Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Inviato: ven mag 19, 2023 7:43 pm
Oggi il Tar Lazio pubblica 4 sentenze:
- La n. 8609 riguarda personale CC, GdF che lo accoglie, + FF.AA. > E.I. ed A.M.. che lo rigetta. In merito alla prescrizione quinquennale dalla data di congedo chiesta dall’INPS il Tar precisa quanto segue:
- Il Collegio ritiene di condividere la più recente statuizione con il quale il Consiglio di Stato (Sez. VI, 10/08/2018, n. 4898) – dato atto dei propri precedenti orientamenti e sul rilievo che l'ordinativo di pagamento del credito principale costituisce l'atto con il quale, successivamente alla cessazione del servizio, viene liquidata la buonuscita – ha precisato che:
a) quando il diritto sia sorto precedentemente alla cessazione dal servizio ed alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale deve essere individuato nell'originario provvedimento di liquidazione della buonuscita (e non dalla semplice data di cessazione dal servizio del dipendente come sostenuto dall’Inps), il quale non abbia tenuto conto dei relativi miglioramenti economici;
b) allorquando, invece, dopo la liquidazione dell’indennità di buonuscita interviene un successivo atto di inquadramento recante l'attribuzione di un diverso trattamento economico (a seguito di D.P.R. o norma di legge o provvedimento amministrativo) dalla quale deriva un diverso ammontare dell'indennità di buonuscita, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale deve essere individuato nell’ultimo provvedimento di liquidazione della buonuscita, il quale non abbia tenuto conto dei relativi miglioramenti economici; in tal caso, infatti, il diritto alle somme dovute sorge successivamente ed è, quindi, ragionevole ritenere che il termine prescrizionale decorra dalla entrata in vigore del trattamento economico previsto dai suddetti atti successivi.
Orbene nel caso di specie è certo che il diritto a miglioramenti economici che avrebbero avuto incidenza sull'indennità di buonuscita era sorto precedentemente alla cessazione del servizio, sicché il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale andrebbe correttamente individuato nel provvedimento di liquidazione della buonuscita o primo ordinativo di pagamento successivo alla cessazione del servizio.
Infatti, giacché non calcolata in tale provvedimento, la riliquidazione dell'indennità di buonuscita riveniente dalla predetta normativa si sarebbe dovuta chiedere nel quinquennio decorrente dalla suddetta data.
Ciò premesso – e in disparte la non condivisa individuazione del dies a quo - deve rilevarsi che nel caso di specie l’Inps si è limitata genericamente a postulare, appunto ai fini della decorrenza del dies a quo, la data di collocazione a riposo dei dipendenti pubblici, senza nemmeno indicare per ciascuno di essi quale sia in concreto la data di rispettivo collocamento in quiescenza; dovendo peraltro rilevare il Collegio – al quale non compete di ricercare di propria iniziativa elementi di prova non forniti compiutamente dalla parte proponente l’eccezione – che per nessuno dei 48 ricorrenti sembra essere decorso interamente il termine prescrizionale quinquennale.
Al riguardo costituisce principio pacifico in giurisprudenza che “Poiché l'eccezione di prescrizione di un credito costituisce eccezione in senso proprio, essa deve essere sollevata dalla parte, alla quale spetta specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale” (Consiglio di Stato, sez. IV, 01/03/2006, n. 936).
Ne consegue che l’eccezione di prescrizione, per come genericamente proposta, deve essere rigettata.
- La n. 8616 riguarda personale CC. che lo accoglie.
- La n. 8618 riguarda personale CC. che lo accoglie.
- La n. 8619 riguarda un primo maresciallo luogotenente dell’E.I e lo rigetta. Sul punto si richiama ancora il recente arresto del Consiglio di Stato (Sez. II, 16 marzo 2023 n.2762)
- La n. 8609 riguarda personale CC, GdF che lo accoglie, + FF.AA. > E.I. ed A.M.. che lo rigetta. In merito alla prescrizione quinquennale dalla data di congedo chiesta dall’INPS il Tar precisa quanto segue:
- Il Collegio ritiene di condividere la più recente statuizione con il quale il Consiglio di Stato (Sez. VI, 10/08/2018, n. 4898) – dato atto dei propri precedenti orientamenti e sul rilievo che l'ordinativo di pagamento del credito principale costituisce l'atto con il quale, successivamente alla cessazione del servizio, viene liquidata la buonuscita – ha precisato che:
a) quando il diritto sia sorto precedentemente alla cessazione dal servizio ed alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale deve essere individuato nell'originario provvedimento di liquidazione della buonuscita (e non dalla semplice data di cessazione dal servizio del dipendente come sostenuto dall’Inps), il quale non abbia tenuto conto dei relativi miglioramenti economici;
b) allorquando, invece, dopo la liquidazione dell’indennità di buonuscita interviene un successivo atto di inquadramento recante l'attribuzione di un diverso trattamento economico (a seguito di D.P.R. o norma di legge o provvedimento amministrativo) dalla quale deriva un diverso ammontare dell'indennità di buonuscita, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale deve essere individuato nell’ultimo provvedimento di liquidazione della buonuscita, il quale non abbia tenuto conto dei relativi miglioramenti economici; in tal caso, infatti, il diritto alle somme dovute sorge successivamente ed è, quindi, ragionevole ritenere che il termine prescrizionale decorra dalla entrata in vigore del trattamento economico previsto dai suddetti atti successivi.
Orbene nel caso di specie è certo che il diritto a miglioramenti economici che avrebbero avuto incidenza sull'indennità di buonuscita era sorto precedentemente alla cessazione del servizio, sicché il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale andrebbe correttamente individuato nel provvedimento di liquidazione della buonuscita o primo ordinativo di pagamento successivo alla cessazione del servizio.
Infatti, giacché non calcolata in tale provvedimento, la riliquidazione dell'indennità di buonuscita riveniente dalla predetta normativa si sarebbe dovuta chiedere nel quinquennio decorrente dalla suddetta data.
Ciò premesso – e in disparte la non condivisa individuazione del dies a quo - deve rilevarsi che nel caso di specie l’Inps si è limitata genericamente a postulare, appunto ai fini della decorrenza del dies a quo, la data di collocazione a riposo dei dipendenti pubblici, senza nemmeno indicare per ciascuno di essi quale sia in concreto la data di rispettivo collocamento in quiescenza; dovendo peraltro rilevare il Collegio – al quale non compete di ricercare di propria iniziativa elementi di prova non forniti compiutamente dalla parte proponente l’eccezione – che per nessuno dei 48 ricorrenti sembra essere decorso interamente il termine prescrizionale quinquennale.
Al riguardo costituisce principio pacifico in giurisprudenza che “Poiché l'eccezione di prescrizione di un credito costituisce eccezione in senso proprio, essa deve essere sollevata dalla parte, alla quale spetta specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale” (Consiglio di Stato, sez. IV, 01/03/2006, n. 936).
Ne consegue che l’eccezione di prescrizione, per come genericamente proposta, deve essere rigettata.
- La n. 8616 riguarda personale CC. che lo accoglie.
- La n. 8618 riguarda personale CC. che lo accoglie.
- La n. 8619 riguarda un primo maresciallo luogotenente dell’E.I e lo rigetta. Sul punto si richiama ancora il recente arresto del Consiglio di Stato (Sez. II, 16 marzo 2023 n.2762)