Re: Modello C
Inviato: ven ago 22, 2025 7:02 pm
Per notizia a coloro che hanno avuto il Covid-19 a suo tempo,
Art. 1880
Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta
Il CdS con la n. 5134/2024 resa pubblica in data 07/06/2024 ha accolto l'Appello del ricorrente, appartenente alla Marina militare.
1) - il ricorrente aveva chiesto l’applicazione del procedimento di cui all’art. 1880 del decreto legislativo n. 66/2010 per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per l’infezione virulenta da Covid-19, subita in servizio e per causa di servizio il 18 marzo 2020.
2) - L’amministrazione, dopo aver istaurato, in luogo del procedimento semplificato per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui al citato art. 1880, il procedimento ordinario, con un primo provvedimento del 25 agosto 2020 ha respinto la richiesta del ricorrente volta all’applicazione del suddetto procedimento semplificato.
Il CdS precisa ( ecco alcuni brani ):
3) - Cionondimeno l’amministrazione militare ha avviato la procedura ordinaria e poi, a seguito d’istanza, il Comandante della Capitaneria di porto di -OMISSIS- ha negato la conversione della procedura da ordinaria in semplificata in assenza di un ricovero iniziale, affermando che il decreto-legge n. 9/2020 non disciplina «le procedure amministrative propedeutiche al riconoscimento della causa di servizio per infortunio sul lavoro».
4) - L’azione amministrativa è illegittima in quanto contrastante con il su citato art. 1088 e con l’art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 9/2020 (vigente ratione temporis).
5) - In particolare il suddetto art. 19, comma 1, equiparava a tutti gli effetti, il periodo trascorso a riposo medico fiduciario e in quarantena con sorveglianza attiva per infezione da Covid-19 al ricovero ospedaliero, utile per avviare la procedura semplificata di cui al citato art. 1880 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infezione virulenta, classificata dall’Ispettorato della Sanità militare tra le lesioni traumatiche violente a cui è applicabile tale procedura semplificata.
6) - Ciò posto, atteso che il personale militare rientra tra i dipendenti «delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», tra cui vi è il Ministero della difesa, e che il signor -OMISSIS- è stato pacificamente affetto da Covid-19 fin dal 18 marzo 2020 ed è stato sottoposto dal 21 marzo 2020 al regime di quarantena con sorveglianza attiva, era applicabile nel caso di specie la procedura semplificata sulla base del primo periodo dell’art. 1880, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010 (basata sul ricovero, a cui era equiparata la malattia o la quarantena con sorveglianza attiva), il che assorbe ogni questione circa l’applicabilità della fattispecie di cui al secondo periodo, relativa agli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento lesivo, la cui sussistenza nel caso di specie è stata esclusa dal T.a.r. e sostenuta dall’appellante con il terzo motivo d’appello.
7) - In definitiva, a fronte del chiaro disposto normativo di equiparazione, senza eccezioni e con portate generale per tutti i procedimenti riguardanti i dipendenti pubblici, dell’isolamento domiciliare per contrazione del Covid-19 al ricovero, che non consente dunque alcuna interpretazione restrittiva scaturente da differenti canoni ermeneutici, deve reputarsi applicabile la procedura semplifica per l’accertamento della causa di servizio anche al militare che a far data dal 21 marzo 2020 – e dunque nel periodo di vigenza del decreto legge n. 9/2020 (ovverosia dal 2 marzo 2020 al 29 aprile 2020) – è stato sottoposto a isolamento a domicilio per essere stato affetto da Covid-19.
N.B.: per completezza dell'argomento consiglio di leggere il tutto direttamente dall'allegato.
Art. 1880
Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta
Il CdS con la n. 5134/2024 resa pubblica in data 07/06/2024 ha accolto l'Appello del ricorrente, appartenente alla Marina militare.
1) - il ricorrente aveva chiesto l’applicazione del procedimento di cui all’art. 1880 del decreto legislativo n. 66/2010 per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per l’infezione virulenta da Covid-19, subita in servizio e per causa di servizio il 18 marzo 2020.
2) - L’amministrazione, dopo aver istaurato, in luogo del procedimento semplificato per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui al citato art. 1880, il procedimento ordinario, con un primo provvedimento del 25 agosto 2020 ha respinto la richiesta del ricorrente volta all’applicazione del suddetto procedimento semplificato.
Il CdS precisa ( ecco alcuni brani ):
3) - Cionondimeno l’amministrazione militare ha avviato la procedura ordinaria e poi, a seguito d’istanza, il Comandante della Capitaneria di porto di -OMISSIS- ha negato la conversione della procedura da ordinaria in semplificata in assenza di un ricovero iniziale, affermando che il decreto-legge n. 9/2020 non disciplina «le procedure amministrative propedeutiche al riconoscimento della causa di servizio per infortunio sul lavoro».
4) - L’azione amministrativa è illegittima in quanto contrastante con il su citato art. 1088 e con l’art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 9/2020 (vigente ratione temporis).
5) - In particolare il suddetto art. 19, comma 1, equiparava a tutti gli effetti, il periodo trascorso a riposo medico fiduciario e in quarantena con sorveglianza attiva per infezione da Covid-19 al ricovero ospedaliero, utile per avviare la procedura semplificata di cui al citato art. 1880 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infezione virulenta, classificata dall’Ispettorato della Sanità militare tra le lesioni traumatiche violente a cui è applicabile tale procedura semplificata.
6) - Ciò posto, atteso che il personale militare rientra tra i dipendenti «delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», tra cui vi è il Ministero della difesa, e che il signor -OMISSIS- è stato pacificamente affetto da Covid-19 fin dal 18 marzo 2020 ed è stato sottoposto dal 21 marzo 2020 al regime di quarantena con sorveglianza attiva, era applicabile nel caso di specie la procedura semplificata sulla base del primo periodo dell’art. 1880, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010 (basata sul ricovero, a cui era equiparata la malattia o la quarantena con sorveglianza attiva), il che assorbe ogni questione circa l’applicabilità della fattispecie di cui al secondo periodo, relativa agli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento lesivo, la cui sussistenza nel caso di specie è stata esclusa dal T.a.r. e sostenuta dall’appellante con il terzo motivo d’appello.
7) - In definitiva, a fronte del chiaro disposto normativo di equiparazione, senza eccezioni e con portate generale per tutti i procedimenti riguardanti i dipendenti pubblici, dell’isolamento domiciliare per contrazione del Covid-19 al ricovero, che non consente dunque alcuna interpretazione restrittiva scaturente da differenti canoni ermeneutici, deve reputarsi applicabile la procedura semplifica per l’accertamento della causa di servizio anche al militare che a far data dal 21 marzo 2020 – e dunque nel periodo di vigenza del decreto legge n. 9/2020 (ovverosia dal 2 marzo 2020 al 29 aprile 2020) – è stato sottoposto a isolamento a domicilio per essere stato affetto da Covid-19.
N.B.: per completezza dell'argomento consiglio di leggere il tutto direttamente dall'allegato.