile che per entrambi è sempre stato di 15 anni con la più specifica sottonotata distinzione:

per il solo art. 44 (civili) si parla del 44% a 20 anni.

Per l'art. 54 (militari) si parla del 44% già dai 15 anni, è scritto chiaramente, dai 15 ai 20 anni.

(((Non c'é interpretazione che tenga, è scritto chiaramente dai 15 ai 20 anni spetta il 44%)))

Ancora parole perfette. Io conosco una persona che ha appello il 28 gennaio che chiederà il giusto 2,93% e, contestualmente,

chiederà sia di sollevare la questione di legittimità costituzionale che la riproposizione della questione di massima alle SS.RR. ex art. 117 Codice Giustizia Contabile.

Quelli che hanno dai 15 ai 18 anni non hanno penalizzazioni in quanto il coefficiente verrebbe moltiplicato per il loro "stipendio" che sarebbe differente tra un 15 e un 18, ed anche fosse lo stesso avrebbero ugualmente benefici piuttosto che avere un misero

2,445% annuo che li penalizzerebbe tutti, poiché avrebbero il 44% soltanto a 18 anni meno un giorno.


Qua sta l'errore!
Per il solo art. 44 si parla del 44% a 20 anni.

Per l'art. 54 si parla del 44% già dai 15 anni, è scritto chiaramente, dai 15 ai 20 anni.


Inoltre
Nelle precedenti sentenze il comma 1 , dai 15 a 20 anni veniva portato a supporto della decisione di applicare il 2,93 dai 15 anni.

Ora nelle sentenze pare che non venga riconosciuto tale diritto, quindi dichiarano la non applicazione del comma 1,

ma se la sentenza delle SS.RR doveva chiarire l’interpretazione del comma 1, hanno interpretato un comma che dichiarano inapplicabile.


Quindi il coefficiente del 2,44 non risulta più una interpretazione, ma la scrittura di una nuova norma all’interno del DPR. 1092/73.


PARLARE DI EFFETTI DISTORSIVI



Nelle precedenti sentenze il comma 1, dai 15 a 20 anni veniva portato a supporto della decisione di applicare il 2,93 dai 15 anni.

Ora nelle sentenze pare che non venga riconosciuto tale diritto, quindi dichiarano la non applicazione del comma 1, ma se la sentenza delle SS.RR doveva chiarire l’interpretazione del comma 1, hanno interpretato un comma che dichiarano inapplicabile.


Quindi il coefficiente del 2,44 non risulta più una interpretazione, ma la scrittura di una nuova norma all’interno del DPR. 1092/73.


C'è poco da commentare, al momento bisognerà fare sempre ricorso per pochi spiccioli, con il rischio di ulteriori aggiustamenti in difetto.

L'INPS prova a cambiare le carte in tavola, ovvero anziché dire che ha applicato l'art.44, afferma che ha applicato l'art.54, applicando il 35% sino a 15 anni e l'1,8 sino al 20 così da raggiungere il 44% di cui al comma 1 dell'art.54.

Questo ovviamente non può avere appiglio normativo, perché il comma 2 dice che solo dopo il 20 anno si applica il 1,8% e quindi fino a 20 la percentuale deve essere superiore. E questo solio e soltanto per i civili.

La Falsa applicazione del Diritto per me che non capisco molto ci sta tutta.

Per il resto faranno quello che vogliono, ma non sono giudici con G maiuscola.
Ultima modifica di Mareemare il gio gen 28, 2021 9:11 pm, modificato 1 volta in totale.
Gianfranco64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 919
Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Hanno aperto un nuovo campo di gioco.
Sentenza Valle D’Aosta, accolto ricorso a militare con anni 18 e mesi 6 al 1995. ( spero sia un errore), in quanto dopo risulta scritto sistema misto con meno di 18 anni al 1995.
Ma se non fosse un errore, nuovi giochi????
Mareemare
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 297
Iscritto il: mer gen 08, 2014 5:03 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Ciao Gianfranco, un caro saluto.
Vicino alla Francia, dopo il tunnell e il limite invalicabile dei 18 meno un giorno, tutto è possibile per i Giudici iche sentenziano in Scienza e Coscienza, senza però attenersi alla Legge.
Io gli leverei il "guiderdone" sonante paperoniano e gli lascerei solo un misero salario, che già è troppo.
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 282
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

