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Re: Pensionamento per superamento dei 730 giorni di malattia
Inviato: mar lug 17, 2012 7:27 pm
da Diabolikus
Con questo mio intervento mi auguro di chiudere qui......
Mio caro Juri,
SE la C.M.O. ti ha giudicato idoneo parziale per infermità già riconosciuta quale SI dipendente da causa di servizio e NON (sottolineo NON) ti ha dato ulteriori giorni di convalescenza, (nè TU hai presentato certificazione medica volta in tal senso) allora devi essere reimpiegato quale idoneo parziale, in virtù della esecutività del giudizio espresso, a nulla rilevando il fatto che tu abbia presentato ricorso alla C.M.O. di 2^ istanza che, ripeto, non sospende gli effetti del primo giudizio.
E poi scusami......come viene giusitifcata AMMINISTRATIVAMENTE la tua posizione di:
" A CASA QUALE IDONEO PARZIALE, SENZA AVER RICEVUTO GIORNI DI CONVALESCENZA ED IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DELLA C.M.O. DI 2^ ISTANZA" ???
Mi spiace dirlo ma il tuo Comando di Corpo sta falsamente e/o erronemante applicando un istituto giuridico diversamente disciplinato.
Mi auguro vivamente per l'Ufficio Personale del tuo Comando di Corpo, che il Comando Generale NON si accorga di quanto sta combinando.
Per il resto.....tanti in bocca al lupo.
Saluti.
Re: Pensionamento per superamento dei 730 giorni di malattia
Inviato: gio lug 26, 2012 7:23 pm
da panorama
Per notizia.
1) - Il ricorrente, appartenente al corpo dei Carabinieri, ha fatto ricorso poichè il M.D. ha respinto la domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
2) - il M.D., ha disposto il collocamento in congedo, categoria della riserva, a far data da l9 dicembre 2010, a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, nonché il collocamento del ricorrente in congedo assoluto con decorrenza 18 marzo 2011, a seguito del giudizio di permanente inabilità al servizio militare.
IL TAR di Napoli precisa:
1) - L’art. 49 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dispone che “il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio, non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa” e che “ i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa”.
2) - Nel caso in esame i periodi di ricovero del ricorrente, dalla stessa prospettazione di parte, non sono in alcun modo riconducibili a ferite o lesioni traumatiche dipendenti da causa di servizio, ma sono chiaramente imputabili ad infermità non dipendente da causa di servizio (per una ricostruzione del quadro normativo in materia, anche con riferimento all’entrata in vigore del d.lgs. 66/2010, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 05 maggio 2011, n. 1178).
Ricorso perso.
Per capire meglio la vicenda di invito ad una lettura della sentenza qui sotto.
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25/07/2012 201203581 Sentenza 6
N. 03581/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05878/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5878 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A. L., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Indipendente, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., in Napoli, presso la segreteria del T.A.R.;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
della determinazione prot. n. 50660 del 20.07.2011 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale - comunicata con lettera racc. A/R e ricevuta in data 01.08.2011, con la quale è stata respinta la domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa; di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;
per l’accertamento del diritto del ricorrente al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personali civile del Ministero della Difesa;
e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti,
per l’annullamento
del decreto n. 1866 del 14 luglio 2011 del Ministero della Difesa, con il quale è stato disposto il collocamento in congedo del ricorrente, categoria della riserva, a far data da l9 dicembre 2010, a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, nonché il collocamento del ricorrente in congedo assoluto con decorrenza 18 marzo 2011, a seguito del giudizio di permanente inabilità al servizio militare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 9 novembre 2011, il ricorrente, appartenente al corpo dei Carabinieri, ha impugnato, unitamente ad ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, la determinazione n. 50660 del 27 luglio 2011, con la quale il Ministero della Difesa ha respinto la sua domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile della medesima amministrazione sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo a seguito del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.
Ha chiesto, altresì, l’accertamento del suo diritto al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personali civile del Ministero della Difesa, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’adozione dell’atto di diniego.
