VISITA FISCALE
Re: VISITA FISCALE
Per Carabinieri
Circ. C.G.A. del 2011 su: Visite mediche di controllo ai militari assenti dal servizio per malattia.
Nr. 108/97-4-1975 datata 26-1-2011 del C.G.A. – SM - Uff. Legislazione
Circ. C.G.A. del 2011 su: Visite mediche di controllo ai militari assenti dal servizio per malattia.
Nr. 108/97-4-1975 datata 26-1-2011 del C.G.A. – SM - Uff. Legislazione
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Re: VISITA FISCALE
Per i Carabinieri, partecipo che qualche giorno fa, il CGA ha aggiornato la pubb. C-14 inserendo L' "ANNESSO D" volto a sintetizzare in un unico testo le circolari che si sono succedute nel tempo in materia di visite fiscali (pag. 22, 127 e 128).
Quanto qui sotto, giusto per la precisazione è solo la pag. 127/128
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ANNESSO D (nota 271).
Il Comandante di Reparto, da cui il personale assente per malattia dipende in via disciplinare e di impiego, può disporre la visita di controllo, informando il Comando di Corpo e l’Infermeria di aderenza, facendo ricorso prioritariamente ai competenti assetti periferici della Sanità dell’Arma, ove ritenuto opportuno
in ragione delle circostanze di fatto e nella considerazione che rimangono la risorsa più attagliata a valutare i riflessi della malattia sull’idoneità al servizio militare incondizionato (per il personale civile, invece, si dovrà necessariamente provvedere a mezzo del servizio di medicina legale delle ASL) (nota 272).
Il controllo sulle assenze per malattia deve essere richiesto (nota 273):
- previa valutazione della condotta complessiva del dipendente e dei discendenti oneri economici connessi all’effettuazione delle visite fiscali;
- sin dal primo giorno, quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Nella valutazione della condotta del dipendente, l’Amministrazione deve considerare elementi oggettivi, prescindendo da sensazioni di carattere personalistico.
Durante la malattia il militare deve essere reperibile presso l’abitazione, di cui avrà indicato gli estremi al Comando di appartenenza, dalle ore 09 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi, per essere soggetto agli accertamenti sanitari in argomento.
Qualora il militare debba allontanarsi dal domicilio comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione.
La valutazione dei “giustificati motivi” è rimessa all’Amministrazione, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. Tranne il caso in cui l’allontanamento del domicilio derivi dalla necessità di sottoporsi a visita medica (ipotesi in cui è chiesta ex lege - nota 274 - l’attestazione rilasciata dal personale
medico che l’ha eseguita), nelle residue circostanze è riconosciuta al militare la facoltà di giustificare la propria assenza mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nota 275). Ove non sia rappresentato un giustificato motivo per l’assenza, decorsi quindici giorni, il militare decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo di assenza sino a dieci giorni, e previa seconda visita di controllo, nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero. Il termine di dieci giorni deve intendersi come massimo previsto, ai fini della trattenuta dell’intero ammontare della retribuzione giornaliera e la trattenuta stessa sarà commisurata alle effettive giornate di assenza ingiustificata, qualora queste siano inferiori al predetto numero di dieci. Al verificarsi dell’ultima situazione
descritta, Il comandante del Reparto deve darne comunicazione al Centro Nazionale Amministrativo, per le incombenze di carattere amministrativo-contabile (nota 276) .
La decurtazione dello stipendio è indipendente da eventuali provvedimenti disciplinari irrogati (nota 277).
Nel caso in cui la certificazione di malattia sia prodotta dall’organo sanitario competente ovvero da analogo organo anche di altra F.A. il Comandante del militare è esonerato dal richiedere la visita fiscale.
Non sono assoggettati a visita fiscale, inoltre, i militari colpiti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che abbiano subito infortuni sul lavoro, affetti da una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o da stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta. In tali casi, il militare al fine di non essere assoggettato a visita fiscale dovrà necessariamente precisare, all’atto della comunicazione dell’assenza dal Reparto, di trovarsi in una delle suddette situazioni.
Sono altresì esclusi i militari nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
L’esenzione dalle “fasce di reperibilità” non consente comunque al militare di impiegare i giorni di licenza straordinaria per malattia per finalità diverse dalla cura ovvero per svolgere attività incompatibili con detto stato di malattia (ad es. attività ludica).
