ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Sez. 2^ d'Appello rigetta gli appelli del Min.Dif. - C.G.A. CC e dell'INPS (Udienza del 29/09/2020 e pubblicata in data 07/10/2020) non condividendo la loro tesi anche in vista delle 2 sentenze della CdC d'Appello Siciliana e la remissione alle Sezioni Riunite, infatti il Giudice scrive:
1) - Né a diverse conclusioni il collegio ritiene di dover giungere alla luce delle, allo stato attuale, isolate pronunce della Sezione siciliana d’appello, sostanzialmente basate su argomentazioni giuridiche non nuove e ampiamente disattese e cioè la specialità sotto il profilo soggettivo, dell’art. 54 , applicabile solo ai militari cessati dal servizio per limiti di età o inabilità non dipendente da causa di servizio, con un’anzianità complessiva di meno di quindici anni.
2) - Tale opzione, non è coerente per le ragioni sopra illustrate, con criteri di interpretazione letterale, logica e sistematica, secondo lo stesso percorso argomentativo seguito dal giudice siciliano impostato sul collegamento con l’art. 52 del medesimo testo unico ( che fissa i requisiti di accesso al trattamento normale); inoltre rende problematica l’individuazione della disciplina relativa alla misura della pensione per un’intera categoria di militari, cessati dal servizio per inabilità al servizio o limiti di età con un’anzianità complessiva superiore a vent’anni. Conseguenza questa della quale sembra rendersi conto anche la Sezione d’appello siciliana allorquando richiama il comma 9 del medesimo articolo 54 che riguarda una ben individuata categoria: i militari cessati dal servizio permanente o continuativo per limiti di età con meno di quindici anni di servizio complessivo.
3) - Trattandosi di questioni ampiamente ed esaurientemente valutate e tenuto altresì conto dei principio di ragionevole durata del processo (ex art.4,comma 2 .g.c.),il collegio non ritiene di aderire alla richiesta della difesa previdenziale di rimessione della questione di massima alle Sezioni Riunite, ai sensi degli artt.114 c.g.c., 1, comma 7 d.l. n. 453/1993, conv. in legge n.19/1994 integrata dall’art.42 l. n 69/2009.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to digitalmente f.to digitalmente
Rossella Scerbo Andrea Lupi
N.B.: l'Appello proviene dalla sentenza della CdC Liguria n. 33/2019 depositata il 21/02/2019.
ricorrente con + 15 anni al 1995.
1) - Né a diverse conclusioni il collegio ritiene di dover giungere alla luce delle, allo stato attuale, isolate pronunce della Sezione siciliana d’appello, sostanzialmente basate su argomentazioni giuridiche non nuove e ampiamente disattese e cioè la specialità sotto il profilo soggettivo, dell’art. 54 , applicabile solo ai militari cessati dal servizio per limiti di età o inabilità non dipendente da causa di servizio, con un’anzianità complessiva di meno di quindici anni.
2) - Tale opzione, non è coerente per le ragioni sopra illustrate, con criteri di interpretazione letterale, logica e sistematica, secondo lo stesso percorso argomentativo seguito dal giudice siciliano impostato sul collegamento con l’art. 52 del medesimo testo unico ( che fissa i requisiti di accesso al trattamento normale); inoltre rende problematica l’individuazione della disciplina relativa alla misura della pensione per un’intera categoria di militari, cessati dal servizio per inabilità al servizio o limiti di età con un’anzianità complessiva superiore a vent’anni. Conseguenza questa della quale sembra rendersi conto anche la Sezione d’appello siciliana allorquando richiama il comma 9 del medesimo articolo 54 che riguarda una ben individuata categoria: i militari cessati dal servizio permanente o continuativo per limiti di età con meno di quindici anni di servizio complessivo.
