Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Inviato: lun lug 14, 2014 7:26 pm
eventualmente possa essere utile
N. 01489/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2013, proposto da:
Giacomo Donato Mattia Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del provvedimento 11 aprile 2013 prot. n. 038965 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - I Reparto - Area S.B.A. inviato al ricorrente in data 15.4.2013;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare del verbale della C.M.O. di Taranto, BL/B n. 398 E.I. del 16.4.2012 nella parte in cui non riconosce nè specifica alcun danno morale nè calcola l'I.C. (Invalidità Complessiva) ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma I, della L. n. 206/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. V. Pellegrino per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il capitano dell’Esercito Bruno assume di avere partecipato alla missione internazionale di pace in Afghanistan dal mese di marzo al mese di luglio 2009, quale componente effettivo dell’VIII Reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore”, impiegato nella ricerca e bonifica speditiva nell’ambito di teatri operativi caratterizzati da presenza di ordigni esplosivi improvvisati.
Il 14 luglio 2009 il militare rimaneva vittima di un attentato di matrice terroristica mentre si trovava in zona operativa, rimanendo gravemente ferito a seguito dell’esplosione di un ordigno.
Con verbale del 24 luglio 2009 al ricorrente veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: trauma cranico non commotivo; frattura somatica D3-D4-D5; trauma toracico con sottile falda pleurica a sx; miringite acuta iperemia; trauma contusivo rachide cervico-dorso- lombare.
In data 20 settembre 2010 il ricorrente veniva sottoposto ad accertamento sanitario presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale “Tipo A” di Padova – Commissione Medica, I sezione.
In seguito all’accertamento, la C.M.O., con verbale del 22 settembre 2010 adottava il seguente giudizio diagnostico: “Pregresso TCC con succussione cerebrale; pregressa contusione polmonare basale sx; trauma del rachide cervico- dorso-lombare con frattura D3-D4-D5; pregresso disturbo post-traumatico da stress; trauma acustico bilaterale con ipoacusia percettiva; risentimento della bendelletta ileo tibiale sx”.
La suddetta affezione veniva ascritta all’VIII ctg della Tabella A.
Nella prospettiva di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 206 del 2004, la C.M.O. adottava il seguente giudizio medico legale:” per ciò che concerne il pregiudizio permanente, secondo l’ambito biologico il danno è quantificabile nella misura del 12 % secondo le tabelle di cui al DM 12 luglio 2000 e nella misura del 16% ai sensi del DM 5 febbraio 1992. Il danno morale è quantificabile nella misura del 7%. L’invalidità complessiva è quantificabile nella misura del 23%, secondo l’art.4 del D.p.r. 181 del 30 ottobre 2009”.
In data 5 marzo 2011 la C.M.O. di Padova modificava il giudizio precedente sostituendo alla locuzione “nella misura del 16 % ai sensi del DM 5 febbraio 1992” la locuzione “ nella misura del 23 % ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.181/2009”.
Successivamente, con istanza del 20 luglio 2011 il cap. Bruno domandava al Ministero della Difesa che venisse “ istruita la trattazione per l’attribuzione in suo favore ed in favore dei suoi familiari di tutti i benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo, per come in premessa specificati con riferimento all’intervenuto aggravamento ed alla rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva di cui all’art.5 del dpr 243/2006”.
Il Ministero della Difesa disponeva il 28 settembre 2011 che “l’interessato sia sottoposto ad accertamenti sanitari al fine di stabilire se ed a quale percentuale di invalidità siano ulteriormente ascrivibili gli esiti delle infermità di cui trattasi a decorrere dal 1 agosto 2011”.
