Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Grazie francois a nome mio e di tutti i lettori del forum.
Hai fatto una cosa grande a tutela di tutti quei colleghi che hanno subito una decurtazione "ingiusta" dell'importo sull'ammontare spettante.
Spero che in molti ti saranno riconoscenti per questa bella notizia che hai dato e che l'Agenzia delle Entrate ha perso l'Appello.
Hai fatto una cosa grande a tutela di tutti quei colleghi che hanno subito una decurtazione "ingiusta" dell'importo sull'ammontare spettante.
Spero che in molti ti saranno riconoscenti per questa bella notizia che hai dato e che l'Agenzia delle Entrate ha perso l'Appello.
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Messaggio da giuseppefrezza »
Affinchè possa essere di aiuto agli altri amici del forum vi comunico quanto segue:
Riformato il 15.3.2010, in malattia dal 12.6.09, non avevo fruito nemmeno un giorno di licenza ord 2009, tantomeno la spec. 09 e ovviamente nulla del 2010.
sono masups.
Del pagamento delle licenze nonostante il mio comando avesse mandato il relativo specchio al cna, nulla si sapeva sino a quando, 20 giorni fa ho preso carta penna e calamaio ed ho scritto una vibrante missiva a/r.
Bene: oggi mi hanno accreditato un bel bonifico di 3.580,00............mi stanno bene, non sto certo a far di conti...................ciao amici...................
Riformato il 15.3.2010, in malattia dal 12.6.09, non avevo fruito nemmeno un giorno di licenza ord 2009, tantomeno la spec. 09 e ovviamente nulla del 2010.
sono masups.
Del pagamento delle licenze nonostante il mio comando avesse mandato il relativo specchio al cna, nulla si sapeva sino a quando, 20 giorni fa ho preso carta penna e calamaio ed ho scritto una vibrante missiva a/r.
Bene: oggi mi hanno accreditato un bel bonifico di 3.580,00............mi stanno bene, non sto certo a far di conti...................ciao amici...................
Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Allego nuova lettera di Persomil del 28 marzo 2013 sull'argomento.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re:Ferie non godute. Precisazioni e raccolte
Vorrei dare un mio contributo circa il compenso sostitutivo...Spesso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza emana delle circolari che sono deteriori agli interessi del dipendente.... Le circolari non costituiscono fonti del diritto. Le uniche fonti del Diritto sono le sentenze della Corte Costituzionale e le sentenze pronunciate dai Tribunali Amministrativi ..... INSOMMA PER LE FERIE NON GODUTE IL MINISTERO ELARGISCE CON LE PROPRIE CIRCOLARI UN CORRISPETTIVO CHE SPESSO E' 6 VOLTE INFERIORE AL DOVUTO... E' TANTA LA DIFFERENZA.... PROVATE AD IMMAGINARE CHE UN DIPENDENTE CHE PERCEPISCE DI STIPENDIO LORDO 3000 EURO E DONO ESSERE MONETIZZATE CIRC 120 GIORNI DI FERIE NON GODUTE... IL MINISTERO PAGA SOLO 6000 EURO ANZICHE' 18.000 EURO. INOLTRE SE UN DIPENDENTE PERCEPISCE ALTRE INDENNITà IN FORMA CONTINUA E SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' , SPETTANO ANCHE TALI INDENNITA'.... LEGGETE LE SENTENZE CHE HO PUBBLICATO..... E ATTENZIONE DEL DIRITTO CIVILE CIO' CHE NON SI CHIEDE NON SI HA DIRITTO, PERTANTO CHIEDETE TUTTO CIO' CHE LA LEGGE HA RICONOSCIUTO COME DIRITTO.. ( E .. A PROPOSITO DELLA LEGGE SULLA STABILITà DEL 2012 .. ESSA E' STATA DICHIARATA DALLA SUPREMA CORTE COSTITUZIONALE .. ANTICOSTITUZIONALE .. PERCHE' IL DIRITTO ALLE FERIE è RICONOSCIUTA DALLA CARTA COSTITUZIONALE.. )
Ai sensi del D.L. n.95 del 2012 art.35 comma 8 che recita :”” si ha diritto alla remunerazione delle ferie non godute per cessazione del rapporto di lavoro determinato a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o decesso dovuti ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalle capacità organizzative del Datore di lavoro””
Lo scrivente , rientrando nelle condizioni prescritte nel decreto dianzi menzionato ha acquisito il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute negli anni specificati in oggetto.
La circolare 333-G/I/sett2°/mco/N°12/10 del 17.01.2011 emanata dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prevede un trattamento deteriore dell’istituto in parola all’avente diritto.
