ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Ciao.
Il nome del Giudice è: Salvatore Grasso.
Sentenza: 281/2020.


JESSICA1995
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da JESSICA1995 »

Grazie.👍👍👍👍
Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Jessica 1995 non so inviare in mp la sentenza. E poi c'è nome e cognome. Se vuoi mandami tu un messaggio in mp con e-mail e ti invio la sentenza tramite e-mail. Ciao.
JESSICA1995
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da JESSICA1995 »

Ok
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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1) - La CdC Sez. 1^ d'Appello n. 91/2020 rigetta l'appello dell'INPS, in riferimento alla sentenza della CdC Sardegna n. 14/2018 relativa ad ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare, arruolato in data 11 ottobre 1982 (nello specifico 15 anni, 7 mesi e 26 giorni).
N.B.: il giudice d'appello così conclude: - liquida le spese in favore dell’appellato in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).


2) - La CdC Sez. 1^ d'Appello n. 92/2020 rigetta l'appello dell'INPS, in riferimento alla sentenza della CdC Sardegna n. 42/2018 ex sottufficiale dell'Aeronautica Militare , aveva un’anzianità pari a 17 anni, 11 mesi e 18 giorni).
N.B.: il giudice d'appello così conclude: - liquida le spese in favore dell’appellato in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Novità con la sentenza n. 119/2020.

Il ricorrente VV.FF. appella la sentenza n. 95/2019 della CdC Calabria, pubblicata in data 9.4.2019 e vince.

rif. DPR n. 1092/1973 art. 61

Art. 61.
(Servizi antincendi e Corpo forestale)

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.
Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.

rif. D.Lgs. 165/2001 art. 3, comma 1

Art. 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.

Il Giudice d'appello scrive:

Non tiene in debito conto, infatti, il primo giudice della speciale disposizione invocata dall’appellante già in primo grado e la cui violazione viene qui dedotta a motivo di gravame – l’art. 61, d.p.r. n. 1092/73, per l’appunto – norma giammai esplicitamente, né implicitamente abrogata, dalle disposizioni successive (anche riguardanti la riforma dell’ordinamento mili-tare), non essendo queste ultime, ex se, incompatibili con la stessa.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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oggi la CdC Sez. 1^ d'Appello ha pubblicato n. 7 sentenze che l'INPS ha perso.

- la n. 110 rif. CdC Puglia n. 444/2018;

- la n. 114 rif. CdC Sardegna n. 103/2018 con più di 15 anni

- la n. 115 rif. CdC Sardegna n. 304/2018 con più di 15 anni. INPS vince ma c'è confusione.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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segue

- la n.116 rif. CdC Sardegna n. 309/2018 con più di 15 anni,

- la n. 118 rif. CdC Sardegna n. 152/2018 con più di 15 anni,

- la n. 120 rif. CdC Sardegna n. 222/2018 con più di 15 anni,
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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segue

- la n. 121 rif. CdC Sardegna n. 348/2018 con più di 15 anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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strano e anomalo caso.

CdC Sez. 3^ d’Appello n. 95 in rif. CdC Piemonte n. 63/2018 - arruolato in data 1° ottobre 1980

N.B.: la Sezione Piemonte adita ha accolto la domanda sull’art. 3 “Moltiplicatore”, mentre, ha respinto la riliquidazione del trattamento ai sensi dell'articolo 54.

P.S.: in questo appello si parla soltanto dell’art. 3 “moltiplicatore” ed il Giudice accoglie l’appello dell’INPS, mentre, dell’art. 54 non si discute affatto.

- A mio avviso e da quanto si legge, si capisce che il ricorrente con la sentenza Piemonte ha perso totalmente l’art. 54 e con la sentenza d’appello ha perso pure il “moltiplicatore” non avendo appellato l’art. 54. Il risultato penso che sia stato tutto a perdere e nulla a guadagnare, soltanto spese.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

panorama ha scritto: mar giu 30, 2020 2:39 pm oggi la CdC Sez. 1^ d'Appello ha pubblicato n. 7 sentenze che l'INPS ha perso.

