tele1 ha scritto:Salve,
per edlin:
Per calcolare come raggiungere l’anzianità complessiva alla quale corrisponde l’aliquota dell’80 per cento richiesta dall’articolo 6, com. 2, del Decreto legislativo n. 165/97, ha un “peso” particolare l’anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.97 in quanto, a quella anzianità contributiva, in base all’articolo 8 dello stesso Decreto, si applicano le aliquote previste dall’articolo 54 del TU di cui al DPR n. 1092/73 (44 per cento per i primi 15 anni di anzianità contributiva e 3,6 per cento per ogni anno oltre i primi 20.
dal 01.01.1998 alla data del congedo in base all'articolo 8 del Decreto cui sopra, corrisponde l'aliquota degli anni maturati moltiplicati per 1,8 per cento).
Spero di essere stato chiaro.
sera a tutti

Scusa, ma dal 01.01.1998 non corrisponde 1,8%, ma il 2%.-
3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall'articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l'Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un'anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall'età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.
Inoltre, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un'età anagrafica pari a 53 anni.
Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60.
Per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:
Anzianità contributiva al 31 dicembre 1997 Nuova massima anzianità contributiva arrotondata
30 anni e oltre 30
29 anni 31
28 anni 32
27 anni 33
26 anni 34
25 anni 34
24 anni 35
23 anni 36
22 anni 37
21 anni e inferiore 38 Ciaooooooooooooooooooooooo