In data 11 novembre 2011 il ricorrente inviava un’ulteriore nota al Ministero con la quale insisteva nella “ richiesta di rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva di cui all’art. 5 del D.P.R.243/2006 chiedendo di essere sottoposto a nuova visita da parte della competente Commissione medica tenendo conto dell’avvenuto aggravamento riguardante le seguenti patologie: “ condizione di discopatia del passaggio C5/C6; campo visivo riduzione della sensibilità occhio destro/occhio sinistro”
Nel frattempo, il Ministero trasmetteva al Bruno il decreto 107 del 16 novembre 2011 con il quale gli veniva concessa la speciale elargizione di cui alla legge 206/2004 per la complessiva somma di € 53.492,57.
Con verbale del 16 aprile 2012 l’invalidità permanente del ricorrente veniva rideterminata nella misura pari al 53% , senza che la C.M.O. quantificasse il danno morale né l’invalidità complessiva.
Con nota del 22 ottobre 2012, il Ministero inviava al ricorrente il decreto con il quale venivano definitivamente concessi l’assegno vitalizio, non reversibile, di € 500,00, nonché lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1033,00, entrambi con le perequazioni previste dalla legge.
Anche la speciale elargizione attribuita al ricorrente veniva rideterminata sulla base della invalidità complessiva del 30%.
Sta di fatto che il capitano Bruno, con due note del 12 e del 13 marzo 2013 sollecitava il Ministero a concludere l’iter di rideterminazione della speciale elargizione alla luce dell’accertato aggravamento, invocando l’applicazione in suo favore dell’art.14 della legge 206/2004.
Lo stesso ricorrente specificava con nota del 14 marzo 2013 come il verbale redatto dalla C.M.O. di Taranto non specificasse alcun danno morale né calcolasse l’I.C., ai fini dell’applicazione dell’art.6 comma 1 della legge 206/2004.
Lamenta, in definitiva, il ricorrente, come, prima di procedere alla riliquidazione della speciale elargizione in virtù del sopravvenuto aggravamento fosse indispensabile emendare le omissioni in cui era incorsa la C.M.O. di Taranto.
Con il provvedimento in epigrafe, la richiesta del ricorrente veniva respinta.
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento che deduce essere frutto di erronea applicazione della legge 206 del 3 agosto 2004, così come di difetto assoluto di motivazione.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto venga dichiarata l’inammissibilità, o la infondatezza nel merito.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 13 marzo 2014.
DIRITTO
Il ricorrente sostiene che il Ministero della Difesa sia incorso in un errore interpretativo della normativa di settore, emanata per disciplinare nuove provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, introdotta dalla legge 206 del 2004.
Si sarebbe, più in particolare, disatteso il senso e la finalità della normativa nel suo complesso, secondo i quali il legislatore del 2004 “ ha voluto, infatti, estendere i più favorevoli criteri di quantificazione della speciale elargizione anche a coloro che avevano beneficiato di tale provvidenza prima dell’entrata in vigore della legge”.
Illegittima, pertanto, risulterebbe la decisione secondo la quale “ la normativa di settore non prevede alcuna possibilità di aggravamento né interdipendenza ma solo la revisione delle percentuali ove non già liquidate al 26 agosto 2004 [……] Poiché il caso della S.V. non rientra neanche nell’ultima situazione testè descritta, non è possibile dar corso alle istanze sopra citate”.
La tesi prospettata dalla difesa del ricorrente fa leva sulla lettura combinata degli artt. 5, comma 2 e 6 della legge di riferimento.
In particolare, proprio l’art. 6 legge 3 agosto 2004, n.206, secondo l’impostazione difensiva prescelta “ non esclude affatto che possa procedersi a detta revisione (della percentuale di invalidità in caso di aggravamento) in ipotesi di aggravamento di infermità il cui riconoscimento e indennizzo sia intervenuto successivamente alla entrata in vigore della legge”
Il Collegio reputa che questa linea interpretativa debba essere condivisa.
In primo luogo, si deve notare che la lettura che l’amministrazione dà alla normativa in argomento urta contro principi interpretativi assolutamente quieti.