- la n. 110 rif. CdC Puglia n. 444/2018;

- la n. 114 rif. CdC Sardegna n. 103/2018 con più di 15 anni

- la n. 115 rif. CdC Sardegna n. 304/2018 con più di 15 anni
La nr. 115 è sentenza vinta da INPS per "error in iudicando commesso dal primo giudice" che ha preso fischi per fiaschi :-( inficiando una vittoria altrimenti inevitabile per art. 54

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Si vero, chiedo scusa ai lettori.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da KURO OBI »

E in questo caso il ricorrente può presentare nuovamente ricorso?
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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per istillnotaffound,

Ho riletto la sentenza del 1°giudice e mi sembra tutto regolare, perchè si legge che il ricorrente ha chiesto l'art. 54 e non l'art. 3 di cui ha fatto appello l'INPS.
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SEZIONE GIURISDIZIONALE SARDEGNA Anno 2018 Numero 304

Sent. n. 304/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Motzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24222 del registro di Segreteria, proposto da W. M., nato il Omissis a Omissis, rappresentato e difeso dall’Avvocato Elena Pettinau presso il cui studio in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE

Contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Aime, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala n. 2
RESISTENTE

Uditi nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2018 l’Avvocato Elena Pettinau per il ricorrente e l’Avvocato Alessandro Doa per l’INPS, i quali hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni di parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO

Con atto depositato in data 10 aprile 2018 il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito Italiano, titolare di pensione diretta di inabilità calcolata con il sistema misto a decorrere dal 4/2/2014, ha chiesto che sia accertato il proprio diritto - ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l’attribuzione della percentuale del 44%, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

In fatto, espone di essere stato collocato in quiescenza con l’applicazione del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”, non potendo far valere, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. Tuttavia, alla medesima data del 31 dicembre 1995, lo stesso possedeva un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (per la precisione, 16 anni e 6 mesi), talché, sostiene di dovere essere destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, per il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”. Il trattamento pensionistico in godimento gli è stato, invece, calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. per il quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.

Il ricorrente ha inoltrato all’INPS, sede provinciale di Cagliari, formale istanza, chiedendo che si provvedesse alla corretta riliquidazione della sua pensione, in applicazione del citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73. Tale richiesta non ha avuto alcun riscontro.

A sostegno della tesi di parte, la difesa del ricorrente, dopo aver richiamato le norme che attengono alla liquidazione della pensione con il sistema cd. misto, nell’ambito delle quali troverebbe applicazione l’invocato art. 54 (per la parte liquidata con il sistema retributivo), ha citato il contenuto di circolari della Ragioneria Generale dello Stato e dello stesso INPDAP, che confermerebbero che il calcolo della quota retributiva della pensione del personale militare debba continuare ad essere effettuato con l’applicazione dell’aliquota prevista dalla norma suddetta. Dalla stessa lettera di detta norma si evincerebbe che, in alcun modo, essa circoscriva la sua operatività ai soli soggetti con l’anzianità ivi indicata, escludendo quelli con maggiore anzianità, come si ricaverebbe peraltro dall’inciso finale per il quale la base pensionabile è “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”, che avrebbe senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni.

Sono state, pertanto, formulate le seguenti conclusioni: “ … accogliere il presente ricorso e per l’effetto dichiarare il diritto del ricorrente, ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l’attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata in segreteria il 9 ottobre 2018.

Preliminarmente la difesa dell’Istituto ha dedotto l’intervenuta decadenza triennale della liquidazione definitiva della pensione e la prescrizione estintiva quinquennale dei singoli ratei e delle differenze su di essi già liquidati. Ha eccepito, inoltre, la carenza di interesse del ricorrente all’azione.

L’INPS ha sostenuto poi che la corretta lettura da dare alla disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, sulla scorta dei criteri ermeneutici propri delle disposizioni aventi finalità speciali e derogatorie della disciplina ordinaria, quindi, utilizzando il criterio della massima aderenza al dettato letterale della disposizione, non lasci alcuno spazio alla tesi interpretativa sostenuta dal ricorrente. La norma in questione, infatti, deve essere intesa come esclusivamente destinata a quei soggetti, appartenenti al ceto militare, che abbiano espletato almeno 15 e non più di venti anni di servizio. L’Istituto ha concluso, quindi, per la totale infondatezza della pretesa del ricorrente al cui accoglimento sarebbe d’ostacolo anche l’assenza nell’ordinamento vigente di una disposizione che consenta il riparto dell’aliquota di rendimento tra i periodi ante 31.12.1992 (criterio dell’ultima retribuzione) e quelli successivi fino al 31.12.1995 (criterio della media degli ultimi dieci anni), rendendo impossibile e del tutto arbitrario ogni criterio di liquidazione.