Ha affidato il ricorso a diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.
Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 aprile 2012, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 1866 del 14 luglio 2011, notificato il 26 marzo 2012, con il quale è stato disposto il suo collocamento in congedo.
Il provvedimento risulta a sua volta adottato, come già sinteticamente esposto nel provvedimento del diniego di transito, a seguito del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio, senza che, come in seguito accertato, il militare abbia riacquistato l’idoneità al servizio.
Con tale ricorso il ricorrente ha ribadito alcune delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere, già articolate con il ricorso introduttivo, e ne articolate di nuove.
L’amministrazione ha chiesto la reiezione anche di tale gravame.
Alla udienza pubblica del 4 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono infondati.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, articolata dall’amministrazione sotto il duplice profilo della tardività del gravame, nella parte in cui ha ad oggetto il decreto di congedo, e della conseguente inammissibilità per carenza di interesse per mancata impugnativa dell’atto presupposto, nella parte in cui ha ad oggetto il diniego di transito.
Sul punto deve osservarsi come, sebbene con il ricorso introduttivo il ricorrente ha impugnato la determinazione di reiezione della domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, con generico ulteriore riferimento ad ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, nella concreta articolazione delle doglianze egli ha speso, sostanzialmente, gli argomenti essenziali poi sviluppati nel ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di collegamento in congedo, censurando, in particolare e per quanto qui rileva, le modalità del calcolo del tempo complessivamente imputato ad aspettativa e, sostenendo, altresì, la vigenza del rapporto di lavoro fino alla formale adozione del provvedimento di congedo medesimo.
Di conseguenza il provvedimento di collocamento in congedo deve intendersi tempestivamente impugnato a mezzo del ricorso principale, rispetto al quale non si pone il pure rappresentato profilo di inammissibilità per tardività per decorso del termine di sessanta giorni dall’adozione dell’atto, atteso che l’amministrazione non ha in alcun modo dimostrato che il ricorrente abbia avuto conoscenza della lesività dell’atto, pur emesso il 20 luglio 2011, in tempo antecedente la comunicazione del diniego di transito.
Le censure ulteriori articolate nel testo del ricorso per motivi aggiunti, poi, derivano dall’integrale successiva conoscenza dell’atto.
A tanto consegue pure l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il diniego di transito per mancata impugnativa dell’atto presupposto.
Passando all’esame del merito, deve rilevarsi come il provvedimento collocamento di congedo è motivato con riferimento al fatto che il ricorrente ha fruito, nel corso del quinquennio, di 731 giorni di aspettativa, concessi con provvedimenti nn. 91/2007,. 267/2009 e 74/2011, rispettivamente riferiti a gg 167 dall’11 novembre 2006 all’26 aprile 2007, gg 364, dal 23 ottobre 2007 al 20 ottobre 2008, gg 200 dal 2 giungo 2010 al 18 dicembre 2010.
Per motivi logici devono essere esaminati, in via prioritaria, il secondo e il terzo motivo di doglianza del ricorso principale, il cui contenuto coincide con le censure articolate con il primo e il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Con tali doglianze il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, artt. 1, 2 e 3 del d.m. 18 aprile 2002, n. 22680, dell’art. 21 bis della legge 241/1990 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e falso presupposto, sostenendo, da un lato la permanenza del rapporto di servizio fino alla data di adozione del decreto dirigenziale con il quale è stato posto in congedo assoluto (14 luglio 2011) e l’obbligo dell’amministrazione di considerarlo in aspettativa fino alla definizione della domanda di transito, dall’altro l’erroneo calcolo del superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, dovendo detrarsi, dal calcolo effettuato dall’amministrazione, 104 giorni complessivi, nel corso dei quali egli e stato a disposizione degli organi sanitari.
La prospettazione non può essere condivisa.
L’art. 49 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dispone che “il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio, non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa” e che “ i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa”.
