Re: superamento 731 giorni al cmo
Inviato: dom giu 16, 2013 1:10 pm
Questo è il caso di un Poliziotto.
-) - è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;
-) - è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa;
1) - il ricorrente, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.
2) - Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.
3) - Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.
4) - Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
IL TAR di REGGIO CALABRIA così scrive:
5) - Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.
6) - La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).
7) - Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).
8) - Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
9) - Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).
10) - Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.
RICORSO ACCOLTO.
Per il resto leggete la sentenza completa.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
04/06/2013 201300356 Sentenza 1
N. 00356/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Puliafito e Massimo Romano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
(con il ricorso) del Decreto prot. n. 6621 emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria in data 14/07/2011 e notificato in data 30/11/2011 con il quale nei confronti del ricorrente, Agente della Polizia di Stato, è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;
(con i motivi aggiunti) del Decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 333-D/70291/DIS, datato 23/11/2011 e notificato in data 12/07/2012, con il quale l’Agente della Polizia di Stato OMISSIS è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale rispetto a quello impugnato anche se non espressamente citato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Nell’odierno giudizio il sig. OMISSIS, Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.
Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.
Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.
Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
Deduce articolati motivi di censura contro i provvedimenti impugnati, con i quali fa valere l’eccesso di potere e la violazione di legge sotto diversi profili.
Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti di cui chiede il rigetto.
Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha effettuato in data 7 marzo 2013 il deposito di documenti, che la difesa di parte ricorrente chiede dichiararsi inammissibile per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Preliminarmente va dichiarata la tardività della produzione documentale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositata il 7 marzo 2013, per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. rispetto all’udienza pubblica del 10 aprile 2013, onde il Collegio non ne tiene conto ai fini della decisione.
Nel merito, il gravame è fondato e si presta ad essere accolto nei seguenti termini.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).
Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).
Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).
Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.
Per queste ragioni, il ricorso è fondato e come tale va accolto, conseguendone l’annullamento degli atti impugnati, con espressa salvezza delle ulteriori motivate determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013
-) - è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;
-) - è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa;
1) - il ricorrente, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.
2) - Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.
3) - Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.
4) - Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
IL TAR di REGGIO CALABRIA così scrive:
5) - Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.
6) - La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).
7) - Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).
8) - Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
9) - Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).
10) - Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.
RICORSO ACCOLTO.
Per il resto leggete la sentenza completa.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
04/06/2013 201300356 Sentenza 1
N. 00356/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Puliafito e Massimo Romano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
(con il ricorso) del Decreto prot. n. 6621 emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria in data 14/07/2011 e notificato in data 30/11/2011 con il quale nei confronti del ricorrente, Agente della Polizia di Stato, è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;
(con i motivi aggiunti) del Decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 333-D/70291/DIS, datato 23/11/2011 e notificato in data 12/07/2012, con il quale l’Agente della Polizia di Stato OMISSIS è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale rispetto a quello impugnato anche se non espressamente citato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Nell’odierno giudizio il sig. OMISSIS, Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.
Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.
Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.
Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
Deduce articolati motivi di censura contro i provvedimenti impugnati, con i quali fa valere l’eccesso di potere e la violazione di legge sotto diversi profili.
Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti di cui chiede il rigetto.
Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha effettuato in data 7 marzo 2013 il deposito di documenti, che la difesa di parte ricorrente chiede dichiararsi inammissibile per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Preliminarmente va dichiarata la tardività della produzione documentale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositata il 7 marzo 2013, per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. rispetto all’udienza pubblica del 10 aprile 2013, onde il Collegio non ne tiene conto ai fini della decisione.
Nel merito, il gravame è fondato e si presta ad essere accolto nei seguenti termini.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).
Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).
Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).
Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.
Per queste ragioni, il ricorso è fondato e come tale va accolto, conseguendone l’annullamento degli atti impugnati, con espressa salvezza delle ulteriori motivate determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013