L’Autorità Sanitaria Militare ha la competenza esclusiva per l’adozione dei provvedimenti medico-legali nei confronti dei carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria e biennale ammalati (nota 278).
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NOTE
- Nota n. 271 - Vedasi D.M. 18 dicembre 2009, n. 206 “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i
pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”; art. 55 septies del d.lgs. 165/2001 “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come
modificato dall’art. 16, co. 9 e 10, del D.L. 6 luglio 2011. n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n.
111, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; circolare n. 10 del 1° agosto 2011
della P.C.M. – Dip. Funzione Pubblica.
- Nota n. 272 - Vedasi circolari n. 108/41-1-1975 in data 1° ottobre 2004 e n. 108/121-1-1975 di prot. in data 4 giugno 2012 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione.
- Nota n. 273 - Vedasi circolare n. 108/106-2-1975 di prot. in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM – Ufficio Legislazione.
- Nota n. 274 - Art. 55, co. 5 ter, del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
- Nota n. 275 - Artt. 47 e 49 del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
- Nota n. 276 - Vedasi circolari n. 108/41-1-1975 di prot. in data 1° ottobre 2004 e n. 108/106-2-1975 in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione; Art. 5, co. 14, D.L. 463/1983
“Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini” .
- Nota n. 277 - Vedasi circolare n. 108/106-2-1975 di prot. in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione.
- Nota n. 278 - Vedasi circolare n. 108/41-1-1975 in data 1° ottobre 2004 del Comando Generale SM – Ufficio Legislazione.
Quanto qui sotto, giusto per la precisazione è solo la pag. 127/128
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ANNESSO D (nota 271).
Il Comandante di Reparto, da cui il personale assente per malattia dipende in via disciplinare e di impiego, può disporre la visita di controllo, informando il Comando di Corpo e l’Infermeria di aderenza, facendo ricorso prioritariamente ai competenti assetti periferici della Sanità dell’Arma, ove ritenuto opportuno
in ragione delle circostanze di fatto e nella considerazione che rimangono la risorsa più attagliata a valutare i riflessi della malattia sull’idoneità al servizio militare incondizionato (per il personale civile, invece, si dovrà necessariamente provvedere a mezzo del servizio di medicina legale delle ASL) (nota 272).
Il controllo sulle assenze per malattia deve essere richiesto (nota 273):
- previa valutazione della condotta complessiva del dipendente e dei discendenti oneri economici connessi all’effettuazione delle visite fiscali;
- sin dal primo giorno, quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Nella valutazione della condotta del dipendente, l’Amministrazione deve considerare elementi oggettivi, prescindendo da sensazioni di carattere personalistico.
Durante la malattia il militare deve essere reperibile presso l’abitazione, di cui avrà indicato gli estremi al Comando di appartenenza, dalle ore 09 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi, per essere soggetto agli accertamenti sanitari in argomento.
Qualora il militare debba allontanarsi dal domicilio comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione.
La valutazione dei “giustificati motivi” è rimessa all’Amministrazione, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. Tranne il caso in cui l’allontanamento del domicilio derivi dalla necessità di sottoporsi a visita medica (ipotesi in cui è chiesta ex lege - nota 274 - l’attestazione rilasciata dal personale
medico che l’ha eseguita), nelle residue circostanze è riconosciuta al militare la facoltà di giustificare la propria assenza mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nota 275). Ove non sia rappresentato un giustificato motivo per l’assenza, decorsi quindici giorni, il militare decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo di assenza sino a dieci giorni, e previa seconda visita di controllo, nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero. Il termine di dieci giorni deve intendersi come massimo previsto, ai fini della trattenuta dell’intero ammontare della retribuzione giornaliera e la trattenuta stessa sarà commisurata alle effettive giornate di assenza ingiustificata, qualora queste siano inferiori al predetto numero di dieci. Al verificarsi dell’ultima situazione
descritta, Il comandante del Reparto deve darne comunicazione al Centro Nazionale Amministrativo, per le incombenze di carattere amministrativo-contabile (nota 276) .
La decurtazione dello stipendio è indipendente da eventuali provvedimenti disciplinari irrogati (nota 277).
Nel caso in cui la certificazione di malattia sia prodotta dall’organo sanitario competente ovvero da analogo organo anche di altra F.A. il Comandante del militare è esonerato dal richiedere la visita fiscale.