Nel caso in esame i periodi di ricovero del ricorrente, dalla stessa prospettazione di parte, non sono in alcun modo riconducibili a ferite o lesioni traumatiche dipendenti da causa di servizio, ma sono chiaramente imputabili ad infermità non dipendente da causa di servizio (per una ricostruzione del quadro normativo in materia, anche con riferimento all’entrata in vigore del d.lgs. 66/2010, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 05 maggio 2011, n. 1178).
Ciò premesso quanto alla correttezza delle operazione di calcolo, deve rilevarsi come la giurisprudenza abbia costantemente affermato il contenuto interamente vincolato e la natura dichiarativa dell’atto di cessazione dal servizio per superamento del termine del periodo massimo di aspettativa non dipendente da causa di servizio, venendo in rilievo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 814, 24 aprile 2009, n. 2587, e 31 dicembre 2007, n. 6820, TAR Sardegna, 17 novembre 2005 n. 2141 e del 3 giugno 2002, n. 660).
In proposito si è, infatti, osservato come .. “, diversamente da quanto la stessa legge prevede all'art. 33 per l'ipotesi di dispensa dal servizio per motivi di non idoneità al disimpegno delle attribuzioni del proprio grado, ovvero per scarso rendimento, non compete all'Amministrazione alcun potere di valutazione discrezionale della situazione del militare dipendente in aspettativa per motivi di salute da oltre un biennio, perché essa deve soltanto accertare che sia stato superato il predetto termine massimo previsto dalla legge n. 599 del 1954, al fine di potere legittimamente disporre il collocamento in congedo del militare stesso” (così Consiglio di Stato, sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2049).
Né sull’operatività di tale meccanismo, costruito nel senso dell’automatica operatività di una causa di decadenza, individuata quale punto di equilibrio tra l’interesse del dipendente alla conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia e l’interesse pubblico al buon funzionamento dell’ufficio, può operare, con efficacia sospensiva dei termini massimi, la presentazione, da parte dell’interessato di una domanda di transito, la cui astratta idoneità a far collocare il richiedente in aspettativa presuppone, in concreto, che lo stesso non abbia già esaurito, per altre cause, come nel caso in esame, il periodo massimo a tal fine utilizzabile.
Ed infatti, traslando alla fattispecie in esame quanto osservato dalla giurisprudenza con riferimento alla presentazione di istanza di riconoscimento di causa di servizio, in mancanza di esplicite e puntuali previsioni legislative, non può attribuirsi influenza sul superamento dei limiti massimi di aspettativa (cfr., per la fattispecie similare, Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2578).
Né una idoneità a sospendere l’effetto decadenziale direttamente collegato dalla legge al superamento del termine massimo di aspettativa può essere riconnessa, come prospettato con il terzo motivo di doglianza del ricorso principale e con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, alla circostanza che la visita per la verifica dell’idoneità abbia avuto luogo tre mesi dopo la scadenza del suddetto termine.
L’operatività ex lege del meccanismo decadenziale, infatti, non può venire meno a seguito di una evenienza di mero fatto, non potendosi rinvenire nelle disposizioni invocate (artt. 929, comma 1 lett. b), e 905, comma 3, del d.lgs. 66/2010), come già sopra rilevato, né un esplicito effetto sospensivo dei termini massimi di aspettativa, né una valenza diversa da quella ordinatoria nella disciplina della tempistica di sottoposizione a visita di controllo del militare che abbia superato il termine massimo di aspettativa.
Accertata la legittimità del provvedimento di collocamento in congedo del militare e l’insussistenza del rapporto di lavoro a far data dal 18 dicembre 2010, va, infine, respinto il primo motivo di doglianza del ricorso principale, con il quale il ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 930 del d.lgs. 66/2010, per avere l’amministrazione illegittimamente negato il suo diritto al transito ancorchè egli dovesse considerarsi ancora in servizio.
