ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
"Con l’intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato”,.
Ma di cosa pensa di parlare questo buon uomo di giudice?
Siamo di fronte alla follia giuridica pura?
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Siamo di fronte alla follia giuridica pura?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Per come stanno andando le cose, a seguito del pronunciamento delle Sezioni Riunite, mi sembra di capire che i giudici che prima erano orientati positivamente adesso si "prostrano" al volere di sua "maestà", mentre i giudici che erano orientati negativamente non si "elevano" all'altezza di sua "maestà".
E com'è sta storia?!
Mi sa che i conti, non tornando, sono diventati baroni!
E com'è sta storia?!
Mi sa che i conti, non tornando, sono diventati baroni!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buonasera Domenico69.
Una piccola domanda: e tutti i Conti, i Marchesi e i Baroni delle Sezioni Centrali manterranno il contegno davanti a sua Maestà INPS o si prostreranno come tanti lacchè d'infimo ordine di fronte al gradito "Bando" n. 01 del 04 gennaio 2021?
O molto più semplicemente hanno dato già il via alla fuga, stavolta da Roma, alla volta dell'INPS come il "coraggioso" 09 settembre 1943?
Una piccola domanda: e tutti i Conti, i Marchesi e i Baroni delle Sezioni Centrali manterranno il contegno davanti a sua Maestà INPS o si prostreranno come tanti lacchè d'infimo ordine di fronte al gradito "Bando" n. 01 del 04 gennaio 2021?
O molto più semplicemente hanno dato già il via alla fuga, stavolta da Roma, alla volta dell'INPS come il "coraggioso" 09 settembre 1943?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Purtroppo vedendo come stanno andando le cose ho proprio l'impressione che tutta la Corte (Conti, Marchesi, Baroni, baldracche, giullari, ecc.) si prostreranno al famoso "Bando", dimostrando in qualche modo la loro estraneità ai fatti.Mareemare ha scritto: ↑lun gen 25, 2021 10:24 pm Buonasera Domenico69.
Una piccola domanda: e tutti i Conti, i Marchesi e i Baroni delle Sezioni Centrali manterranno il contegno davanti a sua Maestà INPS o si prostreranno come tanti lacchè d'infimo ordine di fronte al gradito "Bando" n. 01 del 04 gennaio 2021?
Fuga, fuga!O molto più semplicemente hanno dato già il via alla fuga, stavolta da Roma, alla volta dell'INPS come il "coraggioso" 09 settembre 1943?
P.S. Se è vero che siamo tutti uguali davanti alla legge (art. 3 Cost.), come lo sono coloro ai quali viene mantenuto, ahimè lo stesso orientamento negativo precedente al "bando" (CdC Veneto) dovrebbe venir mantenuto lo stesso orientamento positivo per gli altri.
Dalla serie, le "palline" ce l'ha solo qualcuno o tutti?!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Il Bando!
Udite, udite!
Per l'unico Comandamento dell'eccellentissimo Primo Capo-Generale della Corte Ultimo Apparso Ingegnere dei Conti, eletto per Volontà del popolo non votante, che regge et impera!
Per volontà unanime di tutti i consiglieri-giudici, tutti Gran Eccellentissimi sparsi e chiamati ad ottemperare come più gli pare e aggrada, consci della loro unica Coscienza, per tutto il territorio della Penisola e che all'erta contro il periglio stanno, al fine di sconfiggere l'odioso insano richiedente!
Popolo della quasi intera Penisola eccetto i Gran Bastioni della Sicilia e del Veneto, più qualcuno, più inutil che util, sparso!
Il Magnifico Castello è in pericolo!
Unitevi alla bisogna pronti alla pugna!
Il largo articolo 54 con il 44% non passerà per tutti!
Fate passare in Sicilia dai 4 ai 5 anni e più, in attesa di sentenze a Voi più care, e date loro la mazzata del vostro prodigo Giudizio!
Ogni altra insana velleità in richiesta verrà, con la dovuta ignominia, non accettata e pur sanzionata!
Magnifici Giudici, lesti ottemperate!
Onorate il vostro emolumento!
Siate grati, levate agli altri per le vostre splendide carriere e onorate gli aumenti ricevuti e da ricevere!
Siate pronti alle nuove promozioni!
Baciate la mano e l'anello del vostro Ordine incedendo con l'austero passo coinvolgente, pur ammantati nei vostri caldi rossi mantelli!
Respingete il vano articolo 54 punendo coll'esempio color che non hanno raggiunto la "ghiotta".