3) - Trattandosi di questioni ampiamente ed esaurientemente valutate e tenuto altresì conto dei principio di ragionevole durata del processo (ex art.4,comma 2 .g.c.),il collegio non ritiene di aderire alla richiesta della difesa previdenziale di rimessione della questione di massima alle Sezioni Riunite, ai sensi degli artt.114 c.g.c., 1, comma 7 d.l. n. 453/1993, conv. in legge n.19/1994 integrata dall’art.42 l. n 69/2009.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
scusate chi sa esattamente i tempi per proporre appello contro la sentenza negativa ricorso art.54, depositata in cancelleria ma non notificata? grazie
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
ricorso fatto da me e perso volevo sapere i termini di prescrizione per proporre appello
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Infatti, una rimessione alla SS.RR. per analizzare il nulla di una tesi che poggia sul comma 9 dell'art. 54 è davvero ridicolo...panorama ha scritto: ↑mar ott 13, 2020 4:40 pm La CdC Sez. 2^ d'Appello rigetta gli appelli del Min.Dif. - C.G.A. CC e dell'INPS (Udienza del 29/09/2020 e pubblicata in data 07/10/2020) non condividendo la loro tesi anche in vista delle 2 sentenze della CdC d'Appello Siciliana e la remissione alle Sezioni Riunite, infatti il Giudice scrive:
1) - Né a diverse conclusioni il collegio ritiene di dover giungere alla luce delle, allo stato attuale, isolate pronunce della Sezione siciliana d’appello, sostanzialmente basate su argomentazioni giuridiche non nuove e ampiamente disattese e cioè la specialità sotto il profilo soggettivo, dell’art. 54 , applicabile solo ai militari cessati dal servizio per limiti di età o inabilità non dipendente da causa di servizio, con un’anzianità complessiva di meno di quindici anni.
2) - Tale opzione, non è coerente per le ragioni sopra illustrate, con criteri di interpretazione letterale, logica e sistematica, secondo lo stesso percorso argomentativo seguito dal giudice siciliano impostato sul collegamento con l’art. 52 del medesimo testo unico ( che fissa i requisiti di accesso al trattamento normale); inoltre rende problematica l’individuazione della disciplina relativa alla misura della pensione per un’intera categoria di militari, cessati dal servizio per inabilità al servizio o limiti di età con un’anzianità complessiva superiore a vent’anni. Conseguenza questa della quale sembra rendersi conto anche la Sezione d’appello siciliana allorquando richiama il comma 9 del medesimo articolo 54 che riguarda una ben individuata categoria: i militari cessati dal servizio permanente o continuativo per limiti di età con meno di quindici anni di servizio complessivo.
3) - Trattandosi di questioni ampiamente ed esaurientemente valutate e tenuto altresì conto dei principio di ragionevole durata del processo (ex art.4,comma 2 .g.c.),il collegio non ritiene di aderire alla richiesta della difesa previdenziale di rimessione della questione di massima alle Sezioni Riunite, ai sensi degli artt.114 c.g.c., 1, comma 7 d.l. n. 453/1993, conv. in legge n.19/1994 integrata dall’art.42 l. n 69/2009.
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N.B.: l'Appello proviene dalla sentenza della CdC Liguria n. 33/2019 depositata il 21/02/2019.
ricorrente con + 15 anni al 1995.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gabriele63 »
=====================================panorama ha scritto: ↑mar ott 13, 2020 4:40 pm La CdC Sez. 2^ d'Appello rigetta gli appelli del Min.Dif. - C.G.A. CC e dell'INPS (Udienza del 29/09/2020 e pubblicata in data 07/10/2020) non condividendo la loro tesi anche in vista delle 2 sentenze della CdC d'Appello Siciliana e la remissione alle Sezioni Riunite, infatti il Giudice scrive:..........
N.B.: l'Appello proviene dalla sentenza della CdC Liguria n. 33/2019 depositata il 21/02/2019.
ricorrente con + 15 anni al 1995.
Salve Panorama!
Secondo il mio punto di vista, l’aspetto preoccupante di questa sentenza sta nell’ultima parte del punto 2.5 (pagina 10).
Il Collegio, infatti, condividendo una delle tesi dell’INPS, lancia un messaggio per nulla ermetico: occorre l’intervento legislativo per dirimere la nota questione (definito dal Giudice come “effetto distorsivo”) del “medesimo trattamento con differente anzianità di servizio” dovuto all’appiattimento della quota del 44% nel range dei 5 anni (tra i 15 ed i 20 anni di servizio).
Quindi ritengo che l’INPS non attenderà oltre a chiedere al suo Ministero (del Lavoro e politiche sociali) di intervenire in tal senso!! Speriamo mi sbagli!!!!