Non sono assoggettati a visita fiscale, inoltre, i militari colpiti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che abbiano subito infortuni sul lavoro, affetti da una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o da stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta. In tali casi, il militare al fine di non essere assoggettato a visita fiscale dovrà necessariamente precisare, all’atto della comunicazione dell’assenza dal Reparto, di trovarsi in una delle suddette situazioni.
Sono altresì esclusi i militari nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
L’esenzione dalle “fasce di reperibilità” non consente comunque al militare di impiegare i giorni di licenza straordinaria per malattia per finalità diverse dalla cura ovvero per svolgere attività incompatibili con detto stato di malattia (ad es. attività ludica).
L’Autorità Sanitaria Militare ha la competenza esclusiva per l’adozione dei provvedimenti medico-legali nei confronti dei carabinieri ausiliari in ferma di leva obbligatoria e biennale ammalati (nota 278).
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NOTE
- Nota n. 271 - Vedasi D.M. 18 dicembre 2009, n. 206 “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i
pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”; art. 55 septies del d.lgs. 165/2001 “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come
modificato dall’art. 16, co. 9 e 10, del D.L. 6 luglio 2011. n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n.
111, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; circolare n. 10 del 1° agosto 2011
della P.C.M. – Dip. Funzione Pubblica.
- Nota n. 272 - Vedasi circolari n. 108/41-1-1975 in data 1° ottobre 2004 e n. 108/121-1-1975 di prot. in data 4 giugno 2012 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione.
- Nota n. 273 - Vedasi circolare n. 108/106-2-1975 di prot. in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM – Ufficio Legislazione.
- Nota n. 274 - Art. 55, co. 5 ter, del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
- Nota n. 275 - Artt. 47 e 49 del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
- Nota n. 276 - Vedasi circolari n. 108/41-1-1975 di prot. in data 1° ottobre 2004 e n. 108/106-2-1975 in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione; Art. 5, co. 14, D.L. 463/1983
“Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini” .
- Nota n. 277 - Vedasi circolare n. 108/106-2-1975 di prot. in data 18 ottobre 2011 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione.
- Nota n. 278 - Vedasi circolare n. 108/41-1-1975 in data 1° ottobre 2004 del Comando Generale SM – Ufficio Legislazione.
Re: VISITA FISCALE
Per Carabinieri: Vedi allegati
C.G.A. - Ufficio Legislazione n. 108/106-2-1975 del 18/10/2011 con relative Istruzioni Applicative.
C.G.A. - Ufficio Legislazione n. 108/106-2-1975 del 18/10/2011 con relative Istruzioni Applicative.
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Re: VISITA FISCALE
Assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici, circolare esplicativa
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Circolare della Funzione Pubblica sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
Il dipartimento della Funzione pubblica ha emanato una circolare esplicativa circa le assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Nello specifico, la circolare n. 2/2014 da una interpretazione del comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 (TU pubblico impiego), così come modificato dalla legge di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni“.
La legge di conversione, modificando introduce una disposizione in materia di gestione della malattia, ovvero di assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici, al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni.
In particolare, l’art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’attuale co 5 ter dell’art. 55 septies dispone che:
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”.
La giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell’istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
Quindi, l’attestazione di presenza è consegnata al dipendente che la trasmetterà all’amministrazione di appartenenza oppure, l’attestazione verrà trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell’attestazione.
Dall’attestazione debbono risultare:
• la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige,
• l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione,
• il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.
La circolare chiarisce poi che, nell’attestazione non deve essere indicata la diagnosi, non trattandosi di una certificazione di malattia e,non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.
Per il caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all’amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all’amministrazione, da parte del dipendente, dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all’istituto dell’assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro è sufficiente un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.
Tale certificazione però, dovrà essere presentata al datore di lavoro pubblico, prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi seguire le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate.
In questi casi l’attestazione di presenza dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.
La circolare ricorda poi che l’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoposte a dovuto controllo da parte dell’amministrazione sul contenuto, provvedendo alla segnalazione all’autorità giudiziaria penale e procedendo per l’accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).
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In allegato la Circolare n. 2/2014 del Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici
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Circolare della Funzione Pubblica sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
Il dipartimento della Funzione pubblica ha emanato una circolare esplicativa circa le assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Nello specifico, la circolare n. 2/2014 da una interpretazione del comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 (TU pubblico impiego), così come modificato dalla legge di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni“.
La legge di conversione, modificando introduce una disposizione in materia di gestione della malattia, ovvero di assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici, al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni.