Le Circolari e i Pareri, pur rese istituzionalmente , non sono assimilabili ad un atto avente forza di legge. Infatti , la Cassazione, a proposito di circolari e pareri dell’amministrazione tributaria, ha piu’ volte negato che le stesse siano fonti del diritto.
La circolare del 17.01.2011 manata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza non prende in considerazione la giurisprudenza cioè quell’insieme delle pronunce degli organi giurisdizionali che come si sa costituiscono fonte del diritto .
A tal scopo si precisa che la remunerazione dell’istituto in parola è stata regolata da precise sentenze che ne stabiliscono i parametri per la quantificazione esatta e in particolare:
1) Circa l’assoggettabilità all’Irpef del compenso in parola sancito dalla circolare Prot.333-G/I/Sett2°/mco/N°12/10 del 17.01.2011 emanata Dalla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ( pag.5) , si deve ritenere la questione infondata e superata per espresse sentenze pronunciate successivamente alla circoalre, che hanno sancito l’intassabilità del compenso in parola.
Le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 89/04/2013 emessa dalla sezione quarta della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata in segreteria lo scorso 6 febbraio. Riferendosi a una interpretazione «costituzionalmente orientata» i giudici regionali romani hanno definitivamente accolto la richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittime trattenute su questa indennità, stabilendone la sua completa intassabilità. Secondo gli stessi giudici, l'indennità delle ferie non godute, quindi, ha natura risarcitoria e non è soggetta alle imposte dirette
«L'articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86 stabilisce l'imponibilità delle sole “indennità” conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle, come nella specie, che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale». Secondo gli stessi giudici, l'indennità delle ferie non godute, quindi, ha natura risarcitoria e non è soggetta alle imposte dirette; le ferie annuali e i riposi settimanali costituiscono, infatti, un diritto insopprimibile del lavoratore, connesso alla protezione della sua salute quale bene primario costituzionalmente garantito.
Da quanto detto si evince che, poiché l'erogazione di questa indennità è riconducibile fra quelle costituenti un mero risarcimento per danni della sfera biologica della persona, essa avrà natura di mera reintegrazione di una decurtazione di tipo patrimoniale (danno emergente) e non invece la funzione di reintegrare la perdita di un reddito (lucro cessante), non vi sono, quindi dubbi sulla sua non assoggettabilità a imposizione Irpef, in quanto una siffatta fattispecie non è espressamente prevista fra quelle costituenti ipotesi tassative di reddito imponibile.
Circa l’assoggettabilità delle ritenute assistenziali e previdenziali ( INPDAP e altri voci correlate). Sembra evidente che la non assoggettabilità dell’Irpef sancita nelle pronunce indicate nel punto 1) , è da estendere anche alle ritenute assistenziali e previdenziali nel senso che il compenso non deve essere soggetto alle ritenute in parola , in quanto se esso ha natura risarcitoria non puo’ essere, di riflesso , assoggetta alle ritenute assistenziali e previdenziali perché tali ritenute sono anch’esse applicate ad un effettivo incremento reddituale .
2) Circa il "quantum" del credito, il compenso sostitutivo per ferie non godute va corrisposto in misura doppia all'ordinaria retribuzione, secondo gli importi di volta in volta vigenti, nel senso che il c.d. compenso sostitutivo si cumula con quanto spettante al ricorrente a titolo di ordinaria retribuzione .
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 19-7-2001 n. 1157; T.A.R. Calabria Reggio Calabria 9-11-2000 n. 1872.
La ratio delle conclusioni dei T.A.R. di Reggio Calabria e Catanzaro trovano fondamento logico nel fatto che un dipendente regolarmente in servizio che fruisce del proprio congedo ordinario (ferie) percepisce regolarmente il proprio stipendio mensile spettante, mentre, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.L. n.95 del 2012 (menzionato in testa alla presnte), non hanno goduto né dello stipendio né delle ferie (ciò è lo stesso dire che non hanno goduto di due diritti spettanti)
3) Altre indennità spettanti .
Nel periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione uguale a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensiva pertanto, della media dei compensi per lavoro straordinario percepiti nell'anno di riferimento. (Trib. Milano 5/6/2004, Est. Ianniello, in D&L 2004, 386)
Nel periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione uguale a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensiva della media dei compensi per lavoro straordinario percepiti nell'anno di riferimento. Pertanto è nullo, contrastando con l’art. 36 della Costituzione, ogni patto individuale o collettivo che preveda un trattamento deteriore (Cass. 20/11/00, n. 14955, pres. Prestipino, est. De Matteis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 84).
