ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Gianfranco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Mi ero accorto da pochi minuti dell’errore , con il nuovo iPad non riuscivo a pubblicarla.
Anche nell’ultima sentenza dell’Abruzzo, il copia incolla ha fatto la sua vittima. È stato discusso il caso di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, il ricorso è stato rigettato in quanto appartenente alla Polizia di Stato, risultano indicati tutti i riferimenti normativi dalla 121/81 in poi 😀😀😀
Io sapevo della proposta di accorpamento, non che si sia già data attuazione.


Angelo98
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Scusa gianfranco64, ma ti riferisci forse alla sentenza n.111 della Sez. ABRUZZO?
Gianfranco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Ho sbagliato, era la 39 Basilicata, pubblicata il 17/11/2020, purtroppo non riesco a pubblicararla.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La n. 38 e la n. 39 della Basilicata sono sentenze che riguardano personale PolPen che come ben sappiamo non hanno ad oggi una strada spianata, a maggior ragione che in Appello hanno anche perso.
Ormai sono diverse le CdC Regionali che rigettano i loro ricorsi, non essendo militari.
Gianfranco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Buongiorno Panorama, il riferimento alla sentenza 39 era in relazione al motivo del rigetto.
In pratica pur trattandosi di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, i riferimenti espliciti sono di rigetto per un appartenente alla Polizia di Stato. Sembra chiaro il copia incolla di qualche precedente sentenza. A volte per risparmiare tempo si rischiano questi errori.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

PolPen e PolStato sono sulla stessa strada.
Fare ricorsi come ho sempre detto in altri post, è un rischio per detti appartenenti ma logicamente non posso comandare sui loro portagli.
Siamo adulti, grandi e vaccinati e sappiamo distinguere i pro e i contro.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Abruzzo nella persona del giudice Gerardo de Marco con sentenza n. 112 depositata in data 27/10/2020 rigetta il ricorso del Militare con -15 anni, anche se recentemente, è stata sollevata questione di massima dinanzi alle Sezioni Riunite, essendo insorto un contrasto orizzontale anche in appello.

Detto giudice scrive:

1) - Questo Giudice non ignora che, come rilevato dall’INPS, è stata già fissata dinanzi alle Sezioni Riunite l’udienza del 25 novembre 2020 per la discussione della questione di massima n. 710/SR/QM/PRES deferita dal Presidente della Corte dei conti con ordinanza n. 12 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto “la corretta e uniforme interpretazione dell’art. 54, comma 1, del DPR 1092 del 1973”. Per la stessa udienza del 25 novembre 2020 è stata, altresì, fissata dinanzi alle medesime Sezioni Riunite la discussione sulle questioni di massima n. 711/SR/QM/SEZ e n. 712/SR/QM/SEZ sollevate dal Presidente della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello con ordinanze n. 26 e 27 del 14 ottobre 2020, anch’esse contenenti quesiti relativi all’applicazione del citato art. 54, ivi inclusa la questione qui in rilievo.

2) - Le sollevate questioni di massima non precludono, tuttavia, la decisione della presente controversia (riguardante, giova evidenziarlo, un militare con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995); la causa trova, piuttosto, immediata ed agevole soluzione nel testo della disposizione invocata dallo stesso ricorrente.
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istillnotaffound
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

solo una grande infinita tristezza....
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Art 54 - Anticostituzionalità e antigenerazionalità?