In particolare, l’art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’attuale co 5 ter dell’art. 55 septies dispone che:
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”.
La giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell’istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
Quindi, l’attestazione di presenza è consegnata al dipendente che la trasmetterà all’amministrazione di appartenenza oppure, l’attestazione verrà trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell’attestazione.
Dall’attestazione debbono risultare:
• la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige,
• l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione,
• il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.
La circolare chiarisce poi che, nell’attestazione non deve essere indicata la diagnosi, non trattandosi di una certificazione di malattia e,non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.
Per il caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all’amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all’amministrazione, da parte del dipendente, dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all’istituto dell’assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro è sufficiente un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.
Tale certificazione però, dovrà essere presentata al datore di lavoro pubblico, prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi seguire le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate.
In questi casi l’attestazione di presenza dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.
La circolare ricorda poi che l’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoposte a dovuto controllo da parte dell’amministrazione sul contenuto, provvedendo alla segnalazione all’autorità giudiziaria penale e procedendo per l’accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).
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In allegato la Circolare n. 2/2014 del Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici
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Re: VISITA FISCALE
Per Carabinieri
Circolare CGA. CC – SM Uff. Legislazione – Nr. 108/42-4-1975 datata 30 aprile 2005
OGGETTO: Visite mediche di controllo ai militari assenti dal servizio per malattia.
Con questa circolare viene esplicitato che:
- l’invio della visita di controllo è sempre possibile nei confronti dei militari ammalati;
- la stessa può essere EVITATA in caso di assenza di breve durata del militare, nonché per patologia diagnosticata in struttura Ospedaliera, da medici militari o direttamente NOTA al Comandante di reparto.
Circolare CGA. CC – SM Uff. Legislazione – Nr. 108/42-4-1975 datata 30 aprile 2005
OGGETTO: Visite mediche di controllo ai militari assenti dal servizio per malattia.
Con questa circolare viene esplicitato che:
- l’invio della visita di controllo è sempre possibile nei confronti dei militari ammalati;
- la stessa può essere EVITATA in caso di assenza di breve durata del militare, nonché per patologia diagnosticata in struttura Ospedaliera, da medici militari o direttamente NOTA al Comandante di reparto.
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Re: VISITA FISCALE
Per noi Carabinieri che abbiamo le malattie riconosciute "SI" dip. da cds, dobbiamo fare riferimento alla pubb. C-14 annesso "D" pag. 128 ove c'è un trafiletto che per "amor di celerità" riporto qui sotto:
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" Non sono assoggettati a visita fiscale, inoltre, i militari colpiti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che abbiano subito infortuni sul lavoro, affetti da una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o da stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta. In tali casi, il militare al fine di non essere assoggettato a visita fiscale dovrà necessariamente precisare, all’atto della comunicazione dell’assenza dal Reparto, di trovarsi in una delle suddette situazioni."
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Inoltre, preciso che per noi militari non ha alcuna valenza, il fatto che il medico curante attesta che la malattia dipende da causa di servizio, poiché è nostro obbligo ribadirlo personalmente al nostro Comando, poiché solo così possiamo avere conferma assoluta che abbiamo portato a conoscenza l'ufficio, onde evitare l'invio della visita fiscale.
Poi se il comando fa orecchie da "sordo" e richiede "abusivamente" l'invio della visita fiscale sono fatti loro nel caso che non ci trovano presso la nostra abitazione.
Il Comando non può arbitrariamente inviare la visita fiscale per tali militari poiché la Legge dello Stato e le varie disposizioni emanate dai vari Comandi Generali, non glie lo consentono.
Aggiungo anche che, conviene avanzare apposito quesito in tal senso ai propri URP Legionali, chiedendo: da quale norma di legge è prevista la visita fiscale ad una persona che ha già riconosciuta una malattia/patologia "SI" dipendente da causa di servizio, ciò in modo da creare un filo consultivo tra militare e URP Legionale (per evitare di trovarsi coinvolti quando si è malattia) tenuto conto che non si rinviene nella Legge stessa alcuna disposizione?
Forse sarebbe bene anche ricordargli agli ufficio, il foglio n. 108/189-2-1975 datato 28 febbraio 2014 dell’Ufficio Legislazione del C.G.A. CC. (risposta fornita al COCER CC) ed a firma del Comandante Generale dell’Arma che ha provveduto all’aggiornamento della pubb. C-14.
