Carabinieri, generale Gasparri: psicolabili i suicidati

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iosonoquì
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Re: Carabinieri, generale Gasparri: psicolabili i suicidati

Messaggio da iosonoquì »

msly1959 ha scritto:Guardando la foto si capisce di avere a che fare con un galantuomo, serio, onesto, equilibrato, premuroso, affidabile, attento, sveglio nello sguardo fiero e superbo di ufficiale. Leggendo le sue parole abbiamo la conferma che questa è la linea degli ufficiali: schiacciare chiunque non si allinea con loro e pronunciare vergognose e umilianti parole. Quest'individuo sarebbe dovute essere congedato visto che ha un grave problema di udito. Come mai non solo non è stato riformato ma è riuscito a raggiungere l'attuale carica? Sarà forse perchè qualche politico compiacente (leggi fratello) ha oleato la sua carriera? Dopo 40anni di servizio sono profondamente deluso e schifato da queste persone e mi chiedo: chi ho servito in tutti questi anni visto che non bastano 14anni di condanna per sospendere e rimuovere dal comando un generale? Per un semplice militare basta ricevere un avviso di garanzie ed è immediatamente trasferito. Spero solo che arrivi presto la fine dell'anno così andrò in pensione e, da uomo senza più vincoli, combatterò affinchè altri militari non abbiano a suicidarsi per colpa di questi galantuomini.


Benvenuto all'inferno msly1959!


panorama
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Re: Carabinieri, generale Gasparri: psicolabili i suicidati

Messaggio da panorama »

Per notizia.

Sezione II

Doveri dei superiori

Art. 725 Doveri propri dei superiori

1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorità gli sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo grado.

2. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell'unità, ente o ufficio al quale è preposto. Egli deve in particolare:

a) rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di tutti e informare sempre le proprie valutazioni a criteri di obiettività e giustizia;

b) evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre se possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento;

c) approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutarne le precipue qualità individuali e svilupparne la personalità;

d) provvedere all'istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione;

e) curare le condizioni di vita e di benessere del personale;

f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti;

g) accordare i colloqui richiesti, anche per motivi di carattere privato o familiare, nelle forme stabilite e provvedere a una sollecita valutazione delle istanze presentate nei modi prescritti;

h) tenere in ogni occasione esemplare comportamento e agire con fermezza, comprensione e imparzialità;

i) porre tutte le proprie energie al fine di mettere l'inferiore nella condizione migliore per eseguire l'ordine avuto.
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Re: Carabinieri, generale Gasparri: psicolabili i suicidati

Messaggio da panorama »

pubblicava su un social network alcune foto .....
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Il Consiglio di Stato accogliendo l'appello del ricorrente dice (N.B.: - l'Amm.ne perde):

- ) - Il concetto di “decoro”, invero, dal punto di vista giuridico, è una clausola indeterminata ed elastica, la definizione dei cui confini è affidata all’interprete in un determinato contesto storico-sociale, e che risente dell’evoluzione dei costumi e della cultura, tanto che la condotta che poteva essere avvertita come contraria al sentimento pubblico della decenza e offensiva per la sensibilità e moralità sociale alcuni decenni or sono, oggi ha mutato la sua portata lesiva essendo tollerata o accettata dalla coscienza sociale.

- ) - In conformità con il disposto di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la vita sessuale è riconosciuta come condizione dell'uomo degna di tutela, in quanto riguarda l’identità della persona e il diritto alla realizzazione della propria personalità, e secondo l’art. 10 della Convenzione dei diritti dell’Uomo rientra nella libertà di espressione la possibilità di palesare opinioni e comportamenti che rivelano l’inclinazione sessuale.

- ) - Come afferma da tempo la CEDU, “La libertà di espressione costituisce una delle fondamenta essenziali della società, una delle condizioni sostanziali per il suo progresso e per lo sviluppo di ogni uomo. Sotto riserva del par. 2 dell'art. 10, vale non solo per le «informazioni» o «idee» che sono favorevolmente accolte o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che offendono, scuotono o disturbano lo Stato o un qualunque settore della popolazione. Così richiedono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non esiste una «società democratica». Da ciò deriva, in particolare, che ogni «formalità», «condizione», «restrizione» o «sanzione» imposta in materia di libertà di espressione deve essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito” ( CEDU n. 24 del 7.12.1976).

- ) - Inoltre, sempre la Corte ha affermato che lo stesso tipo di divieto non costituisce violazione dell’articolo 10 della Convenzione, nonostante le restrizioni sull’abbigliamento ben possano integrare violazioni della libertà di espressione, in quanto “ai fini della configurabilità della violazione, deve essere inequivoco che attraverso gli abiti si voglia comunicare una specifica idea o convinzione.” ( Kara c/ regno Unito 22.10.1998).

- ) - Sicchè, per il diritto vivente, il travestimento in abiti femminili non può, quindi, qualificarsi in sé “indecoroso” se l’atteggiamento assunto non consiste in pose sconvenienti o contrastanti col comune senso del pudore, del rispetto della propria o altrui persona.

- ) - Orbene, per il collegio ciò vale anche se trattasi di ........, che agisce nella sfera della sua vita privata, senza riconoscibilità del suo status e senza alcun riferimento all’amministrazione di appartenenza.

- ) - In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado con l’annullamento del provvedimento impugnato.
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