Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Inviato: sab lug 01, 2023 12:37 pm
Bravo Antonino,
Buon fine settimana.
PANORAMA
Grazie e ricambio Maurizio.
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PANORAMA
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Forum su Sicurezza e Difesa
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Caro Panorama, piovono sentenze favorevoli come grandine, poi purtroppo tutto tace e non si muove niente, soprattutto non piovono quattrini!panorama ha scritto: ↑sab lug 01, 2023 1:47 pm Tar Lombardia - sentenza di accoglimento resa pubblica il 30/06/2023 ma NON DEFINITIVA (Rinvia per la prosecuzione della trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 9 novembre 2023) - su ottemperanza sentenza n. 782/2022, emessa, il 7 aprile 2022, passata in autorità di cosa giudicata, per mancata interposizione di impugnazione nei termini di cui al comma 3, art. 92 cod. proc. amm.
- si legge che: > è stata chiesta altresì la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione del predetto provvedimento giurisdizionale.
A ciò il Tar precisa:
- Va altresì rilevato che la sentenza, notificata all’Istituto resistente in data 22 novembre 2022 .... , è passata in giudicato (in assenza di impugnazione nel termine previsto dall’art. 92, comma 3, cod. proc. amm.) e alla data della notifica del presente ricorso risultava trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale (sulla idoneità della notifica di un titolo anche non munito di formula esecutiva, in applicazione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., cfr. Consiglio di Stato, V, 1° luglio 2022, n. 5495; V, 30 marzo 2021, n. 2670).
- Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Istituto resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, non rilevando, in contrario, il semplice avvio del procedimento di esecuzione della sentenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 gennaio 2023, n. 14) – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte del predetto Istituto resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di rideterminazione del Trattamento di fine servizio liquidato in favore dei ricorrenti sulla scorta dell’inclusione nella relativa quantificazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
- Venendo al quantum – in applicazione dei parametri di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. – si reputa congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, una somma di € 50,00 (cinquanta/00), da corrispondere ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della stessa e fino alla sua integrale esecuzione.
N.B.: per completezza dell'argomento, leggete direttamente dall'allegato le ulteriori motivazioni.
Antobott1 ha scritto: ↑gio lug 06, 2023 1:20 pmCaro Panorama, piovono sentenze favorevoli come grandine, poi purtroppo tutto tace e non si muove niente, soprattutto non piovono quattrini!panorama ha scritto: ↑sab lug 01, 2023 1:47 pm Tar Lombardia - sentenza di accoglimento resa pubblica il 30/06/2023 ma NON DEFINITIVA (Rinvia per la prosecuzione della trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 9 novembre 2023) - su ottemperanza sentenza n. 782/2022, emessa, il 7 aprile 2022, passata in autorità di cosa giudicata, per mancata interposizione di impugnazione nei termini di cui al comma 3, art. 92 cod. proc. amm.
- si legge che: > è stata chiesta altresì la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione del predetto provvedimento giurisdizionale.
A ciò il Tar precisa:
- Va altresì rilevato che la sentenza, notificata all’Istituto resistente in data 22 novembre 2022 .... , è passata in giudicato (in assenza di impugnazione nel termine previsto dall’art. 92, comma 3, cod. proc. amm.) e alla data della notifica del presente ricorso risultava trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale (sulla idoneità della notifica di un titolo anche non munito di formula esecutiva, in applicazione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., cfr. Consiglio di Stato, V, 1° luglio 2022, n. 5495; V, 30 marzo 2021, n. 2670).
- Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Istituto resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, non rilevando, in contrario, il semplice avvio del procedimento di esecuzione della sentenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 gennaio 2023, n. 14) – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte del predetto Istituto resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di rideterminazione del Trattamento di fine servizio liquidato in favore dei ricorrenti sulla scorta dell’inclusione nella relativa quantificazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
- Venendo al quantum – in applicazione dei parametri di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. – si reputa congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, una somma di € 50,00 (cinquanta/00), da corrispondere ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della stessa e fino alla sua integrale esecuzione.
N.B.: per completezza dell'argomento, leggete direttamente dall'allegato le ulteriori motivazioni.
nonno Alberto ha scritto: ↑dom lug 30, 2023 3:12 pm Per Antobott 1, qualè il motivo della segnalazione aperta sul messaggio scritto dal Moderatore Panorama?
Scusate, mi sono iscritto da poco e forse ho fatto un po’ confusione, non era mia intenzione fare nessuna segnalazione, aveva chiesto soltanto se oltre alla marea di sentenze favorevoli vi fosse qualcuno presente in questo forum che i soldi li ha veramente visti tutto qui, mi scuso ancora per il disguido. Antobott1
Antobott1 ha scritto: ↑gio lug 06, 2023 1:20 pmCaro Panorama, piovono sentenze favorevoli come grandine, poi purtroppo tutto tace e non si muove niente, soprattutto non piovono quattrini!panorama ha scritto: ↑sab lug 01, 2023 1:47 pm Tar Lombardia - sentenza di accoglimento resa pubblica il 30/06/2023 ma NON DEFINITIVA (Rinvia per la prosecuzione della trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 9 novembre 2023) - su ottemperanza sentenza n. 782/2022, emessa, il 7 aprile 2022, passata in autorità di cosa giudicata, per mancata interposizione di impugnazione nei termini di cui al comma 3, art. 92 cod. proc. amm.