Quanto sopra per anticipare le cose, poiché alcuni asseriscono che nonostante erano in malattia si sono visti effettuare la visita fiscale. Però il dubbio c'è: è stato riferito al proprio Comando che tale malattia/patologia era già stata riconosciuta dal CVCDS o C.P.P.O?
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" Non sono assoggettati a visita fiscale, inoltre, i militari colpiti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che abbiano subito infortuni sul lavoro, affetti da una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o da stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta. In tali casi, il militare al fine di non essere assoggettato a visita fiscale dovrà necessariamente precisare, all’atto della comunicazione dell’assenza dal Reparto, di trovarsi in una delle suddette situazioni."
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Inoltre, preciso che per noi militari non ha alcuna valenza, il fatto che il medico curante attesta che la malattia dipende da causa di servizio, poiché è nostro obbligo ribadirlo personalmente al nostro Comando, poiché solo così possiamo avere conferma assoluta che abbiamo portato a conoscenza l'ufficio, onde evitare l'invio della visita fiscale.
Poi se il comando fa orecchie da "sordo" e richiede "abusivamente" l'invio della visita fiscale sono fatti loro nel caso che non ci trovano presso la nostra abitazione.
Il Comando non può arbitrariamente inviare la visita fiscale per tali militari poiché la Legge dello Stato e le varie disposizioni emanate dai vari Comandi Generali, non glie lo consentono.
Aggiungo anche che, conviene avanzare apposito quesito in tal senso ai propri URP Legionali, chiedendo: da quale norma di legge è prevista la visita fiscale ad una persona che ha già riconosciuta una malattia/patologia "SI" dipendente da causa di servizio, ciò in modo da creare un filo consultivo tra militare e URP Legionale (per evitare di trovarsi coinvolti quando si è malattia) tenuto conto che non si rinviene nella Legge stessa alcuna disposizione?
Forse sarebbe bene anche ricordargli agli ufficio, il foglio n. 108/189-2-1975 datato 28 febbraio 2014 dell’Ufficio Legislazione del C.G.A. CC. (risposta fornita al COCER CC) ed a firma del Comandante Generale dell’Arma che ha provveduto all’aggiornamento della pubb. C-14.
Quanto sopra per anticipare le cose, poiché alcuni asseriscono che nonostante erano in malattia si sono visti effettuare la visita fiscale. Però il dubbio c'è: è stato riferito al proprio Comando che tale malattia/patologia era già stata riconosciuta dal CVCDS o C.P.P.O?
Re: VISITA FISCALE
e' stata comunicata la reiezione di istanza di accesso agli atti, nonche' per l'accertamento del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti.
Il TAR precisa:
Ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Dunque, il diritto di accesso prevale su tutte le svariate esigenze alla base dei casi di sottrazione all’accesso di cui all’art. 24 comma 6 della L. 241/1990, tutte le volte che l’accesso sia necessario “per curare o per difendere i propri interessi giuridici”: e ciò, sulla base di una valutazione effettuata – una volta per tutte – dallo stesso legislatore.
Nel caso di specie, l’istanza di accesso è stata per l’appunto formulata ai fini di tutela giuridica nell’ambito dei procedimenti (penale militare, disciplinare, di accertamento dell’idoneità al servizio) che variamente interessano il ricorrente.
Né la pendenza di un procedimento costituisce – di per sé – idonea motivazione a fondamento del differimento del diritto di accesso.
Leggete il resto direttamente qui sotto.
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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500327 - Public 2015-03-25 -
N. 00327/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, corso Torino, 30/18;
contro
Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Liguria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
per l'annullamento
del provvedimento /2014, con cui e' stata comunicata la reiezione di istanza di accesso agli atti, nonche' per l'accertamento del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato in data 22.12.2014 il signor OMISSIS, dei Carabinieri, agisce per l’annullamento della nota del 29.11.2014, con la quale il Comando Legione Carabinieri Liguria – OMISSIS ha negato l’accesso ai documenti richiesti con istanza in data 21.11.2014 e, segnatamente, a tutti gli atti relativi alla visita fiscale domiciliare avvenuta in data 14.10.2014 (richiesta della Compagnia, esito della visita ed eventuali note), nonché a tutti gli accertamenti sanitari richiesti dal Comando della Compagnia a carico del ricorrente, nonché per l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione in questione.
