RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Re: Requisiti pensionistici
Messaggioda natalind » sab ott 05, 2013 7:59 pm
Io ritengo 14 mesi e non 12, ma potrei anche sbagliare.... qui ormai c'è molta confusione. Come già avevo postato per me sono 3 mesi aspettativa di vita, poi 14 mesi che andranno ad aumentare in futuro, ma dal 2015 in poi (sempre se non cambi tutto in pejus).
La domanda può essere presentata dopo i 3 mesi, ma non oltre i 270 giorni (nove mesi) dall'ultimo giorno di servizio.
Ciao Raf
Messaggioda natalind » sab ott 05, 2013 7:59 pm
Io ritengo 14 mesi e non 12, ma potrei anche sbagliare.... qui ormai c'è molta confusione. Come già avevo postato per me sono 3 mesi aspettativa di vita, poi 14 mesi che andranno ad aumentare in futuro, ma dal 2015 in poi (sempre se non cambi tutto in pejus).
La domanda può essere presentata dopo i 3 mesi, ma non oltre i 270 giorni (nove mesi) dall'ultimo giorno di servizio.
Ciao Raf
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Ottimo chiarimendo prelvato da Gino59 sul argomento parallelo del forum """"""""""""""e: Requisiti pensionistici
Messaggio da alessandro60 » sab ott 05, 2013 5:16 pm
gino59 ha scritto:
angri62 ha scritto:
totoni ha scritto:Un saluto a tutti quelli che frequentano il forum, vorrei porre un quesito in merito al raggiungimento o meno del fatidico 80% al 31.12.2011, arruolato il 18.09.1979, se positivo, posso fare domanda quest'anno dato a+d agosto ho compiuto i 53 anni?
Mi sono rivolto ad un patronato, ma l'operatore mi informava che i 53 anni li dovevo compirere entro il 31.12.2011.
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
così a vista penso tu abbia superato l'80%, al compimento dei 53 anni devi farti 3 mesi + 2 mesi+ 1 anno. quindi a gennaio 2014 puoi fare domanda.
ciao
==============
.....L'80% credo che l'abbia maturato nel 2010....ok...???
... quindi sempre per dovere di cronaca, se come dice Gino . totoni ha maturato l'80% nel 2010 , avendo compiuti i 53 anni ad agosto, totoni puo presentare domanda a novembre e attendere la finestra mobile di 12 mesi e non di 14. giusto angri e natalind?
===============================================================
....INPS.....MSG 545 DEL 10 GENNAIO 2013
2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
Domanda:
poniamo il caso che Tizio al raggiungimento dei requisiti qualsiasi essi siano non intenda farsi la finestra mobile ed essere collocato in congedo (senza retribuzione) quando può presentare la domanda di pensione? Sempre con la stessa scadenza? Cioè non oltre il 270^ giorno dall'ultimo giorno in cui ha diritto a pensione? Chiaramente ciò riguarda colleghi più facoltosi! Ma questo é un'altra storia! '
Messaggio da alessandro60 » sab ott 05, 2013 5:16 pm
gino59 ha scritto:
angri62 ha scritto:
totoni ha scritto:Un saluto a tutti quelli che frequentano il forum, vorrei porre un quesito in merito al raggiungimento o meno del fatidico 80% al 31.12.2011, arruolato il 18.09.1979, se positivo, posso fare domanda quest'anno dato a+d agosto ho compiuto i 53 anni?
Mi sono rivolto ad un patronato, ma l'operatore mi informava che i 53 anni li dovevo compirere entro il 31.12.2011.
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
così a vista penso tu abbia superato l'80%, al compimento dei 53 anni devi farti 3 mesi + 2 mesi+ 1 anno. quindi a gennaio 2014 puoi fare domanda.
ciao
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.....L'80% credo che l'abbia maturato nel 2010....ok...???
... quindi sempre per dovere di cronaca, se come dice Gino . totoni ha maturato l'80% nel 2010 , avendo compiuti i 53 anni ad agosto, totoni puo presentare domanda a novembre e attendere la finestra mobile di 12 mesi e non di 14. giusto angri e natalind?