Dopo anni e anni di lotta giuridica a colpi di sentenze sull'art 54, anche non allineate al comune buon senso della grammatica italiana, finalmente verrà il Gran Giorno, il 25 di un novembre piovoso come un lauto Natale.
Saremo noi militari sacrificati qual capponi dopo la castrazione in onore del debito pubblico?
Certo è che qualche Lorsignore già prevede, opinando in gran segreto e preparando gli ingredienti mentali-giuridici per coloro che sapranno apprezzarne i suggerimenti, la spiegazione "dell'intergenerazionalità" adducendo anche l'integerrima motivazione "dell'anticostituzionalità" di questo rompiscatole di articolo 54.
Fiumi, anzi oceani di parole son state dette dalle bocche e penne parlanti a faser, trite e contrarie, sull'argomento della spettanza (vexata questio?) e i pensieri interstellari hanno raggiunto vette e profondità in egual misura che oserei affermare un film di Star Trek è poca cosa in confronto.
A tale Gente dovrebbe venire assegnato la "Gilda d'Oro" per avere da anni messo in piedi tutta questa pantomima in danno di coloro che da anni e anni attendono quanto di loro spettanza.
Ma si sa... "l'anticostituzionalità e l'intergenerazionalità" in questi tempi moderni generati da Covid-19 e successivi è sempre in agguato qual serpente pronto a mordere chi è senza calzari, tranne quando si assegnano (pur in bozza) 800 milioni di euro per le piccole spese al Parlamento dello Stivale a fronte di 38 miliardi di manovra: si può dire che questi sì che sono ben calzati da Stivali d'Oro, anti morso e pur anti veleno.
Morale? Molti intossicati pochi salvati? Dallo spazio punto 4 è tutto.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da JESSICA1995 »

Sarebbe l'ennesimo, ribadisco e sottolineo ennesimo furto perpetrato in danno dei dipendenti pubblici e nello specifico dei militari. Si parte dal lontano 1995 Legge Dini, che prevedeva, per alleviare i danni derivanti da tale norma per i cosiddetti misti e contributivi puri, la creazione della previdenza integrativa ( rimasta al palo). Per non parlare del blocco dei contratti e degli accessori negli anni 2012 e seguire......blocco perequazioni...... soldi concessi a pioggia vedasi reddito di cittadinanza ecc. Oggi anche se il momento storico che vive il paese a livello economico e sanitario è critico, non possono negare un sacrosanto diritto che l'inps nega appigliandosi ad interpretazioni che non stanno ne in cielo e ne in terra o al bilancio pubblico ecc. La Corte dei Conti a Sezioni Riunite deve solo sentenziare se spetta o meno questo benedetto art.54 specificando se a tutti o solo ai militari con +15. I soldi lo Stato li deve trovare e se viole li trova, come hanno trovato quelli che ammontano a 800 milioni per il Parlamento non si sa' per che cosa. In caso contrario questo non è uno stato di diritto......ma uno Stato dove c'è chi ha ottenuto questo diritto e nessuno potrà toglierlo ( sentenze passate in giudicato) colleghi fortunati.....altri meno..... Sono convinto e spero vivamente che prevalga il buon senso e lo Stato di Diritto.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

uno delle cose che mi mancherà di più dopo il 25 novembre e dopo che sarà pubblicata la relativa sentenza, sarà quel senso di unione e fratellanza che quest'ingiustizia ha creato. Senza volerlo, poiché accomunati dalla stessa rabbia, ci hanno dato la possibilità di essere uniti come non mai. Peccato che alla fine, comunque vada positivamente o meno la questione, tutto ciò svanirà, trovandoci felici dell'obiettivo raggiunto, oppure fortemente contrariati per l'ennesima ingiustizia patita. Eppure siamo in tanti. Eppure siamo o siamo stati la PERSONIFICAZIONE dello stato. Siamo o siamo stati lo stato in carne ed ossa, patendo dolori e in alcuni casi dando la vita per Esso. Ecco alla fine ci dissolveremo come polvere, poiché l'intento comune sarà svanito; questa è la nostra colpa collettiva e la loro forza. Insieme, tutti insieme coesi , possiamo fare tantissimo, come in tutte le democrazie del mondo, tranne che in questo Paese dove il primo scopo di chi ci governa da sempre vige il diritto pratico "DIVIDI ET IMPERA".
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da JESSICA1995 »