L’accesso è stato negato sulla base del rilievo che gli atti relativi alla visita fiscale sono stati trasmessi alla Autorità Giudiziaria Militare, che non ha ancora definito il procedimento penale militare a carico del ricorrente.
Analogamente, gli accertamenti sanitari richiesti dalla Compagnia sarebbero relativi ad un procedimento tuttora pendente e non ancora definito, sicché l’accesso ai documenti richiesti verrebbe rinviato – ex art. 24 comma 6 L. n. 241/1990 – al compimento della relativa azione amministrativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 marzo 2015 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Dunque, il diritto di accesso prevale su tutte le svariate esigenze alla base dei casi di sottrazione all’accesso di cui all’art. 24 comma 6 della L. 241/1990, tutte le volte che l’accesso sia necessario “per curare o per difendere i propri interessi giuridici”: e ciò, sulla base di una valutazione effettuata – una volta per tutte – dallo stesso legislatore.
Nel caso di specie, l’istanza di accesso è stata per l’appunto formulata ai fini di tutela giuridica nell’ambito dei procedimenti (penale militare, disciplinare, di accertamento dell’idoneità al servizio) che variamente interessano il ricorrente.
Né la pendenza di un procedimento costituisce – di per sé – idonea motivazione a fondamento del differimento del diritto di accesso.
Difatti, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.P.R. 12.4.2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), “il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”.
Nel caso di specie, non si vede come (o – il che è lo stesso – l’amministrazione non ha dimostrato che) l’esibizione della documentazione richiesta possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, cioè l’esito dei procedimenti pendenti in capo al ricorrente.
Pertanto, in accoglimento del ricorso deve ordinarsi al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – OMISSIS di esibire copia di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso in data 21.11.2014, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – OMISSIS di esibire copia di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso in data 21.11.2014, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione, se anteriore.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2015
Il TAR precisa:
Ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Dunque, il diritto di accesso prevale su tutte le svariate esigenze alla base dei casi di sottrazione all’accesso di cui all’art. 24 comma 6 della L. 241/1990, tutte le volte che l’accesso sia necessario “per curare o per difendere i propri interessi giuridici”: e ciò, sulla base di una valutazione effettuata – una volta per tutte – dallo stesso legislatore.
Nel caso di specie, l’istanza di accesso è stata per l’appunto formulata ai fini di tutela giuridica nell’ambito dei procedimenti (penale militare, disciplinare, di accertamento dell’idoneità al servizio) che variamente interessano il ricorrente.
Né la pendenza di un procedimento costituisce – di per sé – idonea motivazione a fondamento del differimento del diritto di accesso.
Leggete il resto direttamente qui sotto.
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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500327 - Public 2015-03-25 -
N. 00327/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, corso Torino, 30/18;
contro
Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Liguria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
per l'annullamento
del provvedimento /2014, con cui e' stata comunicata la reiezione di istanza di accesso agli atti, nonche' per l'accertamento del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato in data 22.12.2014 il signor OMISSIS, dei Carabinieri, agisce per l’annullamento della nota del 29.11.2014, con la quale il Comando Legione Carabinieri Liguria – OMISSIS ha negato l’accesso ai documenti richiesti con istanza in data 21.11.2014 e, segnatamente, a tutti gli atti relativi alla visita fiscale domiciliare avvenuta in data 14.10.2014 (richiesta della Compagnia, esito della visita ed eventuali note), nonché a tutti gli accertamenti sanitari richiesti dal Comando della Compagnia a carico del ricorrente, nonché per l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione in questione.
L’accesso è stato negato sulla base del rilievo che gli atti relativi alla visita fiscale sono stati trasmessi alla Autorità Giudiziaria Militare, che non ha ancora definito il procedimento penale militare a carico del ricorrente.
Analogamente, gli accertamenti sanitari richiesti dalla Compagnia sarebbero relativi ad un procedimento tuttora pendente e non ancora definito, sicché l’accesso ai documenti richiesti verrebbe rinviato – ex art. 24 comma 6 L. n. 241/1990 – al compimento della relativa azione amministrativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 marzo 2015 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Dunque, il diritto di accesso prevale su tutte le svariate esigenze alla base dei casi di sottrazione all’accesso di cui all’art. 24 comma 6 della L. 241/1990, tutte le volte che l’accesso sia necessario “per curare o per difendere i propri interessi giuridici”: e ciò, sulla base di una valutazione effettuata – una volta per tutte – dallo stesso legislatore.
