Il CdS ha accolto l'appello dell'Amministrazione in quanto la norma è stata modificata, ed è in vigore dal 20.02.2020
Il CdS scrive:
1) - l’introduzione della previsione normativa di cui all’art. 45, comma 31 bis del d.lgs. n. 95/2017 (inserito dall’art. 40, comma 1, lett. q), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, pubblicato sulla gazzetta ufficiale in data 05.02.2020 e pertanto in vigore dal 20.02.2020), ha modificato, per le Forze armate e di polizia, le condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che l’Amministrazione di appartenenza possa negare il beneficio “… per motivate esigenze organiche o di servizio…”, superando quindi il precedente regime che limitava la possibilità di diniego ai soli casi di esigenze eccezionali.
2) - Dunque, a far data dal 20 febbraio 2020, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 172 del 2019, le ragioni di servizio che ostano all’assegnazione temporanea del personale militare o delle forze di polizia, pur dovendo essere effettive e adeguatamente rappresentate, non devono più avere il detto carattere della eccezionalità.
3) - Quanto al provvedimento di causa, è fondamentale rimarcare che la determina di rigetto è stata adottata in data 10 giugno 2020 e richiama espressamente l’art. 45, comma 31 bis del d.lgs. n. 95/2017, indicando come ostative le preminenti esigenze della sede di titolarità la quale, pur non presentando una scopertura elevata o patologica, presenta comunque un significativo vuoto di organico ed è ubicata in un contesto connotato da peculiari esigenze operative.
Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Il CdS con la SENTENZA NON DEFINITIVA in Rif. al Tar Toscana appellata dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, dispone l'invio alla Corte Costituzionale.
Quì alcuni brani:
1) - Ad avviso del Collegio, la questione di diritto devoluta con il mezzo in esame postula che venga sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), inserito dall’art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui subordina la possibilità di ottenere il trasferimento funzionale alla tutela delle esigenze familiari al fatto che il coniuge del richiedente abbia la propria attività lavorativa (e non l’attività lavorativa o la residenza del nucleo familiare, ove le nozioni non coincidano) nella stessa Provincia o Regione ove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento.
2) - Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell’articolo 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), inserito dall’art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui subordina la possibilità di ottenere il trasferimento funzionale alla tutela delle esigenze familiari al fatto che il coniuge del richiedente abbia la propria attività lavorativa (e non l’attività lavorativa o la residenza del nucleo familiare, ove le nozioni non coincidano) nella stessa Provincia o Regione ove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento.
CONCLUDENDO:
- lo respinge in parte, nei sensi di cui in parte motiva;
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 29, 30, e 31 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Sospende il giudizio in corso e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
N.B.: vi invito a leggere il tutto direttamente dall'allegato.
Quì alcuni brani:
1) - Ad avviso del Collegio, la questione di diritto devoluta con il mezzo in esame postula che venga sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), inserito dall’art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui subordina la possibilità di ottenere il trasferimento funzionale alla tutela delle esigenze familiari al fatto che il coniuge del richiedente abbia la propria attività lavorativa (e non l’attività lavorativa o la residenza del nucleo familiare, ove le nozioni non coincidano) nella stessa Provincia o Regione ove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento.
2) - Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell’articolo 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), inserito dall’art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui subordina la possibilità di ottenere il trasferimento funzionale alla tutela delle esigenze familiari al fatto che il coniuge del richiedente abbia la propria attività lavorativa (e non l’attività lavorativa o la residenza del nucleo familiare, ove le nozioni non coincidano) nella stessa Provincia o Regione ove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento.
CONCLUDENDO:
- lo respinge in parte, nei sensi di cui in parte motiva;
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 29, 30, e 31 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Sospende il giudizio in corso e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
N.B.: vi invito a leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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