RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
L'INPS chiarisce in quali fattispecie si applica il termine ordinario di 24 mesi per il pagamento del trattamento di fine servizio al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
L'INPS risponde ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti. Precisa l'Inps che deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del D.L. n. 79/1997 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un’età di almeno 57 anni e tre mesi ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento. Pertanto, questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell’intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
(Messaggio INPS 21/05/2013, n. 8299)
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......Ragazzi (si fa per dire) potete provare a cercare e incollare il msg integrale di cui sopra...???
L'INPS risponde ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti. Precisa l'Inps che deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del D.L. n. 79/1997 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un’età di almeno 57 anni e tre mesi ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento. Pertanto, questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell’intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
(Messaggio INPS 21/05/2013, n. 8299)
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......Ragazzi (si fa per dire) potete provare a cercare e incollare il msg integrale di cui sopra...???
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
--qundi dobbiamo ringraziare la Fornero. per questo piangeva, eppure nel cu..lo lo prendevano gli altri.gino59 ha scritto:L'INPS chiarisce in quali fattispecie si applica il termine ordinario di 24 mesi per il pagamento del trattamento di fine servizio al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
L'INPS risponde ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti. Precisa l'Inps che deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del D.L. n. 79/1997 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un’età di almeno 57 anni e tre mesi ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento. Pertanto, questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell’intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
(Messaggio INPS 21/05/2013, n. 8299)
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......Ragazzi (si fa per dire) potete provare a cercare e incollare il msg integrale di cui sopra...???
buona giornata
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
....eccoti accontentato Gino!
vai sul seguente link e fai il download e trovi l'8299 INPS
http://www.iosrlcultura.com/primo-piano ... mento-7865" onclick="window.open(this.href);return false;
SALUTI Raf
vai sul seguente link e fai il download e trovi l'8299 INPS
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SALUTI Raf
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
natalind ha scritto:....eccoti accontentato Gino!
vai sul seguente link e fai il download e trovi l'8299 INPS
http://www.iosrlcultura.com/primo-piano ... mento-7865" onclick="window.open(this.href);return false;
SALUTI Raf
.......Integrale, l'originale dal sito inps....!!!! Ciaooooooooooo
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
===========================natalind ha scritto:Ho provato in tutti i modi, ma al momento abbastanza introvabile..... Ma non disperare, la recupero, almeno spero!
Raf
...La mia era una domanda, nel senso che prima di postare questo misterioso msg, ho provato a
cercarlo/reperirlo, ma non ho trovato niente di originale/integrale.- Notte
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
ProPrio strano
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDo ... 5-2013.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Continuerò a cercare notte
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDo ... 5-2013.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Continuerò a cercare notte
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
Ciao gino59 scusa tanto ma se tu sei piu informato di questa disposizioni per le pensioni in anticipo , se mi puoi aiutarmi io mi sn arruolato il 18.05.1978 e quest'anno il 18.05.20113 ho ftto 35 anni si servizio + 5 di scivolo gia' pagati totale 40 anni contributivi e nel mese ottobre il 19 faccio 53 anni , allora posso presentare la domanda di pensione il 20 ottobre p.v. ??? per andare in pensione il 20 ottobre 2014 mi puoi' chiarire meglio dopo questa riunione che hanno fatto ciaoo
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
un mio amico del tuo corso, nato a marzo del 59 e già in pensione da marzo 2013.rosari60 ha scritto:Ciao gino59 scusa tanto ma se tu sei piu informato di questa disposizioni per le pensioni in anticipo , se mi puoi aiutarmi io mi sn arruolato il 18.05.1978 e quest'anno il 18.05.20113 ho ftto 35 anni si servizio + 5 di scivolo gia' pagati totale 40 anni contributivi e nel mese ottobre il 19 faccio 53 anni , allora posso presentare la domanda di pensione il 20 ottobre p.v. ??? per andare in pensione il 20 ottobre 2014 mi puoi' chiarire meglio dopo questa riunione che hanno fatto ciaoo
ciao
Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....
ho parlato con un collega che è andato in pensione a marzo 2013, nel 2011 non aveva raggiunto nessun requisito, prederà la liquidazione entro dicembre 2013.natalind ha scritto:ProPrio strano
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDo ... 5-2013.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Continuerò a cercare notte
ciao
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