Buona serata a tutti!!!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
@Gabriele63
Una eventuale legge ad hoc nel senso indicato da INPS dovrebbe modificare l' art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 (cd "Riforma Dini").
A mio parere certamente tutto è possibile tranne che questa modifica possa aver valore retroattivo.
Una eventuale legge ad hoc nel senso indicato da INPS dovrebbe modificare l' art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 (cd "Riforma Dini").
A mio parere certamente tutto è possibile tranne che questa modifica possa aver valore retroattivo.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Purtroppo non è così, in quanto le leggi di INTERPRETAZIONE AUTENTICA sono RETROATTIVE PER DEFINIZIONE.
L’INPS ne ha ABUSATO spesso, con il sistematico avallo di Governo, Parlamento e Corte Costituzionale.
Ecco perché parlavo della TRAPPOLA PIÙ DEVASTANTE nelle mani esperte (!) dell’INPS, nonché di ipotetica domanda subordinata connessa alla quota calcolata con il sistema CONTRIBUTIVO, ma ahimè temo che comunque non si farà in tempo prima del deferimento alle Sezioni Riunite.
Vedremo!
L’INPS ne ha ABUSATO spesso, con il sistematico avallo di Governo, Parlamento e Corte Costituzionale.
Ecco perché parlavo della TRAPPOLA PIÙ DEVASTANTE nelle mani esperte (!) dell’INPS, nonché di ipotetica domanda subordinata connessa alla quota calcolata con il sistema CONTRIBUTIVO, ma ahimè temo che comunque non si farà in tempo prima del deferimento alle Sezioni Riunite.
Vedremo!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
ricorso fatto da me e perso, volevo sapere i termini di prescrizione per proporre appello se sono di sei o dodici mesi dal deposito in cancelleria senza essere stata notificata a me.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gabriele63 »
===========
Attenzione ai nuovi termini previsti dal D.Lvo 114 del 7.10.2019 che ha modificato l'art. 178 del codice giustizia contabile. Sono 60 giorni per i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore!!
Buona giornata a tutti!!!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Sembrerebbe che hai ragione, ma ritengo che al comma 4, si sono dimenticati d'inserire la parola appello, perché sarebbe assurdo che per la revoca senza notifica, sarebbe possibile il termine lungo e non per l'appello. Se fosse così , allora la notifica non avrebbe più motivo di esistere.
Art. 81
Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile -
Termini per le impugnazioni e decorrenza
1. All'articolo 178 del codice della giustizia contabile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 202, comma 1,
lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202,
comma 1, lettera b)»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Indipendentemente
dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la
parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo
per nullita' della citazione o della notificazione di essa o per
nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, (qui manca l'appello e) la
revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f)
e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno
dalla pubblicazione della sentenza.»;
c) al comma 5, le parole «Il ricorso per Cassazione» sono
sostituite dalle seguenti: «Indipendentemente dalla notificazione
della sentenza, il ricorso per cassazione»;
d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di cui al comma 1»
sono inserite le seguenti: «o 4»;
Art. 81
Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile -
Termini per le impugnazioni e decorrenza
1. All'articolo 178 del codice della giustizia contabile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 202, comma 1,
lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202,
comma 1, lettera b)»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Indipendentemente
dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la
parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo
per nullita' della citazione o della notificazione di essa o per
nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, (qui manca l'appello e) la
revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f)
e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno
dalla pubblicazione della sentenza.»;
c) al comma 5, le parole «Il ricorso per Cassazione» sono
sostituite dalle seguenti: «Indipendentemente dalla notificazione
della sentenza, il ricorso per cassazione»;
d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di cui al comma 1»
sono inserite le seguenti: «o 4»;
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Il Comando Regione CC. Campania - Servizio Amministrativo - Ufficio T.E.A.Q. con foglio n. 576/1-5 datato 10/07/1998 ad oggetto: Decreto legislativo 30 aprile 1997, nr. 165 al
- punto n. 1 per quanto riguarda le ritenute a carico del personale così come stabilito dall'art. 4 terzo e quarto comma del citato decreto legislativo, scriveva quanto segue:
"In particolare, sarà destinatario del trattamento pensionistico computato con il sistema "RETRIBUTIVO" il personale dell'Arma arruolato fino al 31/10/1980 e anche coloro che dovessero aver prestato un periodo da allievo Carabiniere (effettivo o ausiliario) che, comunque non dà diritto alla supervalutazione prevista dall'art. 3 della legge 284/77 - avrebbero sicuramente acquisito alla data del 31.12.1995 18 anni di servizio utile mentre il rimanente personale dell'Arma arruolato successivamente al 31.10.1980 sarà destinatario del trattamento pensionistico computato con il sistema "CONTRIBUTIVO".
