Buonasera,
Vorrei dare il mio modesto contributo alla discussione in atto. Nelle mie ricerche ho trovato il sito ufficiale della presidenza del consiglio nel quale, se ho ben capito, l'attuale norma che riguarda l'argomento in oggetto è in corso dal 09/10/10 e risulta ancora in vigore.
Allego indirizzo.
LEGGE 14 novembre 1987, n. 468 - Normattiva
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? ... e:1987;468
Testo in vigore dal: 9-10-2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure
urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale
militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili
e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed
equiparato, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
((...));
i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"8. A decorrere dal 1 giugno 1987, in attesa di una legge
organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento
retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale
militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze
militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano
prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono
corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado
indicati:
=====================================================================
| Con 15 anni lire | Con 25 anni lire
=====================================================================
a) capitano | 1.500.000 | 3.600.000
b) maggiore | 2.000.000 | 3.600.000
c) tenente colonnello | 2.400.000 | 3.600.000
d) colonnello | - | 3.600.000
=====================================================================
Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed
ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al
compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio
militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da
carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e
ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato e'
attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e
2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro
cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita' per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per
gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo e' riassorbito
in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali
colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per
l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e'
riassorbito in caso di promozione al grado superiore.
9. A decorrere dal 1 giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano
compiuto 19 anni di servizio e' attribuito un assegno funzionale
annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo e' elevato a lire
1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I
predetti importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici di
cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita'";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino
al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori
e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal
servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli
fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di
buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio
per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano
compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto
beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di
ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.