Per le medesime ragioni sopra esaminate vanno poi respinte, per infondatezza, la domanda di accertamento e quella di risarcimento, specificando, quanto a quest’ultima, che il ricorrente, che pure aveva consapevolezza del decorso del termine massimo di aspettativa, ha omesso qualsiasi iniziativa sollecitatoria dei poteri di controllo e verifica dell’amministrazione.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
Re: Pensionamento per superamento dei 730 giorni di malattia
Inviato: ven lug 27, 2012 10:13 am
da juriromeo
Cari colleghi buongiorno, penso che l'argomento che ho postato qualche giorno fa non "m'interessi più" soprattutto perchè la CMO 2 mi ha fatto "permanentemente non idoneo al SMI" per somma di patologie aggravate, tutte già dipendenti da causa di servizio, cat 5^ tab A e mi hanno dato la pp a vita, quindi come si suol dire "mi chiamo fuori", appena mi arriverà qualcosa di monetario vi farò sapere, un ringraziamento a Diabolikus ed a Panorama per l'interessamento, a risentirci Nino.

Re: Pensionamento per superamento dei 730 giorni di malattia
Inviato: ven lug 27, 2012 10:25 am
da luigino2010
juriromeo ha scritto:Cari colleghi buongiorno, penso che l'argomento che ho postato qualche giorno fa non "m'interessi più" soprattutto perchè la CMO 2 mi ha fatto "permanentemente non idoneo al SMI" per somma di patologie aggravate, tutte già dipendenti da causa di servizio, cat 5^ tab A e mi hanno dato la pp a vita, quindi come si suol dire "mi chiamo fuori", appena mi arriverà qualcosa di monetario vi farò sapere, un ringraziamento a Diabolikus ed a Panorama per l'interessamento, a risentirci Nino.

Molto singolare la tua posizione, in quanto la commissione di seconda istanza per legge non da nessuna ascrizione categoria, ne tantomeno assegna categoria ai fini di PPO, la stessa si esprime solo sull'idoneità/inidoneità al S.M.I. , questo viene rimandato alla CMO. Saluti.
Re: Pensionamento per superamento dei 730 giorni di malattia
Inviato: ven lug 27, 2012 10:56 am
da luigino2010
"stralcio della direttiva della sanità anno 2009":
Sulla base delle attuali disposizioni la CM di II istanza non si esprime in ordine alla
categoria tabellare ai fini della concessione dell’equo indennizzo e della pensione
privilegiata né sulla sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità
prevista dalla L.335/95 e dal DM 187/97 (nemmeno per il personale militare e civile della
Difesa).
Qualora il ricorso riguardi un giudizio di inidoneità al servizio con attribuzione di una
categoria superiore alla 6a , la CM II istanza, qualora formuli un giudizio di idoneità al
servizio, dovrà fornire le motivazioni a sostegno della modifica, precisando se ritiene
l’infermità singola o per cumulo ascrivibile a categoria diversa.
Re: Pensionamento per superamento dei 730 giorni di malattia
Inviato: ven lug 27, 2012 11:09 am
da juriromeo
Scusate, in effetti la CMO 2^ da solo l'idonietà o meno, mi sono espresso male io, il 4 luglio u.s. la CMO 1 mi aveva fatto parzialmente idoneo con una 5^ cat. per somma di patologie tutte dipendenti da c.s. una 6^ più due 8^ e sempre la stessa CMO 1 mi assegnava la p.p. a vita, io ho ricorso in 2^ ed ho ottenuto "solo" la totale non idonietà al SMI, scusatemi ancora, inizialmente ho esposto i fatti male, un saluto Nino.

Re: Pensionamento per superamento dei 730 giorni di malattia
Inviato: ven lug 27, 2012 2:56 pm
da duka65
Re: Pensionamento per superamento dei 730 giorni di malattia
Inviato: mar ago 14, 2012 2:20 pm
da panorama
Anche se la sentenza del Tar Veneto è del Febbraio 2009 potrebbe essere utile ancora oggi a quei colleghi che si rispecchiano nelle stesse condizioni, per l’azione di risarcimento dei danni morali ed esistenziali sofferti a causa del congedo illimitato disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Una sentenza Vittoriosa che solo in pochissimi (o qualcuno) conoscono.