- punto n. 2 Pertanto, con gli stipendi del corrente mese (Luglio 1998) .... sui modelli L/C degli interessati appariranno i codici:
- codice 1 indica sistema "RETRIBUTIVO";
- codice 2 indica sistema "CONTRIBUTIVO".
OMISSIS
Tale lettera era a firma del
Ten. Col.
Capo del Servizio Amministrativo
Pasquale C...o
- punto n. 1 per quanto riguarda le ritenute a carico del personale così come stabilito dall'art. 4 terzo e quarto comma del citato decreto legislativo, scriveva quanto segue:
"In particolare, sarà destinatario del trattamento pensionistico computato con il sistema "RETRIBUTIVO" il personale dell'Arma arruolato fino al 31/10/1980 e anche coloro che dovessero aver prestato un periodo da allievo Carabiniere (effettivo o ausiliario) che, comunque non dà diritto alla supervalutazione prevista dall'art. 3 della legge 284/77 - avrebbero sicuramente acquisito alla data del 31.12.1995 18 anni di servizio utile mentre il rimanente personale dell'Arma arruolato successivamente al 31.10.1980 sarà destinatario del trattamento pensionistico computato con il sistema "CONTRIBUTIVO".
- punto n. 2 Pertanto, con gli stipendi del corrente mese (Luglio 1998) .... sui modelli L/C degli interessati appariranno i codici:
- codice 1 indica sistema "RETRIBUTIVO";
- codice 2 indica sistema "CONTRIBUTIVO".
OMISSIS
Tale lettera era a firma del
Ten. Col.
Capo del Servizio Amministrativo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gabriele63 »
========naturopata ha scritto: ↑mer ott 14, 2020 2:52 pm Sembrerebbe che hai ragione, ma ritengo che al comma 4, si sono dimenticati d'inserire la parola appello, perché sarebbe assurdo che per la revoca senza notifica, sarebbe possibile il termine lungo e non per l'appello. Se fosse così , allora la notifica non avrebbe più motivo di esistere.
Giusto Naturopata! C'è sicuramente un errore. Paradossalmente, seguendo il tenore letterale della norma, è possibile, se non c'è notifica, presentare appello senza alcun limite temporale (anche dopo anni).
Credo però che la prassi consolidata prima della riforma del 2019 abbia la meglio.
Buona giornata a tutti!!!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Sez. 2^ rigetta l’Appello proposto da ricorrenti tutti provenienti dal Corpo degli ex agenti di custodia poi transitati, a decorrere dal 1991, nel corpo della polizia penitenziaria con la sentenza n. 231/2020 (udienza 29/09/2020 e depositata in data 14/10/2020) proveniente dalla CdC Liguria sentenza n. 166/2018 del 23.5.2018.
Il ricorso tratta l’art. 54, l’art. 6 della legge 3 novembre 1963,n. 1543, nonché, l’art. 3, comma 5 della legge n. 284/1977.
N.B.: il Giudice d’Appello precisa anche:
1) - Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione del fatto che alla data dell’arruolamento di tutti gli appellanti, il disciolto corpo degli agenti di custodia era un corpo militare.
2) - Conclusivamente l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Causa trattata dal Presidente Andrea Lupi
N.B.: divulgatela e fatela girare.
Il ricorso tratta l’art. 54, l’art. 6 della legge 3 novembre 1963,n. 1543, nonché, l’art. 3, comma 5 della legge n. 284/1977.
N.B.: il Giudice d’Appello precisa anche:
1) - Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione del fatto che alla data dell’arruolamento di tutti gli appellanti, il disciolto corpo degli agenti di custodia era un corpo militare.
2) - Conclusivamente l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Causa trattata dal Presidente Andrea Lupi
N.B.: divulgatela e fatela girare.
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