Popolo legato, e Legati Voi tutti a questo Bando dell'Illuminazione Unica Giuridica, con lo stemma rappresentati dalla Stilla del vostro Sangue, ottemperate lieti!
Vili Potentati d'insani richiedenti succubi e non assegnatari, al cappio!
Onorate il fregio e innalzate sulle Porte i vessilli antichi della ex Lupa Etrusca eppur Romana, nonché lo Stellone ardente, insieme ai rami di ulivo e di quercia.
Abbandonate ogni caparbia velleità!
E Voi, Coscienziosi Giudici, nessun minimo sussulto ottenebri le vostre matematiche-giuridiche menti.
Cassate il 44% del 54 e date non più il 44, ma il 54 corretto in diminuzione, giusto in onore della legge riparametrata da Voi stessi per il più utile tornaconto!
Che la Sentenza riparametrata sia d'or innanzi la Legge!
Orsù, senza indugio nell'imperitura memoria contra i nemici dell'inutile matematico intelletto!
Popolo amato non più armato del 54, udite udite (!), che l'ortaggio a voi ben noto Vi giunga alfin lieto!
Inviato da Yahoo Mail su Android
Udite, udite!
Per l'unico Comandamento dell'eccellentissimo Primo Capo-Generale della Corte Ultimo Apparso Ingegnere dei Conti, eletto per Volontà del popolo non votante, che regge et impera!
Per volontà unanime di tutti i consiglieri-giudici, tutti Gran Eccellentissimi sparsi e chiamati ad ottemperare come più gli pare e aggrada, consci della loro unica Coscienza, per tutto il territorio della Penisola e che all'erta contro il periglio stanno, al fine di sconfiggere l'odioso insano richiedente!
Popolo della quasi intera Penisola eccetto i Gran Bastioni della Sicilia e del Veneto, più qualcuno, più inutil che util, sparso!
Il Magnifico Castello è in pericolo!
Unitevi alla bisogna pronti alla pugna!
Il largo articolo 54 con il 44% non passerà per tutti!
Fate passare in Sicilia dai 4 ai 5 anni e più, in attesa di sentenze a Voi più care, e date loro la mazzata del vostro prodigo Giudizio!
Ogni altra insana velleità in richiesta verrà, con la dovuta ignominia, non accettata e pur sanzionata!
Magnifici Giudici, lesti ottemperate!
Onorate il vostro emolumento!
Siate grati, levate agli altri per le vostre splendide carriere e onorate gli aumenti ricevuti e da ricevere!
Siate pronti alle nuove promozioni!
Baciate la mano e l'anello del vostro Ordine incedendo con l'austero passo coinvolgente, pur ammantati nei vostri caldi rossi mantelli!
Respingete il vano articolo 54 punendo coll'esempio color che non hanno raggiunto la "ghiotta".
Popolo legato, e Legati Voi tutti a questo Bando dell'Illuminazione Unica Giuridica, con lo stemma rappresentati dalla Stilla del vostro Sangue, ottemperate lieti!
Vili Potentati d'insani richiedenti succubi e non assegnatari, al cappio!
Onorate il fregio e innalzate sulle Porte i vessilli antichi della ex Lupa Etrusca eppur Romana, nonché lo Stellone ardente, insieme ai rami di ulivo e di quercia.
Abbandonate ogni caparbia velleità!
E Voi, Coscienziosi Giudici, nessun minimo sussulto ottenebri le vostre matematiche-giuridiche menti.
Cassate il 44% del 54 e date non più il 44, ma il 54 corretto in diminuzione, giusto in onore della legge riparametrata da Voi stessi per il più utile tornaconto!
Che la Sentenza riparametrata sia d'or innanzi la Legge!
Orsù, senza indugio nell'imperitura memoria contra i nemici dell'inutile matematico intelletto!
Popolo amato non più armato del 54, udite udite (!), che l'ortaggio a voi ben noto Vi giunga alfin lieto!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Riepilogando fino a ieri.
Ecco le CdC Regionali che nel 2021 si sono adeguate al nuovo coefficiente del 2,44% per il personale Militare con + 15 anni.
