Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Inviato: lun ott 28, 2013 7:24 pm
da panorama
Per notizia.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122.
Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (13G00166) (GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilita' di disporre, tra l'altro - con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, nonche' la fissazione delle modalita' di calcolo relative all'indennita' di vacanza contrattuale
per gli anni 2015-2017;
Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e' gia' stata attuata dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;
Valutata la necessita' di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;
Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego
1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimita' costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma la inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della citata sentenza n. 223
del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;
b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;
c) si da' luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche cosi' come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;
d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L'indennita' di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione
Saccomanni, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
« 1. Al fine di assicurare il consolidamento delle
misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in
materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della
manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche'
ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non
inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro
740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di
euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle
vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
facolta' assunzionali per le amministrazioni dello Stato,
ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti
pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle
vigenti disposizioni che limitano la crescita dei
trattamenti economici anche accessori del personale delle
pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni
medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo
relative all'erogazione dell'indennita' di vacanza
contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e
l'obbligatorieta' delle procedure di mobilita' del
personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui alla lettera a) nonche', all'esito di
apposite consultazioni con le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla
lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di
valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati
settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con
esclusione delle regioni e delle province autonome, nonche'
degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito
degli enti destinatari in via diretta delle misure di
razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento
a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione
e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali
anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione
delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di
servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante
estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di
quello impegnato in attivita' operative o missioni, fatti
salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo,
come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con
riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale si applicano anche al personale convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale.".
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
« 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in
materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
vigenti in materia:
a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244come modificato da ultimo
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono
sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;
b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo
9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle
seguenti «Per l'anno 2015»;
c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «A decorrere
dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere
dall'anno 2016».
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 25, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni.".
Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, S.O.
La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca: "Provvidenze
per il personale di magistratura".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. omissis»
Si riporta il testo dell'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165:
« 1. omissis
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al
comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi
comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale.»
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 35, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203:
« 1. omissis
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge
finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei
contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e
3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di
riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste
possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile e'
erogata l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione
alle risorse previste, la presente disposizione si applica
con riferimento al solo anno 2009, ferma restando
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per
l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni
statali, i relativi oneri sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
36. omissis»