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02/02/2009 200900229 Sentenza 1
Ricorso n. 267/2006 Sent. n. 229/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Italo Franco Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 267/2006 proposto da T. F., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia e successivamente anche dall’avv. Giulia Turetta, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Venezia, Piazzale Roma 464,
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
per
l’azione di risarcimento dei danni morali ed esistenziali sofferti dal ricorrente a causa del congedo illimitato disposto nei suoi confronti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione del Ministero della Difesa;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 9 ottobre 2008 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Turetta per il ricorrente e Cerillo per la P.A.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Espone l’odierno ricorrente, al tempo Carabiniere in s.p. presso il Comando della Regione Carabinieri Veneto, di essere stato collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio con determinazione n. 226871/M-1-12 del 20.2.1997, periodo computato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in giorni 731 nel periodo compreso fra l’8.03.1994 ed il 7.03.1996.
Con determinazione n. 226871/M-3-13 di pari data veniva disposta la cessazione dal servizio permanente del Carabiniere T. F., a decorrere dal giorno 8.03.1996.
Successivamente, in data 7.3.1997, il Comando Regione Carabinieri Veneto emetteva il formale provvedimento di cessazione dal servizio permanente (foglio di congedo illimitato).
Contro le due determinazioni assunte dal Comando Generale, nonché avverso il provvedimento di collocazione in congedo illimitato, veniva proposto ricorso avanti al T.A.R. del Veneto, che, con sentenza della Prima Sezione, n. 1523/1997, accogliendo il gravame, annullava gli atti impugnati, condannando il Ministero della Difesa, intimato insieme al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, ordinando l’esecuzione della sentenza.
Con tale pronuncia veniva riconosciuta l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto il computo delle assenze maturate dal ricorrente (ritenuto eccedente il limite massimo consentito di due anni nel quinquennio) era stato effettuato in violazione delle circolari dello stesso Comando Generale (prot. 133/89-9-12-1976 dd. 9.8.1994 e prot. 133/89-12-2-1976 dd. 27.10.1994), le quali stabilivano che i periodi trascorsi nei luoghi di cura, seppure ai soli fini dell’osservazione, nonché le giornate trascorse a disposizione delle commissioni mediche ospedaliere, non dovevano essere computati agli effetti della decorrenza della licenza di convalescenza.
Inoltre, veniva riconosciuta la violazione degli artt. 7 eseguenti della legge n. 241/90.
La sentenza di primo grado veniva quindi confermata in sede di appello con sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, n. 4218/2000, di reiezione del ricorso in appello presentato dal Ministero della Difesa.
In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4218/00, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con prot. 226871/CONT- M- 42 dd. 27.10.2000, determinava la reintegrazione in servizio del ricorrente, a decorrere dall’8.3.1996, presso il Comando Regione Veneto.
In data 22.4.2005 il ricorrente adiva il T.A.R. del Lazio mediante azione di risarcimento dei danni morali ed esistenziali sofferti per effetto del congedo illimitato disposto illegittimamente, così come accertato in sede giurisdizionale.
A seguito della proposizione da parte del Ministero intimato del regolamento di competenza, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, con sentenza n. 197/2005, accoglieva il regolamento di competenza proposto ed individuava quale giudice competente a conoscere della controversia, originariamente instaurata dal ricorrente davanti al T.A.R. del Lazio, il T.A.R. del Veneto.
Pertanto in data 22.3.2006 il ricorrente provvedeva a depositare ricorso in riassunzione davanti al T.A.R. Veneto.
La pretesa avanzata dall’odierno istante di risarcimento dei danni morali ed esistenziali, sofferti per effetto degli atti illegittimamente assunti dall’Ente di appartenenza, si fonda sulla denunciata responsabilità di tipo contrattuale gravante sull’amministrazione intimata, stante il preciso dovere cui era tenuto l’Ente di appartenenza del ricorrente di provvedere correttamente al computo dei periodi di assenza per infermità, in osservanza delle circolari espressamente disciplinanti la materia, senza dare luogo al congedo illimitato.
