-15 respinto dalla Toscana:
Sentenza
n. 11 /2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA
Il giudice delle pensioni in composizione monocratica (consigliere Andrea Luberti) ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
*****
Nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al numero 62017 del registro di segreteria.
Proposto da: Attilio Fiorito, nato a Massaua (EE) in data 17 dicembre 1960, residente in Santa Luce (PI), alla via Macchia al Pino, 6.
Rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Barbini (
avveleonorabarbini@puntopec.it) e e Chiara Chessa (
chiara.chessa@pcert.it),
con studio in Arezzo, al viale Michelangelo, 26.
Ivi elettivamente domiciliato in forza di procura speciale.
Contro: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, 21;
INPS - direzione provinciale di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa, alla Piazza Francesco Domenico Guerrazzi, 17.
Ente rappresentato e difeso dagli avvocati Ilario Maio (posta elettronica certificata:
avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it) e Antonella Francesca Paola Micheli (
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it).
Domiciliato presso l’Avvocatura dell’INPS in Firenze, al viale Belfiore 28/a;
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro nazionale amministrativo, con sede in Chieti, al viale Benedetto Croce, 380. Costituito direttamente in giudizio.
*****
Per: Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 19873, n. 1092, al ricalcolo, liquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con applicazione, alla parte retributiva della pensione, dell’aliquota annua del 2,93 per cento per le anzianità di servizio maturate alla data del 31 dicembre 1995, con ogni conseguenza di legge e con decorrenza dalla data di collocamento in congedo.
Condanna della parte convenuta di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre agli arretrati su tutti i ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e di rivalutazione monetaria ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura civile e dell’articolo 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, da liquidarsi alla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, e adeguamento del trattamento corrente.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
*****
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);
Esaminati gli atti e i documenti della causa;
*****
Nella camera di consiglio da remoto, svolta a seguito di trattazione scritta, fissata per la data del 12 gennaio 2020, in base a quanto previsto dall’articolo 85, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il ricorso in esame la parte attrice ha esposto di avere prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri sino al 5 febbraio 2008, con anzianità utile al 31 dicembre 1995 di anni 14 e mesi 4.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico e ha gravato tale atto sotto il profilo dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione pro rata dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973, dopo avere inutilmente proposto richiesta di autotutela all’INPS.
Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri si è costituito con note di memoria in data 12 ottobre 2020, sostenendo che per la parte retributiva del trattamento previdenziale risulterebbe già applicata, pro rata, l’aliquota indicata dalla parte ricorrente; il ricorso proposto sarebbe pertanto carente di interesse.
Anche l’INPS si è costituito con note di memoria in data 18 novembre 2020 chiedendo, in via preliminare, il rigetto del ricorso per intervenuta decadenza ex articolo 204, lettera b), e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.
Nel merito, l’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso nonché, in via subordinata, l’esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione.
In particolare, l’INPS ha eccepito l’inapplicabilità soggettiva della disciplina al ricorrente, in quanto lo stesso, al 31 dicembre 1995, poteva vantare un’anzianità contributiva inferiore a quella di quindici anni richiesta dalla norma invocata (citando anche giurisprudenza contraria sul punto rispetto a quella indicata dal ricorrente).
In via subordinata, l’Amministrazione ha chiesto la declaratoria di prescrizione dei ratei pregressi, in quanto di decorrenza ultraquinquennale, nonché l’esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione.
In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha presentato ulteriori note di memoria, insistendo nelle proprie richieste.
All’udienza del 12 gennaio 2021, già fissata per la discussione di merito, la causa è stata decisa senza discussione orale, in assenza di richiesta in senso opposto, così come previsto dall’articolo 85, comma 5, del decreto - legge 18/2020.
Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta dell’INPS di ritenere il ricorso in epigrafe inammissibile per l’intervenuta decorrenza del potere di disporre la modifica del trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 204, lettera b), e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.
Le norme invocate riguardano, infatti, in modo meridiano, la sola ipotesi di modificazione amministrativa, sia pure a domanda, del trattamento previdenziale, e non la diversa ipotesi di domanda giudiziale.
Peraltro, una difforme interpretazione nel senso auspicato dall’INPS sarebbe di dubbia legittimità costituzionale in quanto limitativa del diritto di azione.
È appena il caso di osservare, comunque, che la disposizione invocata limita la revoca e la modifica ai soli casi espressamente previsti, che assumono rilievo eccezionale.
Essi sono i casi in cui “vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell’applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l’ammontare della pensione, assegno o indennità”. La presente fattispecie esula dalle ipotesi contemplate, tassativamente, dall’articolo 204, lettera b).
Nel merito, il ricorso deve essere tuttavia ritenuto infondato.
Le questioni giuridiche sottese al ricorso sono state di recente decise, in via nomofilattica, dalla pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti, 4 gennaio 2021, n. 1. La pronuncia ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%” e che, pertanto, “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Il principio recepisce quindi l’indirizzo per cui, sotto il profilo oggettivo, il tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina un beneficio sul calcolo della pensione in favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.
Per l’appunto, tuttavia, l’applicazione di tale beneficio presuppone che l’interessato, fermi restando gli ulteriori requisiti soggettivi, possa vantare, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità di servizio pari, almeno, a quindici anni nella quota retributiva.
Nel caso di specie, è stato dichiarato dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo che, alla data del 31 dicembre 1995, egli vantava un’anzianità di servizio pari ad anni 14 e mesi 4.
Pertanto, risultando indiscussa l’applicazione, anche nel giudizio contabile (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, 18 maggio 2017, n. 113; Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, 23 dicembre 2019, n. 563) del criterio della ragione più liquida per finalità di economia processuale, il ricorso deve essere rigettato. Infatti, indipendentemente, dalla questione di fatto relativa effettiva applicazione dell’aliquota indicata dalla parte ricorrente, la normativa indicata risulterebbe inapplicabile.
L’incertezza del dato giurisprudenziale, risolto dalla Sezioni riunite, peraltro, assume rilievo in relazione all’esclusione della condanna alle spese che, pertanto, sono compensate in considerazione dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza (articolo 31 del codice di giustizia contabile), nonché della soccombenza reciproca e parziale.
P.Q.M.
Il giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, pronunciando definitivamente sul ricorso, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 12 gennaio 2021.
Il giudice
Firmato digitalmente
Andrea Luberti
Depositata in Segreteria il 28/01/2021
Il direttore della Segreteria
Paola Altini