Le sentenze dianzi scritte sono state pronunciate a seguito di ricorso specifico di rimborso della media del compenso per lavoro straordinario , appare evidente che le sentenze devono essere estese su tutti i compensi percepiti nel tempo senza soluzione di continuità dal lavoratore .
4) Per quanto riguarda i quattro giorni aggiuntivi ex legge n. 937/97 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce - sezione terza, con sentenza del 21.05.2009 ha decretato che i quattro giorni aggiuntivi, alla luce della nuova formulazione contenuta nell'art. 18 del d.P.R n. 254/1999, che estende l'originaria limitazione, circoscritta all'impossibilità di fruizione per esigenze di servizio, alle altre ipotesi di cui l D.L. n.95 del 2012 art.35 comma 8 ; i quattro giorni aggiuntivi devono essere monetizzabili (secondo l’art 1 LEGGE 23 DICEMBRE 1977 N° 937 dette giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde).
Per il calcolo del compenso sostitutivo non si procederà alla misura doppia della retribuzione giornaliera come per le ferie non godute , bensì , per logica, alla retribuzione giornaliera con aggiunta della somma forfettaria dianzi scritta ( somma forfettaria mai rivalutata e ferma a 35 anni addietro e il corrispettivo in euro è 4,11 )risulterebbe di difatti, qualora l’avente diritto avesse prestato servizio e non avesse fruito della giornata di riposo legge avrebbe percepito la regolare retribuzione giornaliera per servizio prestato e avrebbe goduto anche della somma forfettaria così come previsto dalla legge nr.937/97
5) Circa il “quantum” dei giorni di ferie maturati rispetto al servizio prestato e del calcolo del compenso sostitutivo giornaliero spettante , in relazione alle specifiche delle sentenze indicate nel punto 3) , si deve considerare, dunque , come se il lavoratore avesse effettivamente lavorato.
Dunque se un dipendente regolarmente in servizio fruisce di un periodo di ferie , di fatto non viene conteggiato nel congruo delle ferie richieste, il giorno di riposo settimanale spettante ogni sei giorni;
Di conseguenza il conteggio delle ferie non godute va effettuato dividendo i giorni maturati per 26 giorni lavorativi ( 30 giorni di durata media di un mese decurtati di 4 riposi spettanti mensili ). Per ottenere poi i giorni di ferie maturati bisogna moltiplicare quest’ultimo risultato per il risultato che si ottiene dividendo le ferie spettanti per dodici
Giorni di ferie maturati = Giorni di ferie annue spettanti X giorni di servizio
12 26
così anche per ricavare il compenso sostitutivo spettante per ogni giorno di ferie maturato, si deve procedere alla divisione della retribuzione lorda mensile per 26 giorni lavorativi( difatti la retribuzione mensile non viene corrisposta su base di 30 giorni lavorati bensì su 26 giorni lavorati)
La retribuzione mensile di riferimento è quella percepita nell’ultimo mese di servizio.
Le precisazioni di cui sopra sono indispensabili per avere un conteggio quanto piu’ vicino alla realtà senza incorrere ad arrotondamenti per difetto o per eccesso.
Ai sensi del D.L. n.95 del 2012 art.35 comma 8 che recita :”” si ha diritto alla remunerazione delle ferie non godute per cessazione del rapporto di lavoro determinato a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o decesso dovuti ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalle capacità organizzative del Datore di lavoro””
Lo scrivente , rientrando nelle condizioni prescritte nel decreto dianzi menzionato ha acquisito il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute negli anni specificati in oggetto.
La circolare 333-G/I/sett2°/mco/N°12/10 del 17.01.2011 emanata dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prevede un trattamento deteriore dell’istituto in parola all’avente diritto.
Le Circolari e i Pareri, pur rese istituzionalmente , non sono assimilabili ad un atto avente forza di legge. Infatti , la Cassazione, a proposito di circolari e pareri dell’amministrazione tributaria, ha piu’ volte negato che le stesse siano fonti del diritto.
La circolare del 17.01.2011 manata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza non prende in considerazione la giurisprudenza cioè quell’insieme delle pronunce degli organi giurisdizionali che come si sa costituiscono fonte del diritto .
A tal scopo si precisa che la remunerazione dell’istituto in parola è stata regolata da precise sentenze che ne stabiliscono i parametri per la quantificazione esatta e in particolare:
1) Circa l’assoggettabilità all’Irpef del compenso in parola sancito dalla circolare Prot.333-G/I/Sett2°/mco/N°12/10 del 17.01.2011 emanata Dalla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ( pag.5) , si deve ritenere la questione infondata e superata per espresse sentenze pronunciate successivamente alla circoalre, che hanno sancito l’intassabilità del compenso in parola.