Nel caso di specie, l’istanza di accesso è stata per l’appunto formulata ai fini di tutela giuridica nell’ambito dei procedimenti (penale militare, disciplinare, di accertamento dell’idoneità al servizio) che variamente interessano il ricorrente.
Né la pendenza di un procedimento costituisce – di per sé – idonea motivazione a fondamento del differimento del diritto di accesso.
Difatti, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.P.R. 12.4.2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), “il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”.
Nel caso di specie, non si vede come (o – il che è lo stesso – l’amministrazione non ha dimostrato che) l’esibizione della documentazione richiesta possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, cioè l’esito dei procedimenti pendenti in capo al ricorrente.
Pertanto, in accoglimento del ricorso deve ordinarsi al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – OMISSIS di esibire copia di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso in data 21.11.2014, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – OMISSIS di esibire copia di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso in data 21.11.2014, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione, se anteriore.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2015
Re: VISITA FISCALE
questa sentenza segue quella di cui sopra.
Ricorso ACCOLTO.
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1) - reiezione di istanza di accesso agli atti.
2) - il Comando ha negato l’accesso al documento richiesto con istanza in data 28.1.2015 e, segnatamente, alla lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di avergli comunicato la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti.
3) - L’accesso è stato negato sulla base del duplice rilievo che, da un lato, essendosi il procedimento conclusosi senza l’irrogazione di sanzioni, sarebbe venuta meno la necessità di curare i propri interessi in relazione allo stesso; dall’altro, che l’istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.
IL TAR chiarisce:
4) - Del resto, l’avvenuta conclusione favorevole del procedimento disciplinare, lungi dal costituire un legittimo motivo di esclusione dal diritto di accesso, fa – semmai - venire meno ogni ragione di legittimo differimento ex art. 9 comma 2 del D.P.R. 12.4.2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500470, - Public 2015-05-11 -
N. 00470/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2015, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv., OMISSIS, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, corso Torino, 30/18;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. OMISSIS emesso in data 31 gennaio 2015, di reiezione di istanza di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato in data 2.3.2015 il signor OMISSIS, OMISSIS dei Carabinieri, agisce per l’annullamento della nota prot. OMISSIS del 31.1.2015, con la quale il Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS ha negato l’accesso al documento richiesto con istanza in data 28.1.2015 e, segnatamente, alla lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di avergli comunicato la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.
L’accesso è stato negato sulla base del duplice rilievo che, da un lato, essendosi il procedimento conclusosi senza l’irrogazione di sanzioni, sarebbe venuta meno la necessità di curare i propri interessi in relazione allo stesso; dall’altro, che l’istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per il rigetto del ricorso.
In particolare, il Ministero invoca il disposto dell’art. 1398 comma 4 del codice dell’ordinamento militare D. Lgs. 15.3.2010, n. 66, secondo il quale “la decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione”.
All’udienza del 7 maggio 2015 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato.
Per principio generale desumibile dall’art. 22 della L. n. 241/1990, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ai diretti interessati, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6, che però – come riconosciuto dalla difesa erariale - pacificamente non ricorrono nel caso di specie.
Inoltre, poiché l’istanza di accesso fa riferimento ad un determinato documento e ad uno specifico procedimento concernente l’interessato, deve escludersi anche che essa sia preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.
Ciò posto, si osserva che, pur invocando il disposto dell’art. 1398 comma 4 del codice dell’ordinamento militare, l’amministrazione della difesa non nega l’esistenza di una lettera di comunicazione dell’avvenuta conclusione del procedimento disciplinare, comunicazione che l’amministrazione si era autovincolata a dare “con le medesime modalità”, e dunque per iscritto (cfr. l’ultimo capoverso della lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS, doc. 6 delle produzioni di parte ricorrente).
Del resto, l’avvenuta conclusione favorevole del procedimento disciplinare, lungi dal costituire un legittimo motivo di esclusione dal diritto di accesso, fa – semmai - venire meno ogni ragione di legittimo differimento ex art. 9 comma 2 del D.P.R. 12.4.2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
Pertanto, in accoglimento del ricorso deve ordinarsi al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, copia della lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di aver comunicato al OMISSIS la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, copia della lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di aver comunicato al OMISSIS la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2015
Ricorso ACCOLTO.
----------------------------------------------------------------
1) - reiezione di istanza di accesso agli atti.
2) - il Comando ha negato l’accesso al documento richiesto con istanza in data 28.1.2015 e, segnatamente, alla lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di avergli comunicato la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti.