Concordo con il pensiero di Elciad. Uniti vinciamo
e ci temono divisi ci dissolvono...
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Un aspetto però merita ed a quanto pare continuerà a meritare adeguata precisazione, visto che viene ancora oggi sottovalutato: la vicenda dell’art.54 si concluderà definitivamente SOLO NELLA DENEGATISSIMA IPOTESI DI SENTENZA NEGATIVA DELLE SS.RR. (...sono certamente ammessi tutti gli scongiuri metallici ed anatomici del caso....), mentre, in caso contrario, LA BATTAGLIA È DESTINATA A PROTRARSI ANCORA A LUNGO, altro che obiettivo raggiunto!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 1^ d’Appello e riunendo gli appelli delle parti, con sentenza n. 311/2020 (Udienza del 17/09/2020 e depositata il 13/11/2020 ma, solo da oggi presente in BB.DD.) proveniente dalla CdC Calabria n. 157/2018 che aveva Accolto l’art. 54 e rigettato l’art. 3 c.d. Moltiplicatore, (ricorrente Maresciallo dei CC. arruolato in data 01/10/1983) conferma la spettanza dell’art. 54 al ricorrente CC. con – 15, inoltre, non è stato portato in discussione l’art. 3 da parte del collega.

IN FATTO il Giudice menziona che:

1) - All’odierna udienza, l’Avv. Sergio Preden, in rappresentanza dell'Istituto appellante, e l'Avv. Santo Delfino, presente in difesa dell'appellato, si sono riportati ai rispettivi atti d’appello, insistendo nelle deduzioni e nelle conclusioni ivi rassegnate; l’Avv. Sergio Preden, in subordine, ha chiesto che sulla questione controversa venga sollevata questione di massima innanzi alle SS.RR. di questa Corte dei conti, essendo la sentenza n. 40/2020 emessa in pendenza di giudizio dalla Sez. App. per la Sicilia, che ha accolto la prospettazione qui offerta dall’Istituto appellante, idonea a far insorgere il contrasto giurisprudenziale orizzontale in secondo grado necessario per far ritenere sussistenti i presupposti di attivazione del potere-dovere delle SS.RR. di rendere la pronuncia sul punto di diritto deferito.

IN DIRITTO il Giudice a tal riguardo precisa:

2) - Sempre in via preliminare, il Collegio reputa allo stato insussistenti i presupposti necessari a sostenere la questione di massima prospettata dall’appellante INPS, atteso che la giurisprudenza delle SS.RR. di questa Corte ha sempre ritenuto necessario che sulla questione trattata sussista un effettivo, sopravvenuto contrasto giurisprudenziale tra le sezioni giurisdizionali d'appello, che allo stato il Collegio non ritiene di poter ravvisare, essendo intervenuta, con avviso contrario rispetto a quello uniformemente accolto sul thema decidendum (interpretazione dell’art. 54 DPR 1092/1973) dalle Sezioni Centrali d’Appello, un’unica sentenza della Sez. d’Appello per la Regione Sicilia, di modo che il Collegio non reputa di accedere alla sottoposizione alle predette SS.RR. - richiesta dall’INPS - per un riesame critico della questione.

3) - La prospettazione illustrata nell’atto d’appello dell’Istituto previdenziale, pur molto apprezzabilmente argomentata, non trova adesione nell’orientamento nettamente maggioritario espresso da questa Corte, sia nelle Sezioni territoriali che in quelle d’appello (ove non sussiste al momento contrasto giurisprudenziale sul punto), per il quale si afferma - in relazione ai militari titolari di trattamento pensionistico liquidato con il c.d. sistema “misto” (art. 1, comma 12, legge n. 335/1995) ed aventi, alla data del 31/12/1995, un servizio utile inferiore ai 18 anni- la sussistenza del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento (pari al 44%) di cui all’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 (cfr. ex plurimis, Sez. II App. n. xxx/xxxx, Sez. III App. xxx/xxxx e questa Sez. I App. xx/xxxx e xx/xxxx).