CdC Calabria sentenza n. 2, 7, 22 vedova, 32 e 33;
CdC Puglia sentenza n. 17;
CdC Marche sentenza n. 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51 e 52;
CdC Basilicata sentenza n. 1 e 2;
CdC Sicilia sentenza n. 42, 45, 46 e 47;
CdC Lombardia sentenza n. 15;
CdC Veneto rigetta il nuovo coefficiente con sentenza n. 4, 5 e 7;
CdC Lazio sentenze n. 6, 7, 8, 9 e 12 ma che rispetto alle altre, alla fine conclude con:
1) - Passando all’esame del caso di specie, il ricorrente, cessato dal servizio il 26.03.2019, con un’anzianità complessiva superiore a 20 anni (una anzianità contributiva di anni 41 mesi 10 e giorni 12), non versa nella situazione per poter invocare il trattamento di favore, rappresentato dalla attribuzione del coefficiente di rendimento del 44% sulla quota di pensione retributiva conseguita alla data del 31.12.1995, inferiore comunque a 20 anni di servizio. Pertanto, in aderenza al principio di diritto stabilito dalla citata pronuncia delle SS.RR., il ricorso va rigettato e gli atti rimessi all’INPS per la rideterminazione del trattamento di pensione con applicazione sulla quota di pensione retributiva maturata alla data del 31.12.1995 della diversa aliquota di rendimento ad esso spettante in aderenza al principio di diritto affermato dalle SS.RR..
2) - Il recente intervento, in sede di composizione dei contrasti giurisprudenziali insorti circa l’interpretazione dell’art. 54 TU, nonché della determinazione della nuova misura dell’aliquota di rendimento applicabile alla quota di pensione “retributiva” maturata alla data del 31.12.1995, giustifica la compensazione delle spese processuali.
La CdC delibera:
P.Q.M.
La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando
RIGETTA
Il ricorso.
Rimette gli atti all’INPS per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia delle SS.RR. n. 1/21/Q.M.
Ecco le CdC Regionali che nel 2021 si sono adeguate al nuovo coefficiente del 2,44% per il personale Militare con + 15 anni.
CdC Calabria sentenza n. 2, 7, 22 vedova, 32 e 33;
CdC Puglia sentenza n. 17;
CdC Marche sentenza n. 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51 e 52;
CdC Basilicata sentenza n. 1 e 2;
CdC Sicilia sentenza n. 42, 45, 46 e 47;
CdC Lombardia sentenza n. 15;
CdC Veneto rigetta il nuovo coefficiente con sentenza n. 4, 5 e 7;
CdC Lazio sentenze n. 6, 7, 8, 9 e 12 ma che rispetto alle altre, alla fine conclude con:
1) - Passando all’esame del caso di specie, il ricorrente, cessato dal servizio il 26.03.2019, con un’anzianità complessiva superiore a 20 anni (una anzianità contributiva di anni 41 mesi 10 e giorni 12), non versa nella situazione per poter invocare il trattamento di favore, rappresentato dalla attribuzione del coefficiente di rendimento del 44% sulla quota di pensione retributiva conseguita alla data del 31.12.1995, inferiore comunque a 20 anni di servizio. Pertanto, in aderenza al principio di diritto stabilito dalla citata pronuncia delle SS.RR., il ricorso va rigettato e gli atti rimessi all’INPS per la rideterminazione del trattamento di pensione con applicazione sulla quota di pensione retributiva maturata alla data del 31.12.1995 della diversa aliquota di rendimento ad esso spettante in aderenza al principio di diritto affermato dalle SS.RR..
2) - Il recente intervento, in sede di composizione dei contrasti giurisprudenziali insorti circa l’interpretazione dell’art. 54 TU, nonché della determinazione della nuova misura dell’aliquota di rendimento applicabile alla quota di pensione “retributiva” maturata alla data del 31.12.1995, giustifica la compensazione delle spese processuali.
La CdC delibera:
P.Q.M.
La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando
RIGETTA
Il ricorso.
Rimette gli atti all’INPS per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia delle SS.RR. n. 1/21/Q.M.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Articolo 150 Decreto "Rilancio"
(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto
1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.".
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme
ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto
1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.".
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme
ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC Veneto nella persona del GIUDICE Maurizio Massa, rigetta il nuovo coefficiente con le sentenze n.9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Le sentenze sono state redatte con poche righe, senza scrivere più di tanto avendo richiamato la sentenza delle SS.RR..
Le sentenze sono state redatte con poche righe, senza scrivere più di tanto avendo richiamato la sentenza delle SS.RR..
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Per grazia ricevuta!?naturopata ha scritto: ↑mar gen 26, 2021 6:00 pm Articolo 150 Decreto "Rilancio"
(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto
1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.".
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme
ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Mi ero promesso di non scrivere più sull'argomento, ed in effetti il mio non è un commento ma un invito.