Le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 89/04/2013 emessa dalla sezione quarta della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata in segreteria lo scorso 6 febbraio. Riferendosi a una interpretazione «costituzionalmente orientata» i giudici regionali romani hanno definitivamente accolto la richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittime trattenute su questa indennità, stabilendone la sua completa intassabilità. Secondo gli stessi giudici, l'indennità delle ferie non godute, quindi, ha natura risarcitoria e non è soggetta alle imposte dirette
«L'articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86 stabilisce l'imponibilità delle sole “indennità” conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle, come nella specie, che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale». Secondo gli stessi giudici, l'indennità delle ferie non godute, quindi, ha natura risarcitoria e non è soggetta alle imposte dirette; le ferie annuali e i riposi settimanali costituiscono, infatti, un diritto insopprimibile del lavoratore, connesso alla protezione della sua salute quale bene primario costituzionalmente garantito.
Da quanto detto si evince che, poiché l'erogazione di questa indennità è riconducibile fra quelle costituenti un mero risarcimento per danni della sfera biologica della persona, essa avrà natura di mera reintegrazione di una decurtazione di tipo patrimoniale (danno emergente) e non invece la funzione di reintegrare la perdita di un reddito (lucro cessante), non vi sono, quindi dubbi sulla sua non assoggettabilità a imposizione Irpef, in quanto una siffatta fattispecie non è espressamente prevista fra quelle costituenti ipotesi tassative di reddito imponibile.
Circa l’assoggettabilità delle ritenute assistenziali e previdenziali ( INPDAP e altri voci correlate). Sembra evidente che la non assoggettabilità dell’Irpef sancita nelle pronunce indicate nel punto 1) , è da estendere anche alle ritenute assistenziali e previdenziali nel senso che il compenso non deve essere soggetto alle ritenute in parola , in quanto se esso ha natura risarcitoria non puo’ essere, di riflesso , assoggetta alle ritenute assistenziali e previdenziali perché tali ritenute sono anch’esse applicate ad un effettivo incremento reddituale .
2) Circa il "quantum" del credito, il compenso sostitutivo per ferie non godute va corrisposto in misura doppia all'ordinaria retribuzione, secondo gli importi di volta in volta vigenti, nel senso che il c.d. compenso sostitutivo si cumula con quanto spettante al ricorrente a titolo di ordinaria retribuzione .
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 19-7-2001 n. 1157; T.A.R. Calabria Reggio Calabria 9-11-2000 n. 1872.
La ratio delle conclusioni dei T.A.R. di Reggio Calabria e Catanzaro trovano fondamento logico nel fatto che un dipendente regolarmente in servizio che fruisce del proprio congedo ordinario (ferie) percepisce regolarmente il proprio stipendio mensile spettante, mentre, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.L. n.95 del 2012 (menzionato in testa alla presnte), non hanno goduto né dello stipendio né delle ferie (ciò è lo stesso dire che non hanno goduto di due diritti spettanti)
3) Altre indennità spettanti .
Nel periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione uguale a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensiva pertanto, della media dei compensi per lavoro straordinario percepiti nell'anno di riferimento. (Trib. Milano 5/6/2004, Est. Ianniello, in D&L 2004, 386)
Nel periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione uguale a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensiva della media dei compensi per lavoro straordinario percepiti nell'anno di riferimento. Pertanto è nullo, contrastando con l’art. 36 della Costituzione, ogni patto individuale o collettivo che preveda un trattamento deteriore (Cass. 20/11/00, n. 14955, pres. Prestipino, est. De Matteis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 84).
Le sentenze dianzi scritte sono state pronunciate a seguito di ricorso specifico di rimborso della media del compenso per lavoro straordinario , appare evidente che le sentenze devono essere estese su tutti i compensi percepiti nel tempo senza soluzione di continuità dal lavoratore .
4) Per quanto riguarda i quattro giorni aggiuntivi ex legge n. 937/97 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce - sezione terza, con sentenza del 21.05.2009 ha decretato che i quattro giorni aggiuntivi, alla luce della nuova formulazione contenuta nell'art. 18 del d.P.R n. 254/1999, che estende l'originaria limitazione, circoscritta all'impossibilità di fruizione per esigenze di servizio, alle altre ipotesi di cui l D.L. n.95 del 2012 art.35 comma 8 ; i quattro giorni aggiuntivi devono essere monetizzabili (secondo l’art 1 LEGGE 23 DICEMBRE 1977 N° 937 dette giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde).