Il congedo illimitato disposto nei confronti del ricorrente a decorrere dalla data dell’8.3.1996 sino alla reintegrazione in servizio avvenuta il 27.10.2000, annullato per effetto delle pronunce giurisdizionali, risulta quindi diretta conseguenza dell’illecito contrattuale nel quale è incorso l’Ente di appartenenza.
Da ciò l’applicabilità del disposto di cui all’art. 2946 c.c., in tema di responsabilità contrattuale, che computa al riguardo il termine decennale per la prescrizione della pretesa al risarcimento del danno patito per effetto degli atti illegittimamente assunti, termine pienamente rispettato dal ricorrente, in quanto decorrente dal 1997, data della sentenza di primo grado, la cui esecutività non è mai stata sospesa.
In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui si dovesse dubitare della natura contrattuale della responsabilità dell’amministrazione, stante il carattere permanente dell’illecito di cui la stessa si è resa responsabile, permarrebbe la legittimazione del ricorrente a proporre istanza di risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti, posto che il termine prescrizionale, avente in tal caso durata quinquennale, decorrerebbe dal giorno in cui la compressione ha avuto termine e dunque dal giorno in cui il ricorrente è stato formalmente reintegrato in servizio (27.10.2000).
Ciò premesso, parte istante ribadisce la sussistenza del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) derivanti dagli atti illegittimamente assunti dall’amministrazione di appartenenza, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza sul punto, calcolandoli nella somma complessiva di € 350.000,00 salva la maggiore o minore somma che il giudice potrà ritenere.
L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, con memoria di stile ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 9 ottobre 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Diritto
Con il ricorso indicato in epigrafe l’Appuntato C.C. T. F. avanza la richiesta di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni morali ed esistenziali sofferti a causa dell’illegittimo congedo illimitato disposto nei suoi confronti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
La vicenda, così come ricostruita in fatto, ha avuto per oggetto la declaratoria dell’illegittimità dei provvedimenti assunti nei riguardi del ricorrente, illegittimità relativa all’erroneo computo delle assenze per malattia e del conseguente collocamento in congedo illimitato.
La vicenda processuale si è protratta per un periodo di tempo considerevole, in quanto il ricorrente, benché vittorioso già in primo grado con sentenza favorevole immediatamente esecutiva, non sospesa in sede di appello, ha conseguito il formale reintegro in servizio solo dopo quarantaquattro mesi.
Per effetto del lungo tempo trascorso fuori dall’Arma a causa dei provvedimenti illegittimamente assunti dall’Ente di appartenenza, con il ricorso in esame l’odierno istante rivendica il proprio diritto ad ottenere il ristoro del danni morali ed esistenziali subiti.
La materia della risarcibilità dei danni morali nonché di quelli esistenziali è stata oggetto, come noto, di una evoluzione giurisprudenziale, che ha portato ad una estensione del concetto di danno di natura non patrimoniale suscettibile di ristoro.
Punto di partenza è la disposizione contenuta nell’art. 2059 del codice civile, che ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale “…solo nei casi determinati dalla legge”.
Inizialmente, stante il disposto normativo richiamato, l’unica ipotesi configurabile era quella rinvenibile nell’art. 185 del codice penale, ammettendosi la risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi in cui il fatto costituisce reato.
L’evoluzione interpretativa della giurisprudenza – a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134/1986 – ha condotto ad un’interpretazione più ampia del concetto di danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento, il quale trova in tal modo una più ampia ed articolata tutela.
L’art.2059 c.c. non va più interpretato restrittivamente ed applicato in via esclusiva ai casi tradizionali di danno morale soggettivo (ex art. 185 c.p.), ma deve assicurare la riparazione di ogni altra ipotesi normativamente prevista di danno non patrimoniale risarcibile, nonché delle lesioni che, incidendo sui valori (della persona) costituzionalmente garantiti, non possono non costituire figure di danno risarcibile, a prescindere dai risvolti penalistici, non più condizionanti.