4) - Quindi, la disciplina dell’art. 54 - richiamato espressamente dall’art. 1867 D.lgs. n. 66/2010 che ne conferma in tal modo la vigenza - non ha carattere speciale e trova applicazione per tutti coloro che, alla data del 31/12/1995, possedevano un’anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni; la norma stessa, al comma 2, stabilisce un’aliquota dell’1,80% (nel caso dei sottufficiali dei Carabinieri un’aliquota del 3,60%) per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e conferma quindi che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino entro il massimo di 20 anni di servizio. Le previsioni dei primi due commi del citato art. 54 vanno dunque interpretate congiuntamente in senso letterale e sistematico, con il risultato che la più favorevole aliquota del 44% debba trovare applicazione anche per coloro che abbiano superato i 20 anni di servizio, nei confronti dei quali andrà applicata per la quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31/12/1995.
-----------------------------------

La CdC Sez. 1^ d’Appello, con sentenza n. 312/2020 (Udienza del 17/09/2020 e depositata il 13/11/2020 ma, solo da oggi presente in BB.DD.) rigetta l’Appello dell’INPS. Si precisa che il ricorrente Maresciallo dei CC. con – 15 anni alla data del 31/12/1995 aveva maturato un’anzianità di servizio (9 anni e 10 mesi), proveniente dalla CdC Calabria n. 63/2019.

IN FATTO il Giudice menzione che:

All’odierna udienza, l’Avv. Sergio Preden, in rappresentanza dell'Istituto appellante, e l'Avv. Claudio Parisi, presente in difesa dell'appellato, si sono riportati ai rispettivi atti d’appello, insistendo nelle deduzioni e nelle conclusioni ivi rassegnate. L’Avv. Sergio Preden, in subordine, ha chiesto che sulla questione controversa venga sollevata questione di massima innanzi alle SS.RR. di questa Corte dei conti, essendo la sentenza n. 40/2020 emessa in pendenza di giudizio dalla Sez. App. per la Sicilia, che ha accolto la prospettazione qui offerta dall’Istituto appellante, idonea a far insorgere il contrasto giurisprudenziale orizzontale in secondo grado necessario per far ritenere sussistenti i presupposti di attivazione del potere-dovere delle SS.RR. di rendere la pronuncia sul punto di diritto deferito, facendo comunque istanza, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per la rimessione di QM alle SS.RR. e di rigetto del gravame, di compensazione delle spese per sopravvenuta non uniformità dell’orientamento giurisprudenziale di secondo grado; sul punto, l’Avv. Claudio Parisi ha espresso opposizione alla proposizione dell’invocata questione di massima, citando a conforto la sentenza n. xxx/xxxx della Sez. II^ d’Appello, in cui in fattispecie simile, si è esclusa la configurabilità del contrasto giurisprudenziale orizzontale che ne rappresenta necessario presupposto.

IN DIRITTO il Giudice a tal riguardo precisa:

in via preliminare, il Collegio reputa allo stato insussistenti i presupposti necessari a sostenere la questione di massima prospettata dall’appellante INPS, atteso che la giurisprudenza delle SS.RR. di questa Corte ha sempre ritenuto necessario che sulla questione trattata sussista un effettivo, sopravvenuto contrasto giurisprudenziale tra le sezioni giurisdizionali d'appello, che allo stato il Collegio non ritiene di poter ravvisare, essendo intervenuta, con avviso contrario rispetto a quello uniformemente accolto sul thema decidendum (interpretazione dell’art. 54 DPR 1092/1973) dalle Sezioni Centrali d’Appello, un’unica sentenza della Sez. d’Appello per la Regione Sicilia, di modo che il Collegio non reputa di accedere alla sottoposizione alle predette SS.RR. -richiesta dall’INPS - per un riesame critico della questione.

ALTRO BRANO CHE SI LEGGE è:

In linea con tale indirizzo, la sentenza n. xxx/xxxx della Sezione Giurisdizionale regionale per la Sicilia, la quale sottolinea correttamente come la decisione n. xx/xxxx di questa Sezione, risulti isolata fra quelle, accoglitive dell’avviso dianzi riportato, delle tre Sezioni d’Appello, con la conseguenza che il Collegio non ravvisa la sussistenza del contrasto orizzontale di giurisprudenza rilevato dall’INPS.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Quanto sopra pubblicate alla vigilia del 25/11/2020.
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