Per il calcolo del compenso sostitutivo non si procederà alla misura doppia della retribuzione giornaliera come per le ferie non godute , bensì , per logica, alla retribuzione giornaliera con aggiunta della somma forfettaria dianzi scritta ( somma forfettaria mai rivalutata e ferma a 35 anni addietro e il corrispettivo in euro è 4,11 )risulterebbe di difatti, qualora l’avente diritto avesse prestato servizio e non avesse fruito della giornata di riposo legge avrebbe percepito la regolare retribuzione giornaliera per servizio prestato e avrebbe goduto anche della somma forfettaria così come previsto dalla legge nr.937/97
5) Circa il “quantum” dei giorni di ferie maturati rispetto al servizio prestato e del calcolo del compenso sostitutivo giornaliero spettante , in relazione alle specifiche delle sentenze indicate nel punto 3) , si deve considerare, dunque , come se il lavoratore avesse effettivamente lavorato.
Dunque se un dipendente regolarmente in servizio fruisce di un periodo di ferie , di fatto non viene conteggiato nel congruo delle ferie richieste, il giorno di riposo settimanale spettante ogni sei giorni;
Di conseguenza il conteggio delle ferie non godute va effettuato dividendo i giorni maturati per 26 giorni lavorativi ( 30 giorni di durata media di un mese decurtati di 4 riposi spettanti mensili ). Per ottenere poi i giorni di ferie maturati bisogna moltiplicare quest’ultimo risultato per il risultato che si ottiene dividendo le ferie spettanti per dodici
Giorni di ferie maturati = Giorni di ferie annue spettanti X giorni di servizio
12 26
così anche per ricavare il compenso sostitutivo spettante per ogni giorno di ferie maturato, si deve procedere alla divisione della retribuzione lorda mensile per 26 giorni lavorativi( difatti la retribuzione mensile non viene corrisposta su base di 30 giorni lavorati bensì su 26 giorni lavorati)
La retribuzione mensile di riferimento è quella percepita nell’ultimo mese di servizio.
Le precisazioni di cui sopra sono indispensabili per avere un conteggio quanto piu’ vicino alla realtà senza incorrere ad arrotondamenti per difetto o per eccesso.
Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Ciao!
Scusa se mi permetto rispondere alla tua! io capisco che noi dipendenti delle forse dell'ordine.. come tutti i dipendenti siamo in condizioni socio-economici minoritaria ( come si è espresso una sentenza del T.A.R.) rispetto ai direttori di enti o ministeri... e per tali condizioni quando riusciamo ad avere un nostro diritto.. siamo molto felice di riceverlo.... tu hai ottenuto per le ferie non godute la somma di 3.500,00 euro circa... certamente è un'ottima somma.. specie per noi!!!! ma ti sei chiesto se è giusta? se veramente è la somma che ti aspettava?
Ho pubblicato una mia nota nella quale ho evidenziato tutte le sentenze che disciplinano tale istituto..Ti consiglio di leggerle e se ritieni che la somma è veramente irrisoria... non preoccuparti se hai accettato.... perchè puoi sempre richiedere l'integrazione dei tuoi diritti... e attenzione! nel diritto civile cio' che non chiedi non ti aspetta!!!!
Ti faccio un esempi.... tu non hai fatto ferie dal 2009 sino al 2012
sono tre anni... mettiamo per ipotesi che tu avevi diritto a 45 giorni l'anno di ferie.... per un totale di 120 giorni...
Se tu dividi la tua retribuzione lorda ( per esempio 3000 euro lorde) mensile ( un mese lavorativo di 26 giorni) per 26 =ti risulta 115, 38 che è la retribuzione lorda giornaliera ... ora se moltiplichi tale somma per 120 giorni =13846,00 come vedi dovevi percepire 10.000 euro in piu.... e non sono pochi! ma la cosa che adesso irriterà senz'altro la tua serenità è che tu avresti dovuto percepire il doppio di tale somma cioè circa 27.000 euro... e c'e' dell'altro!!!! leggi la mia nota... e ti rendi conto ?????
Scusa se mi permetto rispondere alla tua! io capisco che noi dipendenti delle forse dell'ordine.. come tutti i dipendenti siamo in condizioni socio-economici minoritaria ( come si è espresso una sentenza del T.A.R.) rispetto ai direttori di enti o ministeri... e per tali condizioni quando riusciamo ad avere un nostro diritto.. siamo molto felice di riceverlo.... tu hai ottenuto per le ferie non godute la somma di 3.500,00 euro circa... certamente è un'ottima somma.. specie per noi!!!! ma ti sei chiesto se è giusta? se veramente è la somma che ti aspettava?