3) - L’accesso è stato negato sulla base del duplice rilievo che, da un lato, essendosi il procedimento conclusosi senza l’irrogazione di sanzioni, sarebbe venuta meno la necessità di curare i propri interessi in relazione allo stesso; dall’altro, che l’istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.
IL TAR chiarisce:
4) - Del resto, l’avvenuta conclusione favorevole del procedimento disciplinare, lungi dal costituire un legittimo motivo di esclusione dal diritto di accesso, fa – semmai - venire meno ogni ragione di legittimo differimento ex art. 9 comma 2 del D.P.R. 12.4.2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500470, - Public 2015-05-11 -
N. 00470/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2015, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv., OMISSIS, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, corso Torino, 30/18;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. OMISSIS emesso in data 31 gennaio 2015, di reiezione di istanza di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato in data 2.3.2015 il signor OMISSIS, OMISSIS dei Carabinieri, agisce per l’annullamento della nota prot. OMISSIS del 31.1.2015, con la quale il Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS ha negato l’accesso al documento richiesto con istanza in data 28.1.2015 e, segnatamente, alla lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di avergli comunicato la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.
L’accesso è stato negato sulla base del duplice rilievo che, da un lato, essendosi il procedimento conclusosi senza l’irrogazione di sanzioni, sarebbe venuta meno la necessità di curare i propri interessi in relazione allo stesso; dall’altro, che l’istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per il rigetto del ricorso.
In particolare, il Ministero invoca il disposto dell’art. 1398 comma 4 del codice dell’ordinamento militare D. Lgs. 15.3.2010, n. 66, secondo il quale “la decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione”.
All’udienza del 7 maggio 2015 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato.
Per principio generale desumibile dall’art. 22 della L. n. 241/1990, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ai diretti interessati, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6, che però – come riconosciuto dalla difesa erariale - pacificamente non ricorrono nel caso di specie.
Inoltre, poiché l’istanza di accesso fa riferimento ad un determinato documento e ad uno specifico procedimento concernente l’interessato, deve escludersi anche che essa sia preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.
Ciò posto, si osserva che, pur invocando il disposto dell’art. 1398 comma 4 del codice dell’ordinamento militare, l’amministrazione della difesa non nega l’esistenza di una lettera di comunicazione dell’avvenuta conclusione del procedimento disciplinare, comunicazione che l’amministrazione si era autovincolata a dare “con le medesime modalità”, e dunque per iscritto (cfr. l’ultimo capoverso della lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS, doc. 6 delle produzioni di parte ricorrente).
Del resto, l’avvenuta conclusione favorevole del procedimento disciplinare, lungi dal costituire un legittimo motivo di esclusione dal diritto di accesso, fa – semmai - venire meno ogni ragione di legittimo differimento ex art. 9 comma 2 del D.P.R. 12.4.2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
Pertanto, in accoglimento del ricorso deve ordinarsi al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, copia della lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di aver comunicato al OMISSIS la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, copia della lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di aver comunicato al OMISSIS la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2015
Re: VISITA FISCALE
per i colleghi CC. allego:
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Lettera del C.G.A. CC. n.108/189-2-1975 del 28/02/2014 in risposta alla Delibera del COCER CC. ad Oggetto: Invio di visite fiscali per malattie "Dipendenti da c.s.".
Questa è molto importante perchè ribadisce il seguente concetto secondo la legge:
- ) - il dipendente colpito da patologie gravi che richiedono terapie salvavita,
- ) - che abbia subito infortuni sul lavoro,
- ) - che sia affetto da una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o da stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta non è assoggettato alla "fasce di reperibilità" per la visita fiscale.
N.B.: specifica anche cosa fare e come comportarsi quando il militare di ammala.
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Lettera del C.G.A. CC. n.108/189-2-1975 del 28/02/2014 in risposta alla Delibera del COCER CC. ad Oggetto: Invio di visite fiscali per malattie "Dipendenti da c.s.".
Questa è molto importante perchè ribadisce il seguente concetto secondo la legge:
- ) - il dipendente colpito da patologie gravi che richiedono terapie salvavita,
- ) - che abbia subito infortuni sul lavoro,
- ) - che sia affetto da una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o da stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta non è assoggettato alla "fasce di reperibilità" per la visita fiscale.
N.B.: specifica anche cosa fare e come comportarsi quando il militare di ammala.
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