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....INPS.....MSG 545 DEL 10 GENNAIO 2013
2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
Domanda:
poniamo il caso che Tizio al raggiungimento dei requisiti qualsiasi essi siano non intenda farsi la finestra mobile ed essere collocato in congedo (senza retribuzione) quando può presentare la domanda di pensione? Sempre con la stessa scadenza? Cioè non oltre il 270^ giorno dall'ultimo giorno in cui ha diritto a pensione? Chiaramente ciò riguarda colleghi più facoltosi! Ma questo é un'altra storia! '
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
natalind ha scritto:.... buona giornata, speriamo in buone nuove!
.....e che news!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..................................
sempre peggio..... esistiamo?
buona serata
Raf
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Fra qualche aNno. Come finiremo? .....
http://www.ilnuovogiornaledeimilitari.i ... 014-_leggi_" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao Raf
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Ciao Raf
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Per notizia.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122.
Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (13G00166) (GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilita' di disporre, tra l'altro - con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, nonche' la fissazione delle modalita' di calcolo relative all'indennita' di vacanza contrattuale
per gli anni 2015-2017;
Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e' gia' stata attuata dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;
Valutata la necessita' di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;
Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego
1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimita' costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma la inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della citata sentenza n. 223
del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;
b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;
c) si da' luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche cosi' come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;
d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L'indennita' di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione
Saccomanni, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
« 1. Al fine di assicurare il consolidamento delle
misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in
materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della
manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche'
ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non
inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro
740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di
euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle
vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
facolta' assunzionali per le amministrazioni dello Stato,
ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti
pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle
vigenti disposizioni che limitano la crescita dei
trattamenti economici anche accessori del personale delle
pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni
medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo
relative all'erogazione dell'indennita' di vacanza
contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e
l'obbligatorieta' delle procedure di mobilita' del
personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui alla lettera a) nonche', all'esito di
apposite consultazioni con le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla
lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di
valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati
settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con
esclusione delle regioni e delle province autonome, nonche'
degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito
degli enti destinatari in via diretta delle misure di
razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento
a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione
e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali
anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione
delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di
servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante
estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di
quello impegnato in attivita' operative o missioni, fatti
salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo,
come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con
riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale si applicano anche al personale convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale.".
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
« 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in
materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
vigenti in materia:
a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244come modificato da ultimo
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono
sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;
b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo
9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle
seguenti «Per l'anno 2015»;
c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «A decorrere
dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere
dall'anno 2016».
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 25, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni.".
Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, S.O.
La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca: "Provvidenze
per il personale di magistratura".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. omissis»
Si riporta il testo dell'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165:
« 1. omissis
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al
comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi
comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale.»
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 35, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203:
« 1. omissis
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge
finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei
contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e
3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di
riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste
possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile e'
erogata l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione
alle risorse previste, la presente disposizione si applica
con riferimento al solo anno 2009, ferma restando
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per
l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni
statali, i relativi oneri sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
36. omissis»
-------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122.
Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (13G00166) (GU Serie Generale n.251 del 25-10-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2013
------------------------------------------------------------------------------------------
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilita' di disporre, tra l'altro - con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, nonche' la fissazione delle modalita' di calcolo relative all'indennita' di vacanza contrattuale
per gli anni 2015-2017;
Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e' gia' stata attuata dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;
Valutata la necessita' di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;
Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego
1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimita' costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma la inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della citata sentenza n. 223
del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;
b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;
c) si da' luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche cosi' come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;
d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L'indennita' di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 e' calcolata secondo le modalita' ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione
Saccomanni, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
« 1. Al fine di assicurare il consolidamento delle
misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in
materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della
manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche'
ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non
inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro
740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di
euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle
vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
facolta' assunzionali per le amministrazioni dello Stato,
ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti
pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle
vigenti disposizioni che limitano la crescita dei
trattamenti economici anche accessori del personale delle
pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni
medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo
relative all'erogazione dell'indennita' di vacanza
contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e
l'obbligatorieta' delle procedure di mobilita' del
personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui alla lettera a) nonche', all'esito di
apposite consultazioni con le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla
lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di
valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati
settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con
esclusione delle regioni e delle province autonome, nonche'
degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito
degli enti destinatari in via diretta delle misure di
razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento
a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione
e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali
anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione
delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di
servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante
estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di
quello impegnato in attivita' operative o missioni, fatti
salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo,
come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con
riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale si applicano anche al personale convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale.".