Ed invero, una volta accertato che il ricorrente ha subito un attentato catalogabile nel novero delle fattispecie contemplate dalla legge 206 del 2004 ed ha, altresì, riportato infermità di natura ingravescente è del tutto illogico negargli la rideterminazione delle provvidenze che gli spettano sulla base di un’opzione esegetica parziale.
Il Collegio non può non rilevare, sul punto, che l’Amministrazione ha eccessivamente enfatizzato il tenore letterale della norma di cui all’art.6 della legge 3 agosto 2004 n. 206.
La disposizione in esame si preoccupa di stabilire che “ le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.”
Ma l’obiettivo di questa previsione è solo quello di fare in modo che chi è stato coinvolto da un attentato di matrice terroristica con conseguenze disciplinate da una normativa precedente e secondo pregressi criteri di calcolo possa contare sulla rivalutazione della invalidità riportata in base a criteri più favorevoli ex lege 206 del 2004.
La norma, però, una volta regolato questo aspetto che, per certi versi, può definirsi di diritto transitorio, non esclude che la rivalutazione della percentuale di invalidità spetti anche a coloro che si sono visti riconoscere e liquidare l’invalidità dopo l’entrata in vigore della legge 206 del 2004.
Se si opinasse in questo senso, si ammetterebbe la paradossale conseguenza di introdurre una inaccettabile disparità di trattamento tra quanti hanno subito un attentato prima del varo della legge 206, (ai quali verrebbe riservato un trattamento migliorativo) e quanti, invece, pur essendo i naturali destinatari delle nuove norme, in base al pacifico principio di irretroattività della legge (art.11 disp. prel. al c.c.) ne sopporterebbero una applicazione restrittiva.
Per questo, è assolutamente condivisibile l’approccio della difesa del ricorrente e la conseguente necessità di fornire una lettura orientata conformemente a Costituzione, sì da evitare applicazione della normativa che urtino contro il senso di giustizia.
In questo senso, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento della determinazione impugnata e doverosa rideterminazione delle provvidenze a favore del Bruno tenendo conto dell’aggravamento fisico e del danno biologico e morale, secondo la chiara ratio legis.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 01489/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2013, proposto da:
Giacomo Donato Mattia Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del provvedimento 11 aprile 2013 prot. n. 038965 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - I Reparto - Area S.B.A. inviato al ricorrente in data 15.4.2013;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare del verbale della C.M.O. di Taranto, BL/B n. 398 E.I. del 16.4.2012 nella parte in cui non riconosce nè specifica alcun danno morale nè calcola l'I.C. (Invalidità Complessiva) ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma I, della L. n. 206/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. V. Pellegrino per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il capitano dell’Esercito Bruno assume di avere partecipato alla missione internazionale di pace in Afghanistan dal mese di marzo al mese di luglio 2009, quale componente effettivo dell’VIII Reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore”, impiegato nella ricerca e bonifica speditiva nell’ambito di teatri operativi caratterizzati da presenza di ordigni esplosivi improvvisati.
Il 14 luglio 2009 il militare rimaneva vittima di un attentato di matrice terroristica mentre si trovava in zona operativa, rimanendo gravemente ferito a seguito dell’esplosione di un ordigno.
Con verbale del 24 luglio 2009 al ricorrente veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: trauma cranico non commotivo; frattura somatica D3-D4-D5; trauma toracico con sottile falda pleurica a sx; miringite acuta iperemia; trauma contusivo rachide cervico-dorso- lombare.
In data 20 settembre 2010 il ricorrente veniva sottoposto ad accertamento sanitario presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale “Tipo A” di Padova – Commissione Medica, I sezione.
In seguito all’accertamento, la C.M.O., con verbale del 22 settembre 2010 adottava il seguente giudizio diagnostico: “Pregresso TCC con succussione cerebrale; pregressa contusione polmonare basale sx; trauma del rachide cervico- dorso-lombare con frattura D3-D4-D5; pregresso disturbo post-traumatico da stress; trauma acustico bilaterale con ipoacusia percettiva; risentimento della bendelletta ileo tibiale sx”.