Si è così giunti a configurare il danno non patrimoniale come una categoria ampia nella quale confluiscono tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (concretatesi nella perturbatio dell’animus della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (ossia il danno all’integrità fisica o psichica, coperto dalla garanzia dell’art. 32 Cost.), sia il cd. danno esistenziale, inteso quale danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale, primo fra tutti il diritto alla tutela della personalità.
Ne deriva, con particolare riguardo alla pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente, la possibilità di conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali non solo laddove sia identificabile un danno morale, così come sopra definito quale patema d’animo e sofferenza psichica del soggetto passivo, ma anche nelle ipotesi in cui si configuri un danno esistenziale, consistente nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato), che ogni violazione di un diritto della personalità produce.
A differenza del danno biologico, tale voce sussiste indipendentemente da una patologia (lesione fisica o psichica) suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale; a differenza dal danno patrimoniale prescinde da una diminuzione della capacità reddituale; a differenza dal danno morale, inteso come turbamento dello stato d’animo, non consiste in una sofferenza o in un dolore, bensì in un peggioramento della qualità della vita.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che le richieste avanzate dal ricorrente possano trovare accoglimento, sussistendo la responsabilità dell’amministrazione intimata ed essendo rilevabili nel caso di specie i presupposti per la risarcibilità del danno esistenziale causato al ricorrente per effetto degli atti illegittimamente assunti, in riconosciuta violazione delle disposizioni vigenti in materia di computo dei periodi di aspettativa per motivi di salute, cui l’amministrazione doveva attenersi.
Sussistono infatti gli estremi per poter ritenere la violazione della posizione del ricorrente in conseguenza degli atti assunti dall’amministrazione, che, tenuto conto anche della vicenda giudiziaria, è stata lesa, essendo stato ingiustamente ostacolato il libero esercizio dell’attività lavorativa e della personalità del ricorrente (valori entrambi tutelati dagli articoli 2 e 4 della Costituzione).
Invero, per effetto degli atti annullati dalle sentenze di primo e secondo grado emesse a seguito del gravame proposto dall’interessato, il ricorrente è stato costretto ad astenersi dal servizio in conseguenza del congedo illimitato illegittimamente impostogli dall’amministrazione.
A ciò si aggiunge la considerazione del lungo tempo trascorso fuori dal servizio, benché già la sentenza di primo grado, favorevole al ricorrente, essendo pronuncia immediatamente esecutiva, consentisse l’immediata reintegra, non essendo stata oggetto peraltro di sospensione all’atto della proposizione del ricorso in appello da parte del Ministero della Difesa.
A quanto sin qui rilevato va altresì aggiunta la particolare considerazione del prestigio che sia a livello personale che sociale ha senza dubbio l’attività lavorativa prestata dal ricorrente (appartenente all’Arma dei Carabinieri).
Ciò ritenuto in ordine alla riconoscibilità del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni morali, ma soprattutto esistenziali subiti, resta da stabilire la quantificazione del danno da risarcire.
Orbene, come noto, in materia di quantificazione del danno non patrimoniale è ammesso il ricorso alla liquidazione in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., proprio in ragione della natura particolare del danno ristorato, non riconducibile ad una diminuzione patrimoniale, ma avente funzione compensativa del pregiudizio sofferto.
Tenuto conto di tali principi, alla luce delle considerazioni sopra espresse, il Collegio accoglie il ricorso, provvedendo per l’effetto a quantificare in via equitativa la somma che l’amministrazione intimata dovrà corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00 Euro).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie e per l’effetto condanna l’amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno quantificato in € 25.000,00 (venticinquemila/00 Euro)
Condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese delle competenze di causa che liquida complessivamente in € 2000,00 ( duemila/00 Euro) oltre ad i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, addì 9 ottobre 2008.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
Re: Pensionamento per superamento dei 730 giorni di malattia
Inviato: mar dic 25, 2012 10:37 am
da panorama
Per luigino2010 e altri.