Ho pubblicato una mia nota nella quale ho evidenziato tutte le sentenze che disciplinano tale istituto..Ti consiglio di leggerle e se ritieni che la somma è veramente irrisoria... non preoccuparti se hai accettato.... perchè puoi sempre richiedere l'integrazione dei tuoi diritti... e attenzione! nel diritto civile cio' che non chiedi non ti aspetta!!!!
Ti faccio un esempi.... tu non hai fatto ferie dal 2009 sino al 2012
sono tre anni... mettiamo per ipotesi che tu avevi diritto a 45 giorni l'anno di ferie.... per un totale di 120 giorni...
Se tu dividi la tua retribuzione lorda ( per esempio 3000 euro lorde) mensile ( un mese lavorativo di 26 giorni) per 26 =ti risulta 115, 38 che è la retribuzione lorda giornaliera ... ora se moltiplichi tale somma per 120 giorni =13846,00 come vedi dovevi percepire 10.000 euro in piu.... e non sono pochi! ma la cosa che adesso irriterà senz'altro la tua serenità è che tu avresti dovuto percepire il doppio di tale somma cioè circa 27.000 euro... e c'e' dell'altro!!!! leggi la mia nota... e ti rendi conto ?????
Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Attenzione!!!! Il Decreto 6 luglio 2012 nr.95 relavito al divieto di monetizzazione delle ferie non godute... fa parte della cd. " legge di stabilità" Questo decreto , il cui contenuto è sbalorditivo e non certo consono per uno stato democratico come il nostro.... ma forse è indicato per uno stato con dittatura estremista .... ( purtroppo porta la firma dei nostri governanti cioè di colore che abbiamo eletto e che dovrebbero rappresentare i nostri diritti) ha cercato di cancellare dei diritti costituzionali e con sfumatura dittatoriale obbliga i vari dirigenti al recupero delle somme già elargite con gravi conseguenze disciplinari... cercato di togliere i diritti ai povero cittadini.... mentre con altrettanti decreti si aumentano lo stipendio di 210.000 annue di ulteriori 76.000 annue .. cioè 7000 euro al mese .... dicevo... QUESTO DECRETO E' STATO DICHIARATO ANTICOSTITUZIONALE.... IL DIRITTO SPETTA ANCORA A COLORO CHE LO HANNO MATURATO NELLE CONDIZIONI STABILITE ....Ai sensi del D.L. n.95 del 2012 art.35 comma 8 che recita :”” si ha diritto alla remunerazione delle ferie non godute per cessazione del rapporto di lavoro determinato a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o decesso dovuti ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalle capacità organizzative del Datore di lavoro””
Ma i Ministeri continuano ad inviare circolari prendendo in considerazione la " legge sulla stabilità""" non tenetene conto.....
Ma i Ministeri continuano ad inviare circolari prendendo in considerazione la " legge sulla stabilità""" non tenetene conto.....
Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Per il 2012 avevi diritto a 39 giorni di ferie -- decurtando i 4 giorni che hai fruito ti sono rimasti 35 giorni
Per il 213 devi contare dal 1 di gennaio al 4 marzo che sono totali giorni 63 ( 31 gennaio-28 febbraio 4 marzo)
quindi devi dividere questi giorni per 26 ( e non per trenta giorni come durata media di un mese) =2,15 ( cioè hai lavorato 2 mesi e 15 giorni ) ; poi dividi le ferie spettanti per 12 mese e ottieni quante ferie maturi al mese 39/12=3,25 questi giorni li moltiplichi per 2,15= 7 giorni di ferie totali maturati dal 1 di gennaio 2013 al 4 marzo 2013
Quindi 35 (2012)+7=42 giorni di ferie non godute
Adesso prendi lo stipendio lordo ( comprensivo di tutte le voci) e lo dividi per 26 ( la retribuzione ti viene data dopo che lavori un mese meno i giorni di ferie), se per esempio tu prendi uno stipendio lordo di 2500 si ottine 96,15 che è la paga giornaliera. moltiplicando questa paga per 42 ottini 4200,00 ( circa) .... ma non fare fare i calcoli al tuo ufficio... perchè loro ti darebbero il compenso decurtato dell'inpdap e dell'irpef .... Richiedi tu il relativo compenso facendo tu i calcoli....Non si tratta di retribuzione ma di un risarcimento e come tale è intassabile , inoltre, si deve considerare come se tu fossi in servizio .. quindi ti toccano tutte quelle indennità che percepivi nel tempo senza soluzione di continuità ( straordinario e altre indennità a carattere cotinuo) ... infine nel 212 tu devi chiedere anche 4 riposi legge 937/77 ( art 1 della legge dice che hai diritto a una somma forfettaria di L.8500 .. sono passati 35 anni e ancora non è stata fatta alcuna conversione in euro e nessuna rivalutazione .. oggi rispondono a E.4,11) ... ma il bello deve ancora avvenire....