La suddetta affezione veniva ascritta all’VIII ctg della Tabella A.
Nella prospettiva di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 206 del 2004, la C.M.O. adottava il seguente giudizio medico legale:” per ciò che concerne il pregiudizio permanente, secondo l’ambito biologico il danno è quantificabile nella misura del 12 % secondo le tabelle di cui al DM 12 luglio 2000 e nella misura del 16% ai sensi del DM 5 febbraio 1992. Il danno morale è quantificabile nella misura del 7%. L’invalidità complessiva è quantificabile nella misura del 23%, secondo l’art.4 del D.p.r. 181 del 30 ottobre 2009”.
In data 5 marzo 2011 la C.M.O. di Padova modificava il giudizio precedente sostituendo alla locuzione “nella misura del 16 % ai sensi del DM 5 febbraio 1992” la locuzione “ nella misura del 23 % ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.181/2009”.
Successivamente, con istanza del 20 luglio 2011 il cap. Bruno domandava al Ministero della Difesa che venisse “ istruita la trattazione per l’attribuzione in suo favore ed in favore dei suoi familiari di tutti i benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo, per come in premessa specificati con riferimento all’intervenuto aggravamento ed alla rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva di cui all’art.5 del dpr 243/2006”.
Il Ministero della Difesa disponeva il 28 settembre 2011 che “l’interessato sia sottoposto ad accertamenti sanitari al fine di stabilire se ed a quale percentuale di invalidità siano ulteriormente ascrivibili gli esiti delle infermità di cui trattasi a decorrere dal 1 agosto 2011”.
In data 11 novembre 2011 il ricorrente inviava un’ulteriore nota al Ministero con la quale insisteva nella “ richiesta di rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva di cui all’art. 5 del D.P.R.243/2006 chiedendo di essere sottoposto a nuova visita da parte della competente Commissione medica tenendo conto dell’avvenuto aggravamento riguardante le seguenti patologie: “ condizione di discopatia del passaggio C5/C6; campo visivo riduzione della sensibilità occhio destro/occhio sinistro”
Nel frattempo, il Ministero trasmetteva al Bruno il decreto 107 del 16 novembre 2011 con il quale gli veniva concessa la speciale elargizione di cui alla legge 206/2004 per la complessiva somma di € 53.492,57.
Con verbale del 16 aprile 2012 l’invalidità permanente del ricorrente veniva rideterminata nella misura pari al 53% , senza che la C.M.O. quantificasse il danno morale né l’invalidità complessiva.
Con nota del 22 ottobre 2012, il Ministero inviava al ricorrente il decreto con il quale venivano definitivamente concessi l’assegno vitalizio, non reversibile, di € 500,00, nonché lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1033,00, entrambi con le perequazioni previste dalla legge.
Anche la speciale elargizione attribuita al ricorrente veniva rideterminata sulla base della invalidità complessiva del 30%.
Sta di fatto che il capitano Bruno, con due note del 12 e del 13 marzo 2013 sollecitava il Ministero a concludere l’iter di rideterminazione della speciale elargizione alla luce dell’accertato aggravamento, invocando l’applicazione in suo favore dell’art.14 della legge 206/2004.
Lo stesso ricorrente specificava con nota del 14 marzo 2013 come il verbale redatto dalla C.M.O. di Taranto non specificasse alcun danno morale né calcolasse l’I.C., ai fini dell’applicazione dell’art.6 comma 1 della legge 206/2004.
Lamenta, in definitiva, il ricorrente, come, prima di procedere alla riliquidazione della speciale elargizione in virtù del sopravvenuto aggravamento fosse indispensabile emendare le omissioni in cui era incorsa la C.M.O. di Taranto.
Con il provvedimento in epigrafe, la richiesta del ricorrente veniva respinta.
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento che deduce essere frutto di erronea applicazione della legge 206 del 3 agosto 2004, così come di difetto assoluto di motivazione.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto venga dichiarata l’inammissibilità, o la infondatezza nel merito.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 13 marzo 2014.