Il giorno 22 dicembre (dopo che io ho un po' temporegiato) mi hanno notificato il verbale della CMO datato 11/09/2012 giorno in cui mi hanno dichiarato IDONEO al SMI ed al servizio d'istituto nell'Arma dei CC.. Ora vorrei fare ricorso in CMO 2^ istanza e per questo vi chiedo un vs. aiuto così come segue:
- Nell'istanza quali indirizzi vanno messi: dal fac-simile di luigino2010 si legge solo che va alla 2^ istanza CMO ma per noi Carabinieri bisogna mettere anche il C.do Legione CC. direttamente o per conoscenza?
- In quante copia bisogna presentarla?;
- All'istanza bisogna allegare anche la copia che mi è stata notificata oppure una fotocopia o altro ancora?
- Nel verbale che adesso mi hanno notificato riporta scritto che è ammesso ricorso, LIMITATAMENTE AL GIUDIZIO DI IDONEITA'/INIDONEITA' AL SERVIZIO, da presentare per il tramite dell'Amm.ne di appartenenza entro il limite di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del verbale medesimo. -
Tra i partecipanti al forum c'è qualche collega specialmente dell'Arma CC. che ha avanzato analoga istanza?
Sarebbe il caso per tutti che venisse postato un fac-simile completo in modo da dare aiuto a quanti ne anno bisogno.
Dal modellino (semplice) postato da luigino2010 si evince che bisogna scrivere solamente 4 parole e null'altro, quindi ritengo che ciò basti.
Inoltre vorrei chiedere a luigino se lui appartiene all'Arma CC. e se lui ha visto altri colleghi proporre quella domanda da lui postata precedentemente.
I 10 giorni mi scadranno a far data dalla notifica (22.12.2012) il giorno 31.12.2012.
Buona giornata a tutti e a quanti mi risponderanno.
Panorama.
Re: Pensionamento per superamento dei 730 giorni di malattia
Inviato: mer dic 26, 2012 2:29 pm
da alex59
Ciao Panorama;
Contrariamente a quanto chiedi Tu, sono un appartenente a FF.PP. ad ordinamento civile. Nel 2009 ho fatto anch'io un ricorso amministrativo alla CM di 2^ Istanza. La materia mi pare sia ancora regolata dalla famosa direttiva della Sanità Militare n. 0005000 del 9 marzo 2007, punto 4). - che Ti allego.
Di fatto, quella volta ho indirizzato il mio ricorso alla C.M. di 2^ Istanza (Milano!), "...per il tramite della mia Amministrazione..." senza utilizzare alcuna modulistica, soltanto contestando quanto fatto, o non fatto..., dalla CMO competente. Dopo circa un mese o poco più, sono stato convocato, una decina di giorni prima. La stessa CM di 2^ Istanza, mi chiedeva di presentarmi con determinate ulteriori, od eventuali, certificazioni sanitarie. (Purtroppo per me quella volta il mio ricorso amministrativo è stato rigettato, come si dice dalle mie parti: "..tra cani non si mordono..."; ho ottenuto poi ragione con ricorso al Capo dello Stato.... Comunque ritengo che se ritieni di essere stato oggetto di una cattiva applicazione delle regole, va fatto sempre ricorso...).
Quindi non Ti devi preoccupare più di tanto per gli aspetti formali. Sarà la Tua Amministrazione che dovrà farlo, inviando la Tua istanza mediante il Mod. GL2 (all.to E) della circolare, sia alla CM di 2^ Istanza che alla CMO territorialmente competente, ed allegandovi la relazione informativa, copia del verbale ricusato della CMO, etc.
Auguri.
Alex
Re: Pensionamento per superamento dei 730 giorni di malattia
Inviato: mer dic 26, 2012 3:01 pm
da panorama
Quindi alex59 la CM 2^ ti ha chiesto di portare dei nuovi certificati medici?
Come mai non ti hanno accolto il ricorso in CM 2^ di Milano ? Forse non hai portato nuovi certificati medici?
Allora a seguito del giudizio negativo della CM 2^ hai fatto ricorso straordinario al PDR e quindi cosa hai ottenuto col ricorso al PDR? La riforma?