Il dipendente che deve avere il compenso sostitutivo percde due diritti... se tu fossi stato in servizio avresti avuto il diritto di avere le tue ferie e godere della retribuzione..... quindi, tu che non hai fruito di questo diritto costituzionale hai perso due diritti.... quindi la tua monetizzazione deve essere pagata il doppio.... insomma nell'esempio sopra anzichè 4200,00... hai diritto a prendere 8400 per i 937/77 devi contare invece una giornata di lavoro 96,15 + 4,11 .... a tutto questo devi chiedere le indennità continue... Ho pubblicato tutte le sentenze che i sono espresse in tal senso... le sentenze sono una fonte del diritto.... le circolari del tuo ministero sono molto restrittive e non tengono conto delle sentenze..... non aver timore di fare subito la domanda.... accetta quello che d'ufficio ti danno ... ma poi con molta tranquillità fatti i tuoi calcoli perchè il diritto va in prescrizione dopo 15 anni... quando fai tutti i calcoli presenta la tua richiesta di integro della somma.... preparati ad adire il T.A.R. che ti daraà ragione.... In bocca al lupo!
Per il 213 devi contare dal 1 di gennaio al 4 marzo che sono totali giorni 63 ( 31 gennaio-28 febbraio 4 marzo)
quindi devi dividere questi giorni per 26 ( e non per trenta giorni come durata media di un mese) =2,15 ( cioè hai lavorato 2 mesi e 15 giorni ) ; poi dividi le ferie spettanti per 12 mese e ottieni quante ferie maturi al mese 39/12=3,25 questi giorni li moltiplichi per 2,15= 7 giorni di ferie totali maturati dal 1 di gennaio 2013 al 4 marzo 2013
Quindi 35 (2012)+7=42 giorni di ferie non godute
Adesso prendi lo stipendio lordo ( comprensivo di tutte le voci) e lo dividi per 26 ( la retribuzione ti viene data dopo che lavori un mese meno i giorni di ferie), se per esempio tu prendi uno stipendio lordo di 2500 si ottine 96,15 che è la paga giornaliera. moltiplicando questa paga per 42 ottini 4200,00 ( circa) .... ma non fare fare i calcoli al tuo ufficio... perchè loro ti darebbero il compenso decurtato dell'inpdap e dell'irpef .... Richiedi tu il relativo compenso facendo tu i calcoli....Non si tratta di retribuzione ma di un risarcimento e come tale è intassabile , inoltre, si deve considerare come se tu fossi in servizio .. quindi ti toccano tutte quelle indennità che percepivi nel tempo senza soluzione di continuità ( straordinario e altre indennità a carattere cotinuo) ... infine nel 212 tu devi chiedere anche 4 riposi legge 937/77 ( art 1 della legge dice che hai diritto a una somma forfettaria di L.8500 .. sono passati 35 anni e ancora non è stata fatta alcuna conversione in euro e nessuna rivalutazione .. oggi rispondono a E.4,11) ... ma il bello deve ancora avvenire....
Il dipendente che deve avere il compenso sostitutivo percde due diritti... se tu fossi stato in servizio avresti avuto il diritto di avere le tue ferie e godere della retribuzione..... quindi, tu che non hai fruito di questo diritto costituzionale hai perso due diritti.... quindi la tua monetizzazione deve essere pagata il doppio.... insomma nell'esempio sopra anzichè 4200,00... hai diritto a prendere 8400 per i 937/77 devi contare invece una giornata di lavoro 96,15 + 4,11 .... a tutto questo devi chiedere le indennità continue... Ho pubblicato tutte le sentenze che i sono espresse in tal senso... le sentenze sono una fonte del diritto.... le circolari del tuo ministero sono molto restrittive e non tengono conto delle sentenze..... non aver timore di fare subito la domanda.... accetta quello che d'ufficio ti danno ... ma poi con molta tranquillità fatti i tuoi calcoli perchè il diritto va in prescrizione dopo 15 anni... quando fai tutti i calcoli presenta la tua richiesta di integro della somma.... preparati ad adire il T.A.R. che ti daraà ragione.... In bocca al lupo!
Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
francotemplare ha scritto:![]()
Grazie Panorama, come solito lavori per noi anche la domenica
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e noi egoisti, non ti offriamo manco una coppa di champagne
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millesimato, almeno virtualmente.
