No, io la interpreto diversamente... Leggendo l'articolo, "IN PRIMO LUOGO" ci rientrano tutte le categorie che vengono elencate a seguire, altrimenti dopo la parte dedicata ai superstiti avremmo letto anche "E POI" tutte le altre categorie...ciro49 ha scritto:christian71 ha scritto:Premettendo di non essere assolutamente competente in materia pensionistica, ho incollato qui sotto il testo del link in questione ed in realtà neanche io vedo nulla di preoccupante o sbaglio????.... anzi, viene specificato che l'esenzione IRPEF verrà applicata anche "alle pensioni privilegiate dirette degli invalidi, senza limiti di percentuale"...
Mi sembrerebbe favorevole per tutte le VdD, anche per chi ha avuto solo l'1% di invalidità o sbaglio!?!?!?...
Qui sotto l'articolo:
... La Legge di Bilancio prevede da quest'anno l’esenzione IRPEF per le pensioni dirette, indirette e di reversibilità erogate nei confronti delle vittime del dovere e loro superstiti.
Esenzione Irpef completa per le pensioni dirette, indirette e di reversibilità erogate nei confronti delle cd. vittime del dovere. Lo prevede l'articolo, co. 211 della Legge di bilancio 2017 approvata in vigore dal 1° gennaio 2017. L'articolo appena citato recita, infatti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.
La completa esenzione Irpef si applicherà pertanto, in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell'Inps, in primo luogo alle pensioni di reversibilità per i superstiti dei caduti ex art. 2 co. 5 della legge 407/98; alle pensioni privilegiate dirette di prima categoria con assegno di superinvalidità dei feriti di cui all'articolo 100 del Dpr 1092/1973, ex art. 2 co. 6 della legge 407/98; alle pensioni privilegiate dirette degli invalidi, senza limiti di percentuale, ex art. 3 comma 2 di cui alla legge 206/04 nonchè alle pensioni privilegiate indirette spettanti ai superstiti limitatamente al coniuge, ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori ex art. 3 co. 2 di cui alla legge 206/04. La speciale elargizione prevista dalla legge 466/1980 è già infatti esente dal prelievo Irpef....
Saluti e buona giornata
Christian
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Si ma l'articolo da come e scritto,parla della cronologia della estensione in PRIMO LUOGO quelle di reversibilità poi quelle di prima categoria con assegno di superinvalidità e poi a seguire dalla determinazione dell'INPS- per tutte le vittime del dovere con qualsiasi percentuale di invalidità-
E non si fa riferimento a cronologia...
In altre parole, io capisco che:
in attesa che si pronunci l'INPS, intanto l'esenzione IRPEF deve essere applicata a tutte le VdD...
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