Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Inviato: sab mag 14, 2022 5:21 pm
Il CdS ha accolto l'appello dell'Amministrazione in quanto la norma è stata modificata, ed è in vigore dal 20.02.2020
Il CdS scrive:
1) - l’introduzione della previsione normativa di cui all’art. 45, comma 31 bis del d.lgs. n. 95/2017 (inserito dall’art. 40, comma 1, lett. q), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, pubblicato sulla gazzetta ufficiale in data 05.02.2020 e pertanto in vigore dal 20.02.2020), ha modificato, per le Forze armate e di polizia, le condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che l’Amministrazione di appartenenza possa negare il beneficio “… per motivate esigenze organiche o di servizio…”, superando quindi il precedente regime che limitava la possibilità di diniego ai soli casi di esigenze eccezionali.
2) - Dunque, a far data dal 20 febbraio 2020, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 172 del 2019, le ragioni di servizio che ostano all’assegnazione temporanea del personale militare o delle forze di polizia, pur dovendo essere effettive e adeguatamente rappresentate, non devono più avere il detto carattere della eccezionalità.
3) - Quanto al provvedimento di causa, è fondamentale rimarcare che la determina di rigetto è stata adottata in data 10 giugno 2020 e richiama espressamente l’art. 45, comma 31 bis del d.lgs. n. 95/2017, indicando come ostative le preminenti esigenze della sede di titolarità la quale, pur non presentando una scopertura elevata o patologica, presenta comunque un significativo vuoto di organico ed è ubicata in un contesto connotato da peculiari esigenze operative.
Il CdS scrive:
1) - l’introduzione della previsione normativa di cui all’art. 45, comma 31 bis del d.lgs. n. 95/2017 (inserito dall’art. 40, comma 1, lett. q), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, pubblicato sulla gazzetta ufficiale in data 05.02.2020 e pertanto in vigore dal 20.02.2020), ha modificato, per le Forze armate e di polizia, le condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che l’Amministrazione di appartenenza possa negare il beneficio “… per motivate esigenze organiche o di servizio…”, superando quindi il precedente regime che limitava la possibilità di diniego ai soli casi di esigenze eccezionali.
2) - Dunque, a far data dal 20 febbraio 2020, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 172 del 2019, le ragioni di servizio che ostano all’assegnazione temporanea del personale militare o delle forze di polizia, pur dovendo essere effettive e adeguatamente rappresentate, non devono più avere il detto carattere della eccezionalità.
3) - Quanto al provvedimento di causa, è fondamentale rimarcare che la determina di rigetto è stata adottata in data 10 giugno 2020 e richiama espressamente l’art. 45, comma 31 bis del d.lgs. n. 95/2017, indicando come ostative le preminenti esigenze della sede di titolarità la quale, pur non presentando una scopertura elevata o patologica, presenta comunque un significativo vuoto di organico ed è ubicata in un contesto connotato da peculiari esigenze operative.