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
« 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in
materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
vigenti in materia:
a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244come modificato da ultimo
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono
sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;
b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo
9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle
seguenti «Per l'anno 2015»;
c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «A decorrere
dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere
dall'anno 2016».
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 25, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni.".
Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, S.O.
La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca: "Provvidenze
per il personale di magistratura".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. omissis»
Si riporta il testo dell'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165:
« 1. omissis
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al
comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi
comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale.»
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 35, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203:
« 1. omissis
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge
finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei
contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e
3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di
riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste
possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile e'
erogata l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione
alle risorse previste, la presente disposizione si applica
con riferimento al solo anno 2009, ferma restando
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per
l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni
statali, i relativi oneri sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
36. omissis»
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Per ora sotto sotto ci hanno fregato a tutti.
Poi questo sito GrNet ha dato notizie anche sul blocco contratti e che si continuerà ha pagarci la vacanza contrattuale fino al 2017.
Non ci sono più soldi per gli operai ma solo per la classe politica.
Poi questo sito GrNet ha dato notizie anche sul blocco contratti e che si continuerà ha pagarci la vacanza contrattuale fino al 2017.
Non ci sono più soldi per gli operai ma solo per la classe politica.
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Ciao a tutti, vedete come si interessano a noi!
http://www.ilnuovogiornaledeimilitari.i ... o____leggi_" onclick="window.open(this.href);return false;
La storia infinita....
Continua. .... Buon lavoro Raf
http://www.ilnuovogiornaledeimilitari.i ... o____leggi_" onclick="window.open(this.href);return false;
La storia infinita....
Continua. .... Buon lavoro Raf
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
A far data 1° Novembre 2013 mio fratello si trova in congedo non per l'età (marzo 1961) ma per i contributi versati (Arma CC. da maggio 1979 + un periodo da civile prima dell'arruolamento).
Un po' di giorni prima di andare in congedo si è recato all'INPDAP per alcune info e nel contesto chiedeva dopo quanto tempo avrebbe ricevuto la liquidazione: l'impiegato a questa domanda rispondeva che con la nuova legge avrà il tutto dopo i 2 anni.
Quindi è già in atto questa legge.
Un po' di giorni prima di andare in congedo si è recato all'INPDAP per alcune info e nel contesto chiedeva dopo quanto tempo avrebbe ricevuto la liquidazione: l'impiegato a questa domanda rispondeva che con la nuova legge avrà il tutto dopo i 2 anni.
Quindi è già in atto questa legge.
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
==================================panorama ha scritto:A far data 1° Novembre 2013 mio fratello si trova in congedo non per l'età (marzo 1961) ma per i contributi versati (Arma CC. da maggio 1979 + un periodo da civile prima dell'arruolamento).
Un po' di giorni prima di andare in congedo si è recato all'INPDAP per alcune info e nel contesto chiedeva dopo quanto tempo avrebbe ricevuto la liquidazione: l'impiegato a questa domanda rispondeva che con la nuova legge avrà il tutto dopo i 2 anni.
Quindi è già in atto questa legge.
natalind Altruista
Altruista Messaggi: 183Iscritto il: mer set 26, 2012 3:47 pm
Top
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Messaggioda gino59 » mar set 24, 2013 9:33 pm
L'INPS chiarisce in quali fattispecie si applica il termine ordinario di 24 mesi per il pagamento del trattamento di fine servizio al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
L'INPS risponde ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti. Precisa l'Inps che deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del D.L. n. 79/1997 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un’età di almeno 57 anni e tre mesi ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento. Pertanto, questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell’intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
(Messaggio INPS 21/05/2013, n. 8299)
=======================================
......Ragazzi (si fa per dire) potete provare a cercare e incollare il msg integrale di cui sopra...???
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