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Apettavo da tempo questa notizia. Ciao
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Messaggio da Carminiello »
A maggior chiarezza, ecco l'ultimissima circolare di PERSOMIL...chi viene riformato, HA diritto alla monetizzazione.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Salve. Leggendo questo argomento ho capito che sono stato gabbato!! Sono stato riformato e al momento della riforma avevo 46 giorni di lic ord. 4 giorni Non mi sono stati conteggiati perché sarebbero quelli della 937/77. Mi hanno monetizzato 1700 euro. È la cifra esatta? Stipendio mensile lordo poco meno di 2000 euro.
Grazie a chiunque possa darmi delucidazioni e anche su come muovermi.
Grazie a chiunque possa darmi delucidazioni e anche su come muovermi.
Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Salve. Leggendo questo argomento vi chiedo delle delucidazioni.!! Sono stato riformato e al momento della riforma avevo 46 giorni di lic ord.(32 anno 2012 e 14 anno 2013) 4 giorni Non mi sono stati conteggiati perché sarebbero quelli della 937/77. Mi hanno monetizzto 1700 euro ma non so se è la cifra esatta.Sono stato all agenzia dell entrate per chiedere il rimborso Irpef in quanto, da come ho appreso grazie a questo forum, la licenza monetizzata non va tassata. La Loro risposta è stata che il calcolo potranno farlo non appena avrò il cud. È così? Il mio Stipendio mensile lordo è poco meno di 2000 euro. Mi rivolgo a voi perché credo siete gli unici che possiate darmi delucidazioni in merito,eventualmente anche su come muovermi.
Grazie a chiunque possa darmi qualche dritta.
Grazie a chiunque possa darmi qualche dritta.
Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Salve. Leggendo questo argomento vi chiedo delle delucidazioni.!! Sono stato riformato e al momento della riforma avevo 46 giorni di lic ord.(32 anno 2012 e 14 anno 2013) 4 giorni Non mi sono stati conteggiati perché sarebbero quelli della 937/77. Mi hanno monetizzto 1700 euro ma non so se è la cifra esatta.Sono stato all agenzia dell entrate per chiedere il rimborso Irpef in quanto, da come ho appreso grazie a questo forum, la licenza monetizzata non va tassata. La Loro risposta è stata che il calcolo potranno farlo non appena avrò il cud. È così? Il mio Stipendio mensile lordo è poco meno di 2000 euro. Mi rivolgo a voi perché credo siete gli unici che possiate darmi delucidazioni in merito,eventualmente anche su come muovermi.
Grazie a chiunque possa darmi qualche dritta.
Grazie a chiunque possa darmi qualche dritta.
Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
Salve. Leggendo questo argomento vi chiedo delle delucidazioni.!! Sono stato riformato e al momento della riforma avevo 46 giorni di lic ord.(32 anno 2012 e 14 anno 2013) 4 giorni Non mi sono stati conteggiati perché sarebbero quelli della 937/77. Mi hanno monetizzto 1700 euro ma non so se è la cifra esatta.Sono stato all agenzia dell entrate per chiedere il rimborso Irpef in quanto, da come ho appreso grazie a questo forum, la licenza monetizzata non va tassata. La Loro risposta è stata che il calcolo potranno farlo non appena avrò il cud. È così? Il mio Stipendio mensile lordo è poco meno di 2000 euro. Mi rivolgo a voi perché credo siete gli unici che possiate darmi delucidazioni in merito,eventualmente anche su come muovermi.
Grazie a chiunque possa darmi qualche dritta.
Grazie a chiunque possa darmi qualche dritta.
Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.
no conosco il tuo grado, cmq le ferie del 2012 vanno tassate al 26% quindi se calcoli 70 euro lordi meno 26% = 1657,60 più 10 giorni visto che 4 non sono stati pagati 10x70-38% = 434 tot € 2091,60Morris84 ha scritto:Salve. Leggendo questo argomento vi chiedo delle delucidazioni.!! Sono stato riformato e al momento della riforma avevo 46 giorni di lic ord.(32 anno 2012 e 14 anno 2013) 4 giorni Non mi sono stati conteggiati perché sarebbero quelli della 937/77. Mi hanno monetizzto 1700 euro ma non so se è la cifra esatta.Sono stato all agenzia dell entrate per chiedere il rimborso Irpef in quanto, da come ho appreso grazie a questo forum, la licenza monetizzata non va tassata. La Loro risposta è stata che il calcolo potranno farlo non appena avrò il cud. È così? Il mio Stipendio mensile lordo è poco meno di 2000 euro. Mi rivolgo a voi perché credo siete gli unici che possiate darmi delucidazioni in merito,eventualmente anche su come muovermi.
Grazie a chiunque possa darmi qualche dritta.
ciao
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