L'invito è ad andare a rileggere le sentenze.
Tutt'e si appoggiano a quella delle SS.RR.
La maggior parte indicano ricorso accolto parzialmente con applicazione del 2,44
Nel Lazio rigettano il ricorso ed inviano documentazione all'Inps per ricalcolo con il 2,44
Nelle prime del Veneto, rigetta il ricorso in relazione a quanto richiesto dall'avvocato, ovvero il 2,93
Nelle ultime rigetta il ricorso, non applica il 2,44 in quanto richiesto con nota e non quale motivazione del ricorso.
Quindi anche il Veneto si adegua al 2,44, non lo indica per le motivazioni sopra indicate, e non perché non condivide le motivazioni delle SS.RR.
L'invito è ad andare a rileggere le sentenze.
Tutt'e si appoggiano a quella delle SS.RR.
La maggior parte indicano ricorso accolto parzialmente con applicazione del 2,44
Nel Lazio rigettano il ricorso ed inviano documentazione all'Inps per ricalcolo con il 2,44
Nelle prime del Veneto, rigetta il ricorso in relazione a quanto richiesto dall'avvocato, ovvero il 2,93
Nelle ultime rigetta il ricorso, non applica il 2,44 in quanto richiesto con nota e non quale motivazione del ricorso.
Quindi anche il Veneto si adegua al 2,44, non lo indica per le motivazioni sopra indicate, e non perché non condivide le motivazioni delle SS.RR.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
PROBLEMA:
Gli articoli del DPR 1092/1973 che regolano il calcolo della pensione sono due, l'art. 44 (civili) e l'art. 54 (militari).
Entrambi fanno decorrere il calcolo da un minimo di 15 anni a salire, corrispondenti alle percentuali del 35% per l'art. 44 e 44% per l'art. 54.
L'INPS per stabilire il coefficiente annuale spettante, applica per tutti (civili e militari), il calcolo matematico della divisione, ovvero 35:15=2,33
Il 35 corrisponde al 35% minimo previsto a 15 anni dall'art. 44;
15 naturalmente sono gli anni;
2,33 il coefficiente annuale, in percentuale, risultante.
Tale metodo di calcolo è incontestato da tutte le parti, Giudici, INPS e ricorrenti.
Quindi forniti gli elementi, incontestati ed incontestabili, quale percentuale spetta, o dovrei dire spetterebbe ai militari applicando l'operazione matematica utilizzata dall'INPS, che ribadisco a tutt'oggi è incontestata, sostituendo il coefficiente previsto per i civili con quello previsto (da Legge) per i militari?
P.S. È vero che la matematica non è un'opinione, ma a vedere dai risultati delle varie sentenze ho come l'impressione che la Legge, purtroppo lo sia, contrariamente a quanto previsto dall'Art. 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (che in questo caso prevede due trattamenti differenziati tra civili e militari - fatto incontestato), senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
Gli articoli del DPR 1092/1973 che regolano il calcolo della pensione sono due, l'art. 44 (civili) e l'art. 54 (militari).
Entrambi fanno decorrere il calcolo da un minimo di 15 anni a salire, corrispondenti alle percentuali del 35% per l'art. 44 e 44% per l'art. 54.
L'INPS per stabilire il coefficiente annuale spettante, applica per tutti (civili e militari), il calcolo matematico della divisione, ovvero 35:15=2,33
Il 35 corrisponde al 35% minimo previsto a 15 anni dall'art. 44;
15 naturalmente sono gli anni;
2,33 il coefficiente annuale, in percentuale, risultante.
Tale metodo di calcolo è incontestato da tutte le parti, Giudici, INPS e ricorrenti.
Quindi forniti gli elementi, incontestati ed incontestabili, quale percentuale spetta, o dovrei dire spetterebbe ai militari applicando l'operazione matematica utilizzata dall'INPS, che ribadisco a tutt'oggi è incontestata, sostituendo il coefficiente previsto per i civili con quello previsto (da Legge) per i militari?
P.S. È vero che la matematica non è un'opinione, ma a vedere dai risultati delle varie sentenze ho come l'impressione che la Legge, purtroppo lo sia, contrariamente a quanto previsto dall'Art. 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (che in questo caso prevede due trattamenti differenziati tra civili e militari - fatto incontestato), senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
- istillnotaffound
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- Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
@domenico69 non sono un poeta come @Mareemare quindi il problema te lo risolvo solo con una parola: SCHIFO
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
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