- si legge che: > è stata chiesta altresì la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione del predetto provvedimento giurisdizionale.
A ciò il Tar precisa:
- Va altresì rilevato che la sentenza, notificata all’Istituto resistente in data 22 novembre 2022 .... , è passata in giudicato (in assenza di impugnazione nel termine previsto dall’art. 92, comma 3, cod. proc. amm.) e alla data della notifica del presente ricorso risultava trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale (sulla idoneità della notifica di un titolo anche non munito di formula esecutiva, in applicazione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., cfr. Consiglio di Stato, V, 1° luglio 2022, n. 5495; V, 30 marzo 2021, n. 2670).
- Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Istituto resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, non rilevando, in contrario, il semplice avvio del procedimento di esecuzione della sentenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 gennaio 2023, n. 14) – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte del predetto Istituto resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di rideterminazione del Trattamento di fine servizio liquidato in favore dei ricorrenti sulla scorta dell’inclusione nella relativa quantificazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
- Venendo al quantum – in applicazione dei parametri di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. – si reputa congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, una somma di € 50,00 (cinquanta/00), da corrispondere ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della stessa e fino alla sua integrale esecuzione.
N.B.: per completezza dell'argomento, leggete direttamente dall'allegato le ulteriori motivazioni.
In linea con quanto sentenziato dal Consiglio di Stato.panorama ha scritto: ↑dom lug 30, 2023 3:28 pm Il CGA Sicilia pubblica il 27/07/2023 le sentenze d’Appello
- n. 463 Accoglie Appello appartenente alla GdF, collocato in congedo a domanda;
- n. 464 rigetta Appello INPS contro già Ispettore superiore presso la Prefettura, collocato in congedo a domanda;
- n. 469 Accoglie Appello INPS contro appartenente all’A.M., collocato in congedo a domanda;
- n. 471 Appello INPS in parte Fondato contro appartenente all’A.M. >> e in parte infondato. contro personale GdF collocati in congedo a domanda;
- n. 472 e 475 Accoglie Appello INPS contro appartenenti alla M.M., collocati in congedo a domanda;
- n. 466, 467, 473, 474, 476, 477, 484, 485 e 487 rigetta Appelli INPS contro CC. collocati in congedo a domanda;
- n. 478 e 485 rigetta Appelli INPS contro personale GdF collocato in congedo a domanda
- n. 479 rigetta Appello INPS contro PolPen collocato in congedo a domanda
- n. 480 rigetta Appello INPS contro CC. collocato in congedo per vecchiaia
- n. 481 rigetta Appello INPS contro CC collocato in congedo per invalidità
- n. 482 e 483 rigetta Appelli INPS contro PolPen collocato in congedo per invalidità
Antobott1 ha scritto: ↑dom lug 30, 2023 4:03 pmnonno Alberto ha scritto: ↑dom lug 30, 2023 3:12 pm Per Antobott 1, qualè il motivo della segnalazione aperta sul messaggio scritto dal Moderatore Panorama?
Scusate, mi sono iscritto da poco e forse ho fatto un po’ confusione, non era mia intenzione fare nessuna segnalazione, aveva chiesto soltanto se oltre alla marea di sentenze favorevoli vi fosse qualcuno presente in questo forum che i soldi li ha veramente visti tutto qui, mi scuso ancora per il disguido. Antobott1
Ok.
Riguardo alle sentenze favorevoli, tranquillo quanto prima l'INPS corrisponderà il dovuto.Antobott1 ha scritto: ↑gio lug 06, 2023 1:20 pmCaro Panorama, piovono sentenze favorevoli come grandine, poi purtroppo tutto tace e non si muove niente, soprattutto non piovono quattrini!panorama ha scritto: ↑sab lug 01, 2023 1:47 pm Tar Lombardia - sentenza di accoglimento resa pubblica il 30/06/2023 ma NON DEFINITIVA (Rinvia per la prosecuzione della trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 9 novembre 2023) - su ottemperanza sentenza n. 782/2022, emessa, il 7 aprile 2022, passata in autorità di cosa giudicata, per mancata interposizione di impugnazione nei termini di cui al comma 3, art. 92 cod. proc. amm.
- si legge che: > è stata chiesta altresì la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione del predetto provvedimento giurisdizionale.
A ciò il Tar precisa:
- Va altresì rilevato che la sentenza, notificata all’Istituto resistente in data 22 novembre 2022 .... , è passata in giudicato (in assenza di impugnazione nel termine previsto dall’art. 92, comma 3, cod. proc. amm.) e alla data della notifica del presente ricorso risultava trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale (sulla idoneità della notifica di un titolo anche non munito di formula esecutiva, in applicazione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., cfr. Consiglio di Stato, V, 1° luglio 2022, n. 5495; V, 30 marzo 2021, n. 2670).
- Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Istituto resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, non rilevando, in contrario, il semplice avvio del procedimento di esecuzione della sentenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 gennaio 2023, n. 14) – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte del predetto Istituto resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di rideterminazione del Trattamento di fine servizio liquidato in favore dei ricorrenti sulla scorta dell’inclusione nella relativa quantificazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
- Venendo al quantum – in applicazione dei parametri di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. – si reputa congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, una somma di € 50,00 (cinquanta/00), da corrispondere ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della stessa e fino alla sua integrale esecuzione.
N.B.: per completezza dell'argomento, leggete direttamente dall'allegato le ulteriori motivazioni.