DIRITTO
Il ricorrente sostiene che il Ministero della Difesa sia incorso in un errore interpretativo della normativa di settore, emanata per disciplinare nuove provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, introdotta dalla legge 206 del 2004.
Si sarebbe, più in particolare, disatteso il senso e la finalità della normativa nel suo complesso, secondo i quali il legislatore del 2004 “ ha voluto, infatti, estendere i più favorevoli criteri di quantificazione della speciale elargizione anche a coloro che avevano beneficiato di tale provvidenza prima dell’entrata in vigore della legge”.
Illegittima, pertanto, risulterebbe la decisione secondo la quale “ la normativa di settore non prevede alcuna possibilità di aggravamento né interdipendenza ma solo la revisione delle percentuali ove non già liquidate al 26 agosto 2004 [……] Poiché il caso della S.V. non rientra neanche nell’ultima situazione testè descritta, non è possibile dar corso alle istanze sopra citate”.
La tesi prospettata dalla difesa del ricorrente fa leva sulla lettura combinata degli artt. 5, comma 2 e 6 della legge di riferimento.
In particolare, proprio l’art. 6 legge 3 agosto 2004, n.206, secondo l’impostazione difensiva prescelta “ non esclude affatto che possa procedersi a detta revisione (della percentuale di invalidità in caso di aggravamento) in ipotesi di aggravamento di infermità il cui riconoscimento e indennizzo sia intervenuto successivamente alla entrata in vigore della legge”
Il Collegio reputa che questa linea interpretativa debba essere condivisa.
In primo luogo, si deve notare che la lettura che l’amministrazione dà alla normativa in argomento urta contro principi interpretativi assolutamente quieti.
Ed invero, una volta accertato che il ricorrente ha subito un attentato catalogabile nel novero delle fattispecie contemplate dalla legge 206 del 2004 ed ha, altresì, riportato infermità di natura ingravescente è del tutto illogico negargli la rideterminazione delle provvidenze che gli spettano sulla base di un’opzione esegetica parziale.
Il Collegio non può non rilevare, sul punto, che l’Amministrazione ha eccessivamente enfatizzato il tenore letterale della norma di cui all’art.6 della legge 3 agosto 2004 n. 206.
La disposizione in esame si preoccupa di stabilire che “ le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.”
Ma l’obiettivo di questa previsione è solo quello di fare in modo che chi è stato coinvolto da un attentato di matrice terroristica con conseguenze disciplinate da una normativa precedente e secondo pregressi criteri di calcolo possa contare sulla rivalutazione della invalidità riportata in base a criteri più favorevoli ex lege 206 del 2004.
La norma, però, una volta regolato questo aspetto che, per certi versi, può definirsi di diritto transitorio, non esclude che la rivalutazione della percentuale di invalidità spetti anche a coloro che si sono visti riconoscere e liquidare l’invalidità dopo l’entrata in vigore della legge 206 del 2004.
Se si opinasse in questo senso, si ammetterebbe la paradossale conseguenza di introdurre una inaccettabile disparità di trattamento tra quanti hanno subito un attentato prima del varo della legge 206, (ai quali verrebbe riservato un trattamento migliorativo) e quanti, invece, pur essendo i naturali destinatari delle nuove norme, in base al pacifico principio di irretroattività della legge (art.11 disp. prel. al c.c.) ne sopporterebbero una applicazione restrittiva.
Per questo, è assolutamente condivisibile l’approccio della difesa del ricorrente e la conseguente necessità di fornire una lettura orientata conformemente a Costituzione, sì da evitare applicazione della normativa che urtino contro il senso di giustizia.
In questo senso, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento della determinazione impugnata e doverosa rideterminazione delle provvidenze a favore del Bruno tenendo conto dell’aggravamento fisico e del danno biologico e morale, secondo la chiara ratio legis.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)