A conforto della tesi difensiva è stata richiamata la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 46 del 30.3.2018. Sono state, quindi, formulate conclusioni di rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

In udienza l’Avvocato Pettinau ha concluso in conformità al ricorso introduttivo insistendo per il suo accoglimento. L’Avvocato Doa ha richiamato integralmente la memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

La causa è stata decisa con dispositivo letto nell’udienza del 23 ottobre 2018 per i motivi di seguito esposti in

DIRITTO

In via preliminare, va detto che l’interesse ad agire da parte del ricorrente appare indubitabile, atteso che l’accoglimento della sua domanda si tradurrebbe necessariamente in un più favorevole importo complessivo della pensione. Con riguardo all’eccezione di prescrizione, la stessa deve essere disattesa poiché il ricorrente è cessato dal servizio dal 4/2/2014 e, quindi, il ricorso risulta proposto abbondantemente entro il termine quinquennale di prescrizione. Del pari, nessuna decadenza ex artt. 204, lettera b) e 205 del D.P.R. n. 1092 del 1973 può dirsi maturata nel caso in esame, non rientrando la fattispecie tra le ipotesi di revoca e/o modifica del trattamento di pensione per errore nel computo dei servizi, ma involgendo questioni di diritto (cfr. Corte Costituzionale, sentenze 9/16 luglio 2014, n. 208 e 4 aprile/23 giugno 2017, n. 148), con conseguente reiezione anche di questa eccezione formulata dall’Istituto previdenziale.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Come detto in narrativa, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del proprio
trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. La norma invocata ha disposto, testualmente, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”. Al riguardo, la Sezione ritiene di confermare il proprio orientamento favorevole, espresso sin dalla sentenza n. 2/2018.

Sul punto, si registrano pronunce di altre Sezioni di segno sia conforme a quello di questa Sezione (v. Sezione giurisdizionale Calabria, n. 12 del 30/01/2018; idem, n. 44 del 27/03/2018), sia contrario (Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 95 del 27/06/2017; Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 18 del 13/03/2018; Sezione giurisdizionale Veneto, n. 46 del 30/03/2018).

A tale proposito si deve ribadire che, nel caso di pensioni liquidate, come nella fattispecie in esame, con il cd. sistema misto, la pensione, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della Legge n. 335/1995, è il risultato della somma “a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”. È, quindi, la norma citata a prevedere, in via transitoria, la sopravvivenza, con riguardo alla prima delle suddette quote, della normativa vigente precedentemente all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema pensionistico. Nel caso del personale militare, tale normativa va individuata nell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 che, come è noto, prevedeva l’applicazione, sulla base pensionabile, nell’ambito del sistema di calcolo c.d. retributivo, di un’aliquota più favorevole rispetto a quella del personale civile dello Stato. In particolare, il comma 1 della disposizione stabiliva che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”. Secondo la tesi sostenuta dall’INPS, la disposizione, interpretata in senso strettamente letterale, si applicherebbe esclusivamente al personale cessato dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e non riguarderebbe, pertanto, la posizione del ricorrente, che, pacificamente, possedeva, al momento del collocamento a riposo, un’anzianità superiore. Ma tale interpretazione non tiene conto del dato testuale della disposizione contenuta nel successivo comma 2 dell’art. 54, secondo cui “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”, la quale contrasta con la tesi seguita dall’INPS. Le difficoltà di applicazione della norma evidenziate nella citata sentenza della Sezione giurisdizionale Veneto (non essendo disciplinato il modo in cui l’aliquota del 44% vada distribuita tra le due diverse basi pensionabili individuate con riguardo ai periodi sino al 31/12/1992 e post 1/1/1993) non sembrano insormontabili, ben potendo le stesse trovare soluzione mediante una distribuzione proporzionale dell’aliquota tra i due periodi in relazione all’anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall’Istituto previdenziale (cfr. sentenza n. 61 del 28 marzo 2018 di questa Sezione). Con riguardo poi alla presunta applicabilità dell’art. 54 alle sole pensioni liquidate esclusivamente con il sistema retributivo, la Sezione non può che ribadire quanto già affermato (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna, sentenza n. 2/2018). Non è dato, infatti, rinvenire alcuna norma che abbia limitato l’applicazione dell’aliquota pensionistica di cui all’art. 54 al solo sistema retributivo, desumendosi per contro, chiaramente, dalle leggi che hanno ridisegnato il sistema pensionistico, il mantenimento, per le quote di pensione maturate anteriormente al 31 dicembre 1995, dei precedenti criteri di calcolo (limitati alla quota A).

Il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi. In ordine alle spese, in ragione della novità della questione e dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano i motivi per disporne la compensazione, ex art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da W. M. e, per l’effetto, dichiara il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. Spese compensate. Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 23 ottobre 2018.
Il Giudice unico
f.to Valeria Motzo


Depositata in Segreteria il 31/10/2018


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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@panorama
ma che ha combinato allora la Prima Sezione??!?!?!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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E quello che mi chiedo io,
Cmq. se la sentenza è errata penso che l'avvocato del collega chiederà la revisione del giudizio. Aspettiamo i risvolti della vicenda.
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