Mareemare ha scritto: gio gen 28, 2021 9:01 pm Mia difesa in Appello


chiedere al giudice:

. di conoscere come fa l'INPS, alla luce della sentenza delle SS.RR., ad assegnare il 2.445% ad un militare sulla base del termine di 18 anni meno un giorno (sistema misto),
Richiesta inutile con risposta scontata, nomofiliachia, mi pare si dica così anche se io direi, attacca o ciucciu ove voli u patruni. 😒
...se per un civile la base per la misura del coefficiente per il raggiungimento sono i 15 anni, (2,33%*15=35% più 1,8% ogni anno fino al ventesimo),

per un militare la base di cui all'art. 54 sono ugualmente i 15 anni (2,93*15=44%) e quindi è questo il corretto coefficiente, già peraltro assegnato con la sentenza di primo grado.
Difatti li sta il nocciolo della questione, diversamente vi sarebbe una diversità di trattamento ed un operato del tutto arbitrario.
Ove ciò non avvenisse, ovvero venisse parametrato il 44% di cui all'articolo 54 sui 18 anni meno un giorno (come da sentenza delle SS.RR.) e non sui 15 anni come avviene per i civili si instaurerebbe una falsa applicazione del Diritto (disapplicazione dell'articolo di Legge in forza di Sentenza) e UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO tra la base di un militare e la base di un civile che per entrambi è sempre stato di 15 anni...
Esatto!
...con la più specifica sottonotata distinzione:

per il solo art. 44 (civili) si parla del 44% a 20 anni.
Inutile precisarlo, secondo me, occorre fissarsi solo sul minimo di partenza per entrambi.
Per l'art. 54 (militari) si parla del 44% già dai 15 anni, è scritto chiaramente, dai 15 ai 20 anni.

(((Non c'é interpretazione che tenga, è scritto chiaramente dai 15 ai 20 anni spetta il 44%)))...
👍
..Quelli che hanno dai 15 ai 18 anni non hanno penalizzazioni in quanto il coefficiente verrebbe moltiplicato per il loro "stipendio" che sarebbe differente tra un 15 e un 18, ed anche fosse lo stesso avrebbero ugualmente benefici piuttosto che avere un misero

2,445% annuo che li penalizzerebbe tutti, poiché avrebbero il 44% soltanto a 18 anni meno un giorno.
Vaglielo a fare capire!

Nelle precedenti sentenze il comma 1 , dai 15 a 20 anni veniva portato a supporto della decisione di applicare il 2,93 dai 15 anni.

Ora nelle sentenze pare che non venga riconosciuto tale diritto, quindi dichiarano la non applicazione del comma 1...
"Giochi" dei Giudici. Se tale passaggio viene considerato norma "normale", allora ha interpretazione generalizzata, se invece viene considerato norma "speciale", allora va interpretato in senso stringente come fatto dalle SSRR, quindi solo a chi è in quel range.

Per quello, ripeto, occorre solo focalizzarsi sul minimo e non sul range, non essendovi altro coefficiente inferiore se non il 2,2% del comma 9 previsto per cessazione a seguito del limite di età, DA PRECISARE NEL RICORSO.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Umbria con sentenza n. 1, 2, relativa al Militare con + 15 anni, si adegua al 2,44%.

N.B.; la stessa CdC con la n. 3 e 4, rigetta i ricorsi, poiché i ricorrenti non hanno dato prova di possedere, al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 anni ( 1 ha segnalato di aver prestato servizio dal 28 gennaio 1983 e l’altro dal 12 gennaio 1983 )
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13194
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Valle d’Aosta con sentenza n. 4, 5, 6, 8, relativa al Militare con + 15 anni, si adegua al 2,44%.

N.B.; la stessa CdC con la n. 3 Accoglie il ricorso del ricorrente CC. (18 anni e 6 mesi al 